Sentenza 26 febbraio 2003
Massime • 3
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto responsabile, comprende necessariamente anche la richiesta volta al risarcimento del danno biologico anche se non dovesse contenere alcuna precisazione in tal senso, in quanto la domanda, per la sua onnicomprensività, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno. Ne consegue che solo nel caso in cui nell'atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno, e tra esse non sia indicata quella relativa al danno biologico, l'eventuale domanda proposta in appello costituisce domanda nuova ,e come tale inammissibile.
Il vizio logico di motivazione, come causa di annullamento della sentenza, può consistere o nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione, o nell'attribuzione, a taluno degli elementi emersi in corso di causa, di un significato fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto, o nell'assoluta incompatibilità razionale dei vari elementi di causa. Ne consegue che non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza in fatto della ricostruzione operata dal giudice di merito alle circostanze effettivamente emerse nel corso del processo, od una esposizione dei dati che non instauri tra di essi il collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno della possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ..
I danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore dei genitori e dei fratelli di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230 bis cod. civ.) che per la pratica di vita, improntata a regole etico - sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato , alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA LU, LI MA, SA AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 24, presso lo studio dell'avvocato AU MORICI, difesi dall'avvocato GIANLUCA MARZELLA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ASSITALIA, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Giampaolo Brugnoli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VILLA PAMPHILI 61, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GALLONE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
AR AU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2763/00 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 18/07/00 e depositata il 30/08/00 (R.G. 556/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Gianluca MARZELLA;
udito l'Avvocato Giorgio GALLONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 9.10.1991, LU NI e AR PO, in proprio e quali esercenti la patria potestà sul figlio minore LE, convenivano in giudizio davanti al tribunale di Latina, AU DI e la s.p.a. Assitalia, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi il 5.7.1990 in Cisterna di Latina, nel quale era deceduto il proprio figlio FA NI. Si costituivano i convenuti, che contestavano la domanda. Il Tribunale, con sentenza depositata il 10.1.1995, condannava i convenuti al pagamento nei confronti del NI e della PO, in proprio, della somma di L. 79.234.000, ed ai medesimi, quali esercenti la patria potestà sul figlio minore LE, la somma di L. 30.804.000.
Proponevano appello i NI.
Resistevano gli appellati.
La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 30.8.2000, rigettava l'appello.
Riteneva la Corte di appello che in materia di danni futuri doveva ricorrersi a criteri equitativi, fondati su dati di comune esperienza, sulla base dei quali il tribunale correttamente aveva ritenuto che la vittima, che aveva 22 anni all'epoca del decesso, si sarebbe trattenuta presso la famiglia fino al 27^ anno di età (epoca probabile del matrimonio) e che la stessa avrebbe corrisposto alla famiglia, con la quale conviveva, il 60% del suo reddito, trattenendo per sè la restante somma.
Riteneva, inoltre, la corte di merito che non poteva tener conto di eventuali incrementi retributivi, perché atteso il breve periodo, non sussisteva un consistente sviluppo di carriera e che gli incrementi dovuti alla contrattazione ed all'anzianità erano bilanciati dai rischi propri dell'attività economica edilizia e dalla più' elevata percentuale di reddito che il FA NI avrebbe impiegato per sè.
La corte di merito dichiarava inoltre inammissibile, ex art. 345 c.p.c., la domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio,
in quanto l'atto di citazione e le conclusioni rese in primo grado non contenevano alcun accenno ad esso. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori.
Resiste con controricorso l'Assitalia.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l'omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. sui punti decisivi quali: gli incrementi reddituali connaturali ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato, stato di bisogno della famiglia, adeguamento delle necessità proprie a quelle familiari, sviluppo della carriera, condizioni finanziarie della vittima, terza età dei genitori.
I ricorrenti lamentano che il giudice di appello, nel calcolare il danno patrimoniale da loro subito, non ha tenuto conto degli incrementi certi dovuti alla contrattazione ed all'anzianità; che il lavoro in questione non era precario, essendo un lavoro a tempo indeterminato;
che erratamente il giudice di appello ha escluso che la famiglia del NI non versasse in stato di bisogno, poiché si trattava di famiglia monoreddito, che abitava in alloggio dell'IACP, con altro figlio a carico. Secondo i ricorrenti erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il NI FA si sarebbe trattenuto presso la famiglia fino al 27^ anno di età, mentre gli studi di settore affermano che i giovani rimangono presso la famiglia di origine mediamente fino ai 30 anni.
2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l'omessa motivazione ex art. 345 n. 5 c.p.c, su un documento decisivo, quale il quotidiano "La Repubblica" del 4.2.1996, attestante che i ragazzi vivono presso la famiglia di origine oltre i 30 anni di età. Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata non ha preso in considerazione il suddetto documento.
