Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2010, n. 11989
CASS
Sentenza 24 febbraio 2010

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Il reato di violazione di domicilio può concorrere formalmente con quello di truffa, poiché incriminano condotte diverse, caratterizzate da eventi diversi (nella violazione di domicilio la condotta ingannatoria è strumentale all'evento-introduzione nell'altrui dimora; la truffa incrimina la condotta decettiva in quanto strumentale al conseguimento dell'evento-ingiusto profitto con altrui danno), e tutelano beni giuridici diversi (In motivazione, la Corte ha peraltro osservato che il riferimento al bene giuridico tutelato non è decisivo ai fini dell'individuazione della <>, potendo ingenerare dubbi nel caso dei reati plurioffensivi). (Vedi Sez. un. n. 23427 del 2001, in motivazione).

Commentario1

  • 1Art. 614 c.p. - Violazione di domicilio
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2010, n. 11989
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11989
Data del deposito : 24 febbraio 2010

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