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Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/08/2023, n. 36030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36030 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI IA nata a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 4 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI GI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni e dell'avv. Lorenzo Nicolò Meazza, che ha insistito nei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecco il 17 novembre 2020, che ha dichiarato la responsabilità di GI GI in ordine ai reati di furto continuato, aggravato dall'abuso di relazioni domestiche, e di utilizzo indebito di una tessera bancomat che sottraeva a SI EL. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputata deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 36030 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 15/06/2023 2.1. Violazione di legge per avere utilizzato ai fini probatori la querela sporta dalla persona offesa, anche per le contestazioni in aiuto alla memoria. Deduce la ricorrente che il giudizio di colpevolezza si fonda non tanto sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di dibattimento, ma su quanto narrato in sede di querela e, quindi, in assenza di qualsivoglia contraddittorio, poiché nel corso dell'esame il pubblico ministero ha continuamente richiamato in aiuto alla memoria della persona offesa le affermazioni riportate in querela, così inficiandone la genuinità. Inoltre, la querela non può essere utilizzata per le contestazioni, trattandosi di documento redatto dalla persona offesa e non di verbale contenente dichiarazioni precedentemente rese dal testimone. 2.2. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e omessa motivazione con riferimento alla prova degli elementi costitutivi del reato di furto e alla sua attribuibilità alla ricorrente. La Corte di merito ha ritenuto credibile la persona offesa senza confrontarsi con i rilievi difensivi e ha sostenuto che quest'ultima aveva sempre negato di avere consegnato all'imputata la tessera bancomat, riferendo di averle dato soltanto denaro contante;
ciò che non corrisponde al tenore delle sue dichiarazioni, riportate nel ricorso, da cui emerge che la SI ha dichiarato di avere consegnato la carta bancomat alla ricorrente per consentirle di fare la spesa. La Corte ha ritenuto che, ogni qualvolta era stato effettuato un prelievo con la carta bancomat, l'imputata si era previamente resa responsabile del reato di furto della stessa carta e, tuttavia, dal narrato della persona offesa non è possibile desumere gli elementi costitutivi del reato di furto, poiché la persona offesa ha affermato di essersi resa conto di sei prelievi indebiti, ma non ha visto la ricorrente sottrarre la carta dalla sua borsa, sicché non può affermarsi con certezza che sia stata la ricorrente ad impossessarsi della carta bancomat;
si tratta, dunque, di conclusione frutto di una congettura della Corte territoriale. 2.3. Violazione di legge e travisamento della prova, con riferimento alle operazioni poste in essere presso la Banca Popolare di Sondrio e vizio di motivazione in ordine al reato di indebito utilizzo della carta bancomat. Il giudizio di colpevolezza si basa sulle dichiarazioni della persona offesa, che ha sostenuto di non avere mai prelevato denaro dal bancomat della Banca Popolare di Sondrio, in cui sono stati effettuati i prelievi per cui è giudizio. La Corte d'appello ne ha desunto che i prelevamenti effettuati erano attribuibili ad altri e, in particolare, all'imputata; la difesa aveva osservato che dall'estratto conto emergevano non soltanto i sei prelevamenti contestati all'imputata, ma anche un'altra operazione eseguita presso la Banca Popolare di Sondrio che smentisce l'attendibilità della versione offerta dalla persona offesa, ma la Corte ha respinto tale censura osservando che quell'operazione precedente non fosse in realtà un prelievo, ma l'addebito di una commissione relativa al pagamento di un MAV, operazione bancaria che nulla ha a che vedere con i prelievi indebiti. Tale affermazione integra il travisamento della prova, in quanto dall'estratto conto in atti emerge pacificamente che i 3,29 euro ivi annotati non corrispondono ad una commissione conseguente al pagamento del MAV, ma ad altra operazione. La Corte è, poi, incorsa in altri vizi di motivazione poiché ha valorizzato la constatazione che i prelievi sono avvenuti nel breve periodo in cui l'imputata ha frequentato l'abitazione della persona offesa;
