Sentenza 19 novembre 2004
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il divieto della custodia cautelare in carcere previsto dall'art. 275 comma quarto cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato padre di prole in età inferiore ai tre anni opera a condizione che la madre sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai minori, per cui una volta accertata tale situazione ed esclusa la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice non può giustificare il mantenimento della misura prendendo in esame l'eventuale presenza di altri familiari, in quanto ad essi il legislatore non riconosce alcuna funzione sostitutiva, dal momento che la previsione è finalizzata alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei figli in tenera età, garantendo loro l'assistenza da parte di almeno uno dei genitori.
Commentario • 1
- 1. Genitore affidatario: i limiti al divieto di misure cautelariAccesso limitatoRocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2004, n. 6691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6691 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo - Presidente - del 19/11/2004
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2037
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 26382/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO NL, nato il [...];
avverso l'ordinanza in data 31.5.2004 del Tribunale di Palermo;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SPAGNUOLO Antonio;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. MELONI Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
RILEVA
1. Con l'ordinanza in epigrafe è stato rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento reiettivo della istanza di revoca della misura della custodia in carcere applicata a IG OC, indagato in ordine al reato di associazione finalizzata alla commissione di più reati fra quelli previsti dall'art. 73 del d.P.R. 309/1990, o, in subordine, di sostituzione della stessa misura con l'altra degli arresti domiciliari. L'istanza in parola era stata basata sulla impossibilità per la moglie del OC, gravemente ammalata, di accudire la figlia di età inferiore ai tre anni.
2. Ricorre per Cassazione l'indagato denunciando, tramite il difensore, violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt 275 co. 4 e 299 c.p.p.. Innanzitutto, secondo il deducente, sarebbe del tutto apodittica, a fronte della documentazione medica in atti, l'affermazione secondo cui non risulterebbe provata l'impossibilità a fornire assistenza alla figlia da parte della madre. Sarebbe poi errato il riferimento alla mancata prova circa l'inesistenza di altri congiunti capaci di prendersi cura della minore. Infine il tribunale non avrebbe motivato nè circa le eventuali ostative "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" ne' in relazione alla richiesta subordinata di concessione degli arresti domiciliari.
3. Il ricorso va accolto.
Invero il citato art. 275 co. 4, con le modifiche apportate dalle leggi 332/1995 e 231/1999, disciplina le condizioni fisiologiche, la cui presenza determina un particolare vincolo normativo di inadeguatezza della custodia in carcere, superabile soltanto dall'accettata sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. E ciò per raggiungere un ragionevole equilibrio tra il valore della sicurezza collettiva e l'altro della tutela di alcune rilevanti necessità riguardanti l'indagato. Orbene, nel caso di specie la norma viene invocata con riferimento alla prevista ipotesi di soggetto, la cui moglie sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole di età inferiore a tre anni di età. Tale disposizione è evidentemente finalizzata alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei figli in tenera età, garantendo loro l'assistenza, da parte almeno di uno dei genitori, in un momento particolarmente delicato della loro formazione. Da ciò consegue che deve ritenersi incongrua l'affermazione del tribunale, secondo cui mancherebbe la prova che altri familiari possano prendersi cura della minore. Infatti la norma si fa carico, per le indicate ragioni, della situazione dei due genitori, la quale, una volta accertata come corrispondente alla previsione legislativa, non consente, al fine di giustificare l'applicazione (o il mantenimento) della custodia in carcere, di prendere in esame al riguardo l'eventuale presenza di altri familiari, ai quali, in relazione ai fini che qui interessano, non può essere riconosciuta alcuna funzione sostitutiva. Ciò premesso, va rilevato che, nel caso in esame, il tribunale ha sottolineato, da un lato, che la documentazione medica in atti "fa riferimento ad una situazione non peggiorata rispetto al passato" e, dall'altro, che le "esigenze cautelari socialpreventive" sono da individuare nel pericolo di reiterazione desumibile "dallo specifico ruolo di primo piano svolto nell'organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti". Orbene, la prima affermazione non sembra soddisfare l'obbligo motivazionale imposto dall'appello, giacché è stata esclusa l'impossibilità di dare assistenza alla prole sulla base di un dato (il mancato peggioramento delle condizioni di salute), di per sè, in assenza di precedente pronuncia sul punto, irrilevante, e senza alcun tipo di accertamento nonostante un quadro clinico di obiettiva gravità e la prospettata imminenza di un intervento chirurgico. Censurabile appare poi anche la motivazione circa le esigenze cautelari, giacché il tribunale ha indicato al riguardo il ruolo rivestito dall'interessato all'interno della organizzazione e, in modo generico, le "modalità del fatto". Tale indicazione non appare sufficiente. Infatti le esigenze cautelari, idonee a rendere non operativa la presunzione di cui al più volte ricordato comma 4 dell'art. 275, devono essere caratterizzate, pur sempre nella prospettiva di evitare i pericoli delineati dall'art. 274, da considerevole e allarmante rilievo;
circostanza quest'ultima che non traspare dal provvedimento impugnato. Aggiungasi a ciò che in quest'ultimo manca altresì la motivazione circa la richiesta subordinata di concessione degli arresti domiciliari.
4. L'ordinanza va pertanto annullata con rinvio al tribunale di Palermo, che provvedere ad un nuovo esame sulla base dei principi precedentemente affermati. La cancelleria provvedere alla comunicazione di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo;
manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005