Sentenza 14 ottobre 2003
Massime • 1
Il principio per il quale il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. produce l'interruzione del procedimento solo se il procuratore della parte cui si riferisce l'evento interruttivo lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, operando in mancanza il principio della ultrattività della procura "ad litem", non è applicabile al caso in cui la procura, originariamente rilasciata dal genitore in rappresentanza del figlio minore che, nelle more, abbia raggiunto la maggiore età, non sia valida anche per l'ulteriore grado del processo, essendosi il rappresentante legale limitato (come nella specie) a conferire al difensore mandato per la sola fase processuale dinanzi al giudice di primo grado.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/10/2003, n. 15323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15323 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI NC, IN LI, HI AR, elettivamente domiciliati in Roma, Via Trasone n. 8/12, presso lo studio dell'avv. Ciriaco Forgione, che li difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Antonio Romano, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
Ministero della pubblica istruzione, in persona del ministro "pro tempore", domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende "ope legis";
- controricorrente -
avverso la sent. n. 1898/99 del Tribunale di Milano, emessa il 17 dicembre 1998 e depositata il 22 febbraio 1999 (R.G. 8377/94);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13 maggio 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Ciriaco Forgione;
udito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Santi Consolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) I coniugi NC HI e LI IN, nella qualità di rappresentanti legali del figlio minore AR, convennero in giudizio, davanti al Pretore di Milano (sezione distaccata di Rho), il Ministero della pubblica istruzione, del quale chiesero la condanna al risarcimento dei danni subiti dal predetto loro figlio, alunno della Scuola media "A. Manzoni".
Esposero che il figlio AR, all'epoca quattordicenne, mentre saliva le scale, all'interno dell'istituto scolastico, per recarsi in aula, era stato spinto da alcuni compagni;
a seguito della spinta era caduto, riportando la rottura di alcuni denti.
2) Si costituì in giudizio il Ministero che chiese il rigetto della domanda.
3) Il Pretore respinse la domanda e l'appello proposto dai coniugi HI-IN fu respinto dal Tribunale di Milano. 4) Per la cassazione di quest'ultima sentenza hanno proposto ricorso HI NC, IN LI e HI AR. 5) Ha resistito con controricorso il Ministero della pubblica istruzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6) Con il primo motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 2048 c.c. e all'art. 43 c.p., anche in riferimento all'art. 2043 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e, comunque, incomprensibile motivazione su un punto decisivo della controversia.
7) Con il secondo motivo si denuncia: Violazione degli artt. 2697 e 2048 c.c., anche in relazione alla violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3. 8) Con il terzo motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5: omessa motivazione sia un punto decisivo della controversia e violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. 9) In via preliminare la Corte rileva che l'appello proposto dai signori NC HI e LI IN nei confronti della sentenza del Pretore era inammissibile, perché all'epoca il figlio minore AR, da esse rappresentato, era divenuto maggiorenne. La questione della ritualità dell'appello è rilevabile d'ufficio e non preclusa.
10) In punto di fatto risulta dalla stessa intestazione del ricorso che il signor AR HI è nato il [...].
Egli ha quindi compiuto il diciottesimo anno di età il 22 aprile 1992.
Dalla narrativa del ricorso e dalla sentenza impugnata risulta che il raggiungimento della maggiore età è intervenuto nell'intervallo di tempo tra la costituzione nel giudizio di primo grado e la chiusura della discussione.
Tale evento non è stato tuttavia dichiarato.
11) Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, con il conseguente acquisto della capacità processuale e la conseguente cessazione della rappresentanza legale dei genitori o del tutore, rientra tra le cause interruttive del processo indicate nell'art. 299 c.p.c. e richiamate dall'art. 300 c.p.c., applicabile nella specie,
atteso che l'evento interruttivo è intervenuto tra la costituzione nel giudizio di primo grado e la chiusura della discussione. 12) Verificatosi l'evento interruttivo, nell'intervallo di tempo sopra indicato, e mancata la dichiarazione o notificazione dell'evento medesimo da parte del procuratore, è pacifico che, nella stessa fase processuale in cui l'evento si è prodotto, la posizione della palle cui l'evento si riferisce rimane stabilizzata rispetto alle altre parli ed al giudice, per cui permane la rappresentanza processuale del rappresentante legale e bene la sentenza viene emessa a suo favore o nei suoi confronti.
13) Per la fase successiva, e particolarmente avuto riguardo all'individuazione del soggetto legittimato alla notificazione ed alla ricezione della notificazione della sentenza, del soggetto legittimato a proporre impugnazione e del soggetto destinatario dell'atto di impugnazione, non vi è invece unitarietà di indirizzo nella giurisprudenza di questa Corte.
14) Il Collegio ritiene, comunque, di dovere limitare la propria indagine alla fattispecie sottoposta al suo esame che può porsi nei termini seguenti: se il genitore, il quale abbia agito nella qualità di rappresentante legale del figlio minore, possa proporre appello contro la sentenza del giudice di primo grado, allorquando il figlio sia divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado (dopo la costituzione e prima della chiusura della discussione) e l'evento non sia stato dichiarato dal procuratore, costituito. 15) Il problema relativo agli effetti della mancata dichiarazione della morte o della perdita della capacità della parte ad opre del procuratore costituito in giudizio è stato affrontato dalle sezioni unite di questa Corte fin dal 1984 con le sentenze nn. 1228, 1229 e 1230.