ma in assenza degli estratti conto di tutti gli altri periodi, non è dato sapere se nei mesi precedenti fossero presenti altri prelievi presso la Banca Popolare di Sondrio. Deduce la ricorrente che, anche a volere ritenere credibile la versione resa dalla persona offesa, non si comprende in base a quale ragionamento la Corte territoriale ne abbia desunto la sussistenza di indizi, gravi, precisi e concordanti, a carico della OR, considerato che la persona offesa ha escluso di avere effettuato questi prelievi, nessuno ha mai visto l'imputata effettuarli, né sono state mai recuperate le immagini delle video riprese delle telecamere di sorveglianza collocate presso lo sportello automatico. 2.4. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, nonostante il modesto importo della somma complessivamente sottratta pari a 300 euro, in ragione della ritenuta assenza di resipiscenza dell'imputata, sebbene nell'attuale formulazione dell'art. 131 bis cod. peri, non vi sia alcun riferimento a questo parametro. Inoltre, la circostanza di avere ripetutamente approfittato dello stato di necessità dell'anziana si fonda su un'affermazione apodittica, considerato che il primo giudice ha escluso l'aggravante della minorata difesa. 2.5. Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, poiché la motivazione della Corte d'appello in ordine all'aggravante dell'abuso di relazioni domestiche e alla continuazione è manifestamente illogica. Deduce la ricorrente che con l'atto d'appello aveva chiesto l'esclusione della relativa aggravante, poiché la giurisprudenza di legittimità dava rilievo ad ipotesi di coabitazione o parentela tra imputato e vittima;
la Corte di merito aveva, pertanto, ritenuto sussistente la detta aggravante non più sotto il profilo dell'abuso di relazioni domestiche, ma sotto il profilo dell'abuso di relazione di ospitalità, mai contestata nel capo di imputazione. Di conseguenza, la pena avrebbe dovuto essere applicata in misura inferiore. Lamenta, inoltre, che la Corte d'appello ha ritenuto di non riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, affermando che l'importo sottratto non è affatto irrisorio, senza in alcun modo spiegare le ragioni di tale giudizio. Considerato, peraltro, che la persona offesa riceveva una pensione mensile pari a circa 1.300 euro, l'importo di 310 euro - quale danno complessivo - costituisce un valore tenue. Il giudice, inoltre, ha valorizzato il mancato risarcimento del danno ma non ha considerato che l'imputata è nullatenente ed è stata ammessa al gratuito patrocinio. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 1.1. Il primo motivo di ricorso, in ordine all'utilizzo della querela per le contestazioni dibattimentali, formulato in termini non consentiti poiché la censura non è stata dedotta con i motivi di appello (che si riferivano solo all'attendibilità della persona offesa e non all'irregolarità delle modalità del suo esame). La doglianza è, comunque, manifestamente infondata poiché il contenuto della querela può essere legittimamente utilizzato nel corso della deposizione della persona offesa, quale «aiuto alla memoria» ex art. 499, comma 5, cod. proc. pen., nel caso in cui essa sia stata redatta dallo stesso testimone e presentata per iscritto al pubblico ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un agente consolare all'estero, ovvero ai fini delle contestazioni ex art. 500, commi 1 e 2, cod. proc. pen., quando la querela sia stata proposta oralmente e ricevuta in apposito verbale, trattandosi di dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (Sez. 2, n. 16026 del 12/02/2020, Rv. 279226 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente neppure espone in che modo la querela sia stata redatta e, sotto questo profilo, la censura incorre nel vizio di genericità. 1.2. Le censure relative al giudizio di colpevolezza e all'atteniiibilità della persona offesa (contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso) sono manifestamente infondate, poiché la credibilità della SI è stata adeguatamente argomentata da entrambi i giudici di merito, i quali hanno riconosciuto le difficoltà nell'esame della persona offesa (legate tuttavia ad un impedimento di carattere fisico - la sordità della teste - e non alla lucidità del suo ricordo sollecitato del pubblico ministero). La SI ha reso dichiarazioni congrue rispetto alle emergenze processuali e logicamente coerenti, spiegando che non aveva mai affidato la tessera bancomat all'imputata, ma quest'ultima aveva avuto modo di sentire e apprendere il numero di codice pin, poiché lei stessa era solita dettarlo ad alta voce alla cassiera del supermercato al momento del pagamento in presenza dell'imputata. Le censure formulate dalla difesa in ordine al carattere congetturale della prospettazione accusatoria si palesano generiche perché trascurano di considerare aspetti del racconto della persona offesa, la quale ha riferito che la OR aveva ammesso di avere effettuato gli indebiti prelievi, impegnandosi a restituirle le somme prelevate. Alla stregua di queste dichiarazioni della persona offesa deve necessariamente riconoscersi la correttezza delle conclusioni cui perviene la Corte d'a Dpello nell'affermare che ogni indebito prelievo veniva effettuato utilizzando la carta all uopo sottratta dalla 4 borsa della persona offesa, approfittando della possibilità di muoversi con disinvoltura e libertà nell'abitazione della SI. Né l'addebito di 3,29 euro valorizzato dalla difesa può in alcun modo inficiare il robusto quadro probatorio assunto, poiché è all'evidenza una commissione o un'operazione estranea ai prelievi bancomat di cui si discute in giudizio. 