Sentenza 11 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di segreto professionale, l'ordinamento processuale comprende, tra coloro che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, gli investigatori privati autorizzati, categoria nella quale rientrano, con riguardo ad indagini effettuate all'estero, anche soggetti stranieri legittimati secondo l'ordinamento del proprio Paese, sempre che esistano disposizioni pattizie relative al riconoscimento del titolo. Anche per tali soggetti, qualora rifiutino di indicare la fonte delle informazioni poste ad oggetto della loro deposizione, è dunque esclusa la punibilità per il delitto di testimonianza reticente (fattispecie relativa ad un investigatore privato elvetico, che aveva rifiutato di indicare, deponendo come teste in un procedimento civile, la fonte di informazioni patrimoniali acquisite in Svizzera. In motivazione la Corte ha posto tra l'altro in evidenza le norme che equiparano agli investigatori italiani quelli appartenenti a Paesi dell'Unione europea, e l'accordo intervenuto tra quest'ultima e la Confederazione elvetica relativamente al riconoscimento "dei diplomi, dei certificati e di altri titoli").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2005, n. 7387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7387 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 11/01/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 5
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 45203/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO IC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 10/1/03 della Corte d'appello di TORINO;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. VENEZIANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza 10/1/03 la Corte d'appello di Torino confermava la decisione 28/9/2000 del Tribunale di Alba, che aveva condannato IC GO alla pena di otto mesi di reclusione (con statuizioni accessorie) per il reato di cui all'art. 372 c.p. (per avere, deponendo in qualità di testimone innanzi al Presidente istruttore Dott. Luciano Panzani del Tribunale di Alba, all'udienza del 20/2/98 - nella causa civile n. 517/95 promossa da NA RI
contro
NA TT - taciuto pur a fronte di espressa domanda quanto era a sua conoscenza in ordine alle fonti dalle quali aveva attinto i dati da lui stesso riferiti circa i conti bancari svizzeri intestati a NA TT - In Alba il 20/2/98).
In motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza:
come l'appellante non potesse accampare l'esimente di cui all'art. 51 c.p., neppure dopo la modifica dell'art. 200 c.p.p. (ex art. 4 c. 1 legge 7/12/2000 n. 397), essendosi limitata tale modifica a estendere anche agli "investigatori privati in un procedimento civile" il diritto al segreto professionale (già riconosciuto agli "investigatori privati in un procedimento penale"), ma ferma restando la necessità di una formale "autorizzazione" (riconosciuta "superflua" dall'ordinamento italiano solo agli "investigatori privati italiani, iscritti in apposito registro" e/o a quelli della "Comunità Europea", ma non anche ai "cittadini extracomunitari, che quindi non possono mai essere considerati autorizzati"), della quale il UM non era automaticamente titolare "in quanto cittadino svizzero"; come la reticenza dell'imputato non potesse ritenersi scriminata neppure a norma dell'art. 384 c.p., mancando per un verso ogni ipotesi di "nocumento all'onore" (per essere stato il UM obbligato a deporre) e per altro verso non prevedendo la legge vigente all'epoca dei fatti alcuna facoltà di astensione dal deporre (avendo il legislatore riconosciuto "a monte" la prevalenza "dell'interesse pubblico a una testimonianza veridica e completa" rispetto all'altro "eminentemente privato, di categoria, di tacere per motivi di deontologia professionale").
