Sentenza 12 luglio 2005
Massime • 1
Il criterio della non delegabilità delle funzioni di P.M. a soggetti non togati nei procedimenti per reati diversi da quelli per i quali si procede con la citazione diretta a giudizio, stabilito dall'art. 72, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), costituisce una prescrizione per i dirigenti degli uffici requirenti, relativa alla organizzazione del lavoro nelle Procure, ma non ha rilievo esterno all'ufficio e non incide sulla validità delle deleghe conferite e degli atti compiuti. Detta normativa, infatti, detta soltanto un criterio di massima al quale l'organo delegante deve attenersi compatibilmente con le inderogabili esigenze di funzionamento dell'ufficio, senza che l'apprezzamento di tali esigenze possa assumere rilievo esterno all'ufficio e dar luogo ad implicazioni sulla capacità della parte pubblica nel processo. (Da queste premesse, in un procedimento per omicidio colposo, la Corte ha escluso che potesse farsi discendere, dalla partecipazione al processo di un ufficiale di polizia giudiziaria, in qualità di delegato del procuratore della Repubblica, alcuna nullità degli atti processuali e della sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2005, n. 30439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30439 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 12/07/2005
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO DR - Consigliere - N. 1226
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 33399/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVVISATI TO, n. a Sermoneta il 7.12.1959;
nei confronti della sentenza in data 11 aprile 2003 della Corte di Appello di Bologna;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Enrico Ferri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per i reati di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 C.d.S. perché estinti per prescrizione;
rigetto nel resto. udito l'avv. PALMIERI Angelo del Foro di Latina che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
IS TO ricorre contro la sentenza in data 11 aprile 2003, con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado con riferimento al trattamento sanzionatorio ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, fermo restando il giudizio sulla responsabilità, rideterminava la pena complessiva in anni uno mesi tre di reclusione per i reati di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale, inottemperanza all'obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso commessi il 29 novembre 1996 in danno di DE RO DR, conducente di un veicolo militare.
La Corte, nel confermare la responsabilità dell'imputato, ha richiamato la ricostruzione della dinamica dell'incidente come operata dalla sentenza di primo grado, che aveva evidenziato come fosse stato l'imputato che aveva posto in essere l'ultima manovra di sorpasso in violazione dello specifico divieto ivi esistente, ad una velocità eccessiva, sfiorando il mezzo militare e, quindi, rientrando bruscamente nella corsia di destra, ancora in fase di completamento del sorpasso.
Ha rilevato, inoltre, la soverchiante efficienza causale di tale condotta colposa rispetto alla connotazioni di imperizia ravvisabili nella condotta di guida del conducente del veicolo militare. Propone ricorso per cassazione IS TO articolando sei motivi. Con il primo, lamenta la violazione dell'art. 125 c.p.p., giacché la Corte di appello aveva disatteso l'eccezione di nullità della sentenza fondata sul rilievo che le funzioni di P.M. nel dibattimento erano state esercitate da un ufficiale di P.G., pur trattandosi di reato per il quale non sarebbe stata prevista la citazione diretta.
Con il secondo, reitera l'eccezione processuale relativa alla violazione dell'art. 550, comma 3, c.p.p., disattesa dai giudici di merito con il richiamo al principio della irretroattività della norma processuale, sostenendo che per il reato di omicidio colposo si sarebbe dovuto procedere non con la citazione diretta a giudizio, bensì con l'udienza preliminare.
Con il terzo, sostiene la manifesta illogicità della motivazione, che non avrebbe tenuto conto delle condotte colpose del conducente del veicolo militare e del passeggero dello stesso mezzo, che aveva incitato la vittima a sorpassare il veicolo condotto dal ricorrente "per togliercelo davanti", innescando la serie di sorpassi, che si era conclusa con l'uscita di strada dell'automezzo militare. Con il quarto, si duole della manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità per le contravvenzioni di cui all'art. 189, commi 6 e 7, C. d. S., che non avrebbe tenuto in considerazione le dichiarazioni rilasciate nella immediatezza del fatto dall'imputato, il quale aveva sostenuto di non essersi reso conto che il veicolo militare aveva improvvisamente deviato verso destra.
Con il quinto, lamenta la mancata concessione delle attenuanti con giudizio di prevalenza e la parziale riduzione della pena, non contenuta nei limiti edittali, nonostante tutte le circostanze di carattere oggettivo e soggettivo evidenziate.
