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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/12/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5715/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 3.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5715 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (4.12.1968 – c.f.: - domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall' avv. Emanuela Coppola)
e l' in persona del l.r.p.t. (domiciliato Controparte_1
come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità degli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420220002603829000; 39420220002603930000;
39420220002604031000; 39420220002604132000; 39420220002604233000;
39420220002604334000; 39420220002604435000, emessi dall' per come volti al CP_1
1 recupero di indennità di disoccupazione agricola (DS) asseritamente non dovuta a seguito della sua cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di appartenenza per gli anni dal
2011 al 2017: e questo, per essere stati i predetti avvisi di addebito emessi in pendenza di opposizione giudiziale avverso tale cancellazione (art.24 co.3 D.Lgs. 46/1999) e in assenza delle condizioni di fatto legittimanti tale ripetizione.
Ai fini dell'accoglimento di tale pretesa, la stessa ricorrente ha quindi dedotto nell'atto Pt_1
introduttivo di lite:
- che in data 25.11.2022 l' - sede di Reggio Calabria le ha notificato i già menzionati CP_1
avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420220002603829000; 39420220002603930000;
39420220002604031000; 39420220002604132000; 39420220002604233000;
39420220002604334000; 39420220002604435000;
- che tali avvisi di addebito avevano ad oggetto presunti indebiti nascenti da indennità di disoccupazione agricola (DS) asseritamente erogata sine titulo negli anni dal 2011 al 2017 per l'importo complessivo di € 17.435,46;
- che mediante gli stessi si chiedeva quindi la restituzione delle somme in questione, stante il provvedimento di cancellazione dell'esponente dalle liste dei lavoratori agricoli per le suddette annualità (cfr. elenco di variazione 3/2019 del 15.12.2019, adottato dall' a seguito CP_2 CP_1 di accertamento ispettivo eseguito sull'azienda datrice di lavoro) e il conseguente venir meno di una posizione contributiva idonea a beneficiare della prestazione assistenziale de qua;
- che tali avvisi erano stati preceduti in data 2.7.2020 dalle comunicazioni di reiezione su riesame delle domande di disoccupazione agricola presentate dalla stessa ricorrente in relazione agli anni de quibus;
- che con ulteriori avvisi bonari di pagamento comunicati in data 23.7.2020, valevoli quali missive di diffida e messa in mora, l' le aveva già richiesto la restituzione delle somme di CP_1
cui si discute;
- che avverso tali provvedimenti di cancellazione dalle liste dei lavoratori in agricoltura e contestuale revoca su riesame del beneficio della disoccupazione agricola relativa alle annualità dal 2011 al 2017, esauriti i rimedi amministrativi, ha tempestivamente proposto ricorso di merito davanti a questo stesso Tribunale, incardinato con il N.R.G. 3897/2020;
- che la pretesa restitutoria dell' doveva quindi considerarsi illegittima ex art.24 co.3 CP_1
D.Lgs. 46/1999 perché – come detto - avente ad oggetto debiti contributivi ancora sub judice ed azionata in carenza dei relativi presupposti di fatto.
Di qui, la proposizione del ricorso oggetto di causa nella corrente sede.
2 Costituendosi in giudizio l' dopo aver chiesto rilevarsi il difetto di giurisdizione del CP_1
G.O. adito quanto alla domanda di reintegrazione nella posizione previdenziale proposta dalla ricorrente e sottolineata l'inoperatività nella fattispecie in esame dell'art.24 co.3 D.Lgs. 46/1999, ha eccepito quanto al merito l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 co.1 D.L. 7/1970, convertito con modificazioni nella L.83/1970 concludendo poi per la reiezione del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato qui di seguito richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Va in via del tutto preliminare rilevato che in merito al ricorso avverso i provvedimenti di cancellazione dalle liste dei lavoratori in agricoltura portante il N.R.G. 3897/2020, questo
Tribunale ha pronunciato sentenza di rigetto n. 1762/2023, pubblicata in data 28.10.2023 e attualmente non passata in giudicato.
Il presente giudizio non ha però ad oggetto – pena il dar luogo luogo ad un'inammissibile duplicazione di controversie identiche – la sussistenza o meno del rapporto di lavoro in agricoltura della ricorrente, ma solo la contestata legittimità della pretesa restitutoria azionata mediante la notifica degli avvisi di addebito di causa all'indomani della già Controparte_3
menzionata cancellazione della dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2011 al Pt_1
2017.
In tali termini va quindi interpretata la domanda di parte ricorrente.
Al riguardo, l'art.24 co.1 D.Lgs. 46/1999 statuisce che “i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore”.
Il terzo comma dello stesso articolo specifica poi che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
La norma in esame riguarda però un'ipotesi diversa da quella relativa alla posizione della ricorrente, per cui non è utilmente invocabile da quest'ultima.
Detta disposizione, infatti, riguarda per l'appunto “i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici”.
3 Nella fattispecie in esame, l' ha invece iscritto a ruolo il recupero di prestazioni (DS) CP_1
asseritamente erogate sine titulo.
La chiara diversità delle fattispecie in esame emerge anche analizzando le sentenze della Corte di
Cassazione invocate dalla ricorrente (e in particolare Cass., 8379/2014) che fanno per l'appunto riferimento a vicende del tutto differenti (recupero di contribuzione relativa alla parte variabile di contribuzione per la gestione commercianti in dipendenza del maggior reddito accertato dalla
Agenzia delle Entrate).
Da ciò discende la reiezione del ricorso.
3. La controvertibilità in punto di fatto della questione oggetto di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 3.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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