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del GO, deducendo nell'ordine:
1) "violazione dell'art. 606/B-E c.p.p. in relazione all'art. 51 c.p. e all'art. 200 c.p.p.": la Corte territoriale avrebbe male interpretato l'art. 10 della legge 20/2/94 n. 146 ("ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di investigatore privato ai sensi dell'art. 134 T.U., i cittadini degli stati membri della Comunità Europea sono equiparati ai cittadini italiani"), trattandosi di norma non applicabile al caso di specie (avendo il UM svolto la propria attività investigativa in Svizzera, in virtù di "una licenza alla quale potrebbe attribuirsi riconoscimento in Italia" ex Legge 15/11/00 n. 364 (ratifica dello accordo tra Comunità Europea e Svizzera sulla libera circolazione delle persone private, con possibilità di "riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli"); conseguentemente la Corte avrebbe male interpretato anche l'art. 200 c.p.p. (come modificato dalla L. 7/12/00 n. 397, che estese la disciplina del segreto professionale anche agli investigatori privati autorizzati) ritenendo che per lo stato italiano fossero da ritenersi autorizzati soltanto gli investigatori privati italiani e comunitari (ed equiparando inspiegabilmente i cittadini della confederazione Elvetica a quelli extra - comunitari, senza prendere in considerazione "le convenzioni intercorse tra stato italiano quale membro della Comunità Europea e la confederazione elvetica");
2) "violazione dell'art. 606/B-E c.p.p. anche in relazione all'art. 384 c.p.": il giudice d'appello avrebbe confuso i presupposti dell'esimente speciale previsti dal primo comma dell'art. 384 c.p. con quelli dell'esimente previsti dal secondo comma dello stesso articolo;
la difesa aveva invocato l'esimente di cui al primo comma, giacché UM (impegnato al silenzio sulle fonti della propria conoscenza) "si sarebbe inevitabilmente esposto a sanzioni disciplinari nel suo paese e avrebbe ricevuto un grave e inevitabile danno all'onore della propria persona e professione"; proprio alla luce dell'intervenuta modifica dello art. 200 c.p.p., sarebbe in ogni caso applicabile nella specie (ex art. 2 c.p.) l'esimente di cui all'art. 384 c. 2 c.p. (per essere stato obbligato a deporre un soggetto che adesso avrebbe la facoltà di astenersi). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di IC GO è fondato. In linea di fatto deve ritenersi pacifico (avendone espressamente dato atto il giudice di primo grado): a) che il UM fosse titolare di una licenza che lo autorizzava all'esercizio dell'attività di investigatore privato in Svizzera;
b) che proprio in tale veste avesse svolto i suoi accertamenti (per conto del suo cliente NA RI) sui conti bancari intestati in Svizzera a NA TT;
) c) che esso UM, sentito come teste in sede civile e poi come imputato in sede penale, avesse giustificato "il silenzio sulle fonti della propria conoscenza", appellandosi alla "deontologia professionale ... che nell'ambito della Confederazione Elvetica legittimava il suo rifiuto di rispondere anche in sede testimoniale". Ciò premesso, appare effettivamente fuori luogo il riferimento operato in sede di merito all'art. 10 Legge n. 146/94 (v. supra), trattandosi di norma riguardante esplicitamente solo "l'esercizio in Italia dell'attività di investigatore privato ai sensi dell'art. 134 T.U." e la conseguente equiparazione (all'uopo) "dei cittadini degli stati membri della Comunità Europea ai cittadini italiani". Non condivisibile appare, d'altro canto, l'ulteriore argomentazione secondo la quale il UM, in quanto cittadini svizzero, non potrebbe rientrare nella categoria degli "investigatori privati autorizzati" (art. 200 c.p.p. nel testo attualmente vigente), ne' essere ritenuto testo attualmente vigente), ne' essere ritenuto non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p. potendo e dovendosi osservare in proposito:
a) il secondo comma dell'art. 384 c.p. (come modificato e integrato dall'art. 21 L. 1/3/01 n. 63) esclude, tra l'altro, la punibilità del fatto commesso da chi "non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere" (in aggiunta a " chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini, o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ... ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione");
b) nell'interpretazione della norma in oggetto, devesi tener conto:
