Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9545
CASS
Sentenza 1 luglio 2002

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Massime1

La condanna del conduttore in mora nella restituzione dell'immobile locato al risarcimento del maggior danno a norma dell'art. 1591 cod. civ. esige la prova specifica dell'esistenza di tale danno e del suo concreto ammontare. Il relativo onere incombe sul locatore - concedente, il quale deve fornire idonea dimostrazione che, a causa del ritardo nella restituzione della cosa, il suo patrimonio ha subito una diminuzione - ravvisabile nella circostanza di non aver potuto affittare o vendere l'immobile a condizioni vantaggiose e dimostrabile attraverso la prova dell'esistenza di ben precise proposte d'affitto o di acquisto, ovvero di altri, concreti propositi di utilizzazione -. A tal fine pertanto il locatore non può limitarsi a dedurre, genericamente, che il bene locato era suscettibile di impiego tale da garantirgli un risultato economico migliore rispetto al canone originariamente pattuito.

Commentario1

  • 1Danni per ritardata restituzione dell'immobile locato: si applica l'art. 1591 c.c.
    Roberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 8 maggio 2002

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9545
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9545
Data del deposito : 1 luglio 2002

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