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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/05/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 624/2021 R.G., avente ad oggetto “azione di simulazione e nullità del contratto”, vertente
TRA
(CF. ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura agli atti, dall'avv. Marco Alfieri (CF: ) - CodiceFiscale_2
C indirizzo pec: presso il cui studio, in Avellino, alla via F. Email_1
Petronelli, è elett.te domiciliata.
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, in Controparte_2 C.F._3 forza di procura agli atti, dall'avv. Vincenzo Follo (C.F.: - C.F._4
indirizzo pec: presso il cui studio, in Avellino, Email_2
al Corso Vittorio Emanuele n. 87, è elett.te domiciliato.
CONVENUTO
E
(C.F.: ) e Controparte_3 C.F._5 CP_4
, entrambi rappresentati e difesi, in forza di procura agli atti, dall'Avv.
[...]
Livio Liguori (C.F.: ) - indirizzo pec: C.F._6
presso il cui studio, in Avellino, al Corso Vittorio Email_3
Emanuele n. 87, sono elett.te domiciliati.
CONVENUTI CONCLUSIONI: come in atti e da verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, il padre ed il fratello, e Controparte_2
, nonché il coniuge di quest'ultimo, , esponendo: Controparte_3 Controparte_5
che con contratto di compravendita, avente ad oggetto i propri genitori, CP_2
e avevano alienato al fratello,
[...] Persona_1 Controparte_3
(rappresentato nell'atto dal padre in forza di procura speciale per Notar del Per_2
27.02.2018), in regime di comunione legale con il coniuge, la nuda proprietà del bene immobile sito in Pratola Serra -AV- alla via G. Picardo, 24/E); che il contratto era stato rogato per atto del notaio del 17.04.2018 (Rep. n. 79-Racc. n. 62, Persona_3
trascritto ad Avellino il 17.05.2018, reg.gen. n. 8133 e reg.part. n. 6910); -che in data
3.02.2020, era deceduta ab intestato la madre la quale non Persona_1
possedeva altri beni;
- che il contratto di compravendita suindicato dissimulava una donazione;
-che il contratto dissimulato di donazione era nullo per difetto di forma;
che intendeva esperire azione di riduzione.
Indi, chiedeva che fosse dichiarata: 1) la simulazione relativa del contratto di compravendita;
- 2) l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di donazione dissimulato, per difetto dei requisiti di forma e/o per mancanza di causa;
- 3) previa declaratoria di ammissibilità dell'azione di riduzione, il proprio diritto alla quota di legittima sull'eredità della madre, previa divisione ed eventuale vendita dell'immobile.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, tutti i convenuti, i quali eccepivano: l'improcedibilità delle domande attoree, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art.
5. D.lgs. 28/2010; - l'inammissibilità dell'azione ex art. 564 c.c., in quanto priva dell'indicazione dei seguenti indispensabili elementi: “lesione della quota di legittima, l'interezza dell'asse ereditario ed il suo valore, limitandosi esclusivamente ad una formula di stile”; -l'infondatezza della domanda di simulazione, atteso l'avvenuto pagamento del giusto prezzo.
I convenuti deducevano anche la genericità della deduzione relativa al fatto che i risparmi della de cuius fossero stati trasferiti al fratello dell'attrice e che, invece, la de cuius aveva effettuato in vita numerose donazioni in danaro effettuate all'attrice.
pag. 2/7 La causa veniva istruita tramite la acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Indi, precisate le conclusioni, veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appaiono fondate sia la domanda di simulazione, sia quella di nullità del contratto di compravendita in lite per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminaree, va rilevato che le domande sono procedibili, atteso l'espletamento della procedura di mediazione, obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010 (cfr verbale di mancato accordo allegato alle note di parte attrice per l'udienza del
14.03.2022).
Orbene, venendo alla ripartizione dell'onere della prova con riferimento alle azioni spiegate, va precisato, con riguardo all'azione di simulazione che l'attrice, in qualità di figlia ed erede legittimaria di uno dei due alienanti ha la Persona_1
posizione di terzo rispetto al contratto di compravendita impugnato.
