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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2105/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA J. F. KENNEDY, 21, CAPACI, presso lo studio dell'Avv. FOTI PASQUALE ANTONIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA ROMA, 2 , CAPACI, presso lo studio dell'Avv.
DRAGOTTA MARCELLA , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 24 aprile 2025 e sottoscritto il 15 aprile 2025. (matrimonio celebrato in Capaci, il 30 dicembre 2008).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 11 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare il proprio domicilio ovunque riterranno opportuno, con l'obbligo di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto trasferimento b) i figli minori rimangono affidati ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre;
c) entrambi i genitori avranno il diritto e l'obbligo di sorveglianza sul corretto sviluppo psico-fisico dei minori, sulla loro educazione e coopereranno per ogni loro necessita. I genitori dovranno concordare tra loro quelle decisioni relative ai figli che esulano dalla quotidianità, quali cure medico-specialistiche, indirizzi scolastici, scelte di vita sportive, viaggi di istruzione e vacanze studio;
d) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro così come ad oggi hanno fatto, al fine di continuare a garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ognuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
e) il sig. potrà vedere e tenere con se i figli tutte le volte che lo vorrà Pt_1 previo accordo con la sig.ra , in ogni caso il sig. potrà CP_1 Pt_1 quantomeno vedere e tenere con se i figli nei giorni di martedì e giovedì nelle ore pomeridiane 17,30 – 22,30, e a settimane alterne dalle ore 17,30 del venerdì alle ore 22,00 della domenica salvo modifica determinata da motivi lavorativi, imprevisti, impegni dei figli e fatto salvo un diverso accordo fra le parti;
f) i figli trascorreranno con il padre un periodo continuativo di giorni 15 durante il periodo estivo, durante il quale il sig potrà anche Pt_1 allontanarsi con i figli minori dal Comune di residenza, previa comunicazione alla circa il luogo di destinazione;
durante le festività natalizie, ad anni CP_1
2 alterni, per sette giorni, o dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 6/1; durante le festività pasquali, ad anni alterni, per tre giorni comprensivi un anno della
Domenica di Pasqua e l'anno successivo del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive di ogni anno, 15 giorni, con facoltà di suddivisione in due trance, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Analogo periodo è concesso alla madre. I ricorrenti, previa comunicazione, trascorreranno con i figli minori, ad anni alterni, il pranzo o la cena dei giorni del compleanno e dell'onomastico degli stessi. Nei periodi trascorsi continuativamente con il minore da ciascun genitore (weekend, vacanze natalizie, pasquali, estive), il diritto di visita dell'altro genitore si intenderà sospeso. I coniugi hanno la facoltà di modificare, di comune accordo e previo congruo preavviso, i giorni di visita anche compatibilmente con le esigenze e le volontà dei figli. Il OR
si obbliga a contribuire al mantenimento indiretto dei figli con un Pt_1 assegno mensile di € 800,00 (euro 200,00 a figlio), da corrispondere anticipatamente entro il cinque di ogni mese e da rivalutare, annualmente ed automaticamente, secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico per i figli minori sarà percepito nella misura del 50% ciascuno. Il OR , inoltre, si Pt_1 obbliga a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie occorrende per i figli per motivi di studio (tasse scolastiche, acquisto libri, eventuali lezioni di recupero), per attività ludiche e per attività sportive e delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Nazionale vigente, come specificate e distinte sulla linea del protocollo in materia di spese extra assegno in vigore presso il Tribunale di Palermo.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
Il OR e la sig.ra precisano di essere autonomi Pt_1 CP_1 economicamente, per cui rinunciano reciprocamente ad avanzare domanda di assegno mantenimento. Le parti, nel dichiarare di aver definito tutti gli aspetti economici, dichiarano di non possedere beni immobili;
di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altra all'infuori delle obbligazioni assunte con il presente atto. I ricorrenti reciprocamente manifestano il loro consenso per il rilascio e/o il rinnovo del documento di identità e del
3 passaporto e, conseguentemente, si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto necessario per il rilascio degli stessi documenti anche per i figli minori
I ricorrenti si impegnano a collaborare per la risoluzione di qualsiasi problema e dichiarano di ritenere vincolanti le presenti condizioni a far data dalla loro sottoscrizione, indipendentemente dalla data di omologa della separazione.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Capaci (atto n. 9, P. 1, S. A, Anno 2008) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2105/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA J. F. KENNEDY, 21, CAPACI, presso lo studio dell'Avv. FOTI PASQUALE ANTONIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA ROMA, 2 , CAPACI, presso lo studio dell'Avv.
