TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8656/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8656/2020
Oggi 06/03/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. SANTANIELLO GIOVANNI, il Parte_1 quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
per DOMICILIATA PRESSO AVV. MARCO GRA NESE Controparte_1
per delega dell'avv. GRANESE MARCO, l'avv. , il
[...] CP_2 quale si riporta ai propri scritti difensivi e, in particolare, alla memoria conclusiva autorizzata.
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione , autorizzando i difensori ad allontanarsi. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8656/2020 promossa da:
C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SANTANIELLO GIOVANNI (C.F. C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GRANESE MARCO (C.F. ); CodiceFiscale_3
APPELLATA
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
(C.F. Controparte_4 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione notificati in data 13/5/2016 e, in rinotifica, il
29/9/2016, e convenivano in Parte_1 Controparte_3 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Salerno, rispettivamente la
[...]
e per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 Controparte_4 conclusioni: «[…] dichiarare unico ed esclusivo responsabile dell'incidente per cui è causa il conducente dell'autovettura Mercedes targata AV278694, di proprietà del signor;
Controparte_4
- condannare, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 209/2005, le
[...]
in persona del suo legale rappresentante p ro-tempore, al CP_1
pagina 2 di 14 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali, subiti dalla signora per le lesioni Controparte_3 personali patite in conseguenza dell'occorso sinistro, che prudenzialmente si quantificano in € 75.000,00, o la somma da quantificarsi in corso di causa anche previa nomina di consulenza medico -legale d'ufficio di cui sin d'ora se ne chiede l'ammissione, ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta congrua e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria da dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo e interessi legali sulle somme così rivalutate;
- condannare, ancora, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 209/2005, le in persona del suo legale rappresentante pr o-tempore, Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali, subiti dalla signora per le Parte_1 lesioni personali patite in conseguenza dell'occorso sinistro, che prudenzialmente si quantificano in € 75.000,00 o la somma da quantificarsi in corso di causa anche previa nomina di consulenza medico -legale d'ufficio di cui sin d'ora se ne chiede l'ammissione, ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta congrua e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria da dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo e interessi legali sulle somme così rivalutate, domande tutte, anche sub 2) , che si intendono limitate, altresì, nel loro cumulo, nella competenza ratione valoris dell'autorevole organo giudicante adito, con rinuncia all'esubero, vinte le spese e competenze professionali di causa, con attribuzio ne al procuratore antistatario, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge […]».
A fondamento delle rispettive domande avevano dedotto, in sintesi:
- che, in data 7/2/2014 alle ore 16:30 circa in Baronissi (SA), l'autovettura
Mercedes tg. AV 278694, di proprietà di e da lui condotta, Controparte_4 assicurata per la r.c.a. al momento del sinistro con la Controparte_5
(oggi , provenendo da via Fratelli
[...] Controparte_6
Rosselli, nell'immettersi su via Unità di Italia, non arrestava la propria marcia al segnale di “stop” e urtava, con la sua parte anteriore, il lato sinistro dello scooter ND SH125 tg. DP52987, che perco rreva via Unità di Italia, di proprietà di assicurato per la sul Controparte_7 Controparte_1
pagina 3 di 14 quale viaggiavano esse attrici, in qualità di conduttrice e Controparte_3
in qualità di terza trasportata;
Parte_1
- che, a seguito del sinistro, il motociclo SH125 subiva danni materiali, mentre esse attrici subivano lesioni personali tali da richiedere l'immediato trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale di Mercato San Severino;
- che la veniva dimessa con prognosi di 20 giorni, salvo CP_3 complicanze, e la veniva dimessa con diagnosi di «sublussazione di Pt_1 spalla ridotta in pronto soccorso, distorsione ginocchio destro, escoriazione multiple per il corpo» con prognosi di 20 giorni e per le cui cure mediche , entrambe, sostenevano spese considerevoli;
- che con lettere di messe in mora del 6/3/2014 e del 15/4/2014 venivano inoltrate, alla le richieste di risarcimento di tutti i danni Controparte_1 patiti, senza ottenere alcun riscontro e, pertanto, adivano il G.d.P.
