Sentenza 11 maggio 2017
Massime • 1
Non sussiste incompatibilità del perito nel caso in cui egli abbia espletato in precedenza una perizia sullo stesso fatto oggetto di accertamento in giudizio, ma in riferimento alla posizione di concorrenti nel medesimo reato, in quanto, ai sensi dell'art. 223, comma 2, cod. proc. pen., le disposizioni che regolamentano i casi di astensione e ricusazione del giudice (esclusa l'ipotesi riferita alle "gravi ragioni di convenienza") sono applicabili anche alla posizione processuale del perito.
Commentario • 1
- 1. Art. 223 - Astensione e ricusazione del peritohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2017, n. 33013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33013 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2017 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 33013-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 050 dr. Paolo Antonio BRUNO Presidente - Sent. n. sez. dr. Umberto Luigi SCOTTI C.C. 11/05/2017 - dr. Francesca MORELLI R.G.N. 11395/2017 dr. Alfredo GUARDIANO dr. Irene SCORDAMAGLIA Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. RD SU, nato a [...] il [...];
2. ST NA, nata a [...] il [...]; avverso la ORDINANZA del 31/1/2017 del TRIBUNALE DI ALESSANDRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Irene Scordamaglia;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonello Mura che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Udito il difensore degli imputati, Avv. Giuseppe Cormaio, che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, con ordinanza del 31 gennaio 2017, ha rigettato l'istanza di ricusazione avanzata da IA NT e BA MO - imputati del delitto di falso ideologico continuato in concorso con BO LI e SI NZ nei confronti della dottoressa SS AR UI, perito nominato dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, in sede di incidente probatorio disposto nel procedimento penale originariamente istaurato nei confronti dei soli BO LI e SI NZ, al fine di compiere accertamenti calligrafici in ordine alla autografia delle sottoscrizioni, apparentemente riconducibili a AC RD, apposte su un testamento pubblico e su una procura generale in favore della BO e sulla comparazione tra le dette sottoscrizioni e i saggi grafici dei soli BO ed SI.
2. Avverso la predetta statuizione nell'interesse di IA NT e BA EN viene proposto ricorso da difensore, Avv. Giuseppe Cormaio, corredato da due articolati motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 223, comma 2 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 36 lett. g) e 34, comma 1, cod. proc. pen. e, indirettamente, degli artt. 401, comma 6, e 403, comma 1-bis, cod. proc. pen.. I ricorrenti assumono che il Tribunale, con l'escludere che l'incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento, stabilita dall'art. 34 cod. proc. pen. per il giudice, valga anche per il perito che, nell'ambito dello stesso procedimento ma nei confronti di altri soggetti, abbia compiuto accertamenti e reso valutazioni tecniche sul medesimo oggetto di verifica in virtù della sostanziale differenza esistente tra il giudice, investito di funzioni giurisdizionali, e il perito, che svolge funzioni ausiliarie, e del dato testuale offerto dall'art. 222 cod. proc. pen., che nell'elencare le specifiche situazioni di incompatibilità del perito, alla lettera e), indica soltanto quella del consulente tecnico nominato nello stesso procedimento o in un procedimento connesso -, abbia di fatto disapplicato la norma derivante dal combinato disposto degli artt. 223, comma 2, 36, comma 1, lett. g) e 34 cod. pen., che, invece, attraverso l'espresso richiamo a tutte le situazioni di 2 incompatibilità previste per il giudice, intende salvaguardare l'integrale verginità del perito, il quale, nello svolgere il compito tecnico conferitogli deve essere immune da pregiudizi. In tal senso deporrebbe anche la norma di cui all'art. 221, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., che, con lo stabilire che Quando la perizia è dichiarata nulla il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito>>, intende garantire che sul perito che abbia sbagliato - ad esempio non assicurando la partecipazione delle parti al compimento di atti - non incomba il sospetto della mancanza di indipendenza di giudizio. Situazione, questa, suscettibile di ridondare con maggiore incisività nell'ipotesi di radicale inutilizzabilità dibattimentale nei confronti dei ricorrenti - perchè all'epoca non raggiunti da specifici elementi indiziari - dei risultati della perizia assunta nell'incidente probatorio svoltosi nei confronti dei concorrenti, pena la sostanziale disapplicazione egli artt. 401, comma 6, e 403, comma 1-bis cod. proc. pen.. Del resto allo stesso risultato interpretativo, finalizzato a garantire l'integrità del giudizio del perito non contaminato da preconcetti formatisi in lui per effetto della pregressa conoscenza della regiudicanda, condurrebbe la norma di cui all'art. 223, comma 5, cod. proc. pen. che stabilisce che: Si osservano in quanto applicabili le norme sulla ricusazione del giudice>>, non potendosene legittimamente restringere il raggio applicativo al mero richiamo alle regole procedurali.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti eccepiscono la violazione dell'art. 223, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., avendo il Tribunale abbracciato una impostazione formalistica negando che potesse costituire un interesse morale giuridicamente rilevante quello del perito a non smentire sé stesso in ordine alle conclusioni raggiunte sul tema oggetto dell'identico quesito postogli nell'incidente probatorio svoltosi nei confronti dei concorrenti. Invero, siffatto orizzonte interpretativo cozzerebbe con la ragion d'essere dell'istituto della ricusazione, teso a garantire, in senso pieno e sostanziale, il diritto di difesa attribuendo il potere di rifiutare il giudice e, di conseguenza, il perito, ove questi non appaia veramente terzo ed imparziale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non può essere accolto.