1.3. La censura in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità è manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale ha correttamente valorizzato l' importo della somma sottratta (ritenendolo non modesto), le modalità dell'azione delittuosa ed, in particolare, la circostanza di avere reiteratamente abusato della fiducia riposta in lei dall'anziana persona offesa. La circostanza che tale condotta non integri gli estremi della circonvenzione di incapace, o dell'aggravante della minorata difesa, nulla toglie alla correttezza della valutazione discrezionale dei giudici di merito, che hanno ritenuto non irrilevante la gravità del pregiudizio arrecato con la condotta e valorizzato la reiterazione della stessa, ripetuta per sei volte. 1.4. Il primo profilo della quarta censura è manifestamente infondato. E' stato chiarito che la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni domestiche, prevista dall'art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen., ha natura oggettiva ed è finalizzata a punire 'più gravemente i delitti commessi nell'ambito di un rapporto di coabitazione o nel contesto di una relazione derivante anche solo dall'abituale frequentazione dell'abitazione della vittima (Sez. 1, n. 41586 del 06/07/2017, Rv. 271225 - 01; Sez. 3, n. 35542 del 02/03/2017, Rv. 271134 - 01) Alla stregua di questa giurisprudenza, certamente ricorre nel caso in esame anche detta aggravante, poiché la OR ha approfittato della abituale frequentazione della casa della SI per appropriarsi della carta di debito. La Corte d'appello, dinanzi alla doglianza della difesa, ha ritenuto che la condotta risulta aggravata dal secondo profilo della detta aggravante, ossia quello dell'abuso delle relazioni di ospitalità. E' stato, infatti, precisato che ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune di aver commesso il fatto con abuso di ospitalità, deve considerarsi ospite chi è accolto, anche occasionalmente, saltuariamente o momentaneamente, nella sfera domestica di altra persona, o in luogo da questa destinato all'esplicazione delle attività della vita privata, con il suo consenso (Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, Rv. 271885 - 0) Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. non hanno rilevanza i motivi da cui ha tratto origine la relazione di ospitalità, in quanto la ragione dell'aggravante - sia quando il reato è commesso dall'ospitante, sia quando è commesso dall'ospitato - consiste nella maggiore intensità criminale dell'agente che tradisce la fiducia in lui riposta dalla vittima e nell'agevolazione al delitto offerta dal rapporto di ospitalità (Sez. 2, n. 11195 del 31/05/1983, Rv. 161910 - 01). 5 Il consigliere estensore Maria la BO Il Presidente Ser )i PA L'operata individuazione del contenuto dell'aggravante non ha certamente provocato alcun pregiudizio per i diritti della difesa, trattandosi di aggravanti ricomprese nella medesima disposizione di legge, basate su presupposti molto simili e sulla medesima ratio che intende punire più gravemente chi pone in essere il reato approfittando della fiducia della persona offesa, che gli consente l'accesso nell'abitazione e nella sua sfera privata. Il secondo profilo della censura è, invece, fondato poiché la Corte d'appello ha escluso la sussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, invocata dalla difesa, con motivazione assiomatica e facendo r ferimento al danno complessivamente cagionato alla persona offesa. Giova ricordare che in tema di continuazione, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato, unificato nel medesimo disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato. Nel caso in esame, l'imputata ha posto in essere sei prelievi dell'importo di 50 euro ciascuno e la Corte territoriale non ha fornito adeguata motivazione al riguardo per escludere che tale condotta sia caratterizzata dall'aver acgionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità. Nè può essere valorizzata la motivazione resa per negare l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod.pen., in quanto i presupposti delle ricordate disposizioni non coincidono (un danno penalmente rilevante e meritevole di sanzione può comunque assumere i caratteri della speciale tenuità). 2. