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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 238/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MA NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6668/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
AP Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175367_75020 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21700/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in esame il Ricorrente_1
”, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, allo stesso notificato da N.O.V. s.r.l. per il
Comune di AP, il 14.01.2025, con il quale si richiede il pagamento della Tari 2019 relativa al possesso dell'immobile ivi indicato per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni, pari ad € 1.645,00.
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per il difetto di legittimazione dell'ente di riscossione nonché: il difetto di motivazione dell'atto; la violazione degli artt. 6bis e 7bis l.212/2000; la violazione dell'art.1 comma 792 della l. 160/2019; la mancata prova del presupposto impositivo;
la violazione dell'art.1 commi 641-642 della l.147/2013; l'illegittimità delle sanzioni applicate. In particolare ha dedotto che gli
Indirizzo_1immobili in oggetto, ubicati alla sono nella detenzione della
SA AR di AP come da visura catastale (p.lla 64).
Tanto premesso ha chiesto annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese e attribuzione.
All'udienza del 12.09.2025 il giudice disponeva la sospensione dell'atto impugnato. Si sono costituite con atto unico N.O.V. s.r.l. e Municipia s.p.a. ed hanno controdedotto l'infondatezza della eccezione preliminare, facendo poi rilevare nel merito che nella fattispecie era intervenuto un parziale pagamento del tributo con relativa decurtazione dell'importo già versato ed ha prodotto documentazione relativa al pagamento delle utenze elettriche attestanti la detenzione dell'immobile in capo al ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto.
In via preliminare deve, ritenersi infondata l'eccezione relativa al difetto di titolarità dell'ente di riscossione.
Nella fattispecie l'atto è stato emesso da Municipia s.p.a. sulla scorta di un contrattò di servizio stipulato il 07.08.2024 tra N.O.V. s.r.l. e Municipia s.p.a. con il quale sono stati trasmessi a quest'ultima i poteri di riscossione già spettanti alla prima.
Quanto alla titolarità di tali poteri in capo a N.O.V. s.r.l. deve ritenersi che ogni questione sulla titolarità ad emettere atti impositivi e di esecuzione da parte di AP
Obiettivo Resistente_1 risulta infondata alla luce del disposto della legge n. 15/2025 di conversione del d.l. 202/2024 art.3 comma 14 septies avente valore interpretativo
(Vedi Cass. Trib. n.74895/2025).
Nel merito si osserva che l'ente di riscossione ha dedotto trattarsi di un parziale mancato pagamento ma dall'esame dell'atto appare evidente come alcun importo già versato sia stato decurtato.
Occorre, poi, osservare che l'atto si riferisce ad un immobile, della superficie di mq.100 ubicato alla Indirizzo_1 che, secondo la visura catastale depositata dalla parte ricorrente, risulta intestata alla SA AR e nessun documento dimostra al contrario la detenzione in capo al Tempio.
Né tale prova può ricavarsi dalla documentazione relativa al pagamento delle bollette per le utenze elettriche che si riferiscono ad immobili ubicati alla Indirizzo_1 n.
13.
Pe tali motivi, pur potendosi verosimilmente ipotizzare che l'ente sia incorso in un mero errore nella indicazione topografica (basti considerare la diversa estensione delle unità immobiliari ubicate ai numeri 13 e 16), il ricorso deve essere accolto.
Si ritiene equo alla luce delle ragioni poste a fondamento del ricorso compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MA NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6668/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
AP Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175367_75020 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21700/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in esame il Ricorrente_1
”, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, allo stesso notificato da N.O.V. s.r.l. per il
Comune di AP, il 14.01.2025, con il quale si richiede il pagamento della Tari 2019 relativa al possesso dell'immobile ivi indicato per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni, pari ad € 1.645,00.
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per il difetto di legittimazione dell'ente di riscossione nonché: il difetto di motivazione dell'atto; la violazione degli artt. 6bis e 7bis l.212/2000; la violazione dell'art.1 comma 792 della l. 160/2019; la mancata prova del presupposto impositivo;
la violazione dell'art.1 commi 641-642 della l.147/2013; l'illegittimità delle sanzioni applicate. In particolare ha dedotto che gli
Indirizzo_1immobili in oggetto, ubicati alla sono nella detenzione della
SA AR di AP come da visura catastale (p.lla 64).
Tanto premesso ha chiesto annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese e attribuzione.
All'udienza del 12.09.2025 il giudice disponeva la sospensione dell'atto impugnato. Si sono costituite con atto unico N.O.V. s.r.l. e Municipia s.p.a. ed hanno controdedotto l'infondatezza della eccezione preliminare, facendo poi rilevare nel merito che nella fattispecie era intervenuto un parziale pagamento del tributo con relativa decurtazione dell'importo già versato ed ha prodotto documentazione relativa al pagamento delle utenze elettriche attestanti la detenzione dell'immobile in capo al ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto.
In via preliminare deve, ritenersi infondata l'eccezione relativa al difetto di titolarità dell'ente di riscossione.
Nella fattispecie l'atto è stato emesso da Municipia s.p.a. sulla scorta di un contrattò di servizio stipulato il 07.08.2024 tra N.O.V. s.r.l. e Municipia s.p.a. con il quale sono stati trasmessi a quest'ultima i poteri di riscossione già spettanti alla prima.
Quanto alla titolarità di tali poteri in capo a N.O.V. s.r.l. deve ritenersi che ogni questione sulla titolarità ad emettere atti impositivi e di esecuzione da parte di AP
Obiettivo Resistente_1 risulta infondata alla luce del disposto della legge n. 15/2025 di conversione del d.l. 202/2024 art.3 comma 14 septies avente valore interpretativo
(Vedi Cass. Trib. n.74895/2025).
Nel merito si osserva che l'ente di riscossione ha dedotto trattarsi di un parziale mancato pagamento ma dall'esame dell'atto appare evidente come alcun importo già versato sia stato decurtato.
Occorre, poi, osservare che l'atto si riferisce ad un immobile, della superficie di mq.100 ubicato alla Indirizzo_1 che, secondo la visura catastale depositata dalla parte ricorrente, risulta intestata alla SA AR e nessun documento dimostra al contrario la detenzione in capo al Tempio.
Né tale prova può ricavarsi dalla documentazione relativa al pagamento delle bollette per le utenze elettriche che si riferiscono ad immobili ubicati alla Indirizzo_1 n.
13.
Pe tali motivi, pur potendosi verosimilmente ipotizzare che l'ente sia incorso in un mero errore nella indicazione topografica (basti considerare la diversa estensione delle unità immobiliari ubicate ai numeri 13 e 16), il ricorso deve essere accolto.
Si ritiene equo alla luce delle ragioni poste a fondamento del ricorso compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.