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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PILIA AO SE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2024 depositato il 23/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Giosue' Carducci 33 08015 Macomer NU
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_1
Regione Sardegna - Viale Trento N. 69 09100 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21027279 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente:
conclusioni per la Parte ricorrente Ricorrente_1 – nel Ricorso introduttivo del 30.7.2024 - < …PIACCIA A CODESTA ON. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA -accertare e dichíarare la nullità dell'atto di accertamento n.21027279, per i motivi sopra esposti. -con vittoria delle spese e competenze in favore del ricorrente>>.
Resistente:
conclusioni per la Parte resistente Agenzia delle Entrate – nell'Atto di costituzione in giudizio del
30.10.2024 - << … si chiede sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo Ricorso del 30.7.2024 la Sig.ra Ricorrente_1 nata a [...]_1 C.F. CF_Ricorrente_1, residente alla Indirizzo_1 a Macomer (NU) c.a.p. 08015, agendo in contraddittorio con l'AGENZIA ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE DI NUORO e con la REGIONE
SARDEGNA ha impugnato l' “Avviso di accertamento n.21027279 Registro ufficiale 0063760. 02-05-2024 notificato in data 01 Giugno 2024 relativo al presunto omesso versamento tassa automobilistica per l'anno 2021 del veicolo targato Targa_1 di proprietà dell'odierna ricorrente”, assumendo in “FATTO In data 01 Giugno 2024 l'Ufficio del Registro di Nuoro notificava alla scrivente Ricorrente_1 l'avviso di accertamento in epigrafe con il quale, d'ufficio, accertava, per detta annualità (2021) l'omesso versamento della tassa automobilistica per euro 296,70, sanzioni 89,01, interessi 30,36, diritti di notifica 5,18 e per un totale di euro 421,25 relativamente all'autovettura targata Targa_1” indi deduce “MOTIVI DEL RICORSO Poiché l'avviso di accertamento si palesa illegittimo erroneo e infondato lo si contesta e impugna sottoponendo al prudente apprezzamento della On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Nuoro le seguenti considerazioni: -La scrivente effettuava, il 01 Giugno 2024 (data della notifica), due prenotazioni per appuntamento, telefonico e in presenza, al fine di chiedere il riesame, in autotutela, dell'atto di accertamento a cui si ricorre. -In data 11 Giugno 2024, veniva contattata telefonicamente dalla stessa Agenzia delle Entrate che con successiva mail, sempre in data 11 Giugno 2024, richiedeva la documentazione necessaria al fine di procedere al riesame ed eventuale sgravio della cartella impugnata come richiesto nell'appuntamento telefonico dalla ricorrente. -In data 13 Giugno 2024, via mail, si inviava all'Agenzia la documentazione richiesta. -faceva seguito, in data 09 Luglio 2024, la risposta dell'Agenzia, sempre via mail, che confermava la possibilità di procedere allo sgravio dell'atto di accertamento a cui si ricorre, essendo in essere le condizioni per accettare quanto richiesto e rappresentato in autotutela. -In data 22 Luglio, non essendo stato ancora notificato il provvedimento di sgravio di cui alla comunicazione del 09 Luglio 2024 e avvicinandosi la scadenza per la proposizione del ricorso presso la competente "Corte di Giustizia Tributaria", la scrivente, provvedeva a sollecitare, sempre via mail, la notifica del suddetto provvedimento. -A tale sollecito, in data 22 Luglio 2024, rispondeva l'ufficio, via mail, confermando che avrebbe provveduto all'annullamento dell'atto di accertamento e al successivo invio dell'atto di sgravio firmato dal responsabile del provvedimento. -
A far data al 30 Luglio 2024, l'ufficio non aveva ancora provveduto alla notifica dell'avvenuto provvedimento di sgravio dell'atto di accertamento determinando la necessità dell'odierna ricorrente di rivolgersi al parere di codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria al fine di ottenere l'annullamento dell'atto di accertamento impugnato. -Relativamente alle ragioni che, a giudizio della ricorrente, determinerebbero il diritto di veder annullato l'atto impugnato si rappresenta quanto segue: -il diritto della ricorrente a fruire dell'agevolazione per il bollo auto era stato riconosciuto per la precedente autovettura targata Targa_2 ceduta in data 24/05/2020 e sostituita con la nuova autovettura targata Targa_1 in data 11/06/2020, oggetto dell'atto di accertamento che si contesta. -il diritto alle agevolazioni previste per il bollo auto conseguono al riconoscimento, non suscettibile di revisione, alla scrivente, dei requisiti previsti dall'art.4 D.l. 9 Febbraio 2012 n.5; Legge 388/2000 (104/92 art. 3 comma 3); Legge 15/10/90 n. 295; legge 102/2009 e precedenti
(97/86; 449/97; 342/2000).”. Allega documentazione.