Si costituiva in giudizio la eccependo: Controparte_1
• la non veridicità del sinistro, tanto che in data 28/9/2015 presentava atto di denuncia-querela nonché istanza di riunione la procedimento penale n.
8738/2012 aperto con l'interessamento della Controparte_8
;
[...]
• la mancata prova dell'esatta osservanza delle condizioni di proponibilità ex art. 145 e 149 D.lgs. 209/2005;
• il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ.;
• le perplessità sulla circostanza per cui entrambe le infortunate, nell'immediatezza dell'evento, dopo essere state visitate al Pronto Soccorso non erano state sottoposte a indagini radiografiche e/o a consulenza ortopedica;
• la mancata presentazione delle indagini strumentali in sede di visita medico legale disposta da essa convenuta;
• la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia fotostatica, rilevandone, in ogni caso, la carenz a di valore probatorio.
Concludeva, pertanto, per il rigetto di tutte le do mande attoree in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili e infondate in fatto e diritto.
Non si costituiva , restando contumace. Controparte_4
Escusso l'unico teste, il giudizio si concludeva con sentenza n. 805/2020 con pagina 4 di 14 la quale il Giudice di Pace rigettava la domanda, in quanto non provata secondo la dinamica esposta, per la genericità della testimonianza resa che non ha chiarito lo svolgimento dei fatti contestat i e per non aver, le attrici, provato il nesso di causalità tra l'evento e il danno ex art. 2697 cod. civ.
Pertanto, con distinti atti di citazione notificati in data 13/11/2020,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 805/2020 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Salerno il 21/10/2019 e depositata in data
11/2/2020, deducendo:
- la contraddittorietà nella parte della sentenza in cui il Giudice , pur affermando che il sinistro si era effettivamente verificato, respingeva la domanda di risarcimento di essa terza trasportata in quanto Controparte_3 non aveva offerto la prova circa la responsabilità del presunto responsabile civile, ; Controparte_4
- la violazione dell'art. 141 codice delle assicurazioni in relazione agli artt.
2967 cod. civ. in quanto il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2967 cod. civ. nella parte della sentenza in cui si afferma che la ter za trasportata non avrebbe offerto prove sufficienti a supporto della sua domanda;
- la mancata considerazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'autonomia della domanda avanzata dalla terza trasportata rispetto a quella avanzata dalla conducente;
- che la , in qualità di conducente e, per questo, capace di CP_3 testimoniare sui fatti che interessano il trasportato, aveva confermato appieno la presenza, sul motociclo da lei condotto, di essa appellante;
- la violazione dell'art. 2967 cod. civ. e dell'art. 257 c.p.c.
Ha poi evidenziato:
- la prova dell'invio di richiesta del risarcimento danni del 15/4/2014 ai sensi e per gli effetti degli artt. 141, 148 e ss. Cod. Ass.ni;
- la prova dell'invito alla negoziazione assistita, rimasto inesitato;
- il rispetto dello spatium deliberandi previsto dall'art. 145 cod. Ass.;
- la presenza, nell'atto introduttivo, di tutti gli elementi richiesti ex artt.
pagina 5 di 14 163 e 164 c.p.c.;
- la prova dei danni da lei subiti per un totale di € 13.197,00 così come da certificati medici e in base alla tabella di cui all'art. 183 comma 2 lett. a) D.lgs.
