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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria C.V., Terza Sezione Civile, Got dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al R.G. n. 3174/2021 avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale vertente
TRA
, c.f. ,rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Tirozzi Parte_1 C.F._1 giusto mandato in atti .
Attrice
E
in persona del sindaco p.t., Controparte_1
Convenuto contumace
CONCLUSIONI : come in atti
Fatto e diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato la parte attrice conveniva in giudizio il
[...] chiedendo, in particolare, il risarcimento del danno in relazione al sinistro descritto CP_1 nell'atto introduttivo del giudizio, in particolare, l'attrice ha dedotto, sostegno delle sue domande, quanto segue: in data 30.09.2020, alle ore 19.55 circa, si trovava all'esterno del P.O. San Rocco, sito in alla via Sessa-Mignano n.10; l''attrice si accingeva a parcheggiare la propria CP_1 autovettura così da poter prendere servizio come infermiera al reparto di ostetricia-ginecologia del predetto nosocomio. L'istante nello scendere dall'autovettura, finiva con il piede sinistro in una buca presente sul manto stradale sottostante l'auto e avvertiva immediatamente un forte e acuto dolore nella parte posteriore della suddetta coscia omolaterale. In seguito all'occorso incidente, l'istante non riuscendo autonomamente a proseguire da sola a causa dell'eccessivo dolore, veniva soccorsa ed aiutata da alcuni presenti a raggiungere il reparto di servizio La sig. lamentava un Parte_1 forte dolore e veniva visitata dal medico di turno, presente al Pronto Soccorso dell'Ospedale, che riscontrava: “Diagnosi di uscita: Sospetta lesione bicipite femorale sx”. Prognosi: 5 giorni. Chiedeva dichiararsi l' esclusiva responsabilità del in persona del sindaco p.t. ex art. Controparte_1
2051 c.c. -per l' effetto condannarsi l' ente comunale al pagamento in favore della sig.ra
[...]
della somma di euro 4.081,90, di cui euro 1.623,00 per danno biologico, euro 616,50 per Parte_1 ITP al 75% (gg. 15), euro 548,00 per ITP al 50% (gg. 20), euro 274,00 per ITP al 25% (gg. 20) ed euro 1.020,40 per danno morale, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall' evento dannoso all' effettivo soddisfo, vinte le spese
Il rimaneva contumace. Controparte_1
La causa, dopo l'assunzione delle prove orali e l'espletamento di CTU medica, veniva dal Giudice trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2025. L'attrice ha invocato, in ordine alle lesioni subite nel sinistro occorsole il 30.09.2020la responsabilità del , trattandosi di fatto accaduto su area pubblica. Controparte_1
In ordine alla responsabilità da cose in custodia, quale la fattispecie oggetto di causa, deve essere preliminarmente, rammentato l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza di legittimità. In sentenza n. 2094/2013 la Corte di Cassazione ha precisato che “i principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cc, prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass.
7.04.2010 n. 8229; Cass. 19.02.2008 n. 4279; cass. 5.12 2008 n. 828811)
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talchè, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. 19.02.2008 n. 4279)…. La responsabilità ex art. 2051 cc è esclusa solamente dal caso fortuito che si ripete è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (confronta Cass. 7.'7.2010 n. 16029; Cass. 19.02.2008 n. 4279) in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art. 2051 c.c. è quella dettata dall'art. 1227 comma 1 cc. Peraltro il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicchè tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr. Cass. 24.02.2011 n. 4476; Cass. 19.02.2008 n. 4279)”. In particolare con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro ex art. 2051 cc gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti la stessa Corte di Cassazione in sentenza n. 2094/2013 ha precisato che “a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario (o il concessionario) si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che, a ben vedere integra proprio lo status di custode;
b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario (concessionario) non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;
d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cc con riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potrà essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'usoda parte degli utenti ( cfr. Cass. 11.11.2011 n. 23562; Cass.
3.04.2009 n. 8157; Cass. 29.03.2007 n. 7763; Cass.
2.02.2007 n. 2308; Cass. 25.07.2008 n. 20427)”. La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cc, non si applica, tuttavia agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale per le sue caratteristiche non sia possibile esercitare la custodia intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale (qualora sia comunale) è che la strada , dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Ove non sia applicabile la disciplina della CP_1 responsabilità ex art. 2051 cc per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni prodotti da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 cc
In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada) fatto di per sé idoneo in linea di principio a configurare il comportamento colposo della p.a. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità quali, nella teorica dell'insidia o trabocchetto, la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della p.a. ex art. 2051 cc quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 cc il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a. se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione dell'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Nella specie si tratta di irregolarità presente sul manto stradale prodottasi all'esterno del P.O. San Rocco, sito in Comune di . CP_1
Deriva da quanto detto che il in relazione a tale tratto della rete stradale comunale rivesta CP_1 sicuramente lo status di custode.
In ragione di ciò chi invoca l'applicazione della responsabilità ex art. 2051 cc ha esclusivamente l'onere di dimostrare l'evento dannoso nonché il nesso di causalità tra la cosa e la sua verificazione.
