Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 1
Quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la "legitimatio ad causam", ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Ove, pertanto, la questione sia trattata nell'ambito di un giudizio secondo equità innanzi al giudice di pace, non implicando la relativa statuizione applicazione di norme processuali, ma un giudizio di merito, questa non è sindacabile in sede di legittimità se non per violazione dei principi costituzionali o delle norme comunitarie, ove di rango superiore alle leggi ordinarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10574 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI SI, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 12, presso l'avv. Franco di Lorenzo, che la difende unitamente all'avv. Antonio Giudici, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CH PA SI;
NC RA s.r.l.; Automobile CL di ER
- intimati -
avverso la sentenza del giudice di pace di ER n. 317/99 del 25 maggio - 15 giugno 1999 (RG 2542/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 marzo 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. F. Di Lorenzo, per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo e il rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 6 ottobre 1997 CH PA SI conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di ER, LI SI, quale titolare dell'agenzia ACI di AN, per sentirla condannare al pagamento, in favore di esso concludente, di una somma pari alla tassa di proprietà relativa alla vettura BG A62712 per gli anni dal 1993 al 1997, data della radiazione della vettura stessa dal Pubblico Registro Automobilistico.
Esponeva l'attore di avere commissionato alla LI la radiazione dell'auto dal PRA, consegnando i documento e il corrispettivo richiesto, ma che la LI non aveva provveduto a quanto richiesto si che esso concludente, da un lato, era stato costretto a dare incarico ad altra agenzia, alla quale aveva corrisposto la somma di lire 126.400, dall'altro, aveva dovuto provvedere al pagamento della tassa di proprietà per l'anno 1993 (pari a lire 276 mila) nonché per gli anni 1994, 1995 e 1996, a seguito di verbali di accertamenti del Ministero delle Finanze. Costituitasi in giudizio la convenuta da un lato eccepiva la carenza di legittimazione attiva del CH con il quale assumeva di non avere mai avuto alcun rapporto diretto, dall'altro, faceva presente che la responsabilità di quanto descritto in citazione era da ascrivere alla NC RA di AN nonché all'ACI di ER.
Svoltasi la istruttoria del caso, nel corso della quale erano chiamati in causa sia la ricordata NC RA, sia l'ACI di ER che, peraltro, rimanevano contumaci,1 l'adito giudice, con sentenza 15 giugno 1999 dichiarava l'inadempimento contrattuale di LI SI, titolare dell'agenzia ACI di AN nei confronti dell'attore e, pertanto, la condannava al pagamento, in favore dell'attore CH, della somma di lire 1.106.400 oltre interessi dalla domanda al saldo e spese del giudizio.
L'inadempimento della convenuta, osservava il giudicante, risulta evidente dalla sottoscrizione, da parte della stessa convenuta, del modulo non disconosciuto (prodotto dall'attore) e dal pagamento del prezzo incassato dalla LI, senza che rilevi, in senso contrario, che l'attore abbia materialmente consegnato targhe e documenti alla concessionaria RA, anziché alla LI. Quanto alle cause della omessa radiazione della vettura, precisava ancora quel giudice, resta incerto se questa sia dipesa, o meno, dalla mancanza del "foglio complementare": la convenuta, peraltro, deve ritenersi comunque responsabile, atteso che non ha dato alcuna prova di avere richiesto tale documento al CH.
Quanto, infine, ai rapporti tra la convenuta e i terzi chiamati, gli stessi, ha evidenziato il giudice di pace, "risultano irrilevanti per l'attore".
Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 22 luglio 1999 ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 novembre 1999 affidato sostanzialmente, a 4 motivi, LI SI.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati NC RA s.r.l. CH PA SI e l'ACI di ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva il giudice di pace di ER, decidendo secondo equità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113, c.p.c., ha ritenuto LI SI, titolare dell'Agenzia ACI
di AN, inadempiente al contratto concluso con CH PA SI e avente ad oggetto la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico di una vettura di proprietà del CH e, per l'effetto, ha condannato la stessa al pagamento in favore del CH, della somma di lire 1.106.400 oltre interessi.
Quanto, ancora, alla domanda di garanzia proposta dalla LI nei confronti dei terzi chiamati in causa NC RA di AN e ACI di ER, il giudicante non ha adottato, al riguardo, alcuna pronunzia, limitandosi ad affermare che "i rapporti tra la convenuta e la concessionaria RA e l'ACI di ER ... risultano irrilevanti per l'attore".
2. Parte ricorrente censura tale pronunzia sostanzialmente con quattro motivi, evidenziati dalle lettere da A a D, pur se recanti un'unica intestazione ("violazione ed erronea applicazione di norme di diritto: art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 112, 113, comma 2, 115 c.p.c. e 2697 c.c.", nonché "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, art. 360 n. 5 c.p.c."). Con tali motivi la ricorrente denunzia, da una parte (sub A) l'omessa pronunzia quanto alla domanda di garanzia proposta dalla stessa convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa, dall'altra (sub B, C e D) l'accoglimento della domanda attrice.
3. Precisato quanto sopra e esaminando, per ragioni d'ordine logico, con precedenza rispetto alle rimanenti, le censure svolte sub B, C e D (certo essendo che una volta ritenute fondate le stesse rimarrebbe assorbita la censura svolta sub A), si osserva, in limine, che le stesse sono palesemente infondate.
4. In primis deve evidenziarsi che la censura titolata "omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia" (sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.) è inammissibile, sotto più profili.
4.1. La sentenza secondo equità del giudice di pace - quale, nella specie, quella resa dal giudice di pace di ER, ora oggetto del presente ricorso, non può essere impugnata con il ricorso per cassazione in presenza di un qualsiasi vizio della motivazione, ma solo ove la motivazione manchi del tutto o sia apparente, illogica o incoerente (Cass. 9 marzo 1999 n. 1991. Analogamente, Cass. il giugno 1998 n. 5794; Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269), ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi (Cass. 23 marzo 2001 n. 4223). La motivazione di una sentenza del giudice di pace secondo equità, in altri termini, è censurabile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., ossia se la motivazione è meramente apparente o radicalmente contraddittoria, sì da potersi ritenere inesistente (Cass. 8 settembre 2000 n. 11859, resa, appunto, in una fattispecie in cui si censurava la valutazione delle prove compiuta dal primo giudice, nonché, tra le tantissime, Cass. 16 novembre 1999 n. 12692; Cass. 7 marzo 2001 n. 3290). Le sentenze in questione sono censurabili sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., altresì, solo allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale insanabile contraddittorietà della motivazione (Cass. 8 maggio 2001 n. 6385; Cass. 16 agosto 2000 n. 10820 e, da ultimo, Cass. 30 gennaio 2002 nn. 1207 e 1208, specie in motivazione).
Deriva da quanto sopra, pertanto, che non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione nei confronti di dette sentenze, il rilievo della sola insufficienza dei motivi posti dal giudice di pace a base della propria decisione (Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269). Pacifico quanto precede, e non controverso che la pronunzia ora impugnata nell'esaminare la domanda principale ha motivato le conclusioni cui è pervenuta, è palese, la inammissibilità della deduzione in esame.
4.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, non può non evidenziarsi che la deduzione è inammissibile anche sotto altro, concorrente, profilo.
Nella specie, infatti, parte ricorrente pur denunziando, nella intestazione del motivo, la "omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia" si astiene, totalmente, nella parte espositiva, dall'argomentare, in qualche modo, tale premessa, in palese violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c.
5. Sub B), ancora, la ricorrente denunzia la violazione, da parte del giudice del merito, dei principi di disposizione e allegazione di cui all'art. 115 c.p.c., che fanno obbligo anche al giudice di pace di porre a fondamento della propria decisione i fatti allegati e le prove dedotte dalle parti.
Per contro, prosegue la ricorrente, alla luce delle risultanze di causa nella specie il presupposto di fatto su cui ha preso corpo l'intero argomentare di controparte si è rilevato del tutto sfornito di supporto probatorio.
6. La dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste. Il giudice di pace, in particolare, è pervenuto alla conclusione ora contestata dalla ricorrente sulla base dei documenti di causa e, in particolare tenendo presente e interpretando il "modulo" sottoscritto dalla LI, nonché valorizzando, proprio in applicazione dell'art. 115 c.p.c., la circostanza, assolutamente incontroversa tra le parti, che la SCAGLIOTI ha "incassato" il corrispettivo del caso per il servizio promesso (radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico di una vettura di proprietà dell'attore) senza ombra di dubbio non "reso".
Assolutamente apodittico al riguardo, appare, altresì, l'assunto secondo cui il "danno" patito dall'attore sarebbe stato liquidato in assenza di qualsiasi prova, certo essendo, all'opposto il riferimento ai documenti esibiti dall'attore a suffragio delle proprie pretese (in particolare, verbali di accertamento del Ministero delle Finanze nonché corrispettivo pagato ad altra agenzia per il compimento dell'attività promessa dalla LI).
6. Quanto, alla deduzione contenuta nel terzo motivo (sub C), e, in particolare la carenza di legittimazione in capo al CH, la stessa è inammissibile.
Come assolutamente pacifico in dottrina nonché presso una più che consolidata giurisprudenza di legittimità, dalle quali totalmente (e senza alcuna motivazione) prescinde parte ricorrente, dalla legittimazione, va distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva (sulla quale, invece, nessun esame di ufficio è consentito) del rapporto giuridico controverso, riferibile all'appartenenza soggettiva del medesimo, ed in ordine al quale si chiede al giudice di emettere pronuncia (Cass. 17 giugno 1997 n. 5407). In altri termini, quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, quale è la legitimatio ad causam (nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire), ma della effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. (Sempre nel senso che quando le parti controvertano sulla effettiva titolarità in capo all'attore della situazione dedotta in giudizio, ovvero venga eccepita la estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio di una delle parti la relativa questione attiene non alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia, tra le tantissime, Cass. 3 luglio 1999 n. 6894; Cass. 9 maggio 2000 n. 5877). Consegue, da quanto precede, che la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio attiene non al rito, ma al merito della causa, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (Cass. 3 luglio 1999 n. 6894). Ciò importa, pertanto, che ove la questione sia stata trattata - come nella specie - nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi al giudice di pace e risolta da quest'ultimo in senso contrario alle aspettative di una delle parti quest'ultima, ancorché soccombente, non può dedurre la stessa in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa, secondo equità, del giudice di pace, quale error in procedendo in cui sia incorso il giudicante.
Non implicando la relativa statuizione applicazione di norme processuali, ma importando un giudizio di merito e, quindi, secondo equità, le affermazioni al riguardo contenute nella sentenza del giudice di pace sono, conclusivamente, sindacabili in sede di legittimità solo per violazione dei principi costituzionali o delle norme comunitarie ove di rango superiore alle leggi ordinarie (cfr., Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716).
7. Con il quarto motivo (Sub D) il ricorrente denunzia la sentenza gravata per violazione dell'art. 113, comma 2, c.p.c. perché il giudice di pace, ancorché abilitato a decidere la controversia de qua secondo equità non poteva non rendere la propria pronunzia "nel rispetto della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell'ordinamento e della o legge processuale". Si assume, infatti, dovendo il giudice di pace pronunciarsi nel rispetto della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell'ordinamento e della legge processuale, i detti principi, "in buona sostanza, si identificano nelle stesse norme positive, o quantomeno nelle regole che caratterizzano i diversi istituti, sia sul piano degli elementi costitutivi che su quello degli effetti, e la cui disapplicazione - che è poi quello che si è trovato a fare il giudice di pace finirebbe per travolgere le linee individuanti della materia in esame".
8. La deduzione è inammissibile.
Almeno sotto due, concorrenti, profili.
9. In primis, e in via assorbente, non può non evidenziarsi la genericità della censura, atteso che con la stessa parte ricorrente pur denunziando che il giudice di pace avrebbe reso la propria statuizione in contrasto con la Costituzione, con il diritto comunitario, nonché con i principi generali dell'ordinamento e della legge processuale si astiene dall'indicare quali norme costituzionali, o comunitarie, nonché quali principi generali sarebbero stati disattesi dal giudicante.
10. In secondo luogo, la censura prescinde totalmente non solo da quella che è l'interpretazione, al momento costituente diritto vivente, che questa Corte regolatrice dà dell'art. 113 c.p.c. (cfr., al riguardo, per tutte, Cass., 15 ottobre 1. 999, n. 916 e la pacifica giurisprudenza successiva), ma dalla stessa formulazione letterale di questa disposizione.