Con atto di “COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE” l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Nuoro, in persona del Direttore Lidio Nominativo_1, Funzionario incaricato Nominativo_2, sottoscrive per delega il Capo Ufficio Nominativo_3, assume che “… la Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso l'avviso accertamento n. 21027279, anno di imposta 2021, per mancato versamento della tassa automobilistica del veicolo targato Targa_1, di proprietà della ricorrente. Afferma la contribuente di aver diritto a fruire dell'agevolazione bollo auto già riconosciuto per la precedente autovettura targata Targa_2, oggetto di vendita in data 24/05/2020. DIRITTO 1. Accoglimento istanza di annullamento. L'Ufficio, a seguito della proposizione del ricorso, ha proceduto all'annullamento dell'atto in data 30/10/2024, come da documentazione allegata. Dal sito dell'Agenzia e in particolare dalla guida aggiornata a Febbraio 2023 su
“Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” risulta che: “dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l'auto viene venduta) l'interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione. Gli uffici che ricevono l'istanza trasmettono al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico). Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza.” Quindi risulta a pag. 10 uno specifico obbligo di comunicazione a carico del contribuente che vuole avvalersi dell'agevolazione di variazione del veicolo, oggetto di esenzione dalla tassa automobilistica. Da quanto allegato dalla Sig.ra Ricorrente_1 non risulta che la stessa abbia presentato la comunicazione di cambio targa all'Ufficio. Il che legittima lo stesso all'emissione dell'avviso di accertamento sulla nuova targa. Infatti, l'esenzione non è automatica in caso di cambio di autoveicolo e l'Ufficio non ha modo di conoscere se effettivamente la nuova auto immatricolata sia ugualmente oggetto di esenzione. Inoltre, all'Ufficio non risulta la presentazione di una precedente istanza di autotutela. Stante quindi la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento e la conseguente tempestiva autotutela avvenuta a seguito della presentazione del ricorso, da parte dell'Ufficio.”. Allega documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti di causa, preso atto dello sgravio disposto dalla resistente Agenzia delle Entrate – competendo alla Ricorrente “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” in relazione al veicolo targato Targa_1 (che non avendo assolto allo specifico obbligo di comunicazione a suo carico di avvalersi dell'agevolazione di variazione del veicolo, oggetto di esenzione dalla tassa automobilistica a dato luogo all'attività impositiva) -,non può esimersi dal dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Nulla sulle spese.
Nuoro
Il Presidente relatore
Dott. Paolo Giuseppe Pilia
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PILIA AO SE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2024 depositato il 23/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Giosue' Carducci 33 08015 Macomer NU
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_1
Regione Sardegna - Viale Trento N. 69 09100 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21027279 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente:
conclusioni per la Parte ricorrente Ricorrente_1 – nel Ricorso introduttivo del 30.7.2024 - < …PIACCIA A CODESTA ON. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA -accertare e dichíarare la nullità dell'atto di accertamento n.21027279, per i motivi sopra esposti. -con vittoria delle spese e competenze in favore del ricorrente>>.
Resistente:
conclusioni per la Parte resistente Agenzia delle Entrate – nell'Atto di costituzione in giudizio del
30.10.2024 - << … si chiede sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo Ricorso del 30.7.2024 la Sig.ra Ricorrente_1 nata a [...]_1 C.F. CF_Ricorrente_1, residente alla Indirizzo_1 a Macomer (NU) c.a.p. 08015, agendo in contraddittorio con l'AGENZIA ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE DI NUORO e con la REGIONE
SARDEGNA ha impugnato l' “Avviso di accertamento n.21027279 Registro ufficiale 0063760. 02-05-2024 notificato in data 01 Giugno 2024 relativo al presunto omesso versamento tassa automobilistica per l'anno 2021 del veicolo targato Targa_1 di proprietà dell'odierna ricorrente”, assumendo in “FATTO In data 01 Giugno 2024 l'Ufficio del Registro di Nuoro notificava alla scrivente Ricorrente_1 l'avviso di accertamento in epigrafe con il quale, d'ufficio, accertava, per detta annualità (2021) l'omesso versamento della tassa automobilistica per euro 296,70, sanzioni 89,01, interessi 30,36, diritti di notifica 5,18 e per un totale di euro 421,25 relativamente all'autovettura targata Targa_1” indi deduce “MOTIVI DEL RICORSO Poiché l'avviso di accertamento si palesa illegittimo erroneo e infondato lo si contesta e impugna sottoponendo al prudente apprezzamento della On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Nuoro le seguenti considerazioni: -La scrivente effettuava, il 01 Giugno 2024 (data della notifica), due prenotazioni per appuntamento, telefonico e in presenza, al fine di chiedere il riesame, in autotutela, dell'atto di accertamento a cui si ricorre. -In