Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2001, n. 9744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9744 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
I L L 9 O 8 B 6 E . E N e N l , a O 1 I n Z 8 e A 9 p R 1 a - T S 1 m I 1 e G t - E s REPUBBLICA ITALIANA 4 i R 2 s l A . a D L e E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 h T 2 A CORT SU974 4 01 c N i . f E i T S d E R o A m SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.7053/99 Dott. Corrado CARNEVALE Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron.22347 Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Ud. 30/04/01 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio NO Marco, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana 11, dal Sig. per diritti L. 3000 11 18 LUG. 2001 presso l'avv. Ugo Giurato, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti il. IL CANCELLIERE unitamente all'avv. Pietro Nicolosi di Catania -· ricorrente -
contro
Comune di Catania in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, viale Delle Milizie 1, presso l'avv. Simona Napolitani, e rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avv.ti Donata Deodati e Paolo Patanè di Catania
- controricorrente -
avverso la sentenza del ET di Catania n. 304 del 25.2.98 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.04.2001 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Rosario Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1150 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza n. 1555 del 7.1.97 il Sindaco del Comune di Catania ingiungeva a NO Marco, nella qualità di legale rappresentante della soc. ORTOGEL, il pagamento della sanzione amministrativa di lire 12.000.000 per avere, come accertato con verbale 16.3.93 del NAS, violato gli artt. 6 comma 5 e 16 comma 5 del D.Leg. 110/92 mantenendo prodotti (agrumi in succo) in celle frigorifere prive dei dovuti strumenti di registrazione automatica della temperatura. Il NO si opponeva all'ordinanza ingiunzione notificata il 14.1.97 con ricorso 14.2.97 deducendo l'incompetenza del Sindaco ad adottare la s.a., l'assenza di responsabilità legale di esso organo della società (unica obbligata), la carenza di indicazione dei criteri di quantificazione della sanzione. Costituitosi il Comune, l'adito ET di Catania con sentenza 25.2.98 rigettava l'opposizione, affermando in motivazione, e per quel che rileva: che era infondata la censura sulla carenza di responsabilità solidale del legale rappresentante dato che ingiunto, come responsabile, era proprio il NO persona fisica, individuato in quanto organo della società e per non avere egli operato il controllo sull'azione dei propri dipendenti (semmai essendo la società una obbligata solidale ai sensi dell'art. 6 della legge 689/81); che, per completezza espositiva, doveva rammentarsi che la responsabilità dell'organo era da escludersi le sole volte in cui l'impresa avesse dimensioni ed organizzazione tali da rendere inesigibile il controllo da parte di detto organo (il chè per la soc. ORTOGEL era da escludere); che, ancora, seppur era vero che nell'ordinanza la misura della sanzione non era stata motivata, cionondimeno la somma 2 WD ingiunta di lire 12 milioni era adeguata alla infrazione, tenendo conto della sua gravità (in ragione dell'entità del prodotto mal conservato) ma anche dell'opera svolta dall'agente per eliminare l'irregolarità nonché della personalità e delle condizioni economiche del medesimo. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il NO con atto del 10.4.99 illustrato in memoria finale. Il Comune di Catania ha notificato controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Giova, preliminarmente, esaminare le questioni di inammissibilità del ricorso del NO poste dal Comune nel proprio atto difensivo. Inconsistente è il dedotto vizio di nullità della notifica del ricorso perché eseguita ad istanza di soggetto (il NO) diverso da quello (la soc. la ORTOGEL in persona del NO, suo legale rappresentante) che, ingiunto, era stato parte del processo di opposizione: invero, ingiunto era stato -e non poteva essere altrimenti - il NO in proprio ed opponente era stato il