209/2005 Cod. Ass.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: «a) previa riforma della sentenza di prime cure nr. 805/2 020, emessa dal Giudice di Pace di Salerno il
21.10.2019 e depositata l'11.02.2020, nella parte sopra trascritta, stante la violazione degli art. 141 Cod. Ass.ni e 29 67 cod. civ. e 257 c.p.c., condannare la soc. quale assicuratrice de l veicolo ND SH tg. Controparte_9
BPS2987, al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro per cui è causa nei confronti della sig.ra terza Parte_1 trasportata, nella misura di euro 13.197,00 ovvero quella minore o maggiore che il Giudice, anche in via equitativa, riterrà di giustizia.
b) Vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distarsi in favore del sottoscritto difensore quale antistatario .
c) In via istruttoria, si reitera la richiesta di C.T.U. ai fini della quantificazione del danno subito dal terzo trasportato e non disposta in primo grado, qualora ritenuta necessaria […]».
Si è costituita nel presente giudizio, tempestivamente, la Controparte_1 con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha impugnato
[...] estensivamente e partitamente il contenuto dell'atto di appello, contestando tutte le circostanze in esso esposte e, nel riportarsi alle difese già svolte nel giudizio di primo grado, ha proposto appello incidentale per i seguenti motivi:
• l'erronea compensazione delle spese di primo grado, la carenza di motivazione e la motivazione apparente in quanto, in base al generale principio della soccombenza, le spese andavano interamente poste a carico di
[...]
per aver proposto una domanda che, all'esito del l'espletata Parte_1 istruttoria, è risultata temeraria, infondata e priva di adeguata prova;
• l'evidente contrasto tra la decisione, nella parte relativa alle spese, con il disposto di cui all'art. 91 c.p.c.;
• l'impossibilità, in ogni caso, di applicazione dell'art. 92 c.p.c. al caso di specie;
• la genericità e l'insufficienza della motivazione del Giudice in ordine alle pagina 6 di 14 spese.
Sull'atto di appello ha, in ogni caso, eccepito:
• sull'an debeautur: il Giudice ha correttamente ritenuto di rigettare la domanda avanzata dall a in quanto la stessa non appariva Parte_1 adeguatamente provata;
• che il teste escusso non è stato in grado di indicare la strada teatro del sinistro, né la strada da cui proveniva l'autovettura Mercedes, né i danni riportati dai veicoli coinvolti, né ta nto meno ha individuato la quale Parte_1 ragazza che viaggiava a bordo del motorino ND;
• che la conduttrice del veicolo non avrebbe potuto rivestire, nel medesimo procedimento, anche il ruolo di testimone ostandovi il combinato disposto di cui agli artt. 100 e 246 c.p.c. e giammai il Giudicante avrebbe potuto attribuire alla premessa dell'atto di citazione una funzione probatoria, così come dedotto dall'appellante;
• che, peraltro, il terzo trasportato, promuovendo l'azione insieme al conducente, ha implicitamente inteso rinunciare all'azione speciale ex art. 141 cod. Ass.ni essendo stato invocato in citazione l'accertamento della responsabilità esclusiva di un soggetto diverso dal vettore con conseguente inapplicabilità dei principi sottesi all'art. 2054 e 2055 cod. civ.
• sul quantum debeatur: non è stata fornita alcuna prova né riguardo all'esistenza delle lesini subite dall'appellante, né riguardo la riconducibilità alla responsabilità di essa appellata;
• che l'appellata dopo essere stata visitata al pro nto soccorso non è stata sottoposta né a un controllo né a una consulenza ortopedica , non ha esibito le indagini strumentali a cui sarebbe stata sottoposta e le fatture depositate non appaiono riferibili alle indagini strumentali effettuate in data 10/2/20 14 poiché datate 5/3/2014, 18/3/2014 e 10/4/2014.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «[…] A) rigettare l'appello principale proposto dalla signora Parte_1
perché inammissibile, temerario e comunque infond ato in fatto e in
[...] diritto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza n. 805/2020 resa dal Giudice di Pace di Salerno in data 21.10.2019, depositata in Cancelleria
l'11.02.2020 e condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze
pagina 7 di 14 del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del sot toscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
B) accogliere l'interposto appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata condannare la signora Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio
[...] da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.».