1. I ricorrenti deducono, in primo luogo, la violazione degli artt. 223, comma 2, 36, comma 1, lett. g) e 34, comma 1, cod. proc. pen., ribadendo la incompatibilità del perito rinominato con la regiudicanda a cagione del pregiudizio formatosi per le conclusioni già rassegnate nello stesso procedimento penale a 3 바 carico dei concorrenti in ordine al medesimo fatto. In secondo luogo eccepiscono la violazione dell'art. 223, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 36, comma 1, lett. a), cod.proc.pen., con riguardo all'esclusione del profilo dell'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante del perito a non smentire sé stesso in riferimento ai risultati degli accertamenti compiuti e delle valutazioni espresse. Ad avviso del Collegio i rilievi mossi all'ordinanza impugnata, sollevando la questione della verginità del perito e se questa debba essere assicurata negli stessi termini previsti per quella del giudice, impongono una lettura dell'istituto della ricusazione del perito che consenta di rispondere al quesito posto a questa Corte regolatrice secondo un registro ermeneutico fedele alla lettera della legge e assiologicamente ispirato all'esigenza di assicurare l'imparzialità e l'indipendenza dell'ausiliario del giudice rispetto alle parti e all'oggetto della controversia. Come pure già perspicuamente osservato in seno alla giurisprudenza di legittimità - Sez. 1, n. 44736 del 15/07/2016 - dep. 24/10/2016, Riva e altri, Rv. 26856501 -, occorre prendere atto che per espresso dettato normativo ex art. - 223, comma 2, cod. proc. pen. le disposizioni che regolamentano i casi di - astensione e ricusazione del giudice - esclusa l'ipotesi di cui all'art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen. "gravi ragioni di convenienza" - si applicano al perito e ne delineano la posizione processuale. Così come è circostanza suscettibile di orientare l'interprete nel senso di una lettura delle norme di riferimento funzionale al perseguimento dell'imparzialità e dell'indipendenza come valori fondanti della visione costituzionale della giurisdizione, il fatto che la scelta di modellare la disciplina della ricusazione del perito sulla falsariga di quella prevista per il giudice si debba soltanto alla legge n. 517 del 18 giugno 1955 recante 'Modificazioni al Codice di procedura penale', tale intervento del nomoteta essendo stato ispirato dalla consapevolezza della particolare incidenza della perizia sulla decisione della causa, soprattutto laddove sussistano questioni tecnico-scientifiche di particolare complessità. Le istanze culturali e ordinamentali poste a fondamento dell'opzione di conformare la ricusazione del perito su quella del giudice nei limiti della pratica applicabilità sono state accolte nella regolamentazione adottata dal codice di rito del 1989, che nella disciplina dettata nell'art. 223 cod. proc. pen. ha richiamato in toto - ad esclusione delle ragioni di grave convenienza le ipotesi di astensione e - di ricusazione del giudice, proprio in considerazione della sempre più diffusa tendenza del giudice ad affidare compiti sempre più elaborati (e spesso decisivi, ferma restando la verifica metodologica) al soggetto esperto. Secondo queste coordinate assiologiche deve essere, quindi, ricostruito il tessuto normativo diretto ad assicurare l'«imparzialità» del perito, che si traduce 4 للا nell'esigenza di assicurare l'integrità del giudizio del perito, allontanando da questi il sospetto che il suo parere tecnico possa essere contaminato da preconcetti formatisi in lui per effetto della pregressa conoscenza della regiudicanda, ed eliminando fattori potenzialmente idonei ad appannarne l'immagine di equidistanza rispetto agli interessi in gioco: la verginità del perito, infatti, assunta a nozione di sintesi per indicarne la libertà da condizionamenti, la neutralità e la terzietà, costituisce, in ragione della potenziale decisiva influenza sulla formazione del convincimento del giudice, un valore che, sia pure indirettamente, contribuisce all'affermazione del giusto processo. In questa cornice, peraltro, va evidenziato come non risulti pertinente il richiamo operato dal giudice di merito al caso scrutinato da questa Corte in Sez. 4, Sentenza n. 10713 del 30/03/2000, Rv. 217693, Saviano - in cui, a seguito di modifica nella composizione del Collegio giudicante si era reso necessario procedere al rinnovo della perizia già disposta ed espletata con conferimento di nuovo incarico allo stesso perito sul medesimo quesito e nei confronti delle stesse parti, poiché nell'ipotesi indicata non veniva in rilievo il principio della verginità del perito ma quello della immutabilità del giudice.