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al profilo della ricorrenza della detta circostanza attenuante, con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per le sue determinazioni su questo punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilita'. Roma, 15 giugno 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI GI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni e dell'avv. Lorenzo Nicolò Meazza, che ha insistito nei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecco il 17 novembre 2020, che ha dichiarato la responsabilità di GI GI in ordine ai reati di furto continuato, aggravato dall'abuso di relazioni domestiche, e di utilizzo indebito di una tessera bancomat che sottraeva a SI EL. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputata deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 36030 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 15/06/2023 2.1. Violazione di legge per avere utilizzato ai fini probatori la querela sporta dalla persona offesa, anche per le contestazioni in aiuto alla memoria. Deduce la ricorrente che il giudizio di colpevolezza si fonda non tanto sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di dibattimento, ma su quanto narrato in sede di querela e, quindi, in assenza di qualsivoglia contraddittorio, poiché nel corso dell'esame il pubblico ministero ha continuamente richiamato in aiuto alla memoria della persona offesa le affermazioni riportate in querela, così inficiandone la genuinità. Inoltre, la querela non può essere utilizzata per le contestazioni, trattandosi di documento redatto dalla persona offesa e non di verbale contenente dichiarazioni precedentemente rese dal testimone. 2.2. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e omessa motivazione con riferimento alla prova degli elementi costitutivi del reato di furto e alla sua attribuibilità alla ricorrente. La Corte di merito ha ritenuto credibile la persona offesa senza confrontarsi con i rilievi difensivi e ha sostenuto che quest'ultima aveva sempre negato di avere consegnato all'imputata la tessera bancomat, riferendo di averle dato soltanto denaro contante;
ciò che non corrisponde al tenore delle sue dichiarazioni, riportate nel ricorso, da cui emerge che la SI ha dichiarato di avere consegnato la carta bancomat alla ricorrente per consentirle di fare la spesa. La Corte ha ritenuto che, ogni qualvolta era stato effettuato un prelievo con la carta bancomat, l'imputata si era previamente resa responsabile del reato di furto della stessa carta e, tuttavia, dal narrato della persona offesa non è possibile desumere gli elementi costitutivi del reato di furto, poiché la persona offesa ha affermato di essersi resa conto di sei prelievi indebiti, ma non ha visto la ricorrente sottrarre la carta dalla sua borsa, sicché non può affermarsi con certezza che sia stata la ricorrente ad impossessarsi della carta bancomat;
si tratta, dunque, di conclusione frutto di una congettura della Corte territoriale. 2.3. Violazione di legge e travisamento della prova, con riferimento alle operazioni poste in essere presso la Banca Popolare di Sondrio e vizio di motivazione in ordine al reato di indebito utilizzo della carta bancomat. Il giudizio di colpevolezza si basa sulle dichiarazioni della persona offesa, che ha sostenuto di non avere mai prelevato denaro dal bancomat della Banca Popolare di Sondrio, in cui sono stati effettuati i prelievi per cui è giudizio. La Corte d'appello ne ha desunto che i prelevamenti effettuati erano attribuibili ad altri e, in particolare, all'imputata; la difesa aveva osservato che dall'estratto conto emergevano non soltanto i sei prelevamenti contestati all'imputata, ma anche un'altra operazione eseguita presso la Banca Popolare di Sondrio che smentisce l'attendibilità della versione offerta dalla persona offesa, ma la Corte ha respinto tale censura osservando che quell'operazione precedente non fosse in realtà un prelievo, ma l'addebito di una commissione relativa al pagamento di un MAV, operazione bancaria che nulla ha a che vedere con i prelievi indebiti. Tale affermazione integra il travisamento della prova, in quanto dall'estratto conto in atti emerge pacificamente che i 3,29 euro ivi annotati non corrispondono ad una commissione conseguente al pagamento del MAV, ma ad altra operazione. La Corte è, poi, incorsa in altri vizi di motivazione poiché ha valorizzato la constatazione che i prelievi sono avvenuti nel breve periodo in cui l'imputata ha frequentato l'abitazione della persona offesa;
