Sentenza 24 febbraio 2010
Massime • 1
Il reato di violazione di domicilio può concorrere formalmente con quello di truffa, poiché incriminano condotte diverse, caratterizzate da eventi diversi (nella violazione di domicilio la condotta ingannatoria è strumentale all'evento-introduzione nell'altrui dimora; la truffa incrimina la condotta decettiva in quanto strumentale al conseguimento dell'evento-ingiusto profitto con altrui danno), e tutelano beni giuridici diversi (In motivazione, la Corte ha peraltro osservato che il riferimento al bene giuridico tutelato non è decisivo ai fini dell'individuazione della <
Commentario • 1
- 1. Art. 614 c.p. - Violazione di domiciliohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2010, n. 11989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11989 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 24/02/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 802
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 31712/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA ND, N. IL 28/01/1976;
avverso la sentenza n. 1161/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 15/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15 aprile 2009, la Corte d'Appello di Torino, 2^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede, con la quale l'appellante AT RO era stato dichiarato colpevole di truffa aggravata (capo 1) e violazione di domicilio (capo 3) in danno di LI MI nonché di tentato utilizzo indebito di Carte di credito (capo 2) in danno di LI MI e NE RI e condannato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti con unificazione di resto sotto il vincolo della continuazione, alla pena di due anni sei mesi di reclusione ed Euro 1.200 di multa. La Corte territoriale, escluso che il delitto di violazione di domicilio potesse ritenersi assorbito in quello di truffa per la diversità dei beni giuridici tutelati e per il diverso momento consumativi, concordava con il primo giudice in ordine alla individuazione del reato più grave nel delitto di truffa pluriaggravata. La pena era stata quantificata in misura adeguata in considerazione della gravità dei fatti. Non emergevano elementi idonei a far dubitare della capacità di intendere e di volere dell'imputato. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- erronea falsa applicazione della legge penale in relazione - all'art. 15 c.p. (nonché del principio giurisprudenziale della c.d. consunzione), artt. 614 e 640 c.p. perché l'inganno attraverso il quale l'imputato portava a termine a truffa e quello posto in essere per introdursi nell'abitazione della LI è stato identico, inganno che giustificava anche la contestazione della circostanza aggravante. Tanto giustificava, in omaggio al principio giuridico della consunzione, l'assorbimento della violazione di domicilio nella truffa nonostante la diversità dei beni giuridici tutelati, perché il disvalore rappresentato da una delle due violazioni penali assorbe l'altro. La regola della consunzione trova infatti la sua giustificazione nella medesima ratio sottesa all'art. 15 c.p. vale a dire quella di evitare che la persona venga punita due volte per lo stesso fatto-reato (principio del ne bis in idem sostanziale) ed ha trovato recenti e ripetute applicazioni giurisprudenziali. Prive di rilievo sono quindi le giustificazioni fornite dalla sentenza impugnata in ordine alla diversità dei beni giuridici tutelati e dei rispettivi momenti consumativi. Nel caso in esame, l'inganno attraverso il quale si è ottenuta l'introduzione nel domicilio altrui è coinciso e si è sovrapposto con l'artificio truffaldino finalizzato all'ottenimento dell'ingiusto profitto;
- erronea e/o falsa applicazione dell'art. 81 c.p. con riferimento agli artt. 62 bis e 69 c.p., art. 640 c.p., comma 1 e comma 2, n. 2, art. 56 c.p. e D.Lgs. n. 331 del 2007, art. 55, comma 9 in funzione dell'individuazione del reato più grave, perché all'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto (nel caso le attenuanti generiche sono state riconosciute equivalenti alle aggravanti), reato più grave risalta essere quello di cui al capo 2) ancorché solo tentato, perché la sua pena massima, (tre anni e quattro mesi di reclusione): è superiore a quella del delitto di truffa (tre anni di reclusione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Per l'operatività del principio della consunzione è sufficiente l'unità normativa del fatto, desumibile dall'omogeneità tra i fini dei precetti, con conseguente assorbimento dell'ipotesi meno grave in quella più grave;
condizione questa riconoscibile, allorché l'apprezzamento negativo della condotta è tutto ricompreso nella più grave ipotesi di reato, costituito dalla frode fiscale (Cass. Sez. 3, 10.7-11.10.2007 n. 37409). "Sussiste concorso fittizio di norme qualora una pluralità di disposizioni sia apparentemente applicabile nei confronti di una determinata condotta, mentre in effetti una sola di esse può operare perché altrimenti verrebbe addebitato più volte un accadimento unitamente, valutata dal punto di vista normativa, in contrasto con il principio del ne bis in idem sostanziale posto a fondamento degli artt. 15, 68 e 84 c.p.. "Una tale convergenza ricorre in primis quando ai sensi dell'art. 15 c.p., due norme regolino "la stessa materia", ossia qualificò un identico contesto fattuale nel senso che una delle suddette comprenda in sè gli elementi dell'altra oltre ad uno o più dati specializzati: in questo caso dovrà prevalere, salvo che sia altrimenti stabilito, la previsione speciale ossia quella che descrive la situazione con maggiori particolari.
"Poiché il suddetto criterio presuppone una relazione logico- strutturale tra norme ne deriva che la locuzione "stessa materia" va intesa come fattispecie astratta - ossia come settore, aspetto dell'attività umana che la legge interviene a disciplinare e non quale episodio in concreto verificatosi sussumibile in più norme indipendentemente da un astratto rapporto di genere a specie tra queste".
In base a quanto sopra evidenziato è da escludere che gli artt. 640 e 614 c.p. attribuiscono rilevanza penale alla stessa materia, anche se il richiamo alla natura del bene protetto non appare decisivo, in quanto può dare adito a dubbi nel caso di reati plurioffensivi. Passando al rapporto tra art. 640 e art. 616 c.p. si rileva che nella truffa viene incriminata la condotta recettiva in quanto strumentale al conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno;
nella violazione di domicilio la condotta ingannatoria è strumentale all'introduzione nell'altrui dimora. È quindi la condotta (oltre al bene giuridico protetto) ad essere diversa, perché nel primo caso l'evento è costituito dal conseguimento di ingiusto profitto con altrui danno;
nel secondo caso dall'introduzione nell'altrui dimora. In concreto, dall'analisi del capo d'imputazione, è agevole altresì rilevare che la condotta ingannatoria posta in essere per commettere il delitto di chi all'art. 614 c.p. è stata diversa da quella posta in essere, successivamente, per conseguire l'ingiuste profitto (consegna dei gioielli custoditi in cassaforte). Per introdursi nella casa della LI l'imputato si è avvalso infatti della collaborazione di NE RI (vicino di casa della LI) al quale, sempre qualificandosi come poliziotto, aveva fatto credere che era stato commesso un furto a casa della donna. Una volta introdotto con tale stratagemma nella casa, poneva in essere un'ulteriore condotta recettiva, perché induceva la donna ad aprire la cassaforte e a consegnargli i gioielli per "portarli alla centrale per verificare la presenza di eventuali impronte digitali" e la carta di credito e il bancomat, unitamente ai numeri del PIN, per controllare che non fossero clonati. Condotte ingannatorie diverse ed ulteriori rispetto a quella posta inizialmente in essere: in progressione, ma diverse;
chiara espressione di un medesimo disegno criminoso, ma fenomenicamente e giuridicamente distinte.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse, perché l'individuazione come reato più grave nel delitto tentato di cui al capo 2) non potrebbe comportare come conseguenza pena base inferiore a quella quantificata per la truffa consumata di cui al capo 1).
3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010