Nonostante regolarmente citati in giudizio non si sono costituiti
[...]
e restando contumaci. CP_3 Controparte_4
La causa è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulla violazione dell'art. 141 Cod. ass.ni
1.1. Preliminarmente, è doveroso precisare che l'odierna appellante lamenta la violazione, nella sentenza di primo grado, dell'art. 141 Cod. Ass.ni nella parte in cui il Giudice avrebbe affermato l'esistenza del sinistro e poi rigettato la domanda per non aver le attrici provato che la responsabilità fosse imputabile a Controparte_4
1.2. La , infatti, nel ribadire l'autonomia della propria Parte_1 domanda rispetto a quella avanzata dall'altra attrice in primo grado, la conducente , afferma che il risarcimento del danno richiesto Controparte_3 dalla terza trasportata, ex art. 141 Cod. Ass.ni, era a lei dovuto dalla
Compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggi ava, a prescindere dall'accertamento di responsabilità dell'uno o dell'altro conducente coinvolti nel sinistro.
1.3. Lo stesso articolo prevede, infatti, che «l'azione diretta prevista dall'art.
141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conduce nti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti
pagina 8 di 14 coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con l a conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile»
(Cass. Sez. U -, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022).
1.4. Pertanto, il 141 Cod. Ass.ni, sul piano astratto della qualificazione della domanda, è sicuramente applicabile al caso di specie, essendo stato dedotto un sinistro verificatosi con scontro tra i due veicol i, anche se, in primo grado,
l'odierna appellante ha agito in uno con la conducente del veicolo.
1.5. L'eccezione, però, non può essere accolt a perché, a differenza di quanto dedotto da parte appellante, il Giudice di primo grado non affatto erroneamente applicato l'art. 141 cod. ass.
1.6. Nella sentenza non è stat a accertato l'esistenza del sinistro e, poi, rigettata la domanda, perché le attrici non avrebbero provato la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro, ma per la mancata prova CP_4 della stessa la verificazione del sinistro.
1.7. Ed infatti, dalla sentenza si legge: «le risultanze istruttorie acquisite non consentono di ritenere realmente avvenuto il sinistro per cui è causa secondo la dinamica esposta. Le deposizioni rese dal te ste non sono state precise, esaurienti e convincenti, ma sono risultate poco attendibili e contraddittorie.
Questo consente di ritenere non sufficientemente provato il nesso di causalità tra i fatti per cui è causa e le conseguenze dannose che avrebbero su bito le attrici. Dall'istruttoria della causa, infatti, non sono emersi elementi sufficienti a sostenere le pretese avanzate in ordine alla descrizione della natura e dell'entità dei danni che si assumono prodotti».
1.8. Chiaro è che anche nell'ipotesi contemplata dall'art. 141 cod. ass. l'onere della prova che ricade sul trasportato è quello di dimostrare che è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti due veicoli e che su uno di questi veicoli essa parte era trasportata;
una volta dimostrati questi fatti è la parte convenuta, nel pagina 9 di 14 caso di specie l'Assicuratrice del veicolo sul quale l'attrice era trasportata, a dover provare il caso fortuito, la cui nozione, «prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta col posa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro» (sempre Sez. U - ,
Sentenza n. 35318/2022).
1.9. Nel caso di specie, invece, il Giudice ha rigettato le domande perché, al di là della singola qualificazione giuridica, erano sprovviste di qualsiasi elemento idoneo a poter accertare che il sinistro si sia verificato nelle modalità e nelle circostanze dedotte dalle attrici e, quindi, in altri termini, a provare che si sia verificato.
1.10. Esistenza del sinistro che andava provata sia per la conducente sia per la terza trasportata.
2. Sull'accertamento del sinistro.
2.1. Venendo al merito della questione, nella sentenza impugnata, se bbene in maniera lapidaria, il Giudice di Pace ha individuato la carenza probatoria delle attrici in merito alla verificazione del sinistro
2.2. Occorre, quindi, solo integrare la motivazione del giudice di prime cure, osservandosi che «In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice
d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragion i diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice» (Cass. Sez. 3 -
pagina 10 di 14 , Ordinanza n. 6533 del 12/03/2024).