In punto di diritto, giova evidenziare che il legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione relativa di una vendita fatta dal de cuius, in quanto dissimulante una donazione, ai fini della successiva proposizione dell'azione di riduzione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve, pertanto, considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti. Egli non ha la veste di erede, acquisendo tale qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione e, per tale sua posizione di terzietà, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Sotto il profilo probatorio, egli può provare la simulazione, cui è onerato in conformità del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. mediante prova testimoniale e presunzioni senza limiti di sorta. Non valgono, nei suoi confronti, i limiti di prova previsti dall'art. 1417 c.c. per le parti del contratto (cfr. Cass. sent. n. 23598/2024 e Cass. sent. n.
16535/2020).
Orbene, facendo applicazione del principio esposto alla fattispecie concreta, è possibile ritenere che il contratto di compravendita stipulato tra i convenuti abbia, in realtà, dissimulato una donazione.
La prova della volontà reale delle parti contraenti, infatti, emerge dai seguenti elementi presuntivi, gravi e concordanti.
pag. 3/7 Vanno considerati, in particolare, lo stretto legame di parentela tra venditori (genitori) ed acquirenti (figlio e coniuge), la riserva di usufrutto in favore dei genitori-venditori, il differimento del pagamento del prezzo, la previsione di un prezzo di molto inferiore a quello reale (€ 70.000,00 rispetto al valore catastale di € 120.000,00), la rinuncia dei venditori all'ipoteca legale.
Infine, a corroborare tali elementi milita il fatto che i convenuti non abbiano fornito una prova idonea a ritenere che il pagamento del rezzo sia avvenuto realmente. Tale elemento è considerato determinante ai fini dell'accertamento della natura simulata di una compravendita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civile, sent. n.
22907/2015).
Giova evidenziare che le prove documentali prodotte dai convenuti sono rappresentati dalle copie di un vaglia postale, da una ricevuta di versamento su conto corrente di e da una richiesta di rimborso dei buoni fruttiferi. Controparte_2
Tali documenti non consentono di ritenere raggiunta la prova del passaggio effettivo e definitivo della somma pattuita a titolo di corrispettivo (€ 70.000,00) ai venditori.
Manca, infatti, il riscontro necessario dei versamenti sul conto corrente dei venditori.
Tale lacuna è grave, sia in considerazione dello stretto vincolo di parentela tra le parti dle contratto, sia in considerazione della specifica contestazione sollevata dall'attrice.
Poi, in senso contrario rispetto alla prova del pagamento del prezzo militano le risultanze dalla documentazione prodotta dall'attrice, rappresentate da una serie di elementi indiziari idonei a ritenere che la somma versata sul c/c dei venditori sia stata poi riaccreditata agli acquirenti in modi diversi (due lettere di addebitamento datate
14.9.18 di € 25.000,00 ciascuna in favore di e , figlie Parte_2 Parte_3
dell'acquirente; buoni fruttiferi postali cointestati per 15.000,00 a e Controparte_3
datati 5.3.19; lista dei movimenti del conto corrente cointestato a Controparte_2
e recante un numero differente da quello di cui Controparte_2 Persona_1
alla ricevuta di versamento del prezzo, relativo ad un ingente prelievo di € 25.000,00 in data 5.3.2019).
Giova evidenziare che sugli acquirenti, odierni convenuti, gravava l'onere della prova del pagamento del prezzo. Invero, qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 2697 c.c., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di pag. 4/7 provare il pagamento del prezzo. Il giudice può trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione, da parte del compratore, del relativo pagamento (Cass. sent. n. 5326/2017).
In definitiva, è possibile concludere che invece della stipulazione della compravendita, le parti contraenti abbiano in realtà voluto stipulare un contratto di donazione.
Va, conseguentemente, dichiarata la nullità del contratto di donazione, per la mancanza della necessaria forma prescritta dal codice civile ad substatiam, attesa la mancata stipula alla presenza di testimoni. Invero, in base al combinato disposto degli artt. 782 c.c., 47 e 48 della legge notarile, la stipulazione di un contratto di donazione necessita della presenza di due testimoni;
tale forma è prescritta a pena la sua nullità ex art. 58 L. 89/1913.
