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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2026, n. 19641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19641 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. LI NC, nato a [...]’Agata De’ Goti il 08/03/1934 2. IE UR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IC TO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o infondati;
letta la memoria dell’avvocato Debora Natalizio, difensore della parte civile Comune di OL del Liri, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
letta la memoria dell’avvocato Giancarlo Corsetti, difensore della parte civile Comune di Cassino, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, in subordine, rigettati. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 6 Num. 19641 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 08/04/2026 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cassino aveva condannato: a) NC LI per il delitto di peculato continuato commesso nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, procuratore e amministratore di fatto di G.O.S.A.F. s.p.a., per essersi appropriato delle somme di cui aveva la disponibilità in ragione delle proprie funzioni, costituite dai proventi del servizio idrico e dell’attività di riscossione della TARSU affidata a G.O.S.A.F. s.p.a. in concessione (capo a); b) NC LI, nella medesima qualità, e UR IE, in qualità di responsabile di G.O.S.A.F. s.p.a. per i servizi affidati dal Comune di OL del Liri e delegata a operare sul conto di tesoreria, per il delitto di peculato continuato in concorso, per essersi appropriati delle somme di cui il primo aveva disponibilità in ragione dele sue funzioni e costituenti proventi della riscossione di tributi comunali, affidata a G.O.S.A.F. s.p.a. in concessione -servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e del codice della strada, servizio di riscossione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, della tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani, dell'ICI- (capo b). 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso distinti ricorsi per cassazione i difensori di NC LI e di UR IE. 3. Nell’interesse di NC LI sono stati dedotti i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 8 e 23 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Cassino. La Corte di appello, cui era stato proposto il relativo motivo, avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale, che, all’udienza del 21/02/2023, non era stata sollevata ai sensi dell'art. 21 cod. proc. pen. ma i sensi del successivo art. 23 e che, quindi, non doveva essere proposta come questione preliminare, nel termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen. Altrettanto erroneamente la Corte avrebbe, poi, ritenuto che il provvedimento con cui il Tribunale aveva dato corso alla discussione potesse essere considerato un implicito rigetto dell'eccezione. 3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen. e difetto di motivazione sull'elemento materiale del delitto di peculato, non essendo stata provata l’effettiva disponibilità delle somme oggetto di presunta appropriazione. I rendiconti trasmessi dalla società G.O.S.A.F. s.p.a. ai Comuni, infatti, non sarebbero idonei a provare con certezza che le somme erano state effettivamente incassate dalla concessionaria. A tale fine sarebbe stato, invece, necessario procedere ad accertamenti bancari, che, nel caso in esame, non sono stati effettuati. 3.3. Violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., per essere i reati oramai prescritti: in entrambi i capi di imputazione verrebbe contestata non la data di consumazione dei reati di peculato ma quella del loro accertamento;
dagli atti emergerebbe che, in riferimento al Comune di Cassino, i solleciti per il pagamento risalgono tutti all'anno 2012, mentre, in riferimento al Comune di OL del Liri, i fatti hanno oggetto il mancato riversamento di quanto riscosso tra il 2009 e il 2011. Nella prospettazione difensiva, la Corte di appello, pur avendo correttamente individuato il tempo massimo di prescrizione in anni 12 mesi 10 e giorni 4, tenuto conto dei periodi di sospensione, è incorsa in errore nella determinazione del termine massimo di prescrizione. Infatti, muovendo il calcolo dal 31/12/2012, la prescrizione è maturata alla data del 04/11/2025 e non alla data del 04/11/2026, come ritenuto dai giudici di appello. 4. Nell’interesse di UR IE sono stati dedotti i motivi di ricorso di seguito sintetizzati. 