Sentenza 27 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2001, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
E 1 N 6 8 O I 9 ее 63 236 5 1 Z / A 4 N / R / 6 T 2 S I B . . R G . KUBBLICA ITALIANA L E P . L R D A A 02886/0 1DOPOPO ITA NO . L A T B E U D A D IB T I R E A S T 1 I T N 3 E N R 1 S E E . I S CORTE S PROM. T E A N Oggetto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IUA OPERAZIONI ESENTI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISPENSA ADEMPIMENTI ALTIERIDott. Enrico - Presidente R.G.N. 2228/99 Cron. 5944 Dott. Mario CICALA Consigliere - Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. - Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 14/12/00 Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L3000 il 5. MAR. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE BODOFIN SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato PERNO ANTONIO, che lo difende unitamente all'avvocato FORLANI GIANNI, giusta procura in calce;
ricorrente . N
contro
UFF. IVA, in persona del Ministro pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
; 2000 [ 2081 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 136/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 04/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato FORLANI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GENTILE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Umberto APICE che ha l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio IVA di Milano ha accertato per l'anno 1987 a carico della S.r.l. Bodofin in liquidazione, che aveva a suo tempo optato per l'applicazione dell'art. 36 bis del D.P.R. 633/72 (dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti) detrazioni spettanti, oltre a pene pecuniarie ednon interessi. La Commissione Tributaria di 1° grado ha contribuente, avendoaccolto il ricorso della ritenuto che, anche in assenza di esplicita revoca ritenersi dell'opzione, la società doveva operazioni impossibilitata a porre in essere esenti, in quanto aveva mutato l'oggetto sociale (da gestione di immobili di proprietà a locazione finanziaria), ponendo in essere un'attività che generava operazioni imponibili. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza 4.12.1997, ha ritenuto erronea tale decisione, in quanto la Bodofin s.r.l. aveva continuato nell'anno in contestazione a porre in essere operazioni esenti, compilando in proposito il quadro della dichiarazione annuale relativa al calcolo del "pro rata”. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto 3 . ricorso la Bodofin s.r.l. in liquidazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Adducendo la violazione dell'art. 36 bis del D.P.R. 26.10.1972 n.633, la ricorrente sostiene che, avendo essa mutato l'oggetto sociale, sarebbe venuto meno il presupposto di fatto per la fruizione del regime di cui all'art. 36 bis del D.P.R. 633 del 1972, come desumibile dal riscontro oggettivo dell'attività svolta dalla contribuente, anche in carenza di revoca espressa, come previsto dalla norma di interpretazione autentica, di cui al D.P.R. 10.11.1997 n.442. Con secondo motivo, adducendo omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente censura la lacunosa motivazione della sentenza impugnata, la quale si limita ad affermare, condividendo la tesi dell'Ufficio, che "l'appellante (l'Ufficio) non contesta la tesi di diritto, evidenzia soltanto che non può essere sussunta nella stessa la condotta dell'appellata", laddove dovrebbe intendersi che la validità dell'opzione è subordinata alla concreta possibilità che essa possa essere espletata in relazione all'attività dell'impresa; mentre la sentenza censurata non avrebbe valutato in fatto il mutamento dell'oggetto sociale da parte della contribuente nel 1985, e quindi la impossibilità di avvalersi, da quella data del regime di cui all'art. 36 bis, essendo tra l'altro tutte le operazioni esenti (rilevabili dai registi IVA del 1987) inerenti ad interessi per ritardato pagamento, esenti a' sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72, ma non generatori di ricavi esenti per la contribuente. Col terzo motivo di ricorso, la società deduce contraddittorietà della sentenza impugnata con altra identica resa fra le stesse parti, passata in giudicato. Il primo e il secondo motivo di ricorso, di cui appare opportuno l'esame congiunto, sono fondati. La Società ricorrente ha infatti debitamente contestato, in tutti i gradi di giudizio, quanto rilevato col primo motivo di ricorso;
il fatto cioè che l'opzione e la revoca di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si deve desumere da comportamenti concludenti del contribuente e non dalla avvenuta revoca di un regime inizialmente prescelto, e ciò. anche in forza della interpretazione dell'art. 36 bis del D.P.R. 633 del 1972, come effettuata dall'art. 1 del D.P.R. 10.11.1997 n.442. A fronte di una siffatta doglianza, illustrata in fatto col dato pacifico della variazione dell'oggetto sociale della Società, con conseguente imponibilità delle operazioni poste in essere dopo tale variazione (locazione finanziaria di immobili), rispetto al precedente regime di esenzione fruibile per la gestione di immobili di proprietà, la Commissione Regionale ha laconicamente deciso che "l'appellante (l'Ufficio) non contesta la tesi di diritto, evidenzia soltanto che non può essere sussunta nella stessa la condotta dell'appellata", la quale "enuncia principi incontrovertibili praticando comportamenti con gli stessi contrastanti”. Difetta, in tale motivazione, l'accertamento e la valutazione dei fatti posti dalla odierna ricorrente a base della propria impugnativa, poiché la Commissione Regionale sembrerebbe voler contraddittoriamente accettare il principio espresso dal D.P.R. 442/97 citato, per poi contraddirlo, senza peraltro far cripticamente riferimento alcuno al mutamento dell'oggetto sociale della Società, presupposto della contestazione coltivata da quest'ultima. Si impone pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento del terzo motivo. Spetterà al Giudice di rinvio, che si indica in altra Sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia valutare altresì, riesaminando gli atti, l'applicabilità, nel caso in esame, dello "ius superveniens" di cui all'art. 4 del Collegato ordinamentale alla Finanziaria 2000 (L. 21 novembre 2000 n.342), concernente il riordino della disciplina delle opzioni in materia di IVA e di imposte dirette, il quale stabilisce che le disposizioni legislative contenute nell'art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997 n.442 si applicano comportamenti concludenti tenuti dal anche ai contribuente anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso. La Commissione di rinvio liquiderà anche le spese relative al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Presidente Roma 14 dicembre 2000 Il relatore IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 27 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Innocent Battista E N O I Z 6 8 A 9 R A 1 5 I T / . S 4 R I / N 6 A - G 2 E T B . R U R . . L B .P A I L D D A R L . T E E B T D A I T N S E A 1 N I S 3 E E R 1 S E I . T A N A M