3. La ratio dell'estensione al perito delle norme dettate per la tutela della imparzialità del giudice implica, tuttavia, che la disciplina della sua ricusazione derivante - in ragione del richiamo dell'art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen. all'art. 34 cod. proc. pen. dalla 'incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento' debba essere ricostruita tenendo conto che sull'incompatibilità del perito si riflettano gli stessi limiti di cui soffre l'incompatibilità del giudice. La questione esige il richiamo alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che, dopo avere costantemente affermato che le norme sulla incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento presidiano i valori della sua terzietà e imparzialità, essendo volte, in particolare, a evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla "forza della prevenzione" - ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda (Corte cost., sent. n. 224 del 4/07/2001), ha, tuttavia, precisato le condizioni in presenza delle quali la previsione dell'incompatibilità può dirsi effettivamente necessaria a salvaguardare i beni di rilievo costituzionale sin qui evocati. Il Giudice delle leggi ha, infatti, statuito che non basta a generare l'incompatibilità la semplice «conoscenza» di atti anteriormente compiuti (Corte cost. sent. 183 del 3/07/2013), ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una «valutazione» di essi, strumentale all'assunzione di una decisione;
5 che quest'ultima deve avere natura non «formale», ma «di contenuto>>, dovendo comportare, cioè, valutazioni che attengono al merito dell'ipotesi dell'accusa, e non già al mero svolgimento del processo;
che, infine, la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento, essendo del tutto ragionevole che, all'interno di ciascuna delle fasi, resti comunque preservata «l'esigenza di continuità e di globalità» (Corte cost., sent. n. 131 del 17/04/1996). Inoltre l'art.
2-quater del d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla I. 5 giugno 2000, n. 144, ha statuito che le disposizione che impediscono al giudice che, nell'ambito del medesimo procedimento, abbia svolto le funzioni di giudice delle indagini preliminari di partecipare al giudizio, non si applicano al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio>>, proprio perché questi non ha compiuto alcuna valutazione di merito degli atti del procedimento essendosi limitato ad anticipare l'assunzione di una prova la cui sede propria sarebbe stata quella del giudizio.
4. In questo quadro, la Corte Costituzionale ha avuto modo di occuparsi reiteratamente dello specifico tema indirettamente evocato dalla questione sottoposta al presente scrutinio di legittimità: se sussista, cioè, alcuna valida causa di incompatibilità (ergo di ricusazione) nei confronti del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni correi e che successivamente pronunci o concorra a pronunciare altra sentenza nei confronti di altri concorrenti nel medesimo reato, anche qualora nel secondo processo occorra valutare le medesime fonti di prova già valutate nel primo processo. Il giudice delle leggi ha, infatti, costantemente affermato che per i reati plurisoggettivi, nel caso in cui il giudice sia chiamato a pronunciarsi, prima, per alcuni dei concorrenti e, successivamente, per effetto della separazione dei processi, per altri coimputati, non ricorre alcuna causa di incompatibilità, trattandosi di ipotesi in cui non si verifica il requisito dello "stesso processo", sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo: alla eventuale comunanza dell'imputazione, infatti, fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni e possono, quindi, sfociare in un accertamento positivo per l'uno e negativo per l'altro (in tal senso: Corte Cost., ord. n. 42 del 07/02/1994; sent. n. 439 del 2/12/1993; sent. n. 186 del 13/04/1992).