3.1. Ritiene questa Corte i due motivi suddetti, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati.
Come questa Corte Suprema ha più volte affermato, i cosiddetti danni patrimoniali futuri risarcibili a favore dei genitori e dei fratelli di un soggetto deceduto a seguito di fatto illecito, vanno ravvisati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (art. 315, 433, 230 bis cod. civ.) che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni ed ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (sent. 22.2.1995 n. 1959 e sent. 26.2.1996 n. 1474; sostanzialmente nello stesso senso v. anche sent. Sez. Un.
6.12.1982 n. 6651; sent. 11.1.1988 n. 23).
3.2. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di detti principi con motivazione esente da vizi rilevabili in questa sede di legittimità.
Infatti il vizio logico di motivazione come causa di annullamento della sentenza può consistere o nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione, o nell'attribuzione, a taluno degli elementi emersi in corso di causa, di un significato fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto, o nell'assoluta incompatibilità razionale dei vari elementi di causa. Ne consegue che non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, od un miglior coordinamento dei dati od un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno della possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 15 aprile 1994, n. 3547). Nella fattispecie la sentenza impugnata, con valutazione prognostica tutta di merito, ha ritenuto che l'età presumibile fino alla quale il FA NI sarebbe rimasto in famiglia era quella di anni 27, come presumibile data del matrimonio ovvero quale data oltre la quale egli avrebbe preferito andare a vivere da solo.
3.3. Nè costituisce omesso esame di documento da parte del giudice non aver valutato un articolo giornalistico che fissava nell'età di anni 30 quella in cui i giovani mediamente lasciano la famiglia di origine.
Anzitutto va osservato che integrano prova documentale solo gli scritti e gli altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose (cfr. art. 234 cod. proc. pen.), mentre quelli che esprimono opinioni o ipotesi su un fatto, sono polo documenti di quell'opinione o di quell'ipotesi, ma non sono documenti del "fatto".
Inoltre l'omesso esame di un documento può essere denunciato in sede di legittimità, sotto il profilo della omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, solo quando si tratti di un documento che sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, il convincimento del giudice del merito.
3.4. Immune da vizi è anche la motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ritiene che la vittima avrebbe destinato alla famiglia solo il 60% del reddito.
Le diverse considerazioni del ricorrente, secondo cui la famiglia della vittima doveva considerarsi come versante in stato di bisogno, poiché, oltre al FA NI, lavorava solo il padre e tutti abitavano un appartamento dell'IACP, integra solo una valutazione del fatto del ricorrente, ma non integra un vizio motivazionale della sentenza.
Egualmente immune da vizi motivazionali è la valutazione del giudice di merito, secondo cui non potevano supporsi incrementi del reddito di FA NI, sia per il breve periodo considerato, sia perché gli incrementi dovuti alla contrattazione ed all'anzianità erano bilanciati dai rischi propri dell'attività economica, connessa al mercato dell'edilizia, sia dalla più' elevata quota di reddito che il NI avrebbe destinato a sè in futuro. Le censure sul punto dei ricorrenti si risolvono in diverse valutazioni e previsioni, rispetto a quelle effettuate in termini di probabilità dal giudice di merito, e non valgono ad integrare un vizio motivazionale della sentenza, rilevabile a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
4. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043, 1223, 2056, 2059 c.c., art. 3 e 32 Cost., nonché dell'art. 345 c.p.c, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed insufficiente ed omessa motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. sul punto relativo alla richiesta di liquidazione del danno biologico iure proprio nella richiesta dei danni materiali e non materiali, formulata in primo grado.
Assumono i ricorrenti che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio, conseguente alla morte del congiunto, ritenendola proposta solo in grado di appello, mentre detta domanda era stata proposta già in primo grado dovendo ritenersi compresa nella richiesta avanzata con l'atto di citazione del risarcimento di tutti i danni "patrimoniali e non patrimoniali".
5.1. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso sia fondato e che lo stesso vada accolto.
Va, anzitutto, osservato che la sentenza impugnata ha ritenuto nuova la domanda di risarcimento del danno biologico, solo perché in primo grado non era stato effettuato alcun specifico riferimento ad esso ne' nell'atto introduttivo, ne' nelle conclusioni del 15.6.1993, mentre nella comparsa conclusionale ci si riferiva solo al danno biologico iure hereditatis.
Osserva questa Corte che la giurisprudenza di legittimità ritiene costantemente che la richiesta risarcitoria di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) comprende necessariamente quella del danno biologico, anche se dovesse mancare una specifica domanda in proposito, in quanto la richiesta, per la sua omnicomprensività, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, dovendosi peraltro tener conto della evoluzione degli orientamenti interpretativi - anche in sede di giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 184-86 e 372-94 e della Corte di Cassazione - circa l'individuazione delle varie voci di danno e la natura giuridica del danno biologico (vedi Cass. n. 7975 del 1997; Cass. 8216 del 1995, Cass. 1955 del 1995, Cass. 8787 del 1994; Cass. 4909 del 1996).
