Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2005, n. 30439
CASS
Sentenza 12 luglio 2005

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Il criterio della non delegabilità delle funzioni di P.M. a soggetti non togati nei procedimenti per reati diversi da quelli per i quali si procede con la citazione diretta a giudizio, stabilito dall'art. 72, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), costituisce una prescrizione per i dirigenti degli uffici requirenti, relativa alla organizzazione del lavoro nelle Procure, ma non ha rilievo esterno all'ufficio e non incide sulla validità delle deleghe conferite e degli atti compiuti. Detta normativa, infatti, detta soltanto un criterio di massima al quale l'organo delegante deve attenersi compatibilmente con le inderogabili esigenze di funzionamento dell'ufficio, senza che l'apprezzamento di tali esigenze possa assumere rilievo esterno all'ufficio e dar luogo ad implicazioni sulla capacità della parte pubblica nel processo. (Da queste premesse, in un procedimento per omicidio colposo, la Corte ha escluso che potesse farsi discendere, dalla partecipazione al processo di un ufficiale di polizia giudiziaria, in qualità di delegato del procuratore della Repubblica, alcuna nullità degli atti processuali e della sentenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2005, n. 30439
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30439
    Data del deposito : 12 luglio 2005

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