Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2017, n. 33013
CASS
Sentenza 11 maggio 2017

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Massime1

Non sussiste incompatibilità del perito nel caso in cui egli abbia espletato in precedenza una perizia sullo stesso fatto oggetto di accertamento in giudizio, ma in riferimento alla posizione di concorrenti nel medesimo reato, in quanto, ai sensi dell'art. 223, comma 2, cod. proc. pen., le disposizioni che regolamentano i casi di astensione e ricusazione del giudice (esclusa l'ipotesi riferita alle "gravi ragioni di convenienza") sono applicabili anche alla posizione processuale del perito.

Commentario1

  • 1Art. 223 - Astensione e ricusazione del perito
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2017, n. 33013
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33013
Data del deposito : 11 maggio 2017

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