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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 08/10/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 262/2025 promossa da
, c.f. , con l'avv. Marco Bozzalla;
Parte_1 C.F._1
parte attrice nei confronti di
, c.f. , con le avv. Barbara Bonello e Ilaria Claudia Controparte_1 C.F._2
Zecchini;
parte convenuta atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra il sig. e la Parte_1 sig.ra il 02.09.2006 presso il Comune di Andorno Micca, trascritto nel registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Andorno Micca anno 2006 parte II serie C n 8;
2. stabilire che il figlio minorenne nato a [...] in data [...] verrà affidato ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento presso la residenza materna in Biella, Via Piemonte n. 30;
3. stabilire che il figlio , nel corso della settimana, pranzerà sempre con la madre e cenerà Per_1 con il padre e, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, ludiche e sportive, cenerà e pernotterà presso la madre due notti a settimana. I genitori avranno inoltre con sé a week Per_1 end alternati, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina. Entrambi i genitori avranno diritto di contattare il figlio quando quest'ultimo si troverà presso l'altro genitore nell'ottica della più assoluta collaborazione reciproca nell'interesse esclusivo della prole.
Nel corso delle vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane, anche Per_1 non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno. Ognuno dei genitori provvederà personalmente al pagamento delle vacanze nel periodo di sua competenza con il minore, mentre laddove dovesse trascorrere periodi di vacanza da solo troveranno applicazione le disposizioni di cui al Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Biella sottoscritto in data 19.04.2018.
durante le vacanze di Natale trascorrerà, alternativamente, il periodo dal 23 al 30 dicembre Per_1 con un genitore e dall'31 al 6 gennaio con l'altro. I giorni di vacanza pasquali saranno dimidiati tra i genitori, procurandosi che il figlio trascorra il giorno della S. Pasqua con un genitore e il giorno del lunedì dell'Angelo con l'altro. Ponti e festività infra annuali (Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio,
2 Giugno, 15 Agosto, Ognissanti, Immacolata Concezione, etc.) verranno concordati secondo il principio dell'alternanza e, in difetto, seguendo la modalità ordinaria. Resta inteso che, nell'applicazione del sopradescritto calendario, i genitori si riconoscono fin d'ora una certa flessibilità, in relazione ad eventuali esigenze contingenti- come, a mero titolo esemplificativo, malattia o impegni professionali o famigliari dell'uno o dell'altro genitore- nell'ottica di mantenere inalterato nella sostanza il rapporto di frequentazione con i figli;
4. Stabilire che la figlia nata a [...] in data [...], pertanto diventata da poco Persona_2 maggiorenne, seppur NON economicamente autosufficiente vivrà esclusivamente con la madre, nella casa sita in Biella, via Piemonte n. 30 ove trasferirà la residenza, conservando uno stabile rapporto con entrambe le figure genitoriali. Il padre avrà facoltà di vedere la figlia a piacimento compatibilmente con l'orario scolastico della stessa e di lavoro dell'altro coniuge e previo semplice preavviso.
5. Stabilire che il signor provvederà direttamente al mantenimento dei figli nelle giornate in Pt_1 cui staranno presso di lui e verserà a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli alla madre, stante le differenze reddituali dei genitori, entro il 30 di ogni mese, l'importo di € 300,00 per dodici mensilità (ovvero € 150,00 per ciascun figlio) con bonifico bancario sulle coordinate IBAN della sig.ra . Tale importo è rivalutabile annualmente ai sensi dell'indice ISTAT;
CP_1
6. Stabilire, a seguito dell'espressa richiesta delle parti, che l'assegno unico universale verrà percepito interamente ed esclusivamente dalla Sig.ra per entrambi i figli al 100%; CP_1
7. Stabilire che i genitori sosterranno le spese straordinarie dei figli accollandosi il padre il 60% della spesa, la madre il 40%. Come previsto nel Protocollo del Tribunale di Biella saranno sostenute senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese scolastiche: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. In ordine alle spese mediche, verranno sostenute tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza che dunque non richiederanno mai il preventivo accordo tra i genitori così come i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. Dovranno invece essere preventivamente concordate le eventuali seguenti spese scolastiche: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso sportivo o di istruzione all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. Per quanto non specificato si rinvia al protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Biella in data 19.04.2018;