Ne consegue che va dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'attrice del contratto di compravendita per cui è causa in accoglimento della domanda di simulazione e la nullità erga omnes del contratto di compravendita in accoglimento della domanda di accertamento della nullità.
E' opportuno, a questo punto, passare all'esame delle restanti domande attoree.
Orbene, tali domande vanno considerate inammissibili.
Infatti, come evidenziato dai convenuti, la domanda di riduzione ex art. 564
c.p.c., come quella di divisione, sono completamente prive dell'allegazione specifica dei relativi presupposti di fatto.
In primo luogo, va evidenziato che dalla lettura dell'atto di citazione emerge che la parte espositiva dell'atto sia dedicato all'azione di simulazione e nullità; invece all'azione di riduzione siano dedicati soli tre righi, dal contenuto generico. Si legge, infatti, solo la seguente frase: “Essa istante intende esperire l'azione di riduzione per conseguire quanto a lei spettante a titolo di legittima sull'eredità della madre …”. Poi, nelle conclusioni della citazione, è inserita la richiesta, altrettanto generica, di riconoscimento del diritto a conseguire la quota di legittima, previa divisione, con eventuale vendita dell'immobile.
In punto di diritto, va posto in luce che poiché la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre la specifica indicazione de relictum e di quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, l'ammontare della lesione vantata, la misura della quota di pag. 5/7 legittima, quale dettata dalla legge, e l'individuazione delle diverse attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, e ciò al duplice fine di assicurare la riunione fittizia e di assolvere all'onere di imputazione posto dall'art. 564 c.c., a carico di colui che agisce in riduzione.
In altre parole, “Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore" (Cass. 14473/2011; Cass. 21503/2018).
Nel caso in esame, manca tale specifica allegazione. La mancanza di tali specifiche allegazioni è grave, sia in quanto la vicenda successoria appare complessa
(potendosi presumere che una quota dell'eredità della madre dell'attrice è stata trasferita al padre), sia in quanto entrambe le parti processuali hanno asserito che la de cuius in vita avrebbe effettuato donazioni in danaro a favore di entrambi i figli e, quindi, anche dell'attrice.
Poi, la genericità delle allegazioni attoree, non risulta integrata con la prima memoria ex art. 183 VI co c.p.c., nonostante il fatto che i convenuti avessero contestato proprio sotto tale profilo l'inammissibilità dell'azione di riduzione. Né tale genericità è superabile alla luce della documentazione versata in atti, mancando, in particolare, la dichiarazione di successione e qualsivoglia ricostruzione delle eventuali donazioni effettuate in vita dalla de cuius. Neppure l'esistenza di siffatte donazioni risulta tempestivamente contestata.
In ogni caso, preme rilevare che l'accoglimento delle domande di simulazione e di nullità determina automaticamente che sia ristabilita la comunione ereditaria sulla quota del bene in lite che era di proprietà della de cuius;
quindi, l'attrice ben potrà procedere con separato giudizio alla domanda di divisione di tale comunione.
In definitiva, vanno accolte le domande di simulazione e nullità come innanzi indicato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambi i convenuti, in solido, nella misura liquidata in dispositivo i base al D.M. 147/22, tendendo conto dello scaglione in cui rientra il valore del bene (da 52.000,00 a
260.000,00), con valori tra minimi e medi attesa la medio-bassa complessità della causa.
P.Q.M.
pag. 6/7 Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da disattesa ogni diversa istanza, così Parte_1
provvede:
- dichiara la simulazione relativa del contratto di compravendita rogato per atto del notaio del 17.04.2018 (Rep. n. 79-Racc.n. 62), Per_2
dettagliatamente descritto in parte motiva ed in citazione, in quanto dissimulante una donazione;
- dichiara la nullità della donazione dissimulata per difetto di forma;
- dichiara inammissibili le restanti domande attoree;
- condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 9.000,00, oltre euro
545,00 per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Marco Alfieri, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino in data 12.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 624/2021 R.G., avente ad oggetto “azione di simulazione e nullità del contratto”, vertente
TRA
(CF. ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura agli atti, dall'avv. Marco Alfieri (CF: ) - CodiceFiscale_2
C indirizzo pec: presso il cui studio, in Avellino, alla via F. Email_1
Petronelli, è elett.te domiciliata.