5. Può, dunque, affermarsi che, sebbene, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 223, comma 2, cod. proc. pen., le disposizioni che regolamentano i casi di astensione e ricusazione del giudice - esclusa l'ipotesi di 사 cui all'art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen. riguardante le "gravi ragioni di convenienza" - debbano certamente applicarsi al perito, delineandone la posizione processuale, tuttavia, non sussiste alcuna ragione di incompatibilità idonea a giustificarne la ricusazione nell'ipotesi in cui l'ausiliario del giudice sia stato chiamato ad esprimere il proprio parere tecnico in relazione allo stesso oggetto di accertamento ma in riferimento alle posizione di concorrenti nel medesimo reato: tanto perché nella stessa situazione non ricorrerebbe alcuna incompatibilità neppure per il giudice.
6. Né d'altro canto la soluzione negatoria dell'incompatibilità, in ipotesi di nomina dello stesso esperto allorché sia disposta la rinnovazione in dibattimento della perizia già assunta nell'incidente probatorio nei confronti dei concorrenti nel reato, sarebbe tale da vulnerare la tutela sostanziale del diritto di difesa, apprestata dalle norme di cui agli art. 401 e 403 cod. proc. con il sancire la inutilizzabilità dibattimentale della perizia nei confronti degli imputati raggiunti solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza, i cui difensori non hanno partecipato alla sua assunzione. Deve sostenersi, infatti, che la inutilizzabilità della perizia nei confronti degli imputati i cui difensori non abbiano partecipato alla sua assunzione deriva esclusivamente dal mancato controllo esercitato da questi sulla corretta assunzione della prova, assicurato, invece, dal contraddittorio tra le parti nel corso dell'espletamento della nuova perizia e nell'esame del perito in dibattimento.
7. Manifestamente infondata è, infine, la deduzione sviluppata nel secondo motivo di ricorso. Non può, infatti, costituire un interesse morale giuridicamente rilevante, idoneo ad integrare l'ipotesi di ricusazione di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., quello del perito a non smentire sé stesso in ordine alle conclusioni raggiunte sul tema oggetto dell'identico quesito postogli nell'incidente probatorio svoltosi nei confronti dei concorrenti, atteso che la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende prestare adesione, ha escluso che costituisca valido motivo di ricusazione del perito l'avere espresso pareri in altri procedimenti, o in sede scientifica e divulgativa, a meno che non emergano elementi concreti dai quali desumere un ragionevole dubbio circa la riconducibilità dell'opzione dell'ausiliario ad interessi precostituiti invece che al libero ed autonomo convincimento scientifico (Sez. 1, n. 44736 del 15/07/2016 - dep. 24/10/2016, Riva e altri, Rv. 26856501; Sez. 4, n. 50362 del 09/10/2014 - dep. 02/12/2014, Ferretti e altri, Rv. 26159201). Nel caso scrutinato, a parte il rilievo che secondo il citato insegnamento della Corte costituzionale non si verifica il requisito dello stesso procedimento' idoneo ad integrare la incompatibilità del giudice e quindi del perito, nell'ipotesi di reato plurisoggettivo, vendendo in considerazione pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti oggetto di autonoma valutazione, è di tutta evidenza che il segnato interesse morale a non smentire sé stesso non può certo identificarsi con l'interesse precostituito del perito indicato nelle pronunce suscettibile di alterarne l'integrità di menzionate come esterno al processo giudizio.
8. Riepilogate le suesposte ragioni, il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/05/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Paolo Antonio Bruno Yum harchuma tio जय an - 6 LUG 2017 IL FUNZION онушх 08 0/0 0 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIC COPIE UNIFICATO La Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione ord.Penale - con add. n°49693/17 dal 04/10/17 e depositata il 30/10/2017 :LL Dispure correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza 33013/17 del gioves11/5/2017 vei confronti di IA UN e BA MO nel senso che nel dispritivo le parole " rigetta il мее ricorso e condanna il riconente devous essere sostituite dalle parole "rgetta i ricorsi e con て daw a i momenti".Алиша Коша, - 7 NOV 2017 Il Direttore AmministrativoRoberto TARSan