Sentenza 11 luglio 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 479 cod. pen., sono qualificabili come ideologicamente falsi il verbale di seduta di laurea e lo stesso diploma quando gli stessi sono stati formati o emessi sulla base di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati da falsità materiale e/o ideologica, in quanto relativi a prove di esame mai sostenute. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il verbale e il diploma di laurea, pur essendo atti dispositivi, fanno tuttavia riferimento all'adempimento da parte del candidato di tutte le condizioni stabilite dal regolamento universitario, e quindi attestano l'esistenza di una situazione di fatto costituente il presupposto per il loro compimento; con la conseguenza che i componenti la commissione di laurea in buona fede sono autori immediati del reato di falso ideologico, in quanto tratti in inganno dal relativo "statino", anch'esso falso, attestante la piena regolarità del percorso universitario).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2014, n. 37240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37240 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 11/07/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1254
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 19242/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU IO LU N. IL 11/08/1963;
avverso l'ordinanza n. 2188/2013 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 27/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO ES Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 dicembre 2013 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di SO TT avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Catania in data 6 dicembre 2013, che applicava nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato - quale addetto alla segreteria della facoltà di Medicina dell'Università di Catania - dei delitti di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (capi sub A) ed E), falsità ideologica su documenti informatici (capi sub B) ed F), accesso abusivo ad un sistema informatico (capi sub D) e G) e falsità ideologica commessa da terzi per errore determinato dall'altrui inganno (capo sub C).
1.1. Si contesta in particolare all'indagato - quale addetto alla segreteria della Facoltà di Medicina dell'Università di Catania (settore carriere studenti) - di avere, dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro per il tramite dell'intermediario e coindagato SE SE, autista dell'Ateneo, registrato 19 materie in favore dello studente IA ES ed una materia in favore dello studente OR DA, senza che gli stessi avessero mai sostenuto tali esami (capi sub A) ed E), attestando falsamente l'avvenuto superamento delle materie mediante registrazione telematica delle stesse (capi sub B) ed F) e con abusivo accesso al sistema informatico dell'Università (capi sub D) e G), traendo così in inganno i componenti della Commissione di laurea che, in data 22 ottobre 2013, sul falso presupposto dell'intervenuto superamento di tutti gli esami previsti dal relativo piano di studio, consentivano a IA ES di conseguire la laurea in Medicina, attestando falsamente nel relativo verbale il superamento di tutte le materie ivi contemplate (capo sub C).
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del SO, deducendo i motivi qui di seguito sinteticamente riassunti.
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione, con riferimento ai capi sub B), F), D) e G), risultando, dalle dichiarazioni della responsabile dell'ufficio carriere studenti dell'Università, che a fare "stato" sull'effettivo superamento dell'esame da parte dello studente, era il relativo verbale d'esame, mentre la registrazione informatica avveniva previo controllo dell'esistenza di quel verbale cartaceo.
La registrazione de qua, pertanto, non ha carattere originario, bensì derivativo dal verbale d'esame che viene documentato dalla commissione che vi ha proceduto, e che ha natura di atto pubblico. La registrazione informatica da parte dell'operatore ha una rilevanza limitata, poiché consente allo studente di avere visione della registrazione dell'atto dell'esame pervenuto in segreteria, mentre la prova della sua carriera universitaria emerge direttamente dallo specifico certificato storico rilasciato previo controllo del verbalino cartaceo esistente nel suo fascicolo personale. Tale registrazione, peraltro, è diversa da quella a firma digitale del professore, che tiene luogo del verbale cartaceo e viene inserita direttamente dal docente, ciò che non ricorre nella fattispecie in esame, ove di verbale on line non v'è alcun riscontro per i 19 esami in oggetto.
Il Tribunale, pertanto, ha erroneamente equiparato la registrazione on line a quella in esame, che è diversa anche formalmente da quella del docente, non provenendo dal professore-esaminatore. Viene inoltre contestata l'attribuzione al ricorrente delle condotte di falso, non rispondendo al vero che dalla postazione in dotazione al ricorrente siano stati registrati tutti i diciannove esami a favore del IA (due esami, tra quelli in contestazione, provengono, quale registrazione, da un computer in dotazione ad altro impiegato).
