Sentenza 17 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di falsità ideologica in atti pubblici, poiché, tanto il verbale di seduta di laurea, quanto lo stesso diploma di laurea sono atti dispositivi che tuttavia fanno riferimento all'adempimento da parte del candidato di tutte le condizioni stabilite dal regolamento universitario, gli stessi devono ritenersi attestanti l'esistenza di una situazione di fatto costituente il presupposto per il compimento dell'atto stesso; pertanto, nel caso in cui essi siano stati formati o emessi sulla base di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati da falsità materiale e/o ideologica (in quanto relativi a prove di esame mai sostenute), gli stessi vanno definiti ideologicamente falsi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/1999, n. 4386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4386 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Giovanni Badia Presidente del17/2/99
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Andrea Colonnese " N. 334
3. " UN IC " REGISTRO GENERALE
4. " SA ON " N. 32675/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: RI CA n. Roma 6/8/1941 Avverso la sentenza del G.U.P. del tribunale di Roma in data 21/5/1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Colonnese
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giuliano Turone che ha concluso per il rigetto udito il difensore avv. Massimo krogh
Il G.U.P. del tribunale di Roma, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato il 31/3/1992 - accordate attenuanti generiche valutate equivalenti alle aggravanti contestate - dichiarava non doversi procedere nei confronti di ZZ AR in ordine ai reati di falso materiale in atti pubblici;
corruzione di pubblico ufficiale;
soppressione di atti pubblici;
falsità ideologica in atti pubblici, pluriaggravati e continuati (commessi in concorso con altre persone) perché estinti per prescrizione.
Le imputazioni concernevano varie ipotesi di falsità commesse presso l'Università di Roma per il conseguimento della laurea in "Economia e Commercio".
Contro l'esecuzione della sentenza il ZZ proponeva opposizione deducendo che la sentenza 31/3/1992 doveva essergli notificata, a norma dell'art. 442 co. 3 c.p.p., essendosi il giudizio svolto in sua assenza.
L'ordinanza del G.I.P. che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione veniva poi annullata, con sentenza 21/5/1996 della Corte di cassazione, sul rilievo che la mancata notifica della sentenza stessa divenisse esecutiva sia che decorresse il termine per l'impugnazione. Eseguita, quindi, la notifica della sentenza 31/3/1992, il ZZ proponeva, contro la stessa, ricorso per cassazione. Con decisione 7/4/1997 la Suprema Corte annullava la sentenza 31/3/1992 per difetto di motivazione, demandando al giudice di rinvio l'accertamento in ordine alla sussistenza dei singoli reati addebitati all'imputato, la loro attribuibilità a costui, l'inesistenza di causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art.129 co. 2 c.p.p. Il G.U.P., con sentenza 21/5/1998 pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti del ZZ in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per prescrizione. Dichiarava, inoltre, la falsità dei processi verbali di esame, nonché del processo verbale di seduta di laurea e del diploma di laurea ove compilato. Ricorre per cassazione l'imputato denunciando, con un primo motivo, violazione di legge. Deduce che le valutazioni operate al fine di escludere il proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 co. 2c.p.p., sono carenti sul piano logico-giuridico, avendo il decidente tratto ragioni di convincimento da risultanze di carattere generale riguardanti l'Università, ma non la specifica posizione del ZZ.
Con riguardo al conseguimento del diploma di laurea sostiene, in particolare, che non è ipotizzabile il contestato reato di falso ideologico per induzione (artt. 476, 479, 48 C.P.; capo F della rubrica).
Assume, in sostanza, che - se anche determinati esami non erano stati sostenuti - tale fatto "renderebbe il diploma di laurea privo di un presupposto amministrativo, e perciò suscettibile di annullamento in sede amministrativa, ma non ideologicamente falso...". Nel diploma infatti non si attesta che lo studente ha sostenuto e superato tutti gli esami del corso, ma solo che - "visto il suo curriculum di studio" dal quale risulta che li ha sostenuti e superati (affermazione, questa, conforme al vero, risultando effettivamente dal curriculum il superamento degli esami) - viene conferita la laurea. Pertanto, attestando il diploma solo le risultanze del curriculum, ma non l'effettivo superamento degli esami (funzione, questa, demandata ad altri atti quali verbali d'esame, statini ecc. che costituiscono il presupposto), non è configurabile il reato in questione.
