Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
012 08 /02 REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL PO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONDOMINIO - SEZIONE SECONDA CIVILE OPER CONDOMINIA= LI-TITOLARI TA” bal ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LATO PASSIVO EL TO Franco ON Presidente R.G.N. 15724/99 - Cron.3018Ugo RIGGIO Consigliere Dott. NN SETTIMJ beConsigliere- Rep. Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere Ud.19/10/01 - Dott. Sergio DEL CORE - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA GI, elettivamente domiciliato in ROMA 91, presso lo studio dell'avvocato VIA OTTAVIANO GABRIELE D'OTTAVIO, che lo difende unitamente all'avvocato GI MAGGIORE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COND RESIDENCE BAIA FENICIA VULCANO, in persona dell'Amm.re e legale rappresentante pro tempore;
- intimato avverso la sentenza n. 13/98 del Giudice di pace di 2001 LIPARI, depositata il 26/05/98; 1399 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 19/10/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo NN ER si opponeva al decreto n.43 del 1997 con il quale il Giudice di pace di Lipari gli aveva ingiunto di pagare al Condominio Residence Baia-Fenicia di Vulcano la somma di lire 1.589.661 a titolo di quote condominiali, deducendo l'insussistenza della pretesa creditoria. Nella resistenza del condominio, il Giudice di pace, con sentenza depositata il 26 maggio 1998, rigettava l'opposizione ritenendo provato il credito dedotto col ricorso monitorio sulla base della documentazione a questo allegata. La cassazione di tale pronuncia è stata chiesta da NN Serranò in base a due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione - Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 2697 c.c. e vizi motivatori addebitandosi al Giudice di pace di avere erroneamente dato per pacifico che il ER fosse condomino del Condominio Residence Baia Fenicia, laddove con l'atto di opposizione al decreto monitorio l'odierno ricorrente aveva espressamente contestato tale sua qualità. Il motivo è fondato. Deve preliminarmente rilevarsi che, non eccedendo il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha (necessariamente) deciso secondo equità, a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991 n. 374, a nulla rilevando che dell'equità non abbia fatto menzione in sentenza (cfr. Cass. nn. 5422/1995, 7448/2001). Al riguardo, il Collegio ritiene di dover richiamare i principi - dei quali qui di seguito si riportano i tratti essenziali - affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella nota sentenza n. 716 del 1999 (e ribaditi con le successive sentt. nn. 4223/2001, 3673/2001, 3290/2001, 717/2001, 9799/2000 delle sezioni semplici), circa i limiti entro cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso le sentenze rese dal giudice di pace secondo equità. Il giudice di pace è tenuto a riferirsi all'equità per quanto concerne la decisione di merito, non anche per quanto riguarda il procedimento, atteso che il nuovo testo dell'art. 113 non ha deformalizzato il giudizio di equità, onde le questioni relative ai problemi in procedendo devono essere decise secondo diritto. Le sentenze sono quindi ricorribili per да cassazione ogniqualvolta si denunzi la violazione di norme processuali e ciò anche nell'ipotesi in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia a una norma sostanziale. E conseguentemente sono al riguardo ammissibili motivi di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 1, 2 e 4 c.p.c. Nel merito invece la decisione deve essere resa secondo equità e pertanto -Iove sia stata formalmente applicata una regola di diritto- + occorre ritenere che il giudice di pace abbia (anche implicitamente) considerato questa regola conforme a quella equitativa. Peraltro, l'eventuale coincidenza della legge con l'equità non elide la radicale differenza fra il giudizio secondo diritto (caratterizzato dalla qualificazione giuridica della fattispecie e dall'individuazione della 3 disciplina di diritto applicabile) da quello secondo equità (connotato invece dalla diretta formulazione da parte del giudice della regola decisoria del caso concreto). L'equità cui fa riferimento l'art. 113, comma 2, c.p.c. è “sostitutiva" (della regola di diritto), in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso, previsto dall'art. 114, in cui le parti abbiano concordemente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum ius). Unico limite del giudizio di equità è il dovere del giudice di pace di conformarsi alle norme di rango costituzionale, siccome poste da una fonte di livello superiore a quello della legge originaria che il giudizio дж equitativo prevede, e di rispettare, sempre in virtù del principio di gerarchia delle fonti, le norme comunitarie, di valore superiore alle norme ordinarie. Pertanto, la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata con ricorso per cassazione per violazione di legge (sostanziale), ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla inconfigurabilità -a proposito del giudizio equitativo- della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto. Sulla censurabilità in Cassazione della motivazione della sentenza di equità, va tenuto presente che, benché la regola equitativa applicata non sia in sé sindacabile in sede di legittimità, esiste una netta differenza fra equità 4 e assoluta discrezionalità o arbitrio. Anche il giudizio di equità deve, quindi, presentare una struttura logica e valutativa pur se non necessariamente di tipo sillogistico, posto che l'individuazione del criterio regolatore del singolo caso avviene piuttosto attraverso un procedimento logico intuitivo, tale da consentire l'identificazione della ratio decidendi. Perciò l'insindacabilità, con il limite prima tracciato, della determinazione equitativa della regola sostanziale in base alla quale la controversia è stata decisa non esclude la configurabilità di censure: ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., nei casi veramente patologici di inesistenza di una qualsiasi motivazione (intesa anche come apparenza di una motivazione in realtà inesistente), comportante la nullità della sentenza per mancanza dei requisiti formali indispensabili, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ж allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato (pur se siano state applicate norme di diritto, esplicitamente o implicitamente ritenute corrispondenti all'equità) sia inficiata da un vizio che, attenendo a un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione. Tanto premesso, con riferimento alla fattispecie in esame non denunziabile in questa sede la violazione della norma sostanziale in cui sarebbe incorso il giudice a quo. Come si è visto, nel giudizio di equità il giudice di pace non è tenuto a applicare le norme di diritto sostanziale, ma solo quelle di rango costituzionale e sovranazionali. Di converso, è deducibile e ricorre in concreto il denunziato vizio motivatorio. Di vero, il giudice a quo ha dato per pacifico una circostanza, id est 5 la qualità di condomino in testa al Serranò, che questi nell'atto di opposizione aveva espressamente contestata. Si è quindi di fronte a un caso di mera apparenza della motivazione su un punto della causa, la qualità o meno di condomino del convenuto in senso sostanziale, indubbiamente decisivo, inerendo alla verifica della titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio. La sentenza impugnata va quindi cassata con assorbimento del secondo motivo e con rinvio per un nuovo esame ad altro Giudice di pace di Lipari, cui appare opportuno demandare il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche perle spese, ad altro Giudice di pace di Lipari. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente prauss Teutower Dot. France Pontorieri Dott. Sergio Del Core sergio для вые рамко IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 GEN. 2002 IL CANCELLIERE C1 Francooy 01