2.3. In tal senso, il G.d.P. ha correttamente ritenuto che la riportata testimonianza, così come anche il corredo documentale, sia inidonea a dare prova del fatto allegato.
2.4. Si rileva, in primo luogo, come la testimonianza sia stata resa sulle stesse identiche circostanze fattuali dedotte dal le attrici con l'atto introduttivo risultando oltre che generica – come pure evidenziato dal G.d.P. nella sentenza impugnata – anche manchevole di specificità,
2.5. In merito, va rammentato che «L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice »
(Cassazione Sez. 3 -, Ordinanza n. 3708 del 08/02/2019 ).
2.6. Nel caso di specie, l a testimonianza risulta oltremodo generica non aggiungendo nessun dato rilevante che possa contribuire alla ricostruzione del sinistro, così come dedotto dalle attrici.
2.7. E infatti, oltre a essere del tutto omessa qualsiasi indicazione circa la strada teatro del sinistro, il teste manca di chiarire quali siano stati i punti d'urto tra la Mercedes e il motorino, afferma solo genericamente: «[…] ho visto un Mercedes provenire dal lato sinistro il quale senza fermarsi al segnale di
STOP ivi presente, si immetteva sulla strada i mpegnata dal motoveicolo
ND, andando ad urtare sul lato sinistro lo stesso».
2.8. Non ha chiarito se, al momento dell'impatto, la Mercedes avesse già impegnato la corsia o meno, né è stato capace di costatare la mera presenza di danni al motociclo e/o al ve icolo.
2.9. Mancando il riferimento in ordine alla strada in cui il sinistro è avvenuto, risulta poco chiaro anche il senso di marcia e la direzione dei veicoli coinvolti, elementi questi necessari a verificare lo svolgimento del sinistro e a riscontrare il suo reale accadimento in relazione ai luoghi di causa;
nemmeno il teste ha fornito particolari in ordine all'interazione dei due veicoli coinvolti, ma ha solo affermato la presenza di un uomo nel veicolo danneggiante, senza nemmeno precisare se lo stesso si sia fermato a prestare soccorso o meno.
pagina 11 di 14 2.10. Il teste non ricorda dettagli che sarebbero risultat i di immediata percezione (la strada, il punto d'urto, i danni a cose, il colore dei veicoli coinvolti, se il danneggiante si sia fermato o meno) ma ricorda con precisione i dolori accusati dall'una o dall'altra delle ragazze coinvolte nel sinistro. Dalla testimonianza: «[…] ricordo che le ragazze lamentavano entrambe dolore al lato destro, più precisamente ricordo che la conducente lamentava particolare dolore al polso destro e anche al sedere.
Mi ricordo che anche la passeggera lamentava forte dolore alla spalla destra, al ginocchio destro, in generale a tutto il lato destro », peraltro anche confondendo il dolore al coccige che non era stato accusato dalla conducente,
, bensì dalla terza trasportata, odierna appellante (v. verbale Controparte_3 di accettazione del Pronto Soccorso di «Esame Parte_1 obiettivo: spiccata coccidiodinia post-traumatica […]» all.to n. 4 fascicolo attoreo di primo grado); così gettando un ulteriore dubbio in ordine alla qualità di terza trasportata dell'odierna appellante.
2.11. Altresì incomprensibile è che agli atti non sia stata allegata alcuna fotografia ritraente il luogo del sinistro. Risulta inverosimile che all'anno
2014, con la tecnologia a disposizione di chiunque, non siano state scattate delle foto per documentare l'incidente.
2.12. Per di più in considerazione del fatto che, in primo grado, le attrici avevano richiesto il risarcimento dei danni materiali occorsi al motociclo
ND SH125; fotografie che potevano essere scattate anche successivamente al sinistro.
