Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2014, n. 37240
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Sentenza 11 luglio 2014

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Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 479 cod. pen., sono qualificabili come ideologicamente falsi il verbale di seduta di laurea e lo stesso diploma quando gli stessi sono stati formati o emessi sulla base di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati da falsità materiale e/o ideologica, in quanto relativi a prove di esame mai sostenute. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il verbale e il diploma di laurea, pur essendo atti dispositivi, fanno tuttavia riferimento all'adempimento da parte del candidato di tutte le condizioni stabilite dal regolamento universitario, e quindi attestano l'esistenza di una situazione di fatto costituente il presupposto per il loro compimento; con la conseguenza che i componenti la commissione di laurea in buona fede sono autori immediati del reato di falso ideologico, in quanto tratti in inganno dal relativo "statino", anch'esso falso, attestante la piena regolarità del percorso universitario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2014, n. 37240
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37240
    Data del deposito : 11 luglio 2014

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