4.1. Violazione degli artt. 358 e 314 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della qualifica soggettiva di incaricata di pubblico servizio della ricorrente. Nella prospettazione difensiva la ricorrente, dipendente di G.O.S.A.F. s.p.a., svolgeva compiti meramente esecutivi, ossia attività materiali ed esecutive di ordini e di prescrizioni impartite dai superiori gerarchici. La motivazione della Corte di appello sul punto sarebbe meramente apparente e, in ogni caso, contrastante con le acquisizioni probatorie e, segnatamente, con le dichiarazioni testimoniali, riportate nel ricorso, da cui emerge che l'unico referente per i Comune di OL del Liri e di Cassino era il coimputato LI. 4.2. Violazione degli artt. 110 e 314 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato di peculato. La difesa rileva che l’appropriazione ha avuto ad oggetto i denari versati sul conto di riscossione ed è consistita nel non versare le somme sul conto corrente di tesoreria. Le attività ritenute indicative di un contributo causale – consistite nel non consegnare i documenti di rendicontazione richiesti al Comune e nell’operare quale delegata nel conto corrente di tesoreria- sono successive alla commissione del fatto di reato e non possono essere indicative di un concorso nello stesso. 4.3. Violazione dell’art. 157 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla intervenuta prescrizione del reato. La sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore di calcolo, nei termini indicati dal ricorso del coimputato e avrebbe, in ogni caso, erroneamente considerato come data di consumazione del reato quella indicata nel capo di imputazione, che in realtà coincide con la data dell’accertamento. Non sarebbero indicate, né nella sentenza di primo grado né in quella di secondo grado, le date in cui le singole appropriazioni sono state poste in essere, ma quel che è certo è che si tratta di riscossione di tributi relativi agli anni 2009- 2010- 2011, per cui il termine di prescrizione è ampiamente decorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NC LI è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del motivo di ricorso, emerge che l’eccezione di incompetenza per territorio era stata proposta dalla difesa in sede di udienza preliminare e che era stata rigettata dal GUP. Nella fase delle questioni preliminari (art. 491 cod. proc. pen.) la difesa non l’aveva riproposta, incorrendo nella decadenza di cui all’art. 21 cod. proc. pen. (secondo cui «l’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare»). L’eccezione è stata riproposta solo all’udienza del 21/02/2023, in cui la difesa ha dedotto, come fatto sopravvenuto, l’emissione della sentenza nei confronti del coimputato per il medesimo reato, pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Cassino, con cui era stata dichiarata l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Benevento. Dal verbale stenotipico di tale udienza emerge che il Presidente ha rilevato la tardività e, comunque, l’infondatezza dell’eccezione, condividendo il parere esposto dal pubblico ministero e ha disposto l’acquisizione dell’ordinanza di rigetto dell’eccezione pronunciata dal GUP. Sull’eccezione, dunque, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa il Tribunale si è pronunciato. Correttamente, poi, tanto il Tribunale che la Corte di appello hanno ritenuto tardiva l’eccezione, in quanto non proposta nei termini di cui all’art. 21 cod. proc. pen. Con il ricorso per cassazione la difesa ha rilevato che l’eccezione non poteva considerarsi tardiva perché dedotta non ex art. 21 ma ex art. 23 cod. proc pen. Il richiamo a tale ultima disposizione non è pertinente, in quanto essa, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non ammette la proposizione, in sede di discussione, di una eccezione non tempestivamente dedotta, regolando, piuttosto, il diverso caso in cui, all’esito del dibattimento, il giudice dichiari l’incompetenza e stabilendo quali provvedimenti deve adottare. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, nel meccanismo di riscossione mediante concessionario la rendicontazione al Comune ha ad oggetto non le somme dovute ma quelle effettivamente riscosse. Gli artt.178 e ss. del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico enti locali) stabiliscono che la riscossione dei tributi da parte degli enti locali avviene attraverso le fasi dell’accertamento, della riscossione e del versamento. Secondo l’art. 52, comma 5, lett. b) d. lgs. 446/1997, l’ente può affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate. Una volta accertata la sua debenza, il tributo viene riscosso da parte del soggetto eventualmente incaricato;
