CASS
Sentenza 6 novembre 2023
Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2023, n. 44354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44354 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 44354 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 28/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22 novembre 2022 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 4.9.2020 che aveva ritenuto ON GI colpevole del reato di cui all'art. 11.6, commi 3, lett. f), 15 e 17 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 perché guidava l'autovettura Audi A4 Tg. CG 291LP senza aver mai conseguito la corrispondente patente di guida e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena (fatto verificatosi in Rende il 3.10.2018). La responsabilità dell'imputato veniva ricostruita sulla scorta dell'accertamento effettuato dalla pattuglia dei Carabinieri e sulla base della certificazione rilasciata dal Compartimento della Polizia stradale di Cosenza del 10.10.2018 da cui risultava la definitività dell'accertamento del precedente illecito amministrativo. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce l'illegittimità della sentenza per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod.pen. nonché l'omessa motivazione, la manifesta illogicità ed il travisamento della prova. Si assume che la sentenza impugnata deve ritenersi illegittima per erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte d'appello di Catanzaro ha ritenuto che non può essere accolta la richiesta ex art. 131 bis cod.pen. con una motivazione che è elusiva del dettato codicistico posto che la Corte di merito non considera affatto che la natura contravvenzionale del real:o attribuisce alla condotta una minore offensività che merita opportuna considerazione. La motivazione peraltro é illogica laddove la reiterazione della condotta nell'arco di sei mesi non può essere condizione necessaria per l'integrazione del reato ed al tempo stesso motivo di esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. Sotto altro aspetto la motivazione deve dirsi frutto di travisamento della prova in quanto si basa su una mera ed astratta presunzione di pericolosità del comportamento contestato che non trova riscontro nel caso de quo, posto che la vicenda non é avvenuta nel centro città ma in una zona industriale dislocata nella periferia. Per converso la Corte d'appello non ha tenuto conto di una serie di circostanze favorevoli all'imputato tra cui le modalità della condotta contestata, la giovane età del ON, l'assenza di qualsiasi danno alla circolazione ed all'incolumità 9 degli utenti della strada ed infine la zona assolutamente isolata in cui è stata commessa la violazione. Con il secondo motivo deduce l'illegittimità della sentenza per erronea applicazione della legge penale, in relazione al combinato disposto di cui all'art. 53 I. 24 novembre 1981 n. 689 (oggi art. 20 bis cod.pen. ) e 133 cod.pen. nonché per manifesta illogicità della motivazione. Si assume l'illegittimità della sentenza impugnata laddove non ha ritenuto il ON meritevole del beneficio della sostituzione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 I. 24 novembre 1981 n. 689 valutando solo i precedenti del reo, peraltro per reati differenti. Peraltro, allo stato l'unico limite previsto é quello quantitativo (ovvero quando deve essere applicata una pena non superiore ad un anno di reclusione o di arresto). Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione al divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod.proc.pen. Si assume che la sentenza impugnata é censurabile laddove, in assenza di appello del Pubblico Ministero, ha inteso revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato in primo grado. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Va premesso che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto che «il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2021, dep. 2022, Tushaj) Anche la Corte costituzionale (ordinanza n. 279 del 2017) ha affermato che «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della ena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione». 3 L'esimente, dunque, trova fondamento non già nella mancanza di offensività del fatto, ma nel rilievo per cui, in corrispondenza di un giudizio di ''lieve" offensività, l'esigenza punitiva diviene recessiva. In tale contesto si colloca Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. Ha spiegato la Corte come ci siano casi concreti che, pur non essendo privi di offensività e quindi pur in presenza di un «fatto tipico, antigiuridico e colpevole, possono tuttavia essere valutati dal giudice come di «particolare tenuità», sì che la irrogazione della sanzione penale sarebbe non opportuna per eccesso del mezzo rispetto a questa logica. L'applicazione della pena, quand'anche nel minimo, sarebbe una reazione non necessaria, giacché l'ordinamento giuridico conosce anche altri rimedi più adatti a "riparare" il vulnus. Ciò posto, va altresì precisato che ai fini dell'applicabilitè. della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 223044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez, 3. n. 34151 del 18.06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678). Ebbene, nella specie con motivazione non illogica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, la Corte territoriale ha fondato il diniego dell'istanza su due elementi ovvero il fatto che l'autovettura di una certa cilindrata fosse condotta in centro città e la distanza ravvicinata (pari a sei mesi) tra la violazione per cui si procede rispetto alla precedente violazione (con ciò valutando il mero dato temporale e non già invece la reiterazione della condotta). 