2.2. Analoghi vizi vengono altresì denunziati con riguardo al reato di cui al capo sub C), poiché il ed. "statino di laurea" per ammettere lo studente all'esame finale era a firma di un'altra impiegata, EL IA, che era tenuta, pertanto, a controllare la regolarità degli atti comprovanti il superamento di ogni singolo esame. Il relativo controllo sull'atto cartaceo o sull'invio on line non è stato eseguito dalla funzionarla a ciò preposta, e tale omissione, a lei oggettivamente imputabile, ha determinato l'inganno.
2.3. Con riferimento agli episodi corruttivi di cui ai capi sub A) ed E), i coindagati IA e OR, privati corruttori, hanno escluso che il ricorrente fosse uno dei beneficiari delle somme di denaro erogate, mentre l'altro coindagato SE, quale autista dell'Ateneo, ha affermato l'estraneità del ricorrente all'accordo intervenuto con gli studenti. Il Tribunale ha erroneamente svalutato la portata di tali dichiarazioni con rilievi generici o contraddittori, mentre la reazione silente del ricorrente dinanzi alle contestazioni della funzionaria responsabile del settore medico delle carriere degli studenti, LA AT, non può essere correttamente apprezzata come silenzio "colpevole".
2.4. In ordine alle esigenze cautelari, infine, il Tribunale ha erroneamente valutato il dato della incensuratezza del ricorrente ed il fatto che egli è stato adibito, medio tempore, a mansioni d'ordine nella tipografia dell'Università, con la relativa scomparsa di ogni pericolo di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato.
4. La gravita del panorama indiziario evocato a sostegno della misura, e scrutinato in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame, deve ritenersi congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui si radica l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo decisorio del relativo impianto argomentativo.
Entro tale prospettiva, invero, deve rilevarsi come l'ordinanza impugnata abbia fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia in esame, valorizzando, con particolare riferimento alle specifiche risultanze offerte dall'indagine amministrativa interna espletata da LA AT, funzionaria responsabile del settore medico carriere-studenti, un complesso di fonti di prova, sia orale che documentale, le cui emergenze hanno permesso di verificare, segnatamente: a) che diciannove esami dello studente IA ES, sebbene formalmente registrati on line, in realtà non erano stati mai sostenuti, non rinvenendosi il relativo registro cartaceo o telematico;
b) che diciassette delle diciannove materie registrate in favore del predetto studente erano state inserite in via informatica mediante l'utilizzo della password dello stesso operatore, ossia del SO;
c) che con la password del SO, inoltre, era stato registrato anche un altro esame, mai sostenuto, in favore dell'altro studente, OR DA;
d) che tutti i collaboratori della predetta funzionaria hanno concordemente dichiarato di non aver mai inserito dati nel sistema in assenza del rispettivo verbale di esame;
e) che il IA ha dichiarato, nel suo interrogatorio, di aver consegnato al SE, in più tranches, la complessiva somma di Euro 2.500,00 quale corrispettivo per la registrazione in tempi diversi di gruppi di esami mai sostenuti - per un totale di diciannove materie - rivelando tale meccanismo anche al suo collega di corso, OR DA;
f) che quest'ultimo, a sua volta, ha dichiarato di aver corrisposto - non direttamente al SE, che non conosceva, ma al IA - la somma di Euro 250,00 per la registrazione di un esame, provvedendo poi lo stesso IA alla consegna del denaro "a chi di dovere";
g) che il SE ha confermato, in sede di interrogatorio, la ricezione di somme di denaro dal IA per la registrazione di alcune materie di esame in favore suo e del OR, precisando di essersi rivolto a tal fine al SO, che gli avrebbe reso tale "favore", pur in assenza di documentazione comprovante l'effettivo superamento dei relativi esami, senza pretendere in cambio alcuna somma di denaro.