esso, poi, deve essere versato al tesoriere nel conto di tesoreria;
a tale fine l’ente (il Comune), dopo aver ricevuto il rendiconto da parte del concessionario, emette un ordine (cd. reversale) con cui ordina al tesoriere di incassare la somma. Il concessionario è remunerato tramite una percentuale sulle somme riscosse (art. 17 d.lgs. 112/1999); le somme riscosse, quindi, devono essere contabilizzate e comunicate e su tale base viene calcolato il compenso per il concessionario. In sostanza, l'attività di rendicontazione presuppone l’avvenuta riscossione. Del tutto correttamente, dunque, le sentenze di merito hanno ritenuto che i rendiconti siano idonei a provare l’importo di denaro effettivamente incassato dalla concessionaria e sottratto ai Comuni, cui non è mai stato riversato. Sul punto va solo precisato che le somme incassate non diventano “proprie” del concessionario ma sono entrate dell’ente locale, perciò integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato alla riscossione delle tasse che omette di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica di riscossione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna all'incaricato dell'esazione (Sez. 6, n. 46235 del 21/09/2016, [...], Rv. 268127 – 01; Sez. 6, n. 45082 del 01/10/2015, Marrocco, Rv. 265342; Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008, Pizza e altri, Rv. 240068). 4. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché i reati contestati all’imputato non sono prescritti. La Corte di appello ha rilevato che, anche a voler supporre che, come dedotto dall'appellante, i fatti siano stati commessi fino al 31/12/2012, i reati sarebbero prescritti il 04/11/2026, effettivamente incorrendo in un errore di calcolo, perché il termine sarebbe scaduto il 04/11/2025 (ossia 12 anni, 10 mesi e 4 giorni dopo i fatti, tenendo conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione, non contestati dalla difesa). Tuttavia, tale errore irrilevante, perché relativo ad un calcolo del tutto ipotetico, basato sul momento di consumazione indicato dalla difesa, che non corrisponde a quello reale. Infatti, la sentenza impugnata ha precisato che le appropriazioni di cui al capo a) si sono realizzate, come puntualmente specificato nella imputazione modificata in corso di giudizio (all'udienza del 15/09/2020), fino a dicembre 2014. In particolare, risultano incassi sia per il servizio idrico che per la TARSU fino 31/12/2014. Analoghe considerazioni valgono per il capo b), come emerge dalla sentenza di primo grado, che attesta riscossioni fino al 2014 (come da contestazione). 5. In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse di NC LI è inammissibile. All’inammissibilità consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di Cassino, che vengono liquidate in complessivi euro 1900, oltre accessori di legge, come da richiesta. 6. Il ricorso di UR IE è fondato nei limiti che seguono. Va innanzi tutto esaminato, per priorità logica, il secondo motivo di ricorso con cui si deduce che la ricorrente non ha fornito alcun contributo causale al delitto di peculato posto in essere da NC LI. Secondo la sentenza impugnata, tale contributo è consistito nel non consegnare i documenti di rendicontazione richiesti dal Comune e nell’operare quale delegata nel conto corrente di tesoreria. Emerge dalle conformi sentenze di merito che G.O.S.A.F. s.p.a. svolgeva, per il Comune di OL del Liri, sia il servizio di riscossione che il servizio di tesoreria. I tributi erano riscossi su un conto, intestato alla concessionaria, che trasmetteva, poi, un rendiconto al Comune, attestante la riscossione e sul quale veniva calcolato l’aggio, come già detto. A quel punto, come sopra precisato, il Comune emetteva la reversale di pagamento con cui ordinava di versare le somme riscosse sul conto di tesoreria, sempre intestato a G.O.S.A.F. Su tale ultimo conto G.O.S.A.F. poteva solo versare, ma non prelevare (artt. 208 e ss. d. lgs. n. 267/2000, che prevedono che il conto di tesoreria sia movimentato solo con reversali e mandati emessi dal Comune). Quindi, l’appropriazione ha avuto ad oggetto i denari versati sul conto di riscossione ed è consistita nel non versare le somme sul conto corrente di tesoreria. Come correttamente dedotto dalla difesa, dunque, a nulla rileva