Sentenza 14 gennaio 2002
Massime • 2
Con riguardo alla notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., qualora l'ufficiale giudiziario attesti nella relazione di avere dato avviso raccomandato al destinatario in data precedente a quella che risulta dalla ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale, è a quest'ultima data che occorre far riferimento, nel contrasto delle risultanze di due atti pubblici, al fine di stabilire quando il procedimento notificatorio si sia compiuto.
Le formalità previste per la notifica di cui all'art. 140 cod. proc. civ. (deposito della copia nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito ed invio della raccomandata), in quanto organicamente coordinate tra loro, hanno tutte carattere essenziale e, come tali, condizionano al loro integrale adempimento l'efficacia giuridica della notifica stessa; dal compimento di tutti e tre gli atti indicati decorre pertanto il termine, di trenta giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 15, secondo comma, del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 per impugnare, dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri, la delibera del Collegio provinciale irrogativa di sanzione disciplinare.
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- 1. Notifica delle cartelle esattoriali in caso di irreperibilità del contribuenteVillani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 12 dicembre 2012
La Corte Costituzionale, con l'importante e condivisibile sentenza n. 258 del 19/11/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile….si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600”, anziché “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario….si esegue con …
Leggi di più… - 2. Notifica delle cartelle esattoriali in caso di irreperibilità del contribuenteMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 5 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ALDO LUCIO LANIA, che lo difende unitamente agli avvocati LORENZO MORTAROTTI, VIRGINIO AZZALINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI TORINO, PROCURATORE GENERALE PRESSO TORINO;
- intimati -
avverso la decisione n. 45/99 del Consiglio nazionale per i geometri di ROMA, emessa l'8/7/1999, depositata il 21/10/99; RG. 40/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso l'accoglimento del ricorso (salvo il 3^ motivo);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La delibera 7 settembre 1998 con la quale il Collegio dei Geometri di Torino aveva inflitto al geometra GI IA la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per quattro mesi per mancata corresponsione ad un collega dei compensi per prestazioni professionali svolte congiuntamente nell'interesse del Comune di Torino, veniva notificata all'interessato con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. Avverso tale provvedimento lo IA proponeva ricorso, con atto depositato il 2/11/98, al Consiglio Nazionale dei Geometri il quale, ritenendo che la notifica della delibera impugnata si fosse perfezionata il 30/9/98, lo giudicata tardivo ai sensi dell'art. 4 d.m. 15 febbraio 1949 e lo dichiarava pertanto "irricevibile" con decisione 21 ottobre 1999. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso lo IA sulla base di un unico articolato motivo. Le altre parti intimate non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 15, 2^ co. r.d. n. 274 del 1929, del d.m. 15/2/1949 nonché degli artt. 140, 115 e 116 c.p.c. anche sotto il profilo motivazionale, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., contesta la declaratoria di "irricevibilità" del ricorso proposto davanti al Consiglio Nazionale dei Geometri in quanto tardivo, assumendone al contrario la tempestività.
Il ricorso è fondato. È giurisprudenza pacifica che in tema di notificazioni, nel caso previsto dall'art. 140 c.p.c., le attività ivi elencate (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito, invio della raccomandata) sono coordinate organicamente tra loro, cosicché, qualora l'atto notificato sia un atto di impugnazione, l'effetto giuridico dell'impugnazione stessa si produce soltanto nel momento in cui sono stati compiuti tutti e tre gli atti indicati.
Tale principio era ben noto al C.N.G. che peraltro ne ha fatto applicazione erronea ritenendo che tali formalità fossero state completate, il 30/9/98, giusta l'attestazione dell'ufficiale giudiziario;
ma così statuendo, il giudice disciplinare ha omesso di rilevare che mentre nella relata di notifica apposta in calce alla copia notificata della delibera compariva unicamente la data 30/9/98 apposta con timbro datario, dalla prodotta "busta verde", con la quale venne trasmesso l'avviso di cui agli artt. 140 e 48 disp. att. c.p.c., emergeva che la raccomandata era stata spedita in data
3/10/98 (fronte busta), pervenendo il successivo 5/10 (retro busta). E che la busta fosse quella contenente l'avviso era comprovato dal numero cronologico apposto sul fronte della stessa (73814), identico a quello che compariva in calce all'atto notificato. Rebus sic stantibus, soccorre l'altro principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua con riguardo alla notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., qualora l'ufficiale giudiziario attesti nella relazione di avere dato avviso raccomandato al destinatario in data precedente a quella che risulta dalla ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale, è a quest'ultima data che occorre far riferimento, nel contrasto delle risultanze di due atti pubblici, al fine di accertare se il procedimento notificatorio si sia utilmente compiuto entro il termine perentorio della cui osservanza si tratta (ex plurimis, Cass. 24 febbraio 1992 n. 2263). Ne consegue che dovendo considerarsi notificato il provvedimento disciplinare del Consiglio professionale torinese in data 3/10/98, il ricorso presentato dallo IA al C.N.G. in data 2/11/98 era tempestivo e, quindi, ammissibile.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa al C.N.G. che provvederà ad esaminare il ricorso dello IA nel merito, non potendo questa Corte deciderlo direttamente ex art. 384 c.p.c. novellato, stante la necessità di accertamenti di fatto non effettuati in precedenza.
Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Consiglio Nazionale dei Geometri, compensando le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2002