ma in assenza degli estratti conto di tutti gli altri periodi, non è dato sapere se nei mesi precedenti fossero presenti altri prelievi presso la Banca Popolare di Sondrio. Deduce la ricorrente che, anche a volere ritenere credibile la versione resa dalla persona offesa, non si comprende in base a quale ragionamento la Corte territoriale ne abbia desunto la sussistenza di indizi, gravi, precisi e concordanti, a carico della OR, considerato che la persona offesa ha escluso di avere effettuato questi prelievi, nessuno ha mai visto l'imputata effettuarli, né sono state mai recuperate le immagini delle video riprese delle telecamere di sorveglianza collocate presso lo sportello automatico. 2.4. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, nonostante il modesto importo della somma complessivamente sottratta pari a 300 euro, in ragione della ritenuta assenza di resipiscenza dell'imputata, sebbene nell'attuale formulazione dell'art. 131 bis cod. peri, non vi sia alcun riferimento a questo parametro. Inoltre, la circostanza di avere ripetutamente approfittato dello stato di necessità dell'anziana si fonda su un'affermazione apodittica, considerato che il primo giudice ha escluso l'aggravante della minorata difesa. 2.5. Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, poiché la motivazione della Corte d'appello in ordine all'aggravante dell'abuso di relazioni domestiche e alla continuazione è manifestamente illogica. Deduce la ricorrente che con l'atto d'appello aveva chiesto l'esclusione della relativa aggravante, poiché la giurisprudenza di legittimità dava rilievo ad ipotesi di coabitazione o parentela tra imputato e vittima;
la Corte di merito aveva, pertanto, ritenuto sussistente la detta aggravante non più sotto il profilo dell'abuso di relazioni domestiche, ma sotto il profilo dell'abuso di relazione di ospitalità, mai contestata nel capo di imputazione. Di conseguenza, la pena avrebbe dovuto essere applicata in misura inferiore. Lamenta, inoltre, che la Corte d'appello ha ritenuto di non riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, affermando che l'importo sottratto non è affatto irrisorio, senza in alcun modo spiegare le ragioni di tale giudizio. Considerato, peraltro, che la persona offesa riceveva una pensione mensile pari a circa 1.300 euro, l'importo di 310 euro - quale danno complessivo - costituisce un valore tenue. Il giudice, inoltre, ha valorizzato il mancato risarcimento del danno ma non ha considerato che l'imputata è nullatenente ed è stata ammessa al gratuito patrocinio. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 1.1. Il primo motivo di ricorso, in ordine all'utilizzo della querela per le contestazioni dibattimentali, formulato in termini non consentiti poiché la censura non è stata dedotta con i motivi di appello (che si riferivano solo all'attendibilità della persona offesa e non all'irregolarità delle modalità del suo esame). La doglianza è, comunque, manifestamente infondata poiché il contenuto della querela può essere legittimamente utilizzato nel corso della deposizione della persona offesa, quale «aiuto alla memoria» ex art. 499, comma 5, cod. proc. pen., nel caso in cui essa sia stata redatta dallo stesso testimone e presentata per iscritto al pubblico ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un agente consolare all'estero, ovvero ai fini delle contestazioni ex art. 500, commi 1 e 2, cod. proc. pen., quando la querela sia stata proposta oralmente e ricevuta in apposito verbale, trattandosi di dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (Sez. 2, n. 16026 del 12/02/2020, Rv. 279226 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente neppure espone in che modo la querela sia stata redatta e, sotto questo profilo, la censura incorre nel vizio di genericità. 1.2. Le censure relative al giudizio di colpevolezza e all'atteniiibilità della persona offesa (contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso) sono manifestamente infondate, poiché la credibilità della SI è stata adeguatamente argomentata da entrambi i giudici di merito, i quali hanno riconosciuto le difficoltà nell'esame della persona offesa (legate tuttavia ad un impedimento di carattere fisico - la sordità della teste - e non alla lucidità del suo ricordo sollecitato del pubblico ministero). La SI ha reso dichiarazioni congrue rispetto alle emergenze processuali e logicamente coerenti, spiegando che non aveva mai affidato la tessera bancomat all'imputata, ma quest'ultima aveva avuto modo di sentire e apprendere il numero di codice pin, poiché lei stessa era solita dettarlo ad alta voce alla cassiera del supermercato al momento del pagamento in presenza dell'imputata. Le censure formulate dalla difesa in ordine al carattere congetturale della prospettazione accusatoria si palesano generiche perché trascurano di considerare aspetti del racconto della persona offesa, la quale ha riferito che la OR aveva ammesso di avere effettuato gli indebiti prelievi, impegnandosi a restituirle le somme prelevate. Alla stregua di queste dichiarazioni della persona offesa deve necessariamente riconoscersi la correttezza delle conclusioni cui perviene la Corte d'a Dpello nell'affermare che ogni indebito prelievo veniva effettuato utilizzando la carta all uopo sottratta dalla 4 borsa della persona offesa, approfittando della possibilità di muoversi con disinvoltura e libertà nell'abitazione della SI. Né l'addebito di 3,29 euro valorizzato dalla difesa può in alcun modo inficiare il robusto quadro probatorio assunto, poiché è all'evidenza una commissione o un'operazione estranea ai prelievi bancomat di cui si discute in giudizio. 