Il sinistro si verificava mentre l'attrice nello scendere dall'autovettura, finiva con il piede sinistro in una buca presente sul manto stradale sottostante l'autovettura .
Dal complesso degli acquisiti elementi probatori risulta provato il fatto storico della presenza di buca
Deve pertanto, in considerazione della controllabilità effettiva da parte dell'ente locale della strada e delle condizioni di praticabilità della medesima in modo da evitare danni alle auto , ritenersi applicabile la fattispecie di cui all'art. 2051 cc , dovendo riconoscersi pertanto la sussistenza di nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'evento in questione. Assodato nei termini evidenziati il fondamento della responsabilità dell'ente locale nella verificazione del sinistro, passando poi alla quantificazione del danno subito dall'istante, il ctu all'uopo nominato ha chiarito la sussistenza di nesso di causalità tra il danno lamentato e il descritto sinistro .
. Alla luce di quanto esposto, il ctu ha quantificato “una percentuale del 2% (DUE PER CENTO) di solo danno biologico inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto.” …” un danno biologico del 2% oltre Le lesioni sopra riportate hanno provocato la menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offesa sia temporanea, sia permanente;
tali lesioni determinarono una malattia che ebbe una durata di 55 ( giorni così suddivisibile: 15 Parte_2
(QUINDICI) giorni di mediamente valutabile al 75%, 20 Parte_3
(VENTI) giorni di mediamente valutabile al 50%, e di Parte_3 ulteriori 20 (VENTI) giorni di mediamente valutabile al Parte_3 25%. con la conseguenza che , adottando in via equitativa le tabelle milanesi, è possibile riconoscere l'importo di euro 4.081,90, ( comprensivo del danno morale )oltre interessi legali sulla sorte dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo .
P. Q. M.
Il Giudice Istruttore del Tribunale di S. Maria C.V., terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, in accoglimento della domanda per quanto di ragione, così provvede: Controparte_1
1. Dichiara la contumacia del in persona del legale rapp.PT: Controparte_1
2. accoglie la domanda e condanna il , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento in favore dell' attrice , a titolo di risarcimento del danno, delle somme euro 4.081,90,già rivalutate, di euro, oltre interessi legali decorrenti dalla sentenza al saldo sulla sola sorta capitale;
3. condanna inoltre il , in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali sostenute dall'istante , liquidate in euro 2540,00 o con distrazione in favore dell'avv. Domenico Tirozzi
4. Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere , addì 10.12.2025
IL GIUDICE UNICO
GOP dr. Carmela Sorgente
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria C.V., Terza Sezione Civile, Got dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al R.G. n. 3174/2021 avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale vertente
TRA
, c.f. ,rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Tirozzi Parte_1 C.F._1 giusto mandato in atti .
Attrice
E
in persona del sindaco p.t., Controparte_1
Convenuto contumace
CONCLUSIONI : come in atti
Fatto e diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato la parte attrice conveniva in giudizio il
[...] chiedendo, in particolare, il risarcimento del danno in relazione al sinistro descritto CP_1 nell'atto introduttivo del giudizio, in particolare, l'attrice ha dedotto, sostegno delle sue domande, quanto segue: in data 30.09.2020, alle ore 19.55 circa, si trovava all'esterno del P.O. San Rocco, sito in alla via Sessa-Mignano n.10; l''attrice si accingeva a parcheggiare la propria CP_1 autovettura così da poter prendere servizio come infermiera al reparto di ostetricia-ginecologia del predetto nosocomio. L'istante nello scendere dall'autovettura, finiva con il piede sinistro in una buca presente sul manto stradale sottostante l'auto e avvertiva immediatamente un forte e acuto dolore nella parte posteriore della suddetta coscia omolaterale. In seguito all'occorso incidente, l'istante non riuscendo autonomamente a proseguire da sola a causa dell'eccessivo dolore, veniva soccorsa ed aiutata da alcuni presenti a raggiungere il reparto di servizio La sig. lamentava un Parte_1 forte dolore e veniva visitata dal medico di turno, presente al Pronto Soccorso dell'Ospedale, che riscontrava: “Diagnosi di uscita: Sospetta lesione bicipite femorale sx”. Prognosi: 5 giorni. Chiedeva dichiararsi l' esclusiva responsabilità del in persona del sindaco p.t. ex art. Controparte_1
2051 c.c. -per l' effetto condannarsi l' ente comunale al pagamento in favore della sig.ra
[...]
della somma di euro 4.081,90, di cui euro 1.623,00 per danno biologico, euro 616,50 per Parte_1 ITP al 75% (gg. 15), euro 548,00 per ITP al 50% (gg. 20), euro 274,00 per ITP al 25% (gg. 20) ed euro 1.020,40 per danno morale, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall' evento dannoso all' effettivo soddisfo, vinte le spese
Il rimaneva contumace. Controparte_1
La causa, dopo l'assunzione delle prove orali e l'espletamento di CTU medica, veniva dal Giudice trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2025. L'attrice ha invocato, in ordine alle lesioni subite nel sinistro occorsole il 30.09.2020la responsabilità del , trattandosi di fatto accaduto su area pubblica. Controparte_1
In ordine alla responsabilità da cose in custodia, quale la fattispecie oggetto di causa, deve essere preliminarmente, rammentato l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza di legittimità. In sentenza n. 2094/2013 la Corte di Cassazione ha precisato che “i principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cc, prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass.
