Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2002, n. 32143
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Sentenza 30 maggio 2002

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In tema di gestione dei rifiuti, la previsione contenuta nel nuovo elenco dei rifiuti, introdotto con il Regolamento della Commissione delle Comunità Europee 28 dicembre 2001 n. 2557, e per la quale, se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto diverso da quello pericoloso (cd. voce a specchio), esso è qualificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni, tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, va intesa nel senso che il criterio della concentrazione limite va applicato esclusivamente nei casi in cui i rifiuti possano essere classificati nelle citate voci specchio o voci speculari, atteso che in tali ipotesi risultano nell'elenco due voci, l'una riferita al tipo di rifiuto pericoloso (contrassegnato con asterisco nel Catalogo) ed altra concernente quello non pericoloso; diversamente la concentrazione limite non è richiesta ove non esistano tali voci specchio, rimanendo unico criterio quello preesistente della natura e provenienza del rifiuto pericoloso. (Cfr. Direttiva 9 aprile 2001 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, in G.U. 10 maggio 2002 n. 102).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2002, n. 32143
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32143
    Data del deposito : 30 maggio 2002

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