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, in Controparte_2 C.F._3 forza di procura agli atti, dall'avv. Vincenzo Follo (C.F.: - C.F._4
indirizzo pec: presso il cui studio, in Avellino, Email_2
al Corso Vittorio Emanuele n. 87, è elett.te domiciliato.
CONVENUTO
E
(C.F.: ) e Controparte_3 C.F._5 CP_4
, entrambi rappresentati e difesi, in forza di procura agli atti, dall'Avv.
[...]
Livio Liguori (C.F.: ) - indirizzo pec: C.F._6
presso il cui studio, in Avellino, al Corso Vittorio Email_3
Emanuele n. 87, sono elett.te domiciliati.
CONVENUTI CONCLUSIONI: come in atti e da verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, il padre ed il fratello, e Controparte_2
, nonché il coniuge di quest'ultimo, , esponendo: Controparte_3 Controparte_5
che con contratto di compravendita, avente ad oggetto i propri genitori, CP_2
e avevano alienato al fratello,
[...] Persona_1 Controparte_3
(rappresentato nell'atto dal padre in forza di procura speciale per Notar del Per_2
27.02.2018), in regime di comunione legale con il coniuge, la nuda proprietà del bene immobile sito in Pratola Serra -AV- alla via G. Picardo, 24/E); che il contratto era stato rogato per atto del notaio del 17.04.2018 (Rep. n. 79-Racc. n. 62, Persona_3
trascritto ad Avellino il 17.05.2018, reg.gen. n. 8133 e reg.part. n. 6910); -che in data
3.02.2020, era deceduta ab intestato la madre la quale non Persona_1
possedeva altri beni;
- che il contratto di compravendita suindicato dissimulava una donazione;
-che il contratto dissimulato di donazione era nullo per difetto di forma;
che intendeva esperire azione di riduzione.
Indi, chiedeva che fosse dichiarata: 1) la simulazione relativa del contratto di compravendita;
- 2) l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di donazione dissimulato, per difetto dei requisiti di forma e/o per mancanza di causa;
- 3) previa declaratoria di ammissibilità dell'azione di riduzione, il proprio diritto alla quota di legittima sull'eredità della madre, previa divisione ed eventuale vendita dell'immobile.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, tutti i convenuti, i quali eccepivano: l'improcedibilità delle domande attoree, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art.
5. D.lgs. 28/2010; - l'inammissibilità dell'azione ex art. 564 c.c., in quanto priva dell'indicazione dei seguenti indispensabili elementi: “lesione della quota di legittima, l'interezza dell'asse ereditario ed il suo valore, limitandosi esclusivamente ad una formula di stile”; -l'infondatezza della domanda di simulazione, atteso l'avvenuto pagamento del giusto prezzo.
I convenuti deducevano anche la genericità della deduzione relativa al fatto che i risparmi della de cuius fossero stati trasferiti al fratello dell'attrice e che, invece, la de cuius aveva effettuato in vita numerose donazioni in danaro effettuate all'attrice.
pag. 2/7 La causa veniva istruita tramite la acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Indi, precisate le conclusioni, veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appaiono fondate sia la domanda di simulazione, sia quella di nullità del contratto di compravendita in lite per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminaree, va rilevato che le domande sono procedibili, atteso l'espletamento della procedura di mediazione, obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010 (cfr verbale di mancato accordo allegato alle note di parte attrice per l'udienza del
14.03.2022).
Orbene, venendo alla ripartizione dell'onere della prova con riferimento alle azioni spiegate, va precisato, con riguardo all'azione di simulazione che l'attrice, in qualità di figlia ed erede legittimaria di uno dei due alienanti ha la Persona_1
posizione di terzo rispetto al contratto di compravendita impugnato.