Sulla base dei precisi elementi indiziari delineati dalle univoche risultanze delle attività d'indagine preliminare, il Tribunale del riesame ha posto quindi in rilievo come in relazione alle contestate condotte corruttive per atti contrari ai doveri d'ufficio la chiamata in correità del SE, pur parzialmente formulata, abbia ricevuto univoci ed oggettivi elementi di riscontro non solo nella valorizzazione del dato, pacifico, della avvenuta registrazione delle materie d'esame sul sistema informatico universitario mediante l'utilizzo della postazione di lavoro e della personale password dell'indagato, ma anche nel contenuto delle puntuali dichiarazioni al riguardo rese dalla LA - che ha riferito di avere ricevuto una piena ammissione di responsabilità da parte del SO, allorquando egli venne convocato presso il suo ufficio a seguito degli accertamenti svolti nell'ambito dell'indagine amministrativa interna - oltre che nell'esito dell'analitico e globale vaglio delibativo di una serie di dati logici (ad es., il carattere non episodico e reiterato nel tempo delle registrazioni, un modus operandi consolidato che richiedeva necessariamente la partecipazione di personale compiacente in grado di accedere al sistema informatico, l'impossibilità del SE di operare da solo e la conseguente necessità di avvalersi di un contatto "interno" alla segreteria degli studenti, l'esplicito riferimento narrativo del SE a terze persone che, per procedere alla falsa registrazione, dovevano essere remunerate, il carattere non plausibile della ipotizzata assenza di un personale guadagno pur in presenza di una condotta più volte resa in favore di uno studente che l'indagato nemmeno conosceva, e di un collega con cui egli intratteneva un semplice rapporto di conoscenza lavorativa, ecc.) puntualmente tratti dalla complessiva disamina del compendio storico-fattuale e dal raffronto delle dichiarazioni rese dal SE e dal IA ES, ritenendoli senz'altro indicativi dell'assenza di ogni pretesa connotazione di "gratuità" nella condotta -di registrazione informatica di esami mai sostenuti dietro il versamento di un corrispettivo in denaro - posta in essere dall'indagato tramite l'intermediazione del SE. Nella motivazione del provvedimento impugnato, inoltre, si è dato conto -attraverso l'esposizione di congrue ed esaustive sequenze argomentative, immuni da vizi logico-giuridici ed incentrate su una compiuta disamina del complesso delle circostanze di fatto e dei dati sintomatici emersi e valorizzati nel caso concreto - delle ragioni giustificative dell'apprezzamento di merito espresso in ordine alla ritenuta non plausibilità delle alternative giustificazioni dei fatti fornite dall'indagato, puntualmente replicando alle obiezioni difensive sulle loro modalità di ricostruzione e linearmente escludendo, altresì, sulla base delle evidenze oggettive e dei dati logici ivi illustrati, ogni contraddizione al riguardo ipotizzata tra le dichiarazioni del coindagato SE e quelle rese dalla LA.
4.1. Parimenti infondate devono ritenersi, poi, le residue ragioni di doglianza prospettate in merito alle diverse contestazioni di falso ideologico in atto pubblico e di accesso abusivo al sistema informatico, avendo il Tribunale del riesame compiutamente affrontato e risolto in punto di fatto le correlative obiezioni difensive - in questa Sede, peraltro, analogamente riproposte -allorquando ha avuto modo di chiarire, con passaggi motivazionali logicamente articolati ed esaustivamente strutturati, in particolare, sulla base delle dichiarazioni al riguardo rese dal responsabile della didattica dell'Università degli Studi di Catania, che per i diciannove esami oggetto della contestazione formulata in sede cautelare non risultava la registrazione cartacea, ne' quella telematica, e che, trattandosi di esami apparentemente sostenuti a partire a partire dall'agosto del 2010, gli stessi dovevano essere registrati, secondo le previsioni regolamentari del nuovo ordinamento universitario, solo per via telematica, avendo il sistema di registrazione on line dell'esame ormai sostituito, a quell'epoca, le forme e le modalità di espletamento della registrazione cartacea, con la conseguente attribuzione della efficacia di un atto pubblico certificativo del dato inerente all'avvenuto superamento della prova, e non certo di una mera funzione di pubblicità esterna.
4.2. Al riguardo, pertanto, deve ritenersi che il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione del quadro di principii che regolano la materia sottoposta alla sua cognizione, ove si consideri, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale ormai da tempo dettato da questa Suprema Corte (Sez. 5^, n. 19463 del 16/02/2010, dep. 21/05/2010, Rv. 247144; v., inoltre, Sez. Un., n. 4694 del 27/10/2011, dep. 07/02/2012, Rv. 251269), che integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (ex art. 615 ter c.p.) il pubblico ufficiale che, pur avendo titolo e formale legittimazione per accedere al sistema, vi si introduca su altrui istigazione criminosa nel contesto di un accordo di corruzione propria;
in tal caso, l'accesso del pubblico ufficiale -che, in seno ad un reato plurisoggettivo finalizzato alla commissione di atti contrari ai doveri d'ufficio (ex art. 319 c.p.), diventi la "longa manus" del promotore del disegno delittuoso - è in sè "abusivo" e integrativo della fattispecie incriminatrice sopra indicata, in quanto effettuato al di fuori dei compiti d'ufficio e preordinato all'adempimento dell'illecito accordo con il terzo, indipendentemente dalla permanenza nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.