DRAGOTTA MARCELLA , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 24 aprile 2025 e sottoscritto il 15 aprile 2025. (matrimonio celebrato in Capaci, il 30 dicembre 2008).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 11 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare il proprio domicilio ovunque riterranno opportuno, con l'obbligo di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto trasferimento b) i figli minori rimangono affidati ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre;
c) entrambi i genitori avranno il diritto e l'obbligo di sorveglianza sul corretto sviluppo psico-fisico dei minori, sulla loro educazione e coopereranno per ogni loro necessita. I genitori dovranno concordare tra loro quelle decisioni relative ai figli che esulano dalla quotidianità, quali cure medico-specialistiche, indirizzi scolastici, scelte di vita sportive, viaggi di istruzione e vacanze studio;
d) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro così come ad oggi hanno fatto, al fine di continuare a garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ognuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
e) il sig. potrà vedere e tenere con se i figli tutte le volte che lo vorrà Pt_1 previo accordo con la sig.ra , in ogni caso il sig. potrà CP_1 Pt_1 quantomeno vedere e tenere con se i figli nei giorni di martedì e giovedì nelle ore pomeridiane 17,30 – 22,30, e a settimane alterne dalle ore 17,30 del venerdì alle ore 22,00 della domenica salvo modifica determinata da motivi lavorativi, imprevisti, impegni dei figli e fatto salvo un diverso accordo fra le parti;
f) i figli trascorreranno con il padre un periodo continuativo di giorni 15 durante il periodo estivo, durante il quale il sig potrà anche Pt_1 allontanarsi con i figli minori dal Comune di residenza, previa comunicazione alla circa il luogo di destinazione;
durante le festività natalizie, ad anni CP_1
2 alterni, per sette giorni, o dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 6/1; durante le festività pasquali, ad anni alterni, per tre giorni comprensivi un anno della
Domenica di Pasqua e l'anno successivo del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive di ogni anno, 15 giorni, con facoltà di suddivisione in due trance, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Analogo periodo è concesso alla madre. I ricorrenti, previa comunicazione, trascorreranno con i figli minori, ad anni alterni, il pranzo o la cena dei giorni del compleanno e dell'onomastico degli stessi. Nei periodi trascorsi continuativamente con il minore da ciascun genitore (weekend, vacanze natalizie, pasquali, estive), il diritto di visita dell'altro genitore si intenderà sospeso. I coniugi hanno la facoltà di modificare, di comune accordo e previo congruo preavviso, i giorni di visita anche compatibilmente con le esigenze e le volontà dei figli. Il OR
si obbliga a contribuire al mantenimento indiretto dei figli con un Pt_1 assegno mensile di € 800,00 (euro 200,00 a figlio), da corrispondere anticipatamente entro il cinque di ogni mese e da rivalutare, annualmente ed automaticamente, secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico per i figli minori sarà percepito nella misura del 50% ciascuno. Il OR , inoltre, si Pt_1 obbliga a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie occorrende per i figli per motivi di studio (tasse scolastiche, acquisto libri, eventuali lezioni di recupero), per attività ludiche e per attività sportive e delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Nazionale vigente, come specificate e distinte sulla linea del protocollo in materia di spese extra assegno in vigore presso il Tribunale di Palermo.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
Il OR e la sig.ra precisano di essere autonomi Pt_1 CP_1 economicamente, per cui rinunciano reciprocamente ad avanzare domanda di assegno mantenimento. Le parti, nel dichiarare di aver definito tutti gli aspetti economici, dichiarano di non possedere beni immobili;
di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altra all'infuori delle obbligazioni assunte con il presente atto. I ricorrenti reciprocamente manifestano il loro consenso per il rilascio e/o il rinnovo del documento di identità e del
3 passaporto e, conseguentemente, si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto necessario per il rilascio degli stessi documenti anche per i figli minori
I ricorrenti si impegnano a collaborare per la risoluzione di qualsiasi problema e dichiarano di ritenere vincolanti le presenti condizioni a far data dalla loro sottoscrizione, indipendentemente dalla data di omologa della separazione.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Capaci (atto n. 9, P. 1, S. A, Anno 2008) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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