che la ricorrente avesse la delega ad operare sul conto corrente di tesoreria, in quanto, in quel conto, i denari riscossi non sono mai stati depositati. La Corte di appello ha sottolineato, poi, che, quando il Comune si era reso conto che, pur essendo state emesse reversali per circa 270.000 euro, le somme non erano state riversate sul conto di tesoreria, la ricorrente aveva disatteso la richiesta di depositare i documenti necessari al Comune, adducendo come ostativi dei problemi con il software. Tuttavia non sono indicate le ragioni per cui tale comportamento omissivo sarebbe indice di un accordo pregresso con il coimputato e di una compartecipazione nella, precedente, attività appropriativa da questo posta in essere. Infine, la sentenza impugnata ha evidenziato che la ricorrente partecipava alle verifiche di cassa con i revisori e che era, di fatto, la tramite tra il Comune di OL del Liri e il coimputato LI, del quale seguiva le indicazioni, ma non ha spiegato il motivo per cui tali attività siano idonee a fondare una responsabilità a titolo di concorso nel reato del concessionario. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio sugli elementi indicatori del contributo causale offerto dalla ricorrente nell’appropriazione del denaro riscosso da G.O.S.A.F. s.p.a. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile Comune di OL del Liri. 7. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualifica di incaricata di pubblico servizio della ricorrente, deve ritenersi assorbito, in quanto ciò che rileva ai fini della sua responsabilità penale non è se fosse o meno incaricata di pubblico servizio ma se abbia o meno concorso, con un contributo causalmente efficiente, nell’appropriazione posta in essere da NC LI, pubblico funzionario, in quanto concessionario del servizio di riscossione di tributi comunali. 8. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la prescrizione del reato, è infondato per i motivi sopra esposti in riferimento al coimputato LI.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IE UR con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso di LI NC e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, LI NC alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di Cassino che liquida in complessivi euro 1900, oltre accessori di legge. Così deciso il 08/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IC TO LU Di NO
udita la relazione svolta dal Consigliere IC TO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o infondati;
letta la memoria dell’avvocato Debora Natalizio, difensore della parte civile Comune di OL del Liri, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
letta la memoria dell’avvocato Giancarlo Corsetti, difensore della parte civile Comune di Cassino, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, in subordine, rigettati. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 6 Num. 19641 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 08/04/2026 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cassino aveva condannato: a) NC LI per il delitto di peculato continuato commesso nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, procuratore e amministratore di fatto di G.O.S.A.F. s.p.a., per essersi appropriato delle somme di cui aveva la disponibilità in ragione delle proprie funzioni, costituite dai proventi del servizio idrico e dell’attività di riscossione della TARSU affidata a G.O.S.A.F. s.p.a. in concessione (capo a); b) NC LI, nella medesima qualità, e UR IE, in qualità di responsabile di G.O.S.A.F. s.p.a. per i servizi affidati dal Comune di OL del Liri e delegata a operare sul conto di tesoreria, per il delitto di peculato continuato in concorso, per essersi appropriati delle somme di cui il primo aveva disponibilità in ragione dele sue funzioni e costituenti proventi della riscossione di tributi comunali, affidata a G.O.S.A.F. s.p.a. in concessione -servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e del codice della strada, servizio di riscossione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, della tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani, dell'ICI- (capo b). 