Cass. civ., sez. III, sentenza 14/10/2003, n. 15323
CASS
Sentenza 14 ottobre 2003

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Il principio per il quale il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. produce l'interruzione del procedimento solo se il procuratore della parte cui si riferisce l'evento interruttivo lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, operando in mancanza il principio della ultrattività della procura "ad litem", non è applicabile al caso in cui la procura, originariamente rilasciata dal genitore in rappresentanza del figlio minore che, nelle more, abbia raggiunto la maggiore età, non sia valida anche per l'ulteriore grado del processo, essendosi il rappresentante legale limitato (come nella specie) a conferire al difensore mandato per la sola fase processuale dinanzi al giudice di primo grado.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/10/2003, n. 15323
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15323
Data del deposito : 14 ottobre 2003

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