medesimo come persona fisica, questa soltanto - come responsabile della infrazione attinta dalla potendo essere - sanzione ed il riferimento alla sua carica di organo della s.r.l. ORTOGEL valendo soltanto per individuare il ruolo nel cui esercizio l'infrazione era stata commessa. Perfettamente legittima, quindi, è stata tanto la notificazione del ricorso eseguita a richiesta del NO - persona fisica quanto la intestazione a sé medesimo, e senza ulteriore specificazione, dell'atto di impugnazione. Mera irregolarità, o nullità radicalmente sanata dalla costituzione del Comune, è, poi, ravvisabile nell'avere il NO notificato il ricorso presso l'Avvocatura Comunale" del Comune di Catania e non presso l'avv. Donata Deodati (dell'Avvocatura Comunale) 3 procuratore domiciliatario in prime cure. Può quindi venirsi all'esame delle censure contenute nel ricorso. - da esporsi ed esaminarsi Con il primo ed il secondo motivo del ricorso congiuntamente, stante la loro connessione il NO denunzia la - violazione degli artt. 3 comma 1 e 23 L. 689/81 per avere il ET indebitamente imputato ad esso legale rappresentante una violazione perpetrata dal precedente amministratore dell'azienda rilevata in affitto dalla ORTOGEL, violazione la cui regolarizzazione era stata da esso gestore già disposta e per la cui esecuzione erano state già impartite istruzioni al direttore tecnico dello stabilimento. D'altro canto, ad avviso del NO, la sentenza aveva apoditticamente escluso che sussistesse a l'allegata inesigibilità del controllo diretto e personale della esecuzione in discorso, limitandosi ad affermare l'inesistenza in capo ad ORTOGEL di requisiti organizzativi e dimensionali della invocata inesigibilità. Le censure sopra sintetizzate sono affatto infondate. Il ET ha motivatamente accertato che il prodotto, il cui refrigeramento avveniva in violazione delle norme di cui all'art. 6 comma 5 del D.Leg. 110/92, era conservato in locali in giuridica disponibilità della ORTOGEL e che in essa la società amministrata dal NO era subentrata già un mese prima dell'accertamento (in forza di contratto di affitto dell'azienda della CIPA): di qui l'ineccepibile valutazione della inesistenza di esimenti di sorta dall'onere di apprestare immediatamente le prescritte misure prevenzionali. E sulle ragioni di tale statuizione, argomentata in modo logico e puntuale, non è qui consentito alcun sindacato di persuasività. Con altrettanta chiarezza, poi, il ET ha escluso che le dimensioni e la struttura 4 organizzativa della ORTOGEL consentissero di ritenere il NO - in forza di delega di poteri conferita a terzi - esentato dall'onere di vigilanza sull'osservanza della richiamata prescrizione: e tale statuizione, conforme agli insegnamenti di questa Corte (Cass. 661/99 e 3116/96), è fondata su -non sindacabile in sede di una valutazione - sufficientemente motivata legittimità. Altrettanto inconsistente è la censura contenuta nel terzo mezzo, denunziante violazione degli artt. 11 e 23 della L. 689/81 per avere il ET mancato di dare congrua motivazione alla statuizione di adeguatezza della sanzione irrogata (in particolare non considerando la totale assenza di danno cagionato al prodotto dalla assenza dei misuratori). Da un canto, infatti, il ET ha ampiamente motivato sulle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la congruità della sanzione inflitta;
dall'altro canto la mancata valutazione dell'assenza di danno, lungi dal costituire omissione censurabile è stata omissione imposta dalla natura dell'infrazione commessa, trattandosi (art. 6 comma 5 D.Leg. 110/92) di violazione di normativa “prevenzionale" costituente illecito di pericolo alla cui integrazione sfugge, ovviamente, alcun profilo afferente la concreta alterazione del prodotto irregolarmente conservato. Rigettato il ricorso appare conforme ad equità compensare tra le parti le 1 . spese del giudizio.
P.Q.M.
N 0 L 8 O la Corte di Cassazione 6 D e . l & a N E n . e N Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità 1 p O 8 I a Z 9 A m 1 e - R t Roma, il 30 aprile 2001 1 T s S i 1 I s - G 4 l E a 2 R II Cons.est. Il Presidente e . lovea A h س c D i 8 f i E 2 T d . o N T E m R S 5 E A