In particolare con la sent. n. 1229 del 1984 è stato affermato il principio così massimato: "La morte o la perdita della capacità della parte costituita, che sopravvengano nel corso di un grado di merito del processo, prima della chiusura della discussione, sono regolamentate esclusivamente dalle disposizioni dell'art. 300 c.p.c., restando preclusa ogni integrazione od interferenza delle diverse disposizioni che regolano gli effetti di detti eventi ove verificatisi in successivi momenti del rapporto processuale con la conseguenza che, qualora il procuratore, unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, la morte o la perdita di capacità della parte rappresentata, in precedenza intervenute, la posizione di detta parte rappresentata rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente od ancora capace, con correlativa ultrattività della procura alla lite, fino a quando, nella successiva fase d'impugnazione, non si costituiscano gli eredi della parte defunta od il rappresentante della parte incapace, ovvero il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo, non dichiari in udienza o notifichi alle altre parti il verificarsi dell'evento, ovvero affine, in caso di contumacia, l'evento medesimo non sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario. Da tanto consegue che, per il caso di decesso od incapacità della parte costituita sopravvenuti nel corso del giudizio di primo grado e prima della chiusura della discussione, senza che il procuratore abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti l'evento, il procuratore medesimo, ove l'originaria procura alla lite sia valida anche per l'ulteriore grado del processo, è legittimato a proporre, impugnazione in rappresentanza della parte deceduta od incapace, da considerarsi processualmente ancora in vita o capace". 16) Il principio affermato dalla Corte va letto nel senso che il procuratore della parte divenuta incapace può essere destinatario di atti e può legittimamente compiere atti non perché la parte che gli ha conferito il mandato sia considerata ancora capace, ma in virtù della ultrattività della procura alle liti la cui validità, in deroga all'art. 1722 c.c., permane nonostante la perdita della capacità del mandante.
Tale ultrattività non significa però che la procura possa autorizzare il difensore a compiere attività che non avrebbe potuto compiere in base al contenuto della stessa.
È questa la ragione che giustifica il limite posto dalla sent. n. 1229 del 1984 alla possibilità per il procuratore della parte divenuta incapace di impugnare la sentenza emessa nella fase in cui si è prodotta la incapacità della parte, laddove è affermato che il procuratore è legittimato a proporre l'impugnazione solo ove l'originaria procura alla lite sia valida anche per l'ulteriore grado del processo.
Il procuratore può proporre appello non perché la parte incapace deve essere considerata ancora capace, ma solo perché la procura che la parte originariamente capace gli ha rilasciato gli è stata conferita non solo per la fase in cui poi si è verificato l'evento interruttivo non dichiarato ma anche per le fasi successive. Da ciò consegue, con riferimento alla parte che sta in giudizio quale rappresentante legale del minore, che se la procura è stata rilasciata solo per la fase del giudizio in cui si è verificato l'evento interruttivo non dichiarato (raggiungimento della maggiore età del minore e conseguente cessazione della rappresentanza legale), la sentenza non può essere impugnata dal procuratore perché egli è privo di mandato per la fase successiva, ne' dal rappresentante, mediante conferimento di una nuova procura, perché la rappresentanza è cessata in conseguenza del raggiungimento della maggiore età del rappresentato.
17) Nella specie l'appello è stato proposto dai signori NC HI e LI RN i quali, pur non essendo più rappresentanti legali del figlio AR, hanno rilasciato ai difensori - ancorché fossero gli stessi professionisti che li avevano assistiti nel primo grado del giudizio - una nuova procura in margine all'atto d'appello.
L'impugnazione è stata quindi proposta non dal procuratore in base alla procura rilasciata in primo grado e valevole anche per il grado d'appello, ma dal procuratore investito da nuovo mandato coevo all'atto d'appello conferito da soggetti che non avevano più titolo per effetto della cessazione della rappresentanza legale. In tale ipotesi il giudice d'appello avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione; alla dichiarazione d'inammissibilità provvede con rilievo d'ufficio questa Corte. 18) Per completezza va ricordato che non costituiscono precedenti contrari alla decisione assunta Cassazione civile sez. 3^, 29 maggio 2001, n. 7270; Cassazione civile sez. 2^, 22 maggio 2001, n. 6949;
Cassazione civile sez. 2^, 3 luglio 1999, n. 6894; Cassazione civile sez. 1^, 21 luglio 1998, n. 7121; Cassazione civile sez. 3^, 3 marzo 1997, n. 1865; Cassazione civile sez. 1^, 26 agosto 1996, n. 7821;
Cassazione civile sez. 2^, 7 luglio 1995, n. 7495; Cassazione civile, sez. 1^, 20 settembre 1989 n. 3931 (le quali hanno ritenuto sì ammissibile l'impugnazione proposta dal procuratore della parte deceduta o divenuta incapace ma in base alla ragione che la procura era stata rilasciata anche per i successivi gradi del giudizio) mentre dal contesto della motivazione di Cassazione civile, sez. lav., 13 novembre 1990 n. 10964 non è dato rilevare se nella fattispecie la procura fosse stata rilasciata solo per il primo grado del giudizio ovvero anche per i gradi successivi.
19) È poi da ricordare, sempre per completezza, che Cassazione civile sez. 1^, 21 dicembre 1995, n. 13041 ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte nei cui confronti si sia verificata (durante il procedimento di primo grado) la perdita della capacità di stare in giudizio quale legale rappresentante del figlio, per l'intervenuto conseguimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, sia pure con una motivazione che supera il principio affermato dalla ricordata sent. n. 1229 del 1984. 20) Per le esposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio perché il giudizio non avrebbe potuto essere proseguito stante l'inammissibilità dell'appello. 21) Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dei processi d'appello e di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, provvedendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza d'appello impugnata perché il processo non avrebbe potuto essere proseguito. Compensa tra le parti le spese del processo d'appello e di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2003