8. Stabilire che il pagamento della totalità del debito relativo al finanziamento n.
04002760146128900000 ancora in essere presso Credit IC LI SpA ed in capo ad entrambi i coniugi con rata mensile di euro 46,15 sarà a carico esclusivo del sig. , che se lo Parte_1 accolla ai sensi e per gli effetti dell'art. 1273 del codice civile. Pertanto la signora ed il signor CP_1
convengono che quest'ultimo assuma il debito della prima, come meglio descritto. Il sig. Pt_1 Pt_1 che ben conosce le condizioni del finanziamento di cui sopra, attribuisce al suddetto Istituto creditore il corrispondente diritto di credito nei suoi confronti. Il presente si configura — come meglio infra precisato — come accollo liberatorio, espressamente esclusa peraltro la novazione del rapporto obbligatorio. Per la regolamentazione del presente accollo, le parti richiamano le norme del codice civile sul contratto a favore di terzo, in quanto applicabili. L'accollante signor , autorizza Pt_1 pertanto espressamente l'Istituto creditore, laddove aderisca alla presente stipulazione, ad addebitare la totalità l'importo delle rate del finanziamento, comprensive di capitale ed interessi, sul proprio conto corrente. Si dà atto che tutte le spese, oneri, costi, tasse o altra passività dovesse essere richiesta dalla Banca per la formalizzazione dell'accollo saranno di esclusivo carico del sig. . Pt_1
Le parti stesse convengono che in caso di mancata adesione del creditore alla presente stipulazione, il presente accollo si converta in accollo interno, con obbligo quindi dell'accollante nei confronti del debitore originario di rimborsare allo stesso le rate del finanziamento, comprensive di capitale ed interessi addebitate dalla Banca erogatrice.
9. Stabilire che le parti, che sono economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile ed hanno già definito tutte le precedenti questioni patrimoniali e tutti i rapporti economici in essere e non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altro ad eccezione del pagamento del debito per capitale ed interessi del finanziamento ancora in essere alla data odierna, come meglio sopra oggetto di accollo da parte del sig. ; Pt_1
10. Stabilire che le spese legali saranno interamente compensate.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Andorno Micca Parte_1 Controparte_1 il 2 settembre 2006, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Andorno Micca, anno 2006, parte II, serie C, numero 8 e di Biella, anno 2006, parte
II, serie C, numero 64. Dall'unione sono nati i figli maggiorenne non autosufficiente, e Per_2
, minorenne. Fra le parti è intervenuta separazione con accordo di negoziazione assistita del Per_1
9 novembre 2023, autorizzato dalla Procura di Biella il 13 novembre 2023. Parte_1 con ricorso depositato il 18 marzo 2025 ha formulato domanda di divorzio. Controparte_1 con memoria depositata il 9 giugno 2025 si è costituita nel procedimento. Le parti hanno raggiunto un accordo e ne hanno chiesto il recepimento con note del 23 settembre 2025. All'udienza mediante trattazione scritta del 25 settembre 2025 la giudice si è riservata di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate il 13 novembre 2023 e non si sono riconciliate: sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di divorzio. Gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e meritano di essere recepiti dal Tribunale;
occorre tuttavia precisare che la condizione di cui al punto 4) deve essere intesa come una mera premessa per le successive condizioni in materia di mantenimento, ed è insuscettibile di fondare un obbligo di residenza o un dovere di frequentazione a carico della figlia ormai maggiorenne e quindi libera di autodeterminarsi. Per_2
Stanti gli accordi raggiunti, sussistono fondate ragioni per compensare integralmente le spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 262 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Andorno Micca il 2 settembre 2006, atto iscritto nei Registri degli atti di
[...] matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Andorno Micca, anno 2006, parte
II, serie C, numero 8 e di Biella, anno 2006, parte II, serie C, numero 64.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti, con la precisazione di cui in motivazione;
3) Compensa le spese di lite.