1.3. La censura in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità è manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale ha correttamente valorizzato l' importo della somma sottratta (ritenendolo non modesto), le modalità dell'azione delittuosa ed, in particolare, la circostanza di avere reiteratamente abusato della fiducia riposta in lei dall'anziana persona offesa. La circostanza che tale condotta non integri gli estremi della circonvenzione di incapace, o dell'aggravante della minorata difesa, nulla toglie alla correttezza della valutazione discrezionale dei giudici di merito, che hanno ritenuto non irrilevante la gravità del pregiudizio arrecato con la condotta e valorizzato la reiterazione della stessa, ripetuta per sei volte. 1.4. Il primo profilo della quarta censura è manifestamente infondato. E' stato chiarito che la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni domestiche, prevista dall'art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen., ha natura oggettiva ed è finalizzata a punire 'più gravemente i delitti commessi nell'ambito di un rapporto di coabitazione o nel contesto di una relazione derivante anche solo dall'abituale frequentazione dell'abitazione della vittima (Sez. 1, n. 41586 del 06/07/2017, Rv. 271225 - 01; Sez. 3, n. 35542 del 02/03/2017, Rv. 271134 - 01) Alla stregua di questa giurisprudenza, certamente ricorre nel caso in esame anche detta aggravante, poiché la OR ha approfittato della abituale frequentazione della casa della SI per appropriarsi della carta di debito. La Corte d'appello, dinanzi alla doglianza della difesa, ha ritenuto che la condotta risulta aggravata dal secondo profilo della detta aggravante, ossia quello dell'abuso delle relazioni di ospitalità. E' stato, infatti, precisato che ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune di aver commesso il fatto con abuso di ospitalità, deve considerarsi ospite chi è accolto, anche occasionalmente, saltuariamente o momentaneamente, nella sfera domestica di altra persona, o in luogo da questa destinato all'esplicazione delle attività della vita privata, con il suo consenso (Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, Rv. 271885 - 0) Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. non hanno rilevanza i motivi da cui ha tratto origine la relazione di ospitalità, in quanto la ragione dell'aggravante - sia quando il reato è commesso dall'ospitante, sia quando è commesso dall'ospitato - consiste nella maggiore intensità criminale dell'agente che tradisce la fiducia in lui riposta dalla vittima e nell'agevolazione al delitto offerta dal rapporto di ospitalità (Sez. 2, n. 11195 del 31/05/1983, Rv. 161910 - 01). 5 Il consigliere estensore Maria la BO Il Presidente Ser )i PA L'operata individuazione del contenuto dell'aggravante non ha certamente provocato alcun pregiudizio per i diritti della difesa, trattandosi di aggravanti ricomprese nella medesima disposizione di legge, basate su presupposti molto simili e sulla medesima ratio che intende punire più gravemente chi pone in essere il reato approfittando della fiducia della persona offesa, che gli consente l'accesso nell'abitazione e nella sua sfera privata. Il secondo profilo della censura è, invece, fondato poiché la Corte d'appello ha escluso la sussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, invocata dalla difesa, con motivazione assiomatica e facendo r ferimento al danno complessivamente cagionato alla persona offesa. Giova ricordare che in tema di continuazione, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato, unificato nel medesimo disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato. Nel caso in esame, l'imputata ha posto in essere sei prelievi dell'importo di 50 euro ciascuno e la Corte territoriale non ha fornito adeguata motivazione al riguardo per escludere che tale condotta sia caratterizzata dall'aver acgionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità. Nè può essere valorizzata la motivazione resa per negare l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod.pen., in quanto i presupposti delle ricordate disposizioni non coincidono (un danno penalmente rilevante e meritevole di sanzione può comunque assumere i caratteri della speciale tenuità). 2. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al profilo della ricorrenza della detta circostanza attenuante, con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per le sue determinazioni su questo punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilita'. Roma, 15 giugno 2023