2. Il secondo motivo é del pari infondato. Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di negare all'imputato la sostituzione richiesta in ragione dei precedenti penali di cui il prevenuto è gravato, con una valutazione legittima perché compiuta ai sensi del combinato disposto deliartt 58 I. 24 novembre 1981 n. 689 e 133 cod. pen. essendo legittimo il diniego della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria fondato su un accertamento in fatto non sindacabile in sede di 4 legittimità se - come nel caso in esame è accaduto - motivato in modo non manifestamente illogico (così, tra le altre, Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716). 3. Parimenti infondato é il terzo motivo. L'orientamento di questa Corte si è consolidato nel senso per cui non contravviene al divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 3 dell'art. 168 cod. pen. (la quale ultima ricorre nel caso di specie), in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo che ha, invece, natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (ex multis, Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913; anche Sez. 5, n. 14997 ud. 11/03/2019, GE Salvatore, non mass.). Si osserva peraltro che quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall'art. 164, comma quarto, cod. pen., il giudice dell'esecuzione è tenuto a disporne la revoca ancorché al momento dell'adozione del beneficio per la terza volta solo una deile antecedenti condanne sia già divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale concessa per la terza volta con sentenza emessa prima che le due precedenti condanne divenissero irrevocabili) (Sez. 1, n. 906 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 277971). Nella specie il giudice d'appello si é limitato a constatare che la sospensione era già stata concessa due volte e ne ha quindi disposto la revoca. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28.9.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 44354 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 28/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22 novembre 2022 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 4.9.2020 che aveva ritenuto ON GI colpevole del reato di cui all'art. 11.6, commi 3, lett. f), 15 e 17 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 perché guidava l'autovettura Audi A4 Tg. CG 291LP senza aver mai conseguito la corrispondente patente di guida e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena (fatto verificatosi in Rende il 3.10.2018). La responsabilità dell'imputato veniva ricostruita sulla scorta dell'accertamento effettuato dalla pattuglia dei Carabinieri e sulla base della certificazione rilasciata dal Compartimento della Polizia stradale di Cosenza del 10.10.2018 da cui risultava la definitività dell'accertamento del precedente illecito amministrativo. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce l'illegittimità della sentenza per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod.pen. nonché l'omessa motivazione, la manifesta illogicità ed il travisamento della prova. Si assume che la sentenza impugnata deve ritenersi illegittima per erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte d'appello di Catanzaro ha ritenuto che non può essere accolta la richiesta ex art. 131 bis cod.pen. con una motivazione che è elusiva del dettato codicistico posto che la Corte di merito non considera affatto che la natura contravvenzionale del real:o attribuisce alla condotta una minore offensività che merita opportuna considerazione. La motivazione peraltro é illogica laddove la reiterazione della condotta nell'arco di sei mesi non può essere condizione necessaria per l'integrazione del reato ed al tempo stesso motivo di esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. Sotto altro aspetto la motivazione deve dirsi frutto di travisamento della prova in quanto si basa su una mera ed astratta presunzione di pericolosità del comportamento contestato che non trova riscontro nel caso de quo, posto che la vicenda non é avvenuta nel centro città ma in una zona industriale dislocata nella periferia. Per converso la Corte d'appello non ha tenuto conto di una serie di circostanze favorevoli all'imputato tra cui le modalità della condotta contestata, la giovane età del ON, l'assenza di qualsiasi danno alla circolazione ed all'incolumità 9 