Irrilevante, ancora, deve considerarsi, ai fini della configurabilità della ritenuta base indiziaria che sorregge le ipotizzate fattispecie incriminatrici di falso in atto pubblico, la presenza di eventuali, ulteriori, omissioni nelle attività di controllo della regolarità degli atti comprovanti il superamento dei vari esami, ove si consideri, alla luce di una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte, che in tema di falsità ideologica in atti pubblici, poiché tanto il verbale di seduta di laurea, quanto lo stesso diploma di laurea sono atti dispositivi, che tuttavia fanno riferimento all'adempimento da parte del candidato di tutte le condizioni stabilite dal regolamento universitario, gli stessi devono ritenersi attestanti l'esistenza di una situazione di fatto costituente il presupposto per il compimento dell'atto stesso;
pertanto, nel caso in cui essi siano stati formati o emessi sulla base di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati da falsità materiale e/o ideologica (in quanto relativi a prove di esame mai sostenute), gli stessi vanno definiti ideologicamente falsi (Sez. 5^, n. 4386 del 17/02/1999, dep. 08/04/1999, Rv. 213107; Sez. 5^, n. 2043 del 23/01/1997, dep. 05/03/1997, Rv. 208674; Sez. Un., n. 1827 del 03/02/1995, dep. 24/02/1995, Rv. 200117), con la conseguenza che i componenti la Commissione di laurea, in quanto tratti in inganno dal relativo "statino", anch'esso falso, che attestava la piena regolarità del percorso universitario seguito dai su indicati studenti, sono stati correttamente considerati quali autori immediati, ma in buona fede, dell'ipotizzato delitto, ravvisandosi, di contro, nelle persone degli autori mediati, fra i quali il ricorrente, il profilarsi dell'addebito di falso ideologico a suo carico ipotizzato ai sensi dell'art. 48 c.p., nel capo sub C).
5. A fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle risultanze procedi mentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ne' ha soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull'apprezzamento di profili di merito già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, e la cui sollecitata "rilettura" non è, evidentemente, sottoponibile al giudizio di questa Suprema Corte.
È noto, infatti, che in sede di ricorso ex art. 311 c.p.p., comma 2, la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo nell'evenienza, sotto nessun profilo ravvisabile nel caso qui considerato, in cui risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (ex multis, v. Sez. 2^, n. 56 del 07/12/2011, dep. 04/01/2012, Rv. 251760; Sez. 1^, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Rv. 215331). Il controllo di logicità, infatti, deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti, ovvero a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", ad una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1^, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Rv. 210019).
6. Anche in relazione al profilo delle esigenze cautelari, infine, il percorso motivazionale tracciato nell'impugnata ordinanza ha mostrato di tener conto dei rilievi difensivi, ove si consideri, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, che nei reati contro la pubblica amministrazione il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sè impedito dalla circostanza che l'indagato sia stato trasferito ad un ufficio diverso, ovvero abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata.
Entro tale prospettiva, invero, deve ritenersi che il Tribunale del riesame ha fornito adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto - in questa Sede, evidentemente, non sottoponibili ad alcuna "rilettura" per i profili di merito - che rendono allo stato probabile che l'agente, pur in una diversa posizione soggettiva (dovuta al trasferimento ad un altro settore della medesima Università degli Studi), possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (Sez. 6^, n. 19052 del 10/01/2013, dep. 02/05/2013, Rv. 256223; Sez. 1^, n. 15667 del 16/01/2013, dep. 04/04/2013, Rv. 255351; Sez. 6^, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 07/03/2012, Rv. 252389; Sez. 6^, n. 22377 del 10/03/2004, dep. 11/05/2004, Rv. 229526). A tale riguardo, infatti, sono stati indicati nella motivazione dell'impugnato provvedimento i dati di fatto inerenti sia alla reiterazione per un rilevante arco temporale della condotta, sia alla sua oggettiva, intrinseca, gravita, oltre che alle relazioni nel tempo maturate ed ai rapporti di conoscenza intrattenuti nell'ambiente universitario, si da giustificare quella valutazione prognostica di "qualificata pericolosità" posta alla base della meno afflittiva tipologia d misura cautelare personale nel caso di specie applicata.
7. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2014