Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10574
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Sentenza 19 luglio 2002

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Quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la "legitimatio ad causam", ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Ove, pertanto, la questione sia trattata nell'ambito di un giudizio secondo equità innanzi al giudice di pace, non implicando la relativa statuizione applicazione di norme processuali, ma un giudizio di merito, questa non è sindacabile in sede di legittimità se non per violazione dei principi costituzionali o delle norme comunitarie, ove di rango superiore alle leggi ordinarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10574
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10574
    Data del deposito : 19 luglio 2002

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