7.04.2010 n. 8229; Cass. 19.02.2008 n. 4279; cass. 5.12 2008 n. 828811)
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talchè, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. 19.02.2008 n. 4279)…. La responsabilità ex art. 2051 cc è esclusa solamente dal caso fortuito che si ripete è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (confronta Cass. 7.'7.2010 n. 16029; Cass. 19.02.2008 n. 4279) in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art. 2051 c.c. è quella dettata dall'art. 1227 comma 1 cc. Peraltro il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicchè tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr. Cass. 24.02.2011 n. 4476; Cass. 19.02.2008 n. 4279)”. In particolare con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro ex art. 2051 cc gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti la stessa Corte di Cassazione in sentenza n. 2094/2013 ha precisato che “a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario (o il concessionario) si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che, a ben vedere integra proprio lo status di custode;
b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario (concessionario) non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;
d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cc con riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potrà essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'usoda parte degli utenti ( cfr. Cass. 11.11.2011 n. 23562; Cass.
3.04.2009 n. 8157; Cass. 29.03.2007 n. 7763; Cass.
2.02.2007 n. 2308; Cass. 25.07.2008 n. 20427)”. La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cc, non si applica, tuttavia agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale per le sue caratteristiche non sia possibile esercitare la custodia intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale (qualora sia comunale) è che la strada , dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Ove non sia applicabile la disciplina della CP_1 responsabilità ex art. 2051 cc per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni prodotti da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 cc
In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada) fatto di per sé idoneo in linea di principio a configurare il comportamento colposo della p.a. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità quali, nella teorica dell'insidia o trabocchetto, la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della p.a. ex art. 2051 cc quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 cc il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a. se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione dell'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Nella specie si tratta di irregolarità presente sul manto stradale prodottasi all'esterno del P.O. San Rocco, sito in Comune di . CP_1
Deriva da quanto detto che il in relazione a tale tratto della rete stradale comunale rivesta CP_1 sicuramente lo status di custode.
In ragione di ciò chi invoca l'applicazione della responsabilità ex art. 2051 cc ha esclusivamente l'onere di dimostrare l'evento dannoso nonché il nesso di causalità tra la cosa e la sua verificazione.
Il sinistro si verificava mentre l'attrice nello scendere dall'autovettura, finiva con il piede sinistro in una buca presente sul manto stradale sottostante l'autovettura .
Dal complesso degli acquisiti elementi probatori risulta provato il fatto storico della presenza di buca
Deve pertanto, in considerazione della controllabilità effettiva da parte dell'ente locale della strada e delle condizioni di praticabilità della medesima in modo da evitare danni alle auto , ritenersi applicabile la fattispecie di cui all'art. 2051 cc , dovendo riconoscersi pertanto la sussistenza di nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'evento in questione. Assodato nei termini evidenziati il fondamento della responsabilità dell'ente locale nella verificazione del sinistro, passando poi alla quantificazione del danno subito dall'istante, il ctu all'uopo nominato ha chiarito la sussistenza di nesso di causalità tra il danno lamentato e il descritto sinistro .
. Alla luce di quanto esposto, il ctu ha quantificato “una percentuale del 2% (DUE PER CENTO) di solo danno biologico inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto.” …” un danno biologico del 2% oltre Le lesioni sopra riportate hanno provocato la menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offesa sia temporanea, sia permanente;
tali lesioni determinarono una malattia che ebbe una durata di 55 ( giorni così suddivisibile: 15 Parte_2
(QUINDICI) giorni di mediamente valutabile al 75%, 20 Parte_3
(VENTI) giorni di mediamente valutabile al 50%, e di Parte_3 ulteriori 20 (VENTI) giorni di mediamente valutabile al Parte_3 25%. con la conseguenza che , adottando in via equitativa le tabelle milanesi, è possibile riconoscere l'importo di euro 4.081,90, ( comprensivo del danno morale )oltre interessi legali sulla sorte dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo .
P. Q. M.
Il Giudice Istruttore del Tribunale di S. Maria C.V., terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, in accoglimento della domanda per quanto di ragione, così provvede: Controparte_1
1. Dichiara la contumacia del in persona del legale rapp.PT: Controparte_1
2. accoglie la domanda e condanna il , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento in favore dell' attrice , a titolo di risarcimento del danno, delle somme euro 4.081,90,già rivalutate, di euro, oltre interessi legali decorrenti dalla sentenza al saldo sulla sola sorta capitale;
3. condanna inoltre il , in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali sostenute dall'istante , liquidate in euro 2540,00 o con distrazione in favore dell'avv. Domenico Tirozzi
4. Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere , addì 10.12.2025
IL GIUDICE UNICO
GOP dr. Carmela Sorgente