Sentenza 20 settembre 2012
Massime • 1
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, non è abnorme, ma legittimo e valido, il decreto di archiviazione pronunciato su richiesta sottoscritta dal vice procuratore onorario, trattandosi di attività delegabile al magistrato onorario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2012, n. 7046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7046 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 20/09/2012
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 932
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 7401/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ BE, nato a [...] il [...];
avverso il decreto emesso il 20/09/2011 dal Giudice di pace di Monza;
con il quale veniva disposta l'archiviazione del procedimento iscritto a carico di:
EN ND, nato a [...] l'[...];
EN CO, nato a [...] l'[...];
LB GI, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona della Dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice di pace di Monza disponeva l'archiviazione del procedimento n. 74/2011 R.G.N.R., iscritto a carico di ND EN, CO EN e GI LB per il delitto di diffamazione in danno di BE AZ.
Il decreto dava atto che la persona offesa aveva presentato rituale opposizione, eccependo in via preliminare la nullità della richiesta di archiviazione avanzata dall'ufficio del P.M.: ciò in quanto detta richiesta risultava sottoscritta da un vice-procuratore onorario, quando invece - ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 10, 25 e 50 come interpretati dalla difesa del AZ - non sarebbe stato possibile delegare la formalizzazione di una richiesta di archiviazione ad un magistrato onorario.
Il Giudice di pace, sul punto, osservava invece che il quadro di riferimento normativo appariva chiaramente orientato nel senso di un progressivo ampliamento delle possibilità di delegare al vice- procuratore onorario incombenze in origine riservate al magistrato togato, soprattutto nel senso del superamento del limite alle attività di udienza: la previsione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 15 in quanto richiamata dall'art. 50 sulla possibilità di svolgimento delle funzioni di P.M. da parte del vice-procuratore onorario (nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di pace), doveva quindi leggersi, nello stabilire che il Pubblico Ministero esercita l'azione penale "se non richiede l'archiviazione", nel senso che "anche la richiesta di archiviazione costituisce indiscutibile esempio di alternativa procedi menta le di un'attività delegabile al magistrato onorario".
Nè poteva rilevare la circostanza che il vice-procuratore onorario firmatario della richiesta di archiviazione non aveva ricevuto una valida delega per il compimento dello specifico atto in questione, giacché - come affermato in precedenti giurisprudenziali di legittimità - l'eventuale conferimento di una delega senza il rispetto delle forme previste dall'ordinamento giudiziario non avrebbe comunque potuto assurgere a causa di nullità dell'atto compiuto.
2. Il difensore del AZ propone ricorso, deducendo l'abnormità del decreto di archiviazione, in quanto emesso in assenza del presupposto di una regolare richiesta.
Ad avviso del ricorrente, la norma di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 50 prevedendo la possibilità per i vice-procuratori onorari di svolgere funzioni di P.M. nelle udienze dibattimentali o per il compimento degli atti indicati dagli artt. 15 e 25, deve leggersi come espressivo della volontà del legislatore di escludere che un magistrato onorario possa chiedere l'archiviazione di un procedimento penale, essendo la richiesta di archiviazione contemplata da altra norma (in particolare, dall'art. 17 dello stesso D.Lgs.). Ne conseguirebbe, pertanto, l'abnormità del decreto, emesso in assenza di una valida domanda avanzata dal titolare dell'azione penale: richiamando un precedente di questa Corte (Sezione 6, n. 1176 del 09/03/2000, Tibello) dove era stato ritenuto abnorme il decreto del G.i.p. su una richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. presso il Tribunale, quando invece era intervenuta avocazione da parte del competente Procuratore generale, il difensore afferma che "la richiesta formulata ... dal vice-procuratore onorario, a cui la legge vieta questo compito, è assimilabile alla richiesta proveniente dal Procuratore della Repubblica e non dal Procuratore generale nel citato caso di avocazione".
Nella fattispecie, sempre stando alla tesi del ricorrente, l'abnormità deriverebbe anche da un ulteriore vizio della richiesta di archiviazione, non sussistendo comunque una delega a quel fine da parte del Procuratore della Repubblica al magistrato onorario. Con memoria del 13/09/2012, pervenuta via telefax, il difensore del AZ ribadisce i propri assunti pur prendendo atto delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale presso questa Corte: in proposito, segnala che l'inciso contenuto nella lettera del D.Lgs. n. 274, art. 15 ("se non richiede l'archiviazione") deve essere necessariamente letto nel senso di escludere quell'alternativa dall'ambito di applicazione della norma, per cui attraverso il richiamo operato dal successivo art. 50 - all'art. 15, ma non anche all'art. 17 che contempla appunto l'ipotesi della richiesta di archiviazione - risulta consentito al P.M. onorario, se validamente delegato, solo esercitare l'azione penale nelle forme previste. Inoltre, la delegabilità dell'atto di promuovimento dell'azione penale e la "non delegabilità dell'azione contraria, ossia dell'archiviazione" appare in linea con il dettato dell'art. 112 Cost., in tema di obbligatorietà dell'azione penale: richiedere l'archiviazione di un procedimento, in altri termini, costituirebbe attività da ponderare in maggior misura, ponendosi in direzione opposta rispetto a quel principio costituzionale, giustificandosi così che essa sia riservata al magistrato togato, come del resto era già stato un P.M. non onorario a disporre l'iscrizione del fascicolo nel registro delle notizie di reato (e, se non ve ne fossero stati i presupposti, non vi sarebbe stata affatto un'iscrizione, i cui effetti risultano in concreto vanificati dall'iniziativa di un viceprocuratore onorario, assunta contra legem).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Conformemente alle analitiche osservazioni del P.g., il ricorso deve qualificarsi inammissibile.