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella e di Andorno Micca, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 07/10/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 262/2025 promossa da
, c.f. , con l'avv. Marco Bozzalla;
Parte_1 C.F._1
parte attrice nei confronti di
, c.f. , con le avv. Barbara Bonello e Ilaria Claudia Controparte_1 C.F._2
Zecchini;
parte convenuta atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra il sig. e la Parte_1 sig.ra il 02.09.2006 presso il Comune di Andorno Micca, trascritto nel registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Andorno Micca anno 2006 parte II serie C n 8;
2. stabilire che il figlio minorenne nato a [...] in data [...] verrà affidato ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento presso la residenza materna in Biella, Via Piemonte n. 30;
3. stabilire che il figlio , nel corso della settimana, pranzerà sempre con la madre e cenerà Per_1 con il padre e, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, ludiche e sportive, cenerà e pernotterà presso la madre due notti a settimana. I genitori avranno inoltre con sé a week Per_1 end alternati, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina. Entrambi i genitori avranno diritto di contattare il figlio quando quest'ultimo si troverà presso l'altro genitore nell'ottica della più assoluta collaborazione reciproca nell'interesse esclusivo della prole.
Nel corso delle vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane, anche Per_1 non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno. Ognuno dei genitori provvederà personalmente al pagamento delle vacanze nel periodo di sua competenza con il minore, mentre laddove dovesse trascorrere periodi di vacanza da solo troveranno applicazione le disposizioni di cui al Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Biella sottoscritto in data 19.04.2018.
durante le vacanze di Natale trascorrerà, alternativamente, il periodo dal 23 al 30 dicembre Per_1 con un genitore e dall'31 al 6 gennaio con l'altro. I giorni di vacanza pasquali saranno dimidiati tra i genitori, procurandosi che il figlio trascorra il giorno della S. Pasqua con un genitore e il giorno del lunedì dell'Angelo con l'altro. Ponti e festività infra annuali (Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio,
2 Giugno, 15 Agosto, Ognissanti, Immacolata Concezione, etc.) verranno concordati secondo il principio dell'alternanza e, in difetto, seguendo la modalità ordinaria. Resta inteso che, nell'applicazione del sopradescritto calendario, i genitori si riconoscono fin d'ora una certa flessibilità, in relazione ad eventuali esigenze contingenti- come, a mero titolo esemplificativo, malattia o impegni professionali o famigliari dell'uno o dell'altro genitore- nell'ottica di mantenere inalterato nella sostanza il rapporto di frequentazione con i figli;
4. Stabilire che la figlia nata a [...] in data [...], pertanto diventata da poco Persona_2 maggiorenne, seppur NON economicamente autosufficiente vivrà esclusivamente con la madre, nella casa sita in Biella, via Piemonte n. 30 ove trasferirà la residenza, conservando uno stabile rapporto con entrambe le figure genitoriali. Il padre avrà facoltà di vedere la figlia a piacimento compatibilmente con l'orario scolastico della stessa e di lavoro dell'altro coniuge e previo semplice preavviso.
5. Stabilire che il signor provvederà direttamente al mantenimento dei figli nelle giornate in Pt_1 cui staranno presso di lui e verserà a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli alla madre, stante le differenze reddituali dei genitori, entro il 30 di ogni mese, l'importo di € 300,00 per dodici mensilità (ovvero € 150,00 per ciascun figlio) con bonifico bancario sulle coordinate IBAN della sig.ra . Tale importo è rivalutabile annualmente ai sensi dell'indice ISTAT;
CP_1
6. Stabilire, a seguito dell'espressa richiesta delle parti, che l'assegno unico universale verrà percepito interamente ed esclusivamente dalla Sig.ra per entrambi i figli al 100%; CP_1
7. Stabilire che i genitori sosterranno le spese straordinarie dei figli accollandosi il padre il 60% della spesa, la madre il 40%. Come previsto nel Protocollo del Tribunale di Biella saranno sostenute senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese scolastiche: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. In ordine alle spese mediche, verranno sostenute tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza che dunque non richiederanno mai il preventivo accordo tra i genitori così come i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. Dovranno invece essere preventivamente concordate le eventuali seguenti spese scolastiche: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso sportivo o di istruzione all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. Per quanto non specificato si rinvia al protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Biella in data 19.04.2018;
