Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2004, n. 6691
CASS
Sentenza 19 novembre 2004

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Massime1

In tema di misure cautelari personali, il divieto della custodia cautelare in carcere previsto dall'art. 275 comma quarto cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato padre di prole in età inferiore ai tre anni opera a condizione che la madre sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai minori, per cui una volta accertata tale situazione ed esclusa la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice non può giustificare il mantenimento della misura prendendo in esame l'eventuale presenza di altri familiari, in quanto ad essi il legislatore non riconosce alcuna funzione sostitutiva, dal momento che la previsione è finalizzata alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei figli in tenera età, garantendo loro l'assistenza da parte di almeno uno dei genitori.

Commentario1

  • 1Genitore affidatario: i limiti al divieto di misure cautelariAccesso limitato
    Rocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2004, n. 6691
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6691
Data del deposito : 19 novembre 2004

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