1.1 Sulla questione in diritto prospettata a questa Corte, in vero, appare del tutto condivisibile l'argomentazione contenuta nella requisitoria, considerando che la disciplina processuale in tema di reati di competenza del Giudice di pace appare chiaramente ispirata alla volontà di estendere il novero delle attività formali che un vice-procuratore onorario possa validamente svolgere: dinanzi al dettato del D.Lgs. n. 274, art. 50 "una volta ritenute delegatali le determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale con riferimento al momento conclusivo delle indagini (o, ex art. 25, quando vi sia ricorso immediato della persona offesa al giudice), non vi sono ragioni di ordine logico o sistematico che inducano ad escludere la delegabilità anche dalla richiesta di archiviazione, che l'art. 15 del D.Lgs. pone in alternativa all'esercizio dell'azione".
Soluzione che appare in linea con la lettura estensiva delle norme in tema di attività delegabili al magistrato onorario, o da ritenere implicitamente contenute nella delega ricevuta, ragionevolmente compiuta nella recente giurisprudenza di legittimità: ad esempio quanto alla possibilità, per il vice-procuratore onorario chiamato a svolgere funzioni di P.M. in una udienza di convalida dell'arresto, di richiedere l'applicazione di una misura cautelare (v. Cass., Sez. U, n. 13716 del 24/02/2011, Fatihi), ovvero circa la legittimità della sottoscrizione da parte sua del decreto di citazione a giudizio, al di là del dettato apparentemente ostativo di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, comma 3, (v. Cass., Sez. 5, n. 35882 del 17/07/2009, Uporace). Soluzione, soprattutto, che appare doverosa alla luce della stessa formulazione del più volte citato art. 15, letta nella sua interezza ed in combinato disposto con il successivo art. 50 dello stesso D.Lgs..
La norma, infatti, non si limita a contemplare che il P.M., se non richiede l'archiviazione, formula l'imputazione (comma 1); ma, al comma 2, prevede altresì che l'ufficio inquirente, se ritiene necessarie ulteriori indagini, vi dia corso o attraverso un'attività personalmente compiuta dal magistrato o da questi delegata - per specifici atti, o attraverso direttive appositamente impartite - alla polizia giudiziaria. L'art. 50, a proposito di attività delegabili dal Procuratore della Repubblica al v.p.o., richiama l'art. 15 senza distinguere fra i due commi: ed anche nel caso di specie era in effetti intervenuta una delega (a firma del Procuratore aggiunto) "all'espletamento degli atti previsti dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 15 e 25 ", il che vale peraltro a confutare l'argomento del ricorrente secondo cui una delega non vi era stata affatto. Ergo, una volta ricevuto il fascicolo in relazione al quale abbia ricevuto delega, il magistrato onorario ben potrebbe porsi il problema del compimento di eventuali indagini ulteriori rispetto ai dati istruttori ricavabili dalla mera acquisizione della notitia criminis, problema che non potrebbe leggersi se non immanente ed anzi presupposto alla stessa adozione delle determinazioni conclusive, vale a dire se esercitare l'azione penale o, appunto, richiedere l'archiviazione.
Se dunque al vice-procuratore onorario fosse precluso avanzare richiesta di archiviazione, egli - ricevuta in ipotesi una nuova relazione curata dalla polizia giudiziaria sui fatti per cui vi era stata l'iscrizione del procedimento penale, ed acquisiti elementi idonei ad escludere la fondatezza dell'ipotesi accusatoria iniziale - non potrebbe che restituire il fascicolo al delegante: soluzione ictu oculi irragionevole e contrastante quanto meno con l'esigenza della definizione del procedimento in tempi brevi, sicuramente meritevole di particolare tutela quanto ai reati di competenza del Giudice di pace.