data 11 Giugno 2024, veniva contattata telefonicamente dalla stessa Agenzia delle Entrate che con successiva mail, sempre in data 11 Giugno 2024, richiedeva la documentazione necessaria al fine di procedere al riesame ed eventuale sgravio della cartella impugnata come richiesto nell'appuntamento telefonico dalla ricorrente. -In data 13 Giugno 2024, via mail, si inviava all'Agenzia la documentazione richiesta. -faceva seguito, in data 09 Luglio 2024, la risposta dell'Agenzia, sempre via mail, che confermava la possibilità di procedere allo sgravio dell'atto di accertamento a cui si ricorre, essendo in essere le condizioni per accettare quanto richiesto e rappresentato in autotutela. -In data 22 Luglio, non essendo stato ancora notificato il provvedimento di sgravio di cui alla comunicazione del 09 Luglio 2024 e avvicinandosi la scadenza per la proposizione del ricorso presso la competente "Corte di Giustizia Tributaria", la scrivente, provvedeva a sollecitare, sempre via mail, la notifica del suddetto provvedimento. -A tale sollecito, in data 22 Luglio 2024, rispondeva l'ufficio, via mail, confermando che avrebbe provveduto all'annullamento dell'atto di accertamento e al successivo invio dell'atto di sgravio firmato dal responsabile del provvedimento. -
A far data al 30 Luglio 2024, l'ufficio non aveva ancora provveduto alla notifica dell'avvenuto provvedimento di sgravio dell'atto di accertamento determinando la necessità dell'odierna ricorrente di rivolgersi al parere di codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria al fine di ottenere l'annullamento dell'atto di accertamento impugnato. -Relativamente alle ragioni che, a giudizio della ricorrente, determinerebbero il diritto di veder annullato l'atto impugnato si rappresenta quanto segue: -il diritto della ricorrente a fruire dell'agevolazione per il bollo auto era stato riconosciuto per la precedente autovettura targata Targa_2 ceduta in data 24/05/2020 e sostituita con la nuova autovettura targata Targa_1 in data 11/06/2020, oggetto dell'atto di accertamento che si contesta. -il diritto alle agevolazioni previste per il bollo auto conseguono al riconoscimento, non suscettibile di revisione, alla scrivente, dei requisiti previsti dall'art.4 D.l. 9 Febbraio 2012 n.5; Legge 388/2000 (104/92 art. 3 comma 3); Legge 15/10/90 n. 295; legge 102/2009 e precedenti
(97/86; 449/97; 342/2000).”. Allega documentazione.
Con atto di “COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE” l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Nuoro, in persona del Direttore Lidio Nominativo_1, Funzionario incaricato Nominativo_2, sottoscrive per delega il Capo Ufficio Nominativo_3, assume che “… la Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso l'avviso accertamento n. 21027279, anno di imposta 2021, per mancato versamento della tassa automobilistica del veicolo targato Targa_1, di proprietà della ricorrente. Afferma la contribuente di aver diritto a fruire dell'agevolazione bollo auto già riconosciuto per la precedente autovettura targata Targa_2, oggetto di vendita in data 24/05/2020. DIRITTO 1. Accoglimento istanza di annullamento. L'Ufficio, a seguito della proposizione del ricorso, ha proceduto all'annullamento dell'atto in data 30/10/2024, come da documentazione allegata. Dal sito dell'Agenzia e in particolare dalla guida aggiornata a Febbraio 2023 su
“Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” risulta che: “dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l'auto viene venduta) l'interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione. Gli uffici che ricevono l'istanza trasmettono al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico). Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza.” Quindi risulta a pag. 10 uno specifico obbligo di comunicazione a carico del contribuente che vuole avvalersi dell'agevolazione di variazione del veicolo, oggetto di esenzione dalla tassa automobilistica. Da quanto allegato dalla Sig.ra Ricorrente_1 non risulta che la stessa abbia presentato la comunicazione di cambio targa all'Ufficio. Il che legittima lo stesso all'emissione dell'avviso di accertamento sulla nuova targa. Infatti, l'esenzione non è automatica in caso di cambio di autoveicolo e l'Ufficio non ha modo di conoscere se effettivamente la nuova auto immatricolata sia ugualmente oggetto di esenzione. Inoltre, all'Ufficio non risulta la presentazione di una precedente istanza di autotutela. Stante quindi la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento e la conseguente tempestiva autotutela avvenuta a seguito della presentazione del ricorso, da parte dell'Ufficio.”. Allega documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti di causa, preso atto dello sgravio disposto dalla resistente Agenzia delle Entrate – competendo alla Ricorrente “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” in relazione al veicolo targato Targa_1 (che non avendo assolto allo specifico obbligo di comunicazione a suo carico di avvalersi dell'agevolazione di variazione del veicolo, oggetto di esenzione dalla tassa automobilistica a dato luogo all'attività impositiva) -,non può esimersi dal dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Nulla sulle spese.
Nuoro
Il Presidente relatore
Dott. Paolo Giuseppe Pilia