5.2. Il principio è certamente da condividere non solo sulla base dell'elemento volontaristico della domanda, ma anche per il principio dell'unità del diritto al risarcimento del danno. Invero il principio dell'unità, dal punto di vista sostanziale, del diritto al risarcimento del danno (sia da inadempimento contrattuale sia da illecito extracontrattuale) ha come logico corollario, sul piano processuale, il principio, condiviso da dottrina e giurisprudenza (Cass. n. 10702/98), della c.d. infrazionabilità o inscindibilità del giudizio di liquidazione del danno, il quale esige che alla liquidazione, di regola, si faccia luogo in un unico, complessivo contesto e quindi in un solo processo. Può dirsi consolidato l'indirizzo che, pur facendo salva, in linea di massima, l'inscindibilità del giudizio sul "quantum debeatur", riconosce per un verso che sussistono alcune eccezioni, o previste espressamente dalla legge, seppure nell'ambito di diverse fasi di un medesimo processo (quella dell'art. 278 cpv. c.p.c, della condanna ad una provvisionale, con prosecuzione del processo per la liquidazione definitiva;
quella dell'art. 345 cpv. c.p.c., della possibilità di ottenere in appello i danni sofferti dopo la sentenza di primo grado), o ricavabili dal sistema (come quella di un giudicato che riservi ad altro processo la liquidazione di una parte del danno e quindi superi con la sua forza il principio giuridico dell'inscindibilità della domanda di liquidazione del danno); e per altro verso enuclea un'ipotesi assai più generale, nascente dal riconoscimento di una certa disponibilità delle parti nel processo, che cioè la scissione del giudizio di liquidazione sia accettata da entrambe le parti.
Non manca chi sostiene che questa ipotesi tragga legittimità dall'art. 12 c.p.c, dal quale si desumerebbe che, in relazione ad rapporto obbligatorio, il creditore possa agire "pro parte" in momenti diversi e che il giudicato, in tal caso, si formi solo su quella parte del rapporto che forma oggetto della domanda;
sicché sarebbe arbitrario negare una tale possibilità in relazione all'azione avente ad oggetto il risarcimento del danno. L'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione (scaturente dal rispetto dei canoni della concentrazione e della correttezza processuale) comportano, dunque che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta.
Pertanto, quale ulteriore logica conseguenza, non è ammissibile che taluno agisca in giudizio per il risarcimento del danno esponendo all'uopo determinate voci e, poi, definito il giudizio con il giudicato, agisca "ex novo" per il risarcimento di altri danni derivanti dallo stesso fatto ma in relazione a nuove voci, diverse da quelle prima esposte.
Perché tale principio non trovi applicazione è necessario che sia esclusa " a priori" la potenzialità della domanda a coprire tutte le possibili voci di danno, la qual cosa può accadere solo quando tale esclusione sia adeguatamente e nei modi opportuni manifestata dall'attore, o "ab initio" o nel corso del processo. Infatti il principio dell'infrazionabilità della richiesta di risarcimento del danno va coordinato con il principio dispositivo della domanda (art. 99 e 112 c.p.c).
5.3. Pertanto, solo nel caso in cui nell'atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno, e tra esse non sia indicata quella relativa al danno biologico, l'eventuale domanda proposta in appello è inammissibile per novità (ex art. 345 c.p.c.). Inoltre nel caso in cui le conclusioni vengano precisate in forma analitica, deve intendersi abbandonata ogni precedente domanda od eccezione precedentemente formulata, e non riproposta nelle conclusioni, proprio per la funzione che ha la precisazione delle conclusioni. Ne consegue che, in materia di responsabilità aquiliana, ove con l'atto di citazione sia chiesto genericamente il risarcimento di "tutti i danni", mentre nel precisare le conclusioni venga domandato soltanto il risarcimento del danno morale e di quello patrimoniale, deve intendersi rinunciata la domanda di risarcimento del danno biologico (cfr. Cass. 11 marzo 1998, n. 2673;
Cass. n. 10748/1993).
5.4. Nella fattispecie, poiché la domanda proposta dai NI, con l'atto di citazione, era relativa a tutti danni patrimoniali e non patrimoniali, essa comprendeva anche il danno biologico, con la conseguenza che ha errato la sentenza impugnata nel ritenere la stessa inammissibile per novità.
Nè ha alcuna importanza che in sede di comparse conclusionali gli attori abbiano fatto riferimento solo al danno biologico iure hereditatis e non al danno biologico iure proprio.
Infatti la funzione di individuare le domande o le eccezioni, su cui è tenuto a pronunciarsi il giudice, è esclusivamente della precisazione delle conclusioni e non delle comparse conclusionali, le quali hanno una funzione puramente illustrativa e non necessariamente di tutte le domande, ma solo di quelle che la parte ritiene opportuno illustrare. Da ciò consegue che se una parte tratta nella comparsa conclusionale solo alcune delle domande precisate nelle conclusioni, ciò non significa che le altre sono abbandonate, solo perché non "illustrate" nella comparsa conclusionale.
6. Pertanto vanno- rigettati i primi due motivi di ricorso, mentre va accolto il terzo motivo.
Va cassata l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione ad altra sezione della corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso;
accoglie il terzo motivo. Cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2003