2.13. Inoltre, a fronte della contestazione della Compagnia della ome ssa produzione delle indagini diagnostiche – rilevata in sede di visita del proprio fiduciario, essendo in atti esclusivamente i refert i – l'appellante non ha provveduto al colmare detta lacuna documentale.
2.14. La generica testimonianza dell'unico teste escusso non permette di poter affermare che il sinistro si sia effettivamente verificato.
2.15. Pertanto, il Giudice ha correttamente affermato: «va rilevato che il rapporto di causalità tra il danno e il comportamento di chi si assume averlo cagionato, costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e c he, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della relativa prova incombe
pagina 12 di 14 sull'attore circa la dimostrazione dell'accadimento dell'evento dannoso e, nel caso in esame, le attrici nulla hanno provato in ordine al nesso di causalità».
2.16. La mancanza di tale presupposto imprescindibile sia ai fini della domanda proposta dalla conduttr ice nei confronti del responsabile civile, sia ai fini della domanda proposta dalla terza trasportata ex art. 141 D.lgs. 209/2005 , non permette l'accoglimento dell'appello che va, dunque, rigettato.
3. Sull'appello incidentale.
3.1. La ha lamentato, invece, la violazione dell'art. 91 Controparte_1
c.p.c. richiedendo, quindi, la modifica del capo della sentenza riguardante le spese di giudizio che il Giudice in primo grado ha compensato tra le parti, nonostante la soccombenza delle attrici.
3.2. L'appello proposto è ammissibile, in quanto proposto ai sensi degli artt.
334 e 343 c.p.c.: l'appellato che riceve la notifica dell'appello principale viene rimesso nel termine ad impugnare con l'appello incidentale, che deve comunque essere proposto nel termine previsto dall'art. 343 c.p.c., e quindi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. Nel caso di specie la si è costituita in data 1/4/202 1 e l'udienza indicata in citazione era il CP_1
21/4/2021.
3.3. L'appello incidentale, così come proposto, deve essere accolto, in quanto non vi erano i presupposti per poter dichiarare la compensazione delle spese tra le parti essendo risultate, le attrici, interamente soccombenti nel giudizio di primo grado.
3.4. L'art. 91 comma 1 c.p.c. dispone: «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa».
3.5. Tale disposizione esplica il principio della soccombenza secondo il quale la parte totalmente vittor iosa non può essere condannata , nemmeno in minima quota, alle spese di giudizio (cfr. ex multis C. 4582/2025; C. 23719/2013; C.
24683/2013). Nella fattispecie non sussiste nessuna ragione che supporti la compensazione delle spese.
3.6. Dunque, l'appellante è condannata al pagamento delle spese di lite in favore della Compagnia sia del primo sia del presente grado.
pagina 13 di 14 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi , vista la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronuncian do, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'appello principale;
B) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto
C) Condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano:
[...]
- per il giudizio svoltosi dinanzi al G.d.P., €1.046,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- per il presente giudizio, in € 2.540,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
6 marzo 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8656/2020
Oggi 06/03/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. SANTANIELLO GIOVANNI, il Parte_1 quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
per DOMICILIATA PRESSO AVV. MARCO GRA NESE Controparte_1
per delega dell'avv. GRANESE MARCO, l'avv. , il
[...] CP_2 quale si riporta ai propri scritti difensivi e, in particolare, alla memoria conclusiva autorizzata.
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione , autorizzando i difensori ad allontanarsi. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8656/2020 promossa da:
C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SANTANIELLO GIOVANNI (C.F. C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GRANESE MARCO (C.F. ); CodiceFiscale_3
APPELLATA
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
(C.F. Controparte_4 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione notificati in data 13/5/2016 e, in rinotifica, il
29/9/2016, e convenivano in Parte_1 Controparte_3 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Salerno, rispettivamente la
[...]
e per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 Controparte_4 conclusioni: «[…] dichiarare unico ed esclusivo responsabile dell'incidente per cui è causa il conducente dell'autovettura Mercedes targata AV278694, di proprietà del signor;
Controparte_4
- condannare, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 209/2005, le
[...]