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso distinti ricorsi per cassazione i difensori di NC LI e di UR IE. 3. Nell’interesse di NC LI sono stati dedotti i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 8 e 23 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Cassino. La Corte di appello, cui era stato proposto il relativo motivo, avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale, che, all’udienza del 21/02/2023, non era stata sollevata ai sensi dell'art. 21 cod. proc. pen. ma i sensi del successivo art. 23 e che, quindi, non doveva essere proposta come questione preliminare, nel termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen. Altrettanto erroneamente la Corte avrebbe, poi, ritenuto che il provvedimento con cui il Tribunale aveva dato corso alla discussione potesse essere considerato un implicito rigetto dell'eccezione. 3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen. e difetto di motivazione sull'elemento materiale del delitto di peculato, non essendo stata provata l’effettiva disponibilità delle somme oggetto di presunta appropriazione. I rendiconti trasmessi dalla società G.O.S.A.F. s.p.a. ai Comuni, infatti, non sarebbero idonei a provare con certezza che le somme erano state effettivamente incassate dalla concessionaria. A tale fine sarebbe stato, invece, necessario procedere ad accertamenti bancari, che, nel caso in esame, non sono stati effettuati. 3.3. Violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., per essere i reati oramai prescritti: in entrambi i capi di imputazione verrebbe contestata non la data di consumazione dei reati di peculato ma quella del loro accertamento;
dagli atti emergerebbe che, in riferimento al Comune di Cassino, i solleciti per il pagamento risalgono tutti all'anno 2012, mentre, in riferimento al Comune di OL del Liri, i fatti hanno oggetto il mancato riversamento di quanto riscosso tra il 2009 e il 2011. Nella prospettazione difensiva, la Corte di appello, pur avendo correttamente individuato il tempo massimo di prescrizione in anni 12 mesi 10 e giorni 4, tenuto conto dei periodi di sospensione, è incorsa in errore nella determinazione del termine massimo di prescrizione. Infatti, muovendo il calcolo dal 31/12/2012, la prescrizione è maturata alla data del 04/11/2025 e non alla data del 04/11/2026, come ritenuto dai giudici di appello. 4. Nell’interesse di UR IE sono stati dedotti i motivi di ricorso di seguito sintetizzati. 4.1. Violazione degli artt. 358 e 314 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della qualifica soggettiva di incaricata di pubblico servizio della ricorrente. Nella prospettazione difensiva la ricorrente, dipendente di G.O.S.A.F. s.p.a., svolgeva compiti meramente esecutivi, ossia attività materiali ed esecutive di ordini e di prescrizioni impartite dai superiori gerarchici. La motivazione della Corte di appello sul punto sarebbe meramente apparente e, in ogni caso, contrastante con le acquisizioni probatorie e, segnatamente, con le dichiarazioni testimoniali, riportate nel ricorso, da cui emerge che l'unico referente per i Comune di OL del Liri e di Cassino era il coimputato LI. 4.2. Violazione degli artt. 110 e 314 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato di peculato. La difesa rileva che l’appropriazione ha avuto ad oggetto i denari versati sul conto di riscossione ed è consistita nel non versare le somme sul conto corrente di tesoreria. Le attività ritenute indicative di un contributo causale – consistite nel non consegnare i documenti di rendicontazione richiesti al Comune e nell’operare quale delegata nel conto corrente di tesoreria- sono successive alla commissione del fatto di reato e non possono essere indicative di un concorso nello stesso. 4.3. Violazione dell’art. 157 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla intervenuta prescrizione del reato. La sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore di calcolo, nei termini indicati dal ricorso del coimputato e avrebbe, in ogni caso, erroneamente considerato come data di consumazione del reato quella indicata nel capo di imputazione, che in realtà coincide con la data dell’accertamento. Non sarebbero indicate, né nella sentenza di primo grado né in quella di secondo grado, le date in cui le singole appropriazioni sono state poste in essere, ma quel che è certo è che si tratta di riscossione di tributi relativi agli anni 2009- 2010- 2011, per cui il termine di prescrizione è ampiamente decorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NC LI è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del motivo di ricorso, emerge che l’eccezione di incompetenza per territorio era stata proposta dalla difesa in sede di udienza preliminare e che era stata rigettata dal GUP. Nella fase delle questioni preliminari (art. 491 cod. proc. pen.) la