8. Stabilire che il pagamento della totalità del debito relativo al finanziamento n.
04002760146128900000 ancora in essere presso Credit IC LI SpA ed in capo ad entrambi i coniugi con rata mensile di euro 46,15 sarà a carico esclusivo del sig. , che se lo Parte_1 accolla ai sensi e per gli effetti dell'art. 1273 del codice civile. Pertanto la signora ed il signor CP_1
convengono che quest'ultimo assuma il debito della prima, come meglio descritto. Il sig. Pt_1 Pt_1 che ben conosce le condizioni del finanziamento di cui sopra, attribuisce al suddetto Istituto creditore il corrispondente diritto di credito nei suoi confronti. Il presente si configura — come meglio infra precisato — come accollo liberatorio, espressamente esclusa peraltro la novazione del rapporto obbligatorio. Per la regolamentazione del presente accollo, le parti richiamano le norme del codice civile sul contratto a favore di terzo, in quanto applicabili. L'accollante signor , autorizza Pt_1 pertanto espressamente l'Istituto creditore, laddove aderisca alla presente stipulazione, ad addebitare la totalità l'importo delle rate del finanziamento, comprensive di capitale ed interessi, sul proprio conto corrente. Si dà atto che tutte le spese, oneri, costi, tasse o altra passività dovesse essere richiesta dalla Banca per la formalizzazione dell'accollo saranno di esclusivo carico del sig. . Pt_1
Le parti stesse convengono che in caso di mancata adesione del creditore alla presente stipulazione, il presente accollo si converta in accollo interno, con obbligo quindi dell'accollante nei confronti del debitore originario di rimborsare allo stesso le rate del finanziamento, comprensive di capitale ed interessi addebitate dalla Banca erogatrice.
9. Stabilire che le parti, che sono economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile ed hanno già definito tutte le precedenti questioni patrimoniali e tutti i rapporti economici in essere e non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altro ad eccezione del pagamento del debito per capitale ed interessi del finanziamento ancora in essere alla data odierna, come meglio sopra oggetto di accollo da parte del sig. ; Pt_1
10. Stabilire che le spese legali saranno interamente compensate.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Andorno Micca Parte_1 Controparte_1 il 2 settembre 2006, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Andorno Micca, anno 2006, parte II, serie C, numero 8 e di Biella, anno 2006, parte
II, serie C, numero 64. Dall'unione sono nati i figli maggiorenne non autosufficiente, e Per_2
, minorenne. Fra le parti è intervenuta separazione con accordo di negoziazione assistita del Per_1
9 novembre 2023, autorizzato dalla Procura di Biella il 13 novembre 2023. Parte_1 con ricorso depositato il 18 marzo 2025 ha formulato domanda di divorzio. Controparte_1 con memoria depositata il 9 giugno 2025 si è costituita nel procedimento. Le parti hanno raggiunto un accordo e ne hanno chiesto il recepimento con note del 23 settembre 2025. All'udienza mediante trattazione scritta del 25 settembre 2025 la giudice si è riservata di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate il 13 novembre 2023 e non si sono riconciliate: sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di divorzio. Gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e meritano di essere recepiti dal Tribunale;
occorre tuttavia precisare che la condizione di cui al punto 4) deve essere intesa come una mera premessa per le successive condizioni in materia di mantenimento, ed è insuscettibile di fondare un obbligo di residenza o un dovere di frequentazione a carico della figlia ormai maggiorenne e quindi libera di autodeterminarsi. Per_2
Stanti gli accordi raggiunti, sussistono fondate ragioni per compensare integralmente le spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 262 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Andorno Micca il 2 settembre 2006, atto iscritto nei Registri degli atti di
[...] matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Andorno Micca, anno 2006, parte
II, serie C, numero 8 e di Biella, anno 2006, parte II, serie C, numero 64.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti, con la precisazione di cui in motivazione;
3) Compensa le spese di lite.
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella e di Andorno Micca, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 07/10/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore