Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 1
La condanna del conduttore in mora nella restituzione dell'immobile locato al risarcimento del maggior danno a norma dell'art. 1591 cod. civ. esige la prova specifica dell'esistenza di tale danno e del suo concreto ammontare. Il relativo onere incombe sul locatore - concedente, il quale deve fornire idonea dimostrazione che, a causa del ritardo nella restituzione della cosa, il suo patrimonio ha subito una diminuzione - ravvisabile nella circostanza di non aver potuto affittare o vendere l'immobile a condizioni vantaggiose e dimostrabile attraverso la prova dell'esistenza di ben precise proposte d'affitto o di acquisto, ovvero di altri, concreti propositi di utilizzazione -. A tal fine pertanto il locatore non può limitarsi a dedurre, genericamente, che il bene locato era suscettibile di impiego tale da garantirgli un risultato economico migliore rispetto al canone originariamente pattuito.
Commentario • 1
- 1. Danni per ritardata restituzione dell'immobile locato: si applica l'art. 1591 c.c.Roberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 8 maggio 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9545 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE REPUBBLICA ITALIANA per diritti € 1.55 IN NOME DEL POPOLO ALI09545/ 02 - LUG.2002 IL CANCELLIERE LA CORTE SUPRE SEZIONE TERZA CIVILE Locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIULIANO - Presidente R.G.N. 8106/99 Dott. Angelo FAVARA Rel. Consigliere Dott. Ugo Cron. 25608 TRIFONE Consigliere Dott. Francesco Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Rep. 1936 Ud. 17/01/02 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTEN ZA Richiesta copia studio #1dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 155 PELLEGRINI ADELE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 1 LUG 2007 IL CANCELLIERE TACITO 74, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA PERSICO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE, con Richiesta copia studio dal Sig. GE sede in Roma, in persona del Presidente Avv. Maurizio per diritti € 1.55 1 De Tilla, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO il CANCELLIE MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MASTROBUONO, che la difende, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - controricorrente DNNdal 2002 Sig. per diritti € 1,55 66 avverso la sentenza n. 3557/98 della Corte d'Appello di 1 LUG 1 ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 16/10/98 e depositata il 02/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Maria Teresa PERSICO;
udito l'Avvocato Sebastiano MASTROBUONO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Massimo FEDELI che ha l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 23. 10. 92 la Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati conveniva dinanzi il Tribunale di Roma EL Adele per sentirla condannare al paga- mento della somma risultante dalla differenza tra il corrispettivo convenuto ed il canone effettivamente do- vuto in regime di libera contrattazione, oltre rivalu- tazione ed interessi. Assumeva la istante in citazione di avere concesso in locazione alla convenuta due loca- li siti alla via Magliana Nuova 144 ed alla via Rava 25 in Roma e, nonostante la scadenza dei contratti al 30.7.86, i predetti immobili erano stati rilasciati so- lo il 1.8.90. All'esito della istruttoria, svoltasi nel contraddittorio delle parti, il Tribunale con sentenza del 6.8.96 condannava la EL al pagamento della somma di lire 121.544.836, oltre interessi e spese. 2 Rigettava la domanda riconvezionale della Pellegri- ni volta ad ottenere una riduzione del corrispettivo per la non idoneità dei locali. A seguito di impugnazione della EL, la Cor- te di Appello di Roma con sentenza del 2.12.98 rigetta- condannando l'appellante al pagamento va il gravame delle spese. Motivava, tra l'altro, la Corte che nella determi- nazione del maggior danno ex art. 1591cc per la occupa- zione da parte della EL dei locali per circa quattro anni andavano seguiti i criteri adottati dal Tribunale che aveva tenuto conto della consulenza tec- nica e del maggior importo ricavato dal conduttore al rinnovo del contratto nel maggio 1993. La quantifica- zione del danno da illecita occupazione era stata, quin- di, correttamente ragguagliata all'utile di gestione del bene occupato dalla EL, al reddito ricavabile f in base alle condizioni della casa, alla sua ubicazione ri- ed alla sua produttività economica, pertanto nel spetto dei criteri di mercato. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la EL affidandolo a due motivi. Ha resistito con controricorso la Cassa Previdenza Avvocati. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con il primo mezzo di impugnazione la EL, denunziata la violazione degli artt. 1591, 2043, 2697 c.c., 115, 116 cpc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto che la esistenza del danno ed il suo ammontare conseguissero "in re ip- sa" dall'inadempimento del conduttore in mora nel rila- scio dell'immobile. Assume la ricorrente che il locatore ha, invece, l'onere di dimostrare la esistenza del danno e l'ammon- tare del pregiudizio subito per effetto del comporta- mento inadempiente di essa conduttrice che avrebbe im- pedito alla Cassa una concreta utilità mentre rimaneva nella illegittima detenzione dei locali. La censura è fondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (1133/99, 10485/01) la condanna del conduttore dell'im- mobile in mora nella restituzione dello stesso al ri- sarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1591 CC esige la prova specifica della esistenza di tale danno e del suo concreto ammontare;
il relativo onere incombe sul recatore il quale deve fornire idonea dimostrazione che a causa del ritardo nella restituzione della cosa il suo patrimonio ha subito una diminuzione ravvisabile 4 nella circostanza di non aver potuto affittare o vende- re l'immobile condizioni vantaggiose ea dimostrabile attraverso la prova della esistenza di ben precise pro- poste di affitto o di acquisto ovvero di altri concreti apropositi di utilizzazione, mentre non può limitarsi dedurre genericamente che il bene locato era suscetti- bile di impiego tale da garantirgli un risultato econo- mico migliore rispetto al canone originariamente pat- tuito. Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte distrettuale ha ritenuto che il maggior danno fosse on- tologicamente sussistente per il fatto stesso dell'av- venuta occupazione degli immobili da parte di chi era privo di titolo dopo la determinazione in via giudizia- le della scadenza del rapporto di locazione argomentan- do ancora che la circostanza che la nuova locazione f fosse stata stipulata dopo oltre un biennio dalla con- segna dei locali non costituisse prova della insussi- stenza del pregiudizio economico della locatrice, at- tribuibile , invece, tale circostanza alla complessità della gestione immobiliare da parte di un Ente che ri- chiede tempi tecnici lunghi per il perfezionamento del- la volontà negoziale. Così decidendo i secondi giudici non hanno tenuto conto che in concreto occorreva la prova che il locato- 5 re non aveva potuto dare in locazione il bene per un canone maggiore durante il periodo di occupazione CO- munque che non avesse potuto utilizzare il bene che avesse perso occasioni di vendita. La sentenza impugnata non ha, pertanto, operato corretta applicazione della giurisprudenza di legitti- mità onde sul punto la decisione deve essere cassata con il conseguente rinvio della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che tenendo presente le ragio- ni che hanno determinato l'annullamento della pronun- zia, sulla base dei rilievi esposti, provvederà al- l'esame della domanda del locatore avente ad oggetto il risarcimento del maggior danno per effetto della occu- pazione degli immobili da parte della EL. f Resta assorbito il secondo motivo di annullamento avente ad oggetto la violazione degli artt. 1591, 1223, 1225 e 2697 cc. Allo stesso giudice del rinvio è demandata la li- quidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e di- chiara assorbito il secondo. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma IL CONSIGLIERE EST. Jaza il 17.01.2002. IL RESIDENTE Depositata in Cancelleria Oggi,1.7.07 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 1097/29,11 450T 2,66 TOT. 149,77 AGENILA CMA 2 40639 V al n. (euro CNIC (Det 7