Art. 5. 1. Le economie sui fondi di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 , ripartiti dal comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) con delibera 16 gennaio 1987, in favore dei comuni individuati nella tabella allegata alla delibera suddetta, a qualunque titolo giacenti, all'entrata in vigore della presente legge, presso le tesorerie provinciali o comunali, possono essere utilizzate dagli stessi comuni, previa autorizzazione del comitato esecutivo del CER, per le finalita' previste dall' articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , ovvero per eventuali maggiori oneri derivanti dai programmi gia' finanziati ai sensi dello stesso articolo 3, primo comma, lettera q).
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del D.L.
n. 708/1986 recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative:
"1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981, il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale - CER - ripartisce fra tali comuni la somma di lire 800 miliardi per provvedere:
a) quanto a lire 600 miliardi, all'acquisto di immobili abitabili alla data dell'acquisto stesso; una quota non superiore al 20 per cento della somma assegnata a ciascun comune puo' essere utilizzata per il recupero di immobili di loro proprieta' destinati ad uso abitativo;
b) quanto a lire 200 miliardi, alla corresponsione, direttamente da parte dei comuni, dei contributi in conto capitale di cui al decimo comma dell'art. 2 del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 ".
- Il testo dell'intero art. 3 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) e' il seguente:
"Art. 3 (Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale). - Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;
b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;
d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalita' di erogazione dei flussi finanziari;
e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti;
f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;
g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;
h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato;
i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
l) determina le modalita' per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente art. 2, lettera f);
m) determina le modalita' per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualita' e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;
n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;
o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 e del secondo comma dell'art. 20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonche' la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'art. 16;
p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407 , sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;
q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze piu' urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita';
r) propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera c) dell'art. 2;
r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooper- ative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie (2/c).
Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalita' di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilita' generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente art. 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto q) del presente articolo.
Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del D.L.
n. 708/1986 recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative:
"1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981, il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale - CER - ripartisce fra tali comuni la somma di lire 800 miliardi per provvedere:
a) quanto a lire 600 miliardi, all'acquisto di immobili abitabili alla data dell'acquisto stesso; una quota non superiore al 20 per cento della somma assegnata a ciascun comune puo' essere utilizzata per il recupero di immobili di loro proprieta' destinati ad uso abitativo;
b) quanto a lire 200 miliardi, alla corresponsione, direttamente da parte dei comuni, dei contributi in conto capitale di cui al decimo comma dell'art. 2 del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 ".
- Il testo dell'intero art. 3 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) e' il seguente:
"Art. 3 (Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale). - Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;
b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;
d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalita' di erogazione dei flussi finanziari;
e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti;
f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;
g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;
h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato;
i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
l) determina le modalita' per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente art. 2, lettera f);
m) determina le modalita' per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualita' e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;
n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;
o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 e del secondo comma dell'art. 20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonche' la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'art. 16;
p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407 , sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;
q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze piu' urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita';
r) propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera c) dell'art. 2;
r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooper- ative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie (2/c).
Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalita' di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilita' generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente art. 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto q) del presente articolo.
Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente".