Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
0 0660/02 Aula "B" Reg. gen. n. 6988/99 Crau. 1733 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 11. 10. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro mansioni SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Guglielmo Sciarelli1. Dottor Presidente 2. Dottor BR D'Angelo Consigliere 3. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 4. Dottor Pietro Cuoco Consigliere 5. Dottor Federico Roselli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN BR, elettivamente domi- ciliato in Roma in via della Farnesina 269 presso lo studio 3856 dell'avvocato Daniele Costi, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Compagno ed Emilio Betti, giusta delega a margine del ricorso;
contro la Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano, in persona del 1 suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via Pacuvio 34 presso lo studio dell'avvocato Guido Roma- nelli, che, unitamente all'avvocato Marina Marinoni, la rap- presenta e difende giusta delega a margine del controricor- so;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia del 5 novembre 1998, depositata il 26 gennaio 1999, numero 192, r.g. 180/98; Udita la relazione svolta nell'udienza del giorno 11 ottobre 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Guido Romanelli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Marcello Matera, che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 4 marzo 1996, AN BR - premesso che, essendo dipendente della Azienda del Consorzio Trasporti Ve- neziano, inquadrato nel sesto livello quale addetto all'e- sercizio, aveva prestato ininterrottamente dal dicembre 1994 le mansioni di operatore commerciale convenne in giudizio, avanti il pretore di Venezia, la datrice di lavoro, chieden- do che venisse riconosciuto il proprio diritto all'inquadra-- mento nella qualifica superiore con condanna della azienda al pagamento delle relative differenze retributive o, in su- bordine, al pagamento della indennità per l'esercizio, in carenza di organico, delle mansioni superiori con conseguen-- te adeguamento della retribuzione spettantegli. 2 Costituitosi il contraddittorio, il pretore, con pronuncia resa il 15 maggio 1998, dichiarò cessata la materia del con- tendere con riferimento alla domanda di inquadramento nella qualifica superiore, essendo stato intanto il AN posto in quiescenza, e rigettò la domanda di condanna della conve- nuta al pagamento delle somme richieste. Con la sentenza in- dicata in epigrafe, il tribunale di Venezia ha ritenuto in- fondate le doglianze svolte dal AN con l'atto di ap- pello. Il giudice di secondo grado ha rilevato che doveva ritenersi inammissibile la domanda, formulata dall'appellan- te in sede di conclusioni, di riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica superiore non essendo sta- to proposto alcun motivo di censura nei confronti del capo della statuizione di intervenuta cessazione della materia del contendere con conseguente formazione del giudicato sul- lo stesso. Quanto alla domanda subordinata, il tribunale ha osservato che non era stata fornita prova circa l'effettivo esercizio di mansioni diverse da quelle di "bigliettaio" al- le quali era adibito e corrispondenti al profilo contrattua- le al quale il lavoratore era formalmente appartenente. Il tribunale ha poi aggiunto che doveva disattendersi la fonda- tezza dell'assunto che anche coloro che erano stati inqua- drati nella categoria degli "operatore commerciali" atten- dessero di fatto alla identica attività lavorativa. A questo proposito si è osservato che la qualifica superiore presup- poneva il requisito non posseduto dal AN, per non - avere egli superato il relativo concorso interno della 3 conseguita idoneità a operatore commerciale da destinarsi alle agenzie non ancora istituite, sicchè non poteva inte- ressare che anche i vincitori del concorso continuassero in- tanto a svolgere le mansioni cui precedentemente erano ad- detti. Della decisione viene chiesta la cassazione dal AN con ricorso sostenuto da un motivo. La Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano resiste con controricorso. Motivi della decisione: - denuncian-Con l'unico e articolato motivo di impugnazione do violazione dell'articolo 2103 del codice civile, inosser- vanza del principio dell'effetto devolutivo dell'appello e della persistenza dell'interesse ad agire rispetto alla do- manda principale, vizi della motivazione, mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti il ricorrente deduce che il disposto dell'articolo 2103 del codice civile deve ritenersi operante anche nei rapporti di lavoro degli autoferrotran- vieri, spettando al lavoratore, in presenza di un formale ordine di assegnazione alle mansioni superiori, il diritto al relativo inquadramento o, in assenza di tale ordine, il diritto alle retribuzioni maturate, dovendo a questo propo- sito assicurarsi la parità di trattamento tra i dipendenti svolgenti le medesime mansioni. Questi principi, sostiene il ricorrente, non sono stati osservati dal giudice di merito essendosi rigettata la domanda di condanna del datore di la- voro alla corresponsione del compenso contrattualmente fis- sato per gli operatori commerciali senza accertare, attra- 4 verso l'espletamento delle prove testimoniali ritualmente richieste sin dal giudizio di primo grado, quali fossero le mansioni che esso ricorrente avrebbe dovuto svolgere secondo il livello di formale inquadramento (mansioni marinaresche a rotazione, di vendita di documenti di viaggio), quali e, quelle concretamente svolte e di raffrontarle, attraverso le previsioni del contratto collettivo acquisito, con le man- sioni esercitate dai dipendenti di livello superiore. Il tribunale si è invece limitato a fondare la sua decisione sulle sole dichiarazioni del legale rappresentante della a- zienda che pure erano smentite dal contenuto degli accordi aziendali prodotti prevedenti la istituzione di agenzie com- merciali, dalla esistenza nell'organico della figura dell'o- peratore commerciale, dalla circostanza che il AN era stato incaricato di sostituire un operatore commerciale po- sto in quiescenza. Nè poteva rilevare, ai fini della reie- zione della domanda all'inquadramento nella qualifica supe- riore il fatto che il ricorrente non fosse stato dichiarato idoneo a essa. A questo ultimo proposito, si aggiunge, da un lato, che la adesione al pensionamento non poteva configu- rarsi come rinuncia alla domanda di riconoscimento della qualifica superiore dal momento di insorgenza del diritto fino al collocamento a riposo, e, dall'altro, che erronea- mente si è ritenuto che la declaratoria di intervenuta ces- sazione della materia del contendere non fosse stata impu- gnata, essendo stato invece proposto l'appello nei confronti di tutti i capi della pronuncia. 5 Manifestamente infondate sono le censure che attengono al presunto error in procedendo nel quale sarebbe incorso il tribunale di Venezia per avere affermato che avverso il capo della pronuncia di primo grado relativo alla declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere circa la domanda di riconoscimento del diritto del AN all'in- quadramento nella qualifica superiore. E invero, l'esame dell'atto di appello consente di negare che la specifica statuizione fosse stata gravata di appello da parte del ri- corrente, non essendosi con lo stesso esposta critica alcuna alla decisione del giudice di primo grado per la parte in cui questo aveva ritenuto che l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro costituiva di per sè ragione idonea a giustificare la perdita di interesse al proseguimento della azione in questione. In ogni caso, va aggiunto che deve escludersi che al rappor- to di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto che è soggetto a un'organica disci- - plina di carattere speciale sia applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica, il dispo- sto dell'articolo 2103 del codice civile, essendo il rappor- to regolato dall'articolo 18 dell'allegato A al regio decre- to numero 148 del 1931, la cui persistente vigenza - nono- stante la sopravvenuta disciplina della promozione automati- ca come regola generale del rapporto di lavoro privato ai sensi dell'articolo 13 della legge numero 300 del 1970 ol-- tre che essere stata ribadita dalla Corte costituzionale con 6 la sentenza numero 274 del 1988, trova conferma nei richiami a esso operati da numerosi provvedimenti legislativi poste- riori. Prive di pregio sono poi le doglianze che attengono al ri- getto della domanda avente per oggetto il pagamento della retribuzioni maggiori maturate nel periodo in cui il ricor- rente sarebbe stato impiegato in mansioni superiori alla qualifica di inquadramento. E invero, il giudice di merito, contrariamente a quanto lo stesso ricorrente assume, ha svolto una approfondita indagine svolta in punto di fatto e quindi in questa sede non censurabile al cui esito ha - rilevato che durante il periodo in contestazione il lavora- tore aveva continuato a esercitare le mansioni di bigliet- taio e cioè proprio quelle del livello di appartenenza. Con ragionamento giuridicamente corretto, ha quindi osservato che nessun rilievo poteva assumere la circostanza che iden- tiche mansioni svolgessero altri dipendenti della azienda ai quali avendo essi favorevolmente superato le prove del - concorso interno all'uopo bandito, diversamente da quanto verificatosi per il AN risultato invece inidoneo - era stata attribuita la qualifica di operatore commerciale con-- tinuando però necessariamente a dovere espletare i compiti prima loro assegnati, e ciò nella fase transitoria intercor- sa fino alla data di attivazione delle agenzie cui la nuova figura dell'operatore commerciale avrebbe dovuto essere as- segnata. Del ricorso si impone pertanto il rigetto con la conseguente 7 condanna del suo proponente al rimborso, in favore della re- sistente, delle spese da questa sostenute per il giudizio nella misura che si indica nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Vianel- lo BR a rimborsare alla Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano le spese sostenute pre il giudizio che liquida in a Euro 21.07 pere lire 41000 , oltre lire tre milioni a titolo di onorari di- fensivi pui a Ewes 1549.37 * Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2001. Englisha wauth Il consigliere estensore Il presidente Cinsic kanale IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 22 GEN. 2002 CCANCELLIERE oggi, IL CANCELLIERE V O N I 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T L T . R L , A N O ' A B S L E 3 L I P E 7 D - S D I 8 A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A M I G D I A E G A , E O D O L T R E T I T T A S R I N I L E L G D S E E E R O D 8