Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2000, n. 10713
CASS
Sentenza 30 marzo 2000

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L'art. 222 cod. proc. pen. vieta che sia attribuito l'incarico di perito a chi sia stato già nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in altro connesso, ma non vieta altresì che assuma la veste di perito chi, essendo già stato nominato tale nel medesimo procedimento, si veda nuovamente conferire l'incarico da parte di un giudice diverso. (Nella specie, a seguito di modifica nella composizione del collegio giudicante, e in omaggio al principio dell'immutabilità del giudice, si era reso necessario procedere al rinnovo della perizia già disposta ed espletata; la Corte, in applicazione del principio suesposto, ha ritenuto legittimo il conferimento dell'incarico, da parte del nuovo collegio, al perito già precedentemente nominato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2000, n. 10713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10713
    Data del deposito : 30 marzo 2000

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