Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/06/2002, n. 8091
CASS
Sentenza 4 giugno 2002

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In tema di notificazione alle società di capitali, e, più in generale, alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 cod. proc. civ. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma (come nel caso in cui l'indirizzo della società, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi nelle debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nel quale essa non abbia - e mai abbia avuto - sede), e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall'art. 143 cod. proc. civ..

Commentari2

  • 1Notifica possibile direttamente alla società
    https://www.fiscooggi.it/

  • 2Atti giudiziari: notifica a persona irreperibile
    Giampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 4 agosto 2018

    Avv. Giampaolo Morini - In caso di irreperibilità non temporanea, si applica l'art. 143 c.p.c. (1). Si ha irreperibilità quando il notificante ignori la residenza, dimora o domicilio del destinatario nonostante abbia svolto ricerche e indagini suggerite dall'ordinaria diligenza (2), che deve essere valutata sulla base dei parametri della buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non si traduce nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139. Ne deriva l'adeguatezza delle ricerche svolte secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/06/2002, n. 8091
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8091
Data del deposito : 4 giugno 2002

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