Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
Nei procedimenti relativi a reati attribuiti alla competenza del giudice di pace commessi dopo la pubblicazione del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (6 ottobre 2000), per i quali alla data della sua entrata in vigore (2 gennaio 2002) non sia ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato, sono applicabili anche le disposizioni previste nel titolo I dello stesso decreto, sicchè, sussistendo le condizioni suindicate, la competenza a conoscere di tali reati spetta al giudice di pace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2008, n. 14942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14942 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 01/04/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 00983
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 041915/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNAE AVEZZANO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIUDICE DI PACE CELANO;
ORDINANZA del 10/10/2007 TRIBUNALE di AVEZZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Consolo S. che ha richiesto determinarsi la competenza del giudice di Pace di Celano. OSSERVA
1. Si procede a carico di IR AN in ordine al reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.), fatto assunto come commesso in Ovindoli il 30.12.2001.
Con sentenza in data 10.11.2004 il Tribunale monocratico di Avezzano dichiarava la propria incompetenza, declinandola a favore del Giudice di Pace, sul rilievo che l'iscrizione della notizia di reato era avvenuta successivamente alla data del 02.01.2002. Con sentenza 22.11.2006 il Giudice di pace di Celano dichiarava anch'esso la propria incompetenza, sostenendo che essa appartenesse al Tribunale, intendendo che la norma di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 64 dovesse essere interpretata nel senso che il tribunale avrebbe dovuto applicare rito e sanzioni proprie del Giudice di Pace, ferma peraltro la competenza. Quindi (anziché sollevare conflitto negativo) rimetteva gli atti al Procuratore della Repubblica. Quest'ultimo riassumeva l'azione penale davanti al Tribunale il quale peraltro con ordinanza 10.10.2007 trasmetteva gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
2. Il conflitto va risolto nel senso di attribuire la competenza al Giudice di pace di Celano. In ordine alla questione coinvolta dal sollevato conflitto deve osservare questa Corte come la stessa sia stata già risolta con decisione che assume la rilevanza, a questi fini, dell'avvenuta - o meno - iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro alla data di entrata in vigore della normativa in questione. In tal senso si veda Cass. Pen. Sez. 4, n. 47899 in data 07.10.2004, Rv 230507, P.M. Sanzini la cui massima, invero, recita: "La disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 64, comma 2, ultima parte, nel prevedere che nei procedimenti relativi a reati attribuiti alla competenza del giudice onorario commessi dopo la pubblicazione del decreto citato (6 ottobre 2000), per i quali alla data della sua entrata in vigore (2 gennaio 2002) non sia ancora intervenuta l'iscrizione della notizia di reato, siano applicabili anche le disposizioni previste nel titolo 1 dello stesso decreto, presuppone che, sussistendo le condizioni suindicate, la competenza a conoscere di tali reati spetti al giudice di pace". Orbene, dovendosi qui ribadire ed applicare tale principio, poiché nella fattispecie vi è stata iscrizione della notizia di reato in data 16.03.2002 (e quindi dopo 02.01.2002), dato di fatto del resto riconosciuto dallo stesso Giudice di pace, consegue che si debba risolvere il sollevato conflitto negativo attribuendo la competenza al Giudice di pace di Celano. Allo stesso, pertanto, vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice di pace di Celano cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2008