Recita, infatti, l'art. 113, comma 2, che "il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni", senza in alcun modo richiamare "i principi regolatori della materia" (come il vecchio art. 113, comma 2, nella sua precedente formulazione, anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 21, l. 21 novembre 1991, n. 374), ne' i principi fondamentali dell'ordinamento che, pertanto, non devono essere osservati dal giudice di pace, allorché pronunzia secondo equità (cfr., da ultimo, Cass. 14 febbraio 2002 n. 2153, specie in motivazione). Anche a prescindere da quanto sopra, infine, non può tacersi che 11 interpretazione della disposizione in esame offerta dal ricorrente è inaccettabile perché condurrebbe a una pressoché totale disapplicazione della stessa.
Se, infatti, fosse vero l'assunto di parte ricorrente, circa l'obbligo del giudice di pace di rendere la propria pronunzia, secondo equità nel rispetto delle norme positive o quantomeno delle regole che caratterizzato i diversi istituti, le sentenze de quibus non sarebbero più rese "secondo equità", come prescrive la norma positiva, ma "secondo le norme diritto".
11. Risultati totalmente infondati, il secondo, il terzo e il quarto motivo, devono, in conclusione, rigettarsi.
Nessun provvedimento, quanto alle spese di lite, deve adottarsi nei rapporti tra la ricorrente e l'intimato CH, non avendo quest'ultimo svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.
12. Quanto, da ultimo, al primo motivo di ricorso, che ha per contraddittori esclusivamente le intimate NC RA di AN nonché l'Aci di ER, lo stesso è fondato, e meritevole di accoglimento.
Il giudice di pace - come assolutamente pacifico - anche quanto rende la propria pronunzia secondo equità, è tenuto al rispetto delle norme processuali e, in particolare, dell'art. 112 c.p.c., secondo cui "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda" e, quindi, ove queste siano di più, su tutte le domande sottoposte al suo esame, anche se - per ipotesi - contro più soggetti.
Nel caso concreto è pacifico in causa, come risulta dagli atti di causa, direttamente esaminabili da questa Corte, essendo stato denunziato un error in procedendo, che parte convenuta aveva chiesto, sin dalla comparsa di risposta, oltre l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi NC RA e Automobil CL di ER (ritualmente chiamate in giudizio a seguito di autorizzazione del giudice), in via subordinata "nella denegata ipotesi che l'Organo giudicante ritenesse sussistere una responsabilità in capo alla convenuta condannarsi la NC RA di AN e l'ACI di ER ognuno per l'accertato grado di responsabilità nelle vicende ed eventualmente in solido tra loro, a corrisponde a ... LI SI quanto quest'ultima fosse condannata a pagare a favore dell'attore".
Pacifico quanto sopra è palese che il giudice di pace una volta ritenuta sussistente la responsabilità della LI in ordine ai fatti denunziati dall'attore, non poteva non esaminare, nel merito, eventualmente per rigettarla, la domanda subordinata formulata dalla LI.
Nè, al riguardo, può considerarsi, seppur succinta, "motivazione" giustificante un rigetto della domanda l'argomento addotto dal giudicante, secondo cui, in particolare, "quanto, ai rapporti tra la convenuta e la NC RA e l'ACI di ER essi risultano irrilevanti per l'attore".
La deduzione, infatti, pertinente (e, in ultima analisi, anche corretta) con riguardo alla domanda principale (che vedeva contrapposti il CH e la LI), prescinde totalmente dal considerare che era stata portata all'esame del giudice di pace oltre alla domanda principale (che aveva, come detto, quale attore il CH e quale convenuto la LI) anche una autonoma, e diversa, domanda, proposta dalla LI contro i ricordati terzi. Poiché in ordine a quest'ultima pretesa (e ai rapporti tra la chiamante in causa e i chiamati in garanzia) nessuna considerazione è svolta ne' nella parte dispositiva della pronunzia gravata, ne' in quella motiva, è palese, come anticipato, che in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, nella parte de qua con rinvio della causa a diverso giudice di pace di ER, che provvederà, altresì, quanto ai rapporti tra la LI e i terzi chiamati, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso;
accoglie il primo;
cassa la pronunzia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa a diverso giudice di pace di ER, anche per le spese di questo giudizio di legittimità nei rapporti tra LI SI e la NC RA di AN nonché l'Automobil CL di ER;
nulla sulle spese di questo giudizio di legittimità nei rapporti tra la ricorrente LI e l'intimato CH SI PA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 25 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002