Nè sembra poter assumere particolare rilievo, ai fini qui in discussione, il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, come interpretato dal difensore ricorrente: che l'azione penale sia obbligatoria, e che dunque per non darvi corso sia richiesta una particolare ponderazione (tanto da richiedere che le ipotesi in cui si debba instare per l'archiviazione siano riservate al magistrato togato), non può comunque significare che la si possa esercitare laddove non ve ne siano i presupposti, magari in base alla mera iscrizione di una notitia criminis. Iscrizione, quella sì, che può considerarsi effettivamente atto dovuto, senza che poi una successiva richiesta di archiviazione si possa intendere assunta in contrasto con tale determinazione iniziale, basata solo sulla mera prospettazione di una fattispecie criminosa la cui ricorrenza in concreto deve comunque essere valutata.
Peraltro, non va dimenticato che per i reati di competenza del Giudice di pace assume peculiare rilievo la verifica dell'offensività della condotta, ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 274, art. 34 sulla particolare tenuità del fatto:
ergo, se è vero che esiste un'azione penale da esercitare obbligatoriamente, è anche vero che ciò incontra un limite - di rango parimenti costituzionale, secondo gli insegnamenti della migliore Dottrina - quando il fatto risulti privo di concreta offensività, con la conseguenza di dover ritenere meritevole di particolare ponderazione anche l'emissione di un decreto di citazione a giudizio.
1.2 Il profilo di inammissibilità del ricorso, comunque dovendosi tenere ferme le conclusioni appena illustrate, deriva in ogni caso dall'avere il difensore del AZ invocato l'abnormità del provvedimento impugnato: al contrario, però, nel caso in esame si deve manifestamente rilevare come non si registri quell'effetto di stallo o regressione processuale, non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità, proprio, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, dell'atto abnorme (v. in proposito Cass., Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti;
n. 28807 del 29/05/2002, Manca;
n. 25957 del 26/03/2009, Toni). È infatti pacificamente affermato, in punto di applicazione dell'art. 72 ord. giud. (norma che pone questioni evidentemente sovrapponibili a quelle prospettate dal ricorrente), che il mancato rispetto delle regole previste in tema di delegabilità di funzioni al P.M. onorario non influisce comunque sulla capacità processuale della parte pubblica, ed attiene all'organizzazione interna dell'ufficio di Procura, senza assumere alcuna rilevanza esterna o di carattere processuale (v., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 23229 del 23/04/2003, Gattafoni;
Sez. 4, n. 30439 del 12/07/2005, Avvisati;
Sez. 6, n. 2232 del 16/12/2010, Cannizzaro): affermazione che ha portato a ritenere semmai abnorme l'ordinanza con cui, dinanzi ad un vice-procuratore onorario considerato privo di una valida delega, era stata rinviata l'udienza dibattimentale (v. Cass., Sez. 4, n. 3986 del 06/07/2000, Antonini). Nè appaiono pertinenti, invece, le sentenze di legittimità invocate dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi.
È vero che si è considerato abnorme "non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite" (Cass., Sez. 2, n. 27716 del 05/06/2003, Biagia, Rv 225857); ma la stessa massima ufficiale prosegue segnalando che "l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo", dovendosi precisare che quella fattispecie riguardava il caso di un provvedimento di archiviazione adottato dal G.i.p. non sulla base dell'infondatezza della notizia di reato, come richiesto dal P.M., ma sul presupposto dell'esistenza di un altro procedimento che vedeva protagoniste le stesse parti, con ruoli processuali invertiti, e dell'impossibilità di concepire l'esistenza di due processi in parallelo, utilizzando per siffatta decisione non le obiettive risultanze di causa ma personali conoscenze dei fatti. L'affermazione, al di là delle conseguenze che se ne intesero ricavare, riguardava dunque una ipotesi affatto diversa, che nulla aveva a che vedere con la possibilità giuridica di formalizzare l'atto in capo al richiedente l'archiviazione.
Anche la sentenza in tema di avocazione risulta segnalata dal ricorrente senza tenere conto della peculiarità di quella fattispecie: Cass., Sez. 6, n. 1176 del 09/03/2000, Tibello, considera infatti abnorme il provvedimento di archiviazione emesso dal G.i.p. non già quando la richiesta sia stata avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, dopo l'avocazione disposta dal Procuratore generale, bensì il decreto intervenuto dopo che il P.g. aveva - nella pienezza dei poteri ex art. 412 cod. proc. pen. - revocato la richiesta.
Analogamente, e infine, Cass., Sez. 4, n. 41235 del 20/09/2004, Ziroldo, non si riferiva ad un caso di richiesta presentata da chi non potesse ritenersi legittimato ad avanzarla: l'abnormità derivava dall'avere il Giudice di pace disposto l'archiviazione - per l'addebito di guida in stato di ebbrezza, dopo il versamento della somma prevista a titolo di oblazione da parte dell'indagato ma a fronte del parere contrario del P.M., - in assenza di richiesta tout court.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013