difesa non l’aveva riproposta, incorrendo nella decadenza di cui all’art. 21 cod. proc. pen. (secondo cui «l’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare»). L’eccezione è stata riproposta solo all’udienza del 21/02/2023, in cui la difesa ha dedotto, come fatto sopravvenuto, l’emissione della sentenza nei confronti del coimputato per il medesimo reato, pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Cassino, con cui era stata dichiarata l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Benevento. Dal verbale stenotipico di tale udienza emerge che il Presidente ha rilevato la tardività e, comunque, l’infondatezza dell’eccezione, condividendo il parere esposto dal pubblico ministero e ha disposto l’acquisizione dell’ordinanza di rigetto dell’eccezione pronunciata dal GUP. Sull’eccezione, dunque, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa il Tribunale si è pronunciato. Correttamente, poi, tanto il Tribunale che la Corte di appello hanno ritenuto tardiva l’eccezione, in quanto non proposta nei termini di cui all’art. 21 cod. proc. pen. Con il ricorso per cassazione la difesa ha rilevato che l’eccezione non poteva considerarsi tardiva perché dedotta non ex art. 21 ma ex art. 23 cod. proc pen. Il richiamo a tale ultima disposizione non è pertinente, in quanto essa, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non ammette la proposizione, in sede di discussione, di una eccezione non tempestivamente dedotta, regolando, piuttosto, il diverso caso in cui, all’esito del dibattimento, il giudice dichiari l’incompetenza e stabilendo quali provvedimenti deve adottare. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, nel meccanismo di riscossione mediante concessionario la rendicontazione al Comune ha ad oggetto non le somme dovute ma quelle effettivamente riscosse. Gli artt.178 e ss. del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico enti locali) stabiliscono che la riscossione dei tributi da parte degli enti locali avviene attraverso le fasi dell’accertamento, della riscossione e del versamento. Secondo l’art. 52, comma 5, lett. b) d. lgs. 446/1997, l’ente può affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate. Una volta accertata la sua debenza, il tributo viene riscosso da parte del soggetto eventualmente incaricato;
esso, poi, deve essere versato al tesoriere nel conto di tesoreria;
a tale fine l’ente (il Comune), dopo aver ricevuto il rendiconto da parte del concessionario, emette un ordine (cd. reversale) con cui ordina al tesoriere di incassare la somma. Il concessionario è remunerato tramite una percentuale sulle somme riscosse (art. 17 d.lgs. 112/1999); le somme riscosse, quindi, devono essere contabilizzate e comunicate e su tale base viene calcolato il compenso per il concessionario. In sostanza, l'attività di rendicontazione presuppone l’avvenuta riscossione. Del tutto correttamente, dunque, le sentenze di merito hanno ritenuto che i rendiconti siano idonei a provare l’importo di denaro effettivamente incassato dalla concessionaria e sottratto ai Comuni, cui non è mai stato riversato. Sul punto va solo precisato che le somme incassate non diventano “proprie” del concessionario ma sono entrate dell’ente locale, perciò integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato alla riscossione delle tasse che omette di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica di riscossione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna all'incaricato dell'esazione (Sez. 6, n. 46235 del 21/09/2016, [...], Rv. 268127 – 01; Sez. 6, n. 45082 del 01/10/2015, Marrocco, Rv. 265342; Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008, Pizza e altri, Rv. 240068). 4. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché i reati contestati all’imputato non sono prescritti. La Corte di appello ha rilevato che, anche a voler supporre che, come dedotto dall'appellante, i fatti siano stati commessi fino al 31/12/2012, i reati sarebbero prescritti il 04/11/2026, effettivamente incorrendo in un errore di calcolo, perché il termine sarebbe scaduto il 04/11/2025 (ossia 12 anni, 10 mesi e 4 giorni dopo i fatti, tenendo conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione, non contestati dalla difesa). Tuttavia, tale errore irrilevante, perché relativo ad un calcolo del tutto ipotetico, basato sul momento di consumazione indicato dalla difesa, che non corrisponde a quello reale. Infatti, la sentenza impugnata ha precisato che le appropriazioni di cui al capo a) si sono realizzate, come puntualmente specificato nella imputazione modificata in corso di giudizio (all'udienza del 15/09/2020), fino a dicembre 2014. In particolare, risultano incassi sia per il servizio idrico che per la TARSU fino 31/12/2014. Analoghe considerazioni valgono per il capo b), come emerge dalla sentenza di primo grado, che attesta riscossioni fino al 2014 (come da contestazione). 