in persona del suo legale rappresentante p ro-tempore, al CP_1
pagina 2 di 14 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali, subiti dalla signora per le lesioni Controparte_3 personali patite in conseguenza dell'occorso sinistro, che prudenzialmente si quantificano in € 75.000,00, o la somma da quantificarsi in corso di causa anche previa nomina di consulenza medico -legale d'ufficio di cui sin d'ora se ne chiede l'ammissione, ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta congrua e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria da dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo e interessi legali sulle somme così rivalutate;
- condannare, ancora, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 209/2005, le in persona del suo legale rappresentante pr o-tempore, Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali, subiti dalla signora per le Parte_1 lesioni personali patite in conseguenza dell'occorso sinistro, che prudenzialmente si quantificano in € 75.000,00 o la somma da quantificarsi in corso di causa anche previa nomina di consulenza medico -legale d'ufficio di cui sin d'ora se ne chiede l'ammissione, ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta congrua e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria da dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo e interessi legali sulle somme così rivalutate, domande tutte, anche sub 2) , che si intendono limitate, altresì, nel loro cumulo, nella competenza ratione valoris dell'autorevole organo giudicante adito, con rinuncia all'esubero, vinte le spese e competenze professionali di causa, con attribuzio ne al procuratore antistatario, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge […]».
A fondamento delle rispettive domande avevano dedotto, in sintesi:
- che, in data 7/2/2014 alle ore 16:30 circa in Baronissi (SA), l'autovettura
Mercedes tg. AV 278694, di proprietà di e da lui condotta, Controparte_4 assicurata per la r.c.a. al momento del sinistro con la Controparte_5
(oggi , provenendo da via Fratelli
[...] Controparte_6
Rosselli, nell'immettersi su via Unità di Italia, non arrestava la propria marcia al segnale di “stop” e urtava, con la sua parte anteriore, il lato sinistro dello scooter ND SH125 tg. DP52987, che perco rreva via Unità di Italia, di proprietà di assicurato per la sul Controparte_7 Controparte_1
pagina 3 di 14 quale viaggiavano esse attrici, in qualità di conduttrice e Controparte_3
in qualità di terza trasportata;
Parte_1
- che, a seguito del sinistro, il motociclo SH125 subiva danni materiali, mentre esse attrici subivano lesioni personali tali da richiedere l'immediato trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale di Mercato San Severino;
- che la veniva dimessa con prognosi di 20 giorni, salvo CP_3 complicanze, e la veniva dimessa con diagnosi di «sublussazione di Pt_1 spalla ridotta in pronto soccorso, distorsione ginocchio destro, escoriazione multiple per il corpo» con prognosi di 20 giorni e per le cui cure mediche , entrambe, sostenevano spese considerevoli;
- che con lettere di messe in mora del 6/3/2014 e del 15/4/2014 venivano inoltrate, alla le richieste di risarcimento di tutti i danni Controparte_1 patiti, senza ottenere alcun riscontro e, pertanto, adivano il G.d.P.
Si costituiva in giudizio la eccependo: Controparte_1
• la non veridicità del sinistro, tanto che in data 28/9/2015 presentava atto di denuncia-querela nonché istanza di riunione la procedimento penale n.
8738/2012 aperto con l'interessamento della Controparte_8
;
[...]
• la mancata prova dell'esatta osservanza delle condizioni di proponibilità ex art. 145 e 149 D.lgs. 209/2005;
• il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ.;
• le perplessità sulla circostanza per cui entrambe le infortunate, nell'immediatezza dell'evento, dopo essere state visitate al Pronto Soccorso non erano state sottoposte a indagini radiografiche e/o a consulenza ortopedica;
• la mancata presentazione delle indagini strumentali in sede di visita medico legale disposta da essa convenuta;
• la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia fotostatica, rilevandone, in ogni caso, la carenz a di valore probatorio.