Con un secondo motivo denuncia che erroneamente è stata dichiarata la falsità degli atti indicati. Sostiene che, con giurisprudenza formatasi in vigenza del precedente codice di rito, era stato ritenuto che, nell'ipotesi di proscioglimento per causa estintiva del reato, la declaratoria di falsità doveva emettersi solo se le risultanze processuali erano univoche, non contrastate e desumibili con carattere di certezza dagli atti validamente compiuti prima del verificarsi della causa estintiva. Assume quindi che nella specie nessun atto istruttorio compiuto prima del verificarsi della causa estintiva aveva stabilito la falsità dei verbali d'esame e del diploma di laurea;
inoltre l'imputato erasi laureato il 29/7/1981 e nessun atto interruttivo della prescrizione era intervenuto antecedentemente al 28/7/91; pertanto, i reati erano prescritti "prima che un carico pendente prendesse corpo nei suoi confronti". I motivi sono privi di fondamento ed il ricorso deve esser rigettato con le conseguenze di legge.
Con riguardo al primo motivo deve osservarsi che - contrariamente a quanto assume il ricorrente - il giudice di rinvio ha puntualmente vagliato la specifica posizione del ZZ, argomentando che, dagli atti acquisiti e con riferimento agli esiti delle indagini espletate, l'ipotesi accusatoria, in ordine alla falsità degli esami sostenuti ed alla falsità del verbale di seduta di laurea e dal diploma "appariva" totalmente confermata".
Quanto agli esami - analizzate le procedure adottate per la compilazione dei verbali d'esame e degli statini, le dichiarazioni dei docenti che avevano disconosciuto la propria firma e tenuto conto degli atti rinvenuti - era rimasto accertato che, su ventisei esami apparentemente sostenuti, mancavano ben ventiquattro verbali originali d'esame.
In alcuni casi (esami di matematica generale ed economia e politica agraria), mentre i verbali risultavano in bianco, gli statini apparivano regolarmente compilati.
Relativamente alle censure concernenti il reato di cui al capo F) della rubrica il decidente ha fatto corretta applicazione dell'orientamento espresso con la decisione Cass. Sez. Un. 3/2/95. Va premesso che la falsità ideologica contestata in detta imputazione era stata prospettata ai sensi dell'art.48 c.p. per aver indotto i funzionari di segreteria, i componenti la commissione di laurea ed il rettore ad attestare falsamente, nel verbale di laurea e nel diploma di laurea, il superamento di tutti gli esami prescritti nel programma di studio.
Ciò premesso, va osservato che erroneamente si assume, da parte del ricorrente, l'inesistenza del reato.
Sia il verbale di seduta di laurea che il diploma sono atti dispositivi che fanno riferimento all'adempimento, da parte del candidato, di tutte le condizioni stabilite del regolamento universitario.
Detti atti devono ritenersi ideologicamente falsi in relazione all'attestazione implicita di verità (ivi contenuta) di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati di falsità, materiale e/o ideologica, non essendo stati i relativi esami mai sostenuti pur risultando regolarmente superati. (Cass. Sez. Un.3/2/95). Con riguardo al secondo motivo va osservato che, relativamente al reato di cui al capo F), la contestazione prevedeva la violazione degli artt. "110, 112 n. 1, 48, 479, 476 co. 1^ e 2^, 81 cpv C.P.". Se la consumazione del reato viene fatta risalire - nella stessa prospettazione del ricorrente - alla data del 29/7/1981, è evidente che il termine ordinario di prescrizione (nella specie quindicinnale) non era spirato neppure alla data della prima decisione del G.U.P. (31/3/1992).
Legittimamente pertanto - anche a prescindere da altri rilievi - è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 537 u.c. c.p.p., la falsità degli atti accertata con la sentenza di proscioglimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999