5. In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse di NC LI è inammissibile. All’inammissibilità consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di Cassino, che vengono liquidate in complessivi euro 1900, oltre accessori di legge, come da richiesta. 6. Il ricorso di UR IE è fondato nei limiti che seguono. Va innanzi tutto esaminato, per priorità logica, il secondo motivo di ricorso con cui si deduce che la ricorrente non ha fornito alcun contributo causale al delitto di peculato posto in essere da NC LI. Secondo la sentenza impugnata, tale contributo è consistito nel non consegnare i documenti di rendicontazione richiesti dal Comune e nell’operare quale delegata nel conto corrente di tesoreria. Emerge dalle conformi sentenze di merito che G.O.S.A.F. s.p.a. svolgeva, per il Comune di OL del Liri, sia il servizio di riscossione che il servizio di tesoreria. I tributi erano riscossi su un conto, intestato alla concessionaria, che trasmetteva, poi, un rendiconto al Comune, attestante la riscossione e sul quale veniva calcolato l’aggio, come già detto. A quel punto, come sopra precisato, il Comune emetteva la reversale di pagamento con cui ordinava di versare le somme riscosse sul conto di tesoreria, sempre intestato a G.O.S.A.F. Su tale ultimo conto G.O.S.A.F. poteva solo versare, ma non prelevare (artt. 208 e ss. d. lgs. n. 267/2000, che prevedono che il conto di tesoreria sia movimentato solo con reversali e mandati emessi dal Comune). Quindi, l’appropriazione ha avuto ad oggetto i denari versati sul conto di riscossione ed è consistita nel non versare le somme sul conto corrente di tesoreria. Come correttamente dedotto dalla difesa, dunque, a nulla rileva che la ricorrente avesse la delega ad operare sul conto corrente di tesoreria, in quanto, in quel conto, i denari riscossi non sono mai stati depositati. La Corte di appello ha sottolineato, poi, che, quando il Comune si era reso conto che, pur essendo state emesse reversali per circa 270.000 euro, le somme non erano state riversate sul conto di tesoreria, la ricorrente aveva disatteso la richiesta di depositare i documenti necessari al Comune, adducendo come ostativi dei problemi con il software. Tuttavia non sono indicate le ragioni per cui tale comportamento omissivo sarebbe indice di un accordo pregresso con il coimputato e di una compartecipazione nella, precedente, attività appropriativa da questo posta in essere. Infine, la sentenza impugnata ha evidenziato che la ricorrente partecipava alle verifiche di cassa con i revisori e che era, di fatto, la tramite tra il Comune di OL del Liri e il coimputato LI, del quale seguiva le indicazioni, ma non ha spiegato il motivo per cui tali attività siano idonee a fondare una responsabilità a titolo di concorso nel reato del concessionario. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio sugli elementi indicatori del contributo causale offerto dalla ricorrente nell’appropriazione del denaro riscosso da G.O.S.A.F. s.p.a. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile Comune di OL del Liri. 7. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualifica di incaricata di pubblico servizio della ricorrente, deve ritenersi assorbito, in quanto ciò che rileva ai fini della sua responsabilità penale non è se fosse o meno incaricata di pubblico servizio ma se abbia o meno concorso, con un contributo causalmente efficiente, nell’appropriazione posta in essere da NC LI, pubblico funzionario, in quanto concessionario del servizio di riscossione di tributi comunali. 8. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la prescrizione del reato, è infondato per i motivi sopra esposti in riferimento al coimputato LI.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IE UR con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso di LI NC e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, LI NC alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di Cassino che liquida in complessivi euro 1900, oltre accessori di legge. Così deciso il 08/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IC TO LU Di NO