Concludeva, pertanto, per il rigetto di tutte le do mande attoree in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili e infondate in fatto e diritto.
Non si costituiva , restando contumace. Controparte_4
Escusso l'unico teste, il giudizio si concludeva con sentenza n. 805/2020 con pagina 4 di 14 la quale il Giudice di Pace rigettava la domanda, in quanto non provata secondo la dinamica esposta, per la genericità della testimonianza resa che non ha chiarito lo svolgimento dei fatti contestat i e per non aver, le attrici, provato il nesso di causalità tra l'evento e il danno ex art. 2697 cod. civ.
Pertanto, con distinti atti di citazione notificati in data 13/11/2020,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 805/2020 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Salerno il 21/10/2019 e depositata in data
11/2/2020, deducendo:
- la contraddittorietà nella parte della sentenza in cui il Giudice , pur affermando che il sinistro si era effettivamente verificato, respingeva la domanda di risarcimento di essa terza trasportata in quanto Controparte_3 non aveva offerto la prova circa la responsabilità del presunto responsabile civile, ; Controparte_4
- la violazione dell'art. 141 codice delle assicurazioni in relazione agli artt.
2967 cod. civ. in quanto il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2967 cod. civ. nella parte della sentenza in cui si afferma che la ter za trasportata non avrebbe offerto prove sufficienti a supporto della sua domanda;
- la mancata considerazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'autonomia della domanda avanzata dalla terza trasportata rispetto a quella avanzata dalla conducente;
- che la , in qualità di conducente e, per questo, capace di CP_3 testimoniare sui fatti che interessano il trasportato, aveva confermato appieno la presenza, sul motociclo da lei condotto, di essa appellante;
- la violazione dell'art. 2967 cod. civ. e dell'art. 257 c.p.c.
Ha poi evidenziato:
- la prova dell'invio di richiesta del risarcimento danni del 15/4/2014 ai sensi e per gli effetti degli artt. 141, 148 e ss. Cod. Ass.ni;
- la prova dell'invito alla negoziazione assistita, rimasto inesitato;
- il rispetto dello spatium deliberandi previsto dall'art. 145 cod. Ass.;
- la presenza, nell'atto introduttivo, di tutti gli elementi richiesti ex artt.
pagina 5 di 14 163 e 164 c.p.c.;
- la prova dei danni da lei subiti per un totale di € 13.197,00 così come da certificati medici e in base alla tabella di cui all'art. 183 comma 2 lett. a) D.lgs.
209/2005 Cod. Ass.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: «a) previa riforma della sentenza di prime cure nr. 805/2 020, emessa dal Giudice di Pace di Salerno il
21.10.2019 e depositata l'11.02.2020, nella parte sopra trascritta, stante la violazione degli art. 141 Cod. Ass.ni e 29 67 cod. civ. e 257 c.p.c., condannare la soc. quale assicuratrice de l veicolo ND SH tg. Controparte_9
BPS2987, al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro per cui è causa nei confronti della sig.ra terza Parte_1 trasportata, nella misura di euro 13.197,00 ovvero quella minore o maggiore che il Giudice, anche in via equitativa, riterrà di giustizia.
b) Vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distarsi in favore del sottoscritto difensore quale antistatario .
c) In via istruttoria, si reitera la richiesta di C.T.U. ai fini della quantificazione del danno subito dal terzo trasportato e non disposta in primo grado, qualora ritenuta necessaria […]».
Si è costituita nel presente giudizio, tempestivamente, la Controparte_1 con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha impugnato
[...] estensivamente e partitamente il contenuto dell'atto di appello, contestando tutte le circostanze in esso esposte e, nel riportarsi alle difese già svolte nel giudizio di primo grado, ha proposto appello incidentale per i seguenti motivi:
• l'erronea compensazione delle spese di primo grado, la carenza di motivazione e la motivazione apparente in quanto, in base al generale principio della soccombenza, le spese andavano interamente poste