In punto di diritto, giova evidenziare che il legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione relativa di una vendita fatta dal de cuius, in quanto dissimulante una donazione, ai fini della successiva proposizione dell'azione di riduzione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve, pertanto, considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti. Egli non ha la veste di erede, acquisendo tale qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione e, per tale sua posizione di terzietà, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Sotto il profilo probatorio, egli può provare la simulazione, cui è onerato in conformità del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. mediante prova testimoniale e presunzioni senza limiti di sorta. Non valgono, nei suoi confronti, i limiti di prova previsti dall'art. 1417 c.c. per le parti del contratto (cfr. Cass. sent. n. 23598/2024 e Cass. sent. n.
16535/2020).
Orbene, facendo applicazione del principio esposto alla fattispecie concreta, è possibile ritenere che il contratto di compravendita stipulato tra i convenuti abbia, in realtà, dissimulato una donazione.
La prova della volontà reale delle parti contraenti, infatti, emerge dai seguenti elementi presuntivi, gravi e concordanti.
pag. 3/7 Vanno considerati, in particolare, lo stretto legame di parentela tra venditori (genitori) ed acquirenti (figlio e coniuge), la riserva di usufrutto in favore dei genitori-venditori, il differimento del pagamento del prezzo, la previsione di un prezzo di molto inferiore a quello reale (€ 70.000,00 rispetto al valore catastale di € 120.000,00), la rinuncia dei venditori all'ipoteca legale.
Infine, a corroborare tali elementi milita il fatto che i convenuti non abbiano fornito una prova idonea a ritenere che il pagamento del rezzo sia avvenuto realmente. Tale elemento è considerato determinante ai fini dell'accertamento della natura simulata di una compravendita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civile, sent. n.
22907/2015).
Giova evidenziare che le prove documentali prodotte dai convenuti sono rappresentati dalle copie di un vaglia postale, da una ricevuta di versamento su conto corrente di e da una richiesta di rimborso dei buoni fruttiferi. Controparte_2
Tali documenti non consentono di ritenere raggiunta la prova del passaggio effettivo e definitivo della somma pattuita a titolo di corrispettivo (€ 70.000,00) ai venditori.
Manca, infatti, il riscontro necessario dei versamenti sul conto corrente dei venditori.
Tale lacuna è grave, sia in considerazione dello stretto vincolo di parentela tra le parti dle contratto, sia in considerazione della specifica contestazione sollevata dall'attrice.
Poi, in senso contrario rispetto alla prova del pagamento del prezzo militano le risultanze dalla documentazione prodotta dall'attrice, rappresentate da una serie di elementi indiziari idonei a ritenere che la somma versata sul c/c dei venditori sia stata poi riaccreditata agli acquirenti in modi diversi (due lettere di addebitamento datate
14.9.18 di € 25.000,00 ciascuna in favore di e , figlie Parte_2 Parte_3
dell'acquirente; buoni fruttiferi postali cointestati per 15.000,00 a e Controparte_3
datati 5.3.19; lista dei movimenti del conto corrente cointestato a Controparte_2
e recante un numero differente da quello di cui Controparte_2 Persona_1
alla ricevuta di versamento del prezzo, relativo ad un ingente prelievo di € 25.000,00 in data 5.3.2019).
Giova evidenziare che sugli acquirenti, odierni convenuti, gravava l'onere della prova del pagamento del prezzo. Invero, qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 2697 c.c., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di pag. 4/7 provare il pagamento del prezzo. Il giudice può trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione, da parte del compratore, del relativo pagamento (Cass. sent. n. 5326/2017).
In definitiva, è possibile concludere che invece della stipulazione della compravendita, le parti contraenti abbiano in realtà voluto stipulare un contratto di donazione.
Va, conseguentemente, dichiarata la nullità del contratto di donazione, per la mancanza della necessaria forma prescritta dal codice civile ad substatiam, attesa la mancata stipula alla presenza di testimoni. Invero, in base al combinato disposto degli artt. 782 c.c., 47 e 48 della legge notarile, la stipulazione di un contratto di donazione necessita della presenza di due testimoni;
tale forma è prescritta a pena la sua nullità ex art. 58 L. 89/1913.
