Sentenza 30 marzo 2000
Massime • 1
L'art. 222 cod. proc. pen. vieta che sia attribuito l'incarico di perito a chi sia stato già nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in altro connesso, ma non vieta altresì che assuma la veste di perito chi, essendo già stato nominato tale nel medesimo procedimento, si veda nuovamente conferire l'incarico da parte di un giudice diverso. (Nella specie, a seguito di modifica nella composizione del collegio giudicante, e in omaggio al principio dell'immutabilità del giudice, si era reso necessario procedere al rinnovo della perizia già disposta ed espletata; la Corte, in applicazione del principio suesposto, ha ritenuto legittimo il conferimento dell'incarico, da parte del nuovo collegio, al perito già precedentemente nominato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2000, n. 10713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10713 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI PIOLETTI Presidente del 30/03/2000
1.Dott. MARIANO BATTISTI Consigliere SENTENZA
2.Dott. MAZZA FABIO " N. 676
3.Dott. SALVATORE BOGNANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIOVANNI FEDERICO " N. 10066/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) NO AN n. il 26.09.1950
avverso sentenza del 23.11.1998 visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La corte di appello di Perugia, con sentenza del 23 novembre 1998, in parziale riforma della sentenza, in data 21 settembre 1993, del pretore di Orvieto - il quale aveva affermato la responsabilità penale di TO AV per il reato, accertato in Orvieto il 31 agosto 1993, di furto pluriaggravato e continuato: sottrazione di alcuni oggetti in danno di due passeggeri del treno Milano/Napoli mentre dormivano nel vagone cuccette - conteneva la pena, riduceva determinata dal pretore in anni uno, mesi 8 di reclusione e in L. 500.000 di multa, in mesi 8 e in L. 200.000 di multa.
2 - Il AV ricorre per cassazione e denuncia "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza, in relazione all'art. 222, lett. e), c.p.p.", deducendo che la corte di appello, nella udienza del 6 maggio 1998, aveva disposto una perizia psichiatrica nominando perito il Dott. Grignani di Perugia, il quale aveva regolarmente portato a compimento l'incarico conferitogli depositando la propria relazione. Ma, tale attività era stata successivamente posta nel nulla, in quanto, alla udienza del 29 settembre 1998, il collegio aveva una diversa composizione.
La corte, peraltro, esaurita la relazione introduttiva, disponeva di nuovo la perizia psichiatrica conferendone incarico allo stesso Dott. Grignani, violando, così, la norma dell'artt. 222 c.p.p., la quale stabilisce, a pena di nullità, che non può prestare ufficio di perito chi è stato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è manifestamente infondato.
a - Come riconosce lo stesso ricorrente nel citare la norma dell'art.222 c.p.p., la stessa vieta per ovvie ragioni, che sia nominato perito chi sia stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso e non che sia nominato nuovamente perito chi, essendolo stato in precedenza, si veda conferire l'incarico da un diverso giudice, da un diverso collegio, al quale, come è noto, la norma dell'art. 525, comma 2, c.p.p., che afferma e disciplina il principio della immutabilità del giudice, inibisce, di procedere alla deliberazione avvalendosi di una prova ammessa ed assunta in precedenza da altro giudice.
b - È, in ogni caso, da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa suprema corte, "la nullità prevista dall'art. 222 c.p.p. ha carattere relativo e va pertanto eccepita, a pena di decadenza nei termini stabiliti nell'art. 182 dello stesso codice, il quale, nel comma 2, stabilisce che, "quando la parte vi assiste - e risulta dalla sentenza che l'imputato era presente, oltre che essere assistito dal difensore - la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo" e non v'è, alcun dubbio che, nel caso in esame, la nullità poteva e doveva essere eccepita prima del conferimento dell'incarico al perito (Cass., 20 febbraio 1992, Bellanota;
15 aprile 1994, Petrone).
2 - Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La corte di cassazione dichiara
inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2000