1) della disposizione di cui all'art. 249 c.p.c., secondo la quale "si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli artt. 351 e 352 (oggi: 200, 201, 202 del nuovo c.p.p.) del codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni";
2) della disposizione dell'art. 38 Disp.Att. c.p.p. (abrogato dallo art. 23 c. 1 Legge 7/12/2000 n. 397), secondo la quale i difensori potevano "incaricare investigatori privati autorizzati" per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito;
3) della norma di cui all'art. 327 bis c.p.p. (inserita dall'art. 7 c. 1 Legge 7/12/2000 n. 397), che (al comma 3) riproduce il contenuto del citato e abrogato art. 38 Disp.Att. c.p.p.; 4) della disposizione di cui all'art. 222 Disp.Att. c.p.p. (come modificato dall'art. 24 Legge 397/2000), con l'esplicita previsione che "fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nello art. 327 bis del codice (originariamente: "nell'art. 38") è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività. L'incarico è iscritto in uno speciale registro"; 5) della norma di cui al già citato art. 10 della Legge 146/94 (v. supra, in parte narrativa); 6) della disposizione di cui all'art. 200 c.p.p. (come modificato dall'art. 4 c. 1 Legge 397/2000: v. supra, in parte narrativa), con l'estensione del "segreto professionale" a tutti "gli investigatori privati autorizzati"; 7) delle disposizioni della Legge 364/2000 (v. supra, in parte narrativa) di "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità Europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussermburgo il 21 giugno 1999", con particolare riferimento all'art. 9 dell'accordo in questione ("Le parti contraenti adottano ... le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazioni di servizi;
c) alla luce del quadro normativo venutosi a creare attraverso la successione nel tempo delle disposizioni di legge testè richiamate, l'attuale posizione giuridica del ricorrente può sintetizzarsi come segue: 1) la correlazione fra le disposizioni della legge 364/2000 (e dell'accordo fra Comunità Europea e Svizzera da tale legge ratificato) e il contenuto dell'art. 10 legge 146/94, consente di ritenere il UM equiparato ai cittadini della Comunità Europea ai fini della assunzione, in Italia, della qualità di "investigatore privato autorizzato"; 2) il diritto al "segreto professionale", commesso a tale qualità, deve ritenersi ormai esteso (ex art. 200 c.p.p. nel testo attualmente vigente) anche agli "investigatori privati in un procedimento civile"; 3) l'attuale testo dell'art. 384 c. 2 c.p. (come modificato e integrato dall'art. 21 Legge 63/01)
consentirebbe oggi al UM (per espresso riconoscimento del primo giudice, "investigatore privato munito di autorizzazione rilasciata dal cantone svizzero di Vaud, e pertanto titolare di una licenza alla quale potrebbe attribuirsi riconoscimento in Italia, ... impegnato dalla propria deontologia professionale al silenzio sulle fonti della propria conoscenza e legittimato, nell'ambito della Confederazione elvetica, al rifiuto di rispondere anche in sede testimoniale": v. sent. Trib. Alba) di essere riconosciuto "non punibile" in quanto "non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere"; 4) solo ad abundantiam si rileva che nel caso di specie sarebbe applicabile anche la disposizione di cui all'art. 384 c. 2 c.p., non apparendo revocabile in dubbio che UM - se avesse rivelato le fonti della propria conoscenza circa i conti bancari svizzeri intestati a TT NA - si sarebbe inevitabilmente esposto a sanzioni disciplinari nel proprio Paese (Svizzera), con conseguente grave nocumento all'onore della propria persona e professione (secondo quanto sostenuto nel ricorso per Cassazione). Le considerazioni fin qui svolte, in conclusione, inducono a ritenere: a) che nel caso di specie, in virtù di quanto previsto dall'art. 2 c. 2 - 3 c.p., trovi applicazione la norma di cui all'art. 384 c. 2 c.p. (tenendosi conto del particolare che i limiti di operatività della causa di non punibilità sono stati "ridisegnati" dall'art. 200 c.p.p., richiamato dallo art. 249 c.p.c.;
e facendosi, ovviamente, riferimento al testo dell'art. 384 c. 2 c.p. oggi vigente); b) che, conseguentemente, la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, essendo NI UM "persona non punibile" perché il fatto ascrittogli non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2005