Ne consegue che va dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'attrice del contratto di compravendita per cui è causa in accoglimento della domanda di simulazione e la nullità erga omnes del contratto di compravendita in accoglimento della domanda di accertamento della nullità.
E' opportuno, a questo punto, passare all'esame delle restanti domande attoree.
Orbene, tali domande vanno considerate inammissibili.
Infatti, come evidenziato dai convenuti, la domanda di riduzione ex art. 564
c.p.c., come quella di divisione, sono completamente prive dell'allegazione specifica dei relativi presupposti di fatto.
In primo luogo, va evidenziato che dalla lettura dell'atto di citazione emerge che la parte espositiva dell'atto sia dedicato all'azione di simulazione e nullità; invece all'azione di riduzione siano dedicati soli tre righi, dal contenuto generico. Si legge, infatti, solo la seguente frase: “Essa istante intende esperire l'azione di riduzione per conseguire quanto a lei spettante a titolo di legittima sull'eredità della madre …”. Poi, nelle conclusioni della citazione, è inserita la richiesta, altrettanto generica, di riconoscimento del diritto a conseguire la quota di legittima, previa divisione, con eventuale vendita dell'immobile.
In punto di diritto, va posto in luce che poiché la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre la specifica indicazione de relictum e di quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, l'ammontare della lesione vantata, la misura della quota di pag. 5/7 legittima, quale dettata dalla legge, e l'individuazione delle diverse attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, e ciò al duplice fine di assicurare la riunione fittizia e di assolvere all'onere di imputazione posto dall'art. 564 c.c., a carico di colui che agisce in riduzione.
In altre parole, “Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore" (Cass. 14473/2011; Cass. 21503/2018).
Nel caso in esame, manca tale specifica allegazione. La mancanza di tali specifiche allegazioni è grave, sia in quanto la vicenda successoria appare complessa
(potendosi presumere che una quota dell'eredità della madre dell'attrice è stata trasferita al padre), sia in quanto entrambe le parti processuali hanno asserito che la de cuius in vita avrebbe effettuato donazioni in danaro a favore di entrambi i figli e, quindi, anche dell'attrice.
Poi, la genericità delle allegazioni attoree, non risulta integrata con la prima memoria ex art. 183 VI co c.p.c., nonostante il fatto che i convenuti avessero contestato proprio sotto tale profilo l'inammissibilità dell'azione di riduzione. Né tale genericità è superabile alla luce della documentazione versata in atti, mancando, in particolare, la dichiarazione di successione e qualsivoglia ricostruzione delle eventuali donazioni effettuate in vita dalla de cuius. Neppure l'esistenza di siffatte donazioni risulta tempestivamente contestata.
In ogni caso, preme rilevare che l'accoglimento delle domande di simulazione e di nullità determina automaticamente che sia ristabilita la comunione ereditaria sulla quota del bene in lite che era di proprietà della de cuius;
quindi, l'attrice ben potrà procedere con separato giudizio alla domanda di divisione di tale comunione.
In definitiva, vanno accolte le domande di simulazione e nullità come innanzi indicato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambi i convenuti, in solido, nella misura liquidata in dispositivo i base al D.M. 147/22, tendendo conto dello scaglione in cui rientra il valore del bene (da 52.000,00 a
260.000,00), con valori tra minimi e medi attesa la medio-bassa complessità della causa.
P.Q.M.
pag. 6/7 Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da disattesa ogni diversa istanza, così Parte_1
provvede:
- dichiara la simulazione relativa del contratto di compravendita rogato per atto del notaio del 17.04.2018 (Rep. n. 79-Racc.n. 62), Per_2
dettagliatamente descritto in parte motiva ed in citazione, in quanto dissimulante una donazione;
- dichiara la nullità della donazione dissimulata per difetto di forma;
- dichiara inammissibili le restanti domande attoree;
- condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 9.000,00, oltre euro
545,00 per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Marco Alfieri, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino in data 12.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/7