degli utenti della strada ed infine la zona assolutamente isolata in cui è stata commessa la violazione. Con il secondo motivo deduce l'illegittimità della sentenza per erronea applicazione della legge penale, in relazione al combinato disposto di cui all'art. 53 I. 24 novembre 1981 n. 689 (oggi art. 20 bis cod.pen. ) e 133 cod.pen. nonché per manifesta illogicità della motivazione. Si assume l'illegittimità della sentenza impugnata laddove non ha ritenuto il ON meritevole del beneficio della sostituzione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 I. 24 novembre 1981 n. 689 valutando solo i precedenti del reo, peraltro per reati differenti. Peraltro, allo stato l'unico limite previsto é quello quantitativo (ovvero quando deve essere applicata una pena non superiore ad un anno di reclusione o di arresto). Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione al divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod.proc.pen. Si assume che la sentenza impugnata é censurabile laddove, in assenza di appello del Pubblico Ministero, ha inteso revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato in primo grado. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Va premesso che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto che «il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2021, dep. 2022, Tushaj) Anche la Corte costituzionale (ordinanza n. 279 del 2017) ha affermato che «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della ena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione». 3 L'esimente, dunque, trova fondamento non già nella mancanza di offensività del fatto, ma nel rilievo per cui, in corrispondenza di un giudizio di ''lieve" offensività, l'esigenza punitiva diviene recessiva. In tale contesto si colloca Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. Ha spiegato la Corte come ci siano casi concreti che, pur non essendo privi di offensività e quindi pur in presenza di un «fatto tipico, antigiuridico e colpevole, possono tuttavia essere valutati dal giudice come di «particolare tenuità», sì che la irrogazione della sanzione penale sarebbe non opportuna per eccesso del mezzo rispetto a questa logica. L'applicazione della pena, quand'anche nel minimo, sarebbe una reazione non necessaria, giacché l'ordinamento giuridico conosce anche altri rimedi più adatti a "riparare" il vulnus. Ciò posto, va altresì precisato che ai fini dell'applicabilitè. della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 223044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez, 3. n. 34151 del 18.06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678). Ebbene, nella specie con motivazione non illogica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, la Corte territoriale ha fondato il diniego dell'istanza su due elementi ovvero il fatto che l'autovettura di una certa cilindrata fosse condotta in centro città e la distanza ravvicinata (pari a sei mesi) tra la violazione per cui si procede rispetto alla precedente violazione (con ciò valutando il mero dato temporale e non già invece la reiterazione della condotta). 2. Il secondo motivo é del pari infondato. Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di negare all'imputato la sostituzione richiesta in ragione dei precedenti penali di cui il prevenuto è gravato, con una valutazione legittima perché compiuta ai sensi del combinato disposto deliartt 58 I. 24 novembre 1981 n. 689 e 133 cod. pen. essendo legittimo il diniego della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria fondato su un accertamento in fatto non sindacabile in sede di 4 legittimità se - come nel caso in esame è accaduto - motivato in modo non manifestamente illogico (così, tra le altre, Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716). 3. Parimenti infondato é il terzo motivo. L'orientamento di questa Corte si è consolidato nel senso per cui non contravviene al divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 3 dell'art. 168 cod. pen. (la quale ultima ricorre nel caso di specie), in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo che ha, invece, natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (ex multis, Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913; anche Sez. 5, n. 14997 ud. 11/03/2019, GE Salvatore, non mass.). Si osserva peraltro che quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall'art. 164, comma quarto, cod. pen., il giudice dell'esecuzione è tenuto a disporne la revoca ancorché al momento dell'adozione del beneficio per la terza volta solo una deile antecedenti condanne sia già divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale concessa per la terza volta con sentenza emessa prima che le due precedenti condanne divenissero irrevocabili) (Sez. 1, n. 906 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 277971). Nella specie il giudice d'appello si é limitato a constatare che la sospensione era già stata concessa due volte e ne ha quindi disposto la revoca. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28.9.2023