Con il sesto, infine, si duole della omessa applicazione del vincolo della continuazione tra i reati, quantomeno tra le due contravvenzioni contestate.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato, sia pure solo parzialmente, dovendosi rilevare ex officio, per quanto riguarda i reati di cui ai capi B e C, dell'intervenuta prescrizione. Con riferimento al primo motivo, è assorbente rilevare che è principio ormai consolidato quello secondo cui il criterio della non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero a soggetti non togati nei procedimenti per reati diversi da quelli per i quali si procede con la citazione diretta a giudizio, stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario (RD 30 gennaio 1941 n. 12), costituisce una prescrizione per i dirigenti degli uffici requirenti, relativa alla organizzazione del lavoro nelle procure, ma non ha rilievo esterno all'ufficio e non incide sulla validità delle deleghe conferite e degli atti compiuti. Detta normativa, infatti, detta soltanto un criterio di massima al quale l'organo delegante deve attenersi compatibilmente con le inderogabili esigenze di funzionamento dell'ufficio, senza che l'apprezzamento di tali esigenze possa assumere rilievo esterno all'ufficio e dar luogo ad implicazioni sulla capacità della parte pubblica nel processo. Da queste premesse, anche ad ammettere che nella specie si trattava di procedimento per il quale doveva procedersi mediante l'udienza preliminare, non può farsene discendere alcuna nullità degli atti processuali e della sentenza (Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2004, Vasta;
nonché, in precedenza, Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2003, Gattafoni). In realtà, nella specie, correttamente si è proceduto ratione temporis con la citazione diretta, e non mediante l'udienza preliminare, essendo stata questa prevista, per il reato di omicidio colposo, solo a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479. La nuova normativa sulla vocatio in iudicium (in forza della quale per il reato di omicidio colposo deve procedersi con l'udienza preliminare, e non con la citazione diretta a giudizio), relativamente ai procedimenti in corso, doveva trovare applicazione solo laddove, al momento dell'entrata in vigore del novum normativo, il pubblico ministero non avesse esercitato l'azione penale. Per converso, laddove il pubblico ministero avesse già esercitata l'azione penale, mediante la citazione diretta a giudizio, questa doveva e deve considerarsi valida ed efficace.
Trattasi di conclusione imposta dall'applicazione del principio del tempus regit actum, che vige in materia processuale, in difetto di specifica disciplina transitoria.
Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, laddove risulta dagli atti, apprezzabili direttamente da questa Corte giusta la natura della doglianza, che il decreto di citazione a giudizio è stato formato e validamente emesso sotto il vigore della previgente disciplina. In altri termini, l'esercizio dell'azione penale si è verificato sotto la previgente disciplina, che prevedeva per il reato di omicidio colposo la citazione diretta a giudizio. Corretta è stata, quindi, la decisione del giudice di merito che non ha accolto l'eccezione facendo esatto richiamo al principio del tempus regit actum, e, per l'effetto, anche il secondo motivo è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Parimenti infondato è il terzo motivo, afferente la asserita carenza di motivazione, risolvendosi in una censura di merito relativa alla valutazione dei mezzi di prova che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dal giudice di merito appare logica e congruamente articolata. Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus, di recente, Cass., Sez. 4^, 7 aprile 2005, Mirenna).
Or bene, la lettura della motivazione della sentenza impugnata sfugge alle censure di illogicità articolate dal ricorrente, giacché ricostruisce con motivazione corretta le modalità dell'incidente stradale in termini coerenti con l'addebito di colpa generica e specifica formulato nei confronti dell'IS. E ciò fa attraverso il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado ed alla descrizione della dinamica del sinistro, da cui emerge che lo sbandamento del mezzo condotto dalla vittima fu causato dall'ultima manovra di sorpasso posta in essere dal ricorrente in violazione dello specifico divieto ivi esistente, eseguita ad una velocità eccessiva, con un rientro brusco nella corsia di destra, ancora in fase di completamento del sorpasso.
Ne deriva un giudizio convincente sulla riconducibilità della responsabilità dell'incidente alla prevalente condotta colposa, generica e specifica, dell'odierno ricorrente, che non ammette censure in sede di legittimità.
I rilievi svolti dal ricorrente sull'assenza di collisione tra i mezzi, sulla responsabilità del trasportato su mezzo militare, che, nella qualità di Maresciallo capo macchina responsabile del mezzo militare non avrebbe imposto al conducente del mezzo un comportamento rispettoso della normativa stradale, sulla esistenza di solchi sul lato della strada, causati da un precedente sinistro, che avrebbero facilitato l'uscita di strada del camion militare, propongono una diversa ricostruzione dei fatti in questa sede inammissibile, a fronte di una motivazione logica ed esauriente della sentenza impugnata e soprattutto di quella di primo grado, alla quale i giudici di appello si sono riportati per relationem, concludendo ineccepibilmente per una "soverchiante efficienza causale della condotta colposa (dell'IS) rispetto alle connotazioni di imperizia ravvisabili nella condotta di guida del conducente del veicolo militare, inserite in un meccanismo causale irrefrenabilmente innescato dalla prima".
Il quarto ed il sesto motivo attengono, rispettivamente, alla dedotta carenza di motivazione in relazione alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 189 commi 6 e 7 C.d.S ed alla esclusione tra tutti i delitti contestati, ivi compreso l'omicidio colposo, del vincolo della continuazione.
In via preliminare - ed assorbente - la Corte rileva che tali reati commessi in data 29.11.1996, sono estinti per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza impugnata. Trattasi di questione anche rilevabile d'ufficio, in presenza di un ricorso non manifestamente infondato.
All'annullamento in parte qua della decisione, consegue la necessità di rideterminazione della pena per il residuo reato di omicidio colposo. Operazione, questa, cui può procedere direttamente questa Corte, ex art. 619, c.p.p., giacché dalla motivazione della sentenza è rinvenibile il quantum di pena stabilito per ciascuno dei reati prescritti (un mese per il reato sub B e due mesi per il reato sub C).
È inaccoglibile anche il quinto motivo di censura afferente il giudizio di comparazione tra le riconosciute attenuanti generiche e l'aggravante contestata.
La gravità della colpa, qui prospettata come ragione assorbente del preteso giudizio di equivalenza, unitamente ai precedenti penali specifici dell'imputato, consente di condividere la scelta del giudice di merito, correttamente motivata ed ineccepibile, siccome in linea con il disposto dell'art. 133 c.p.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 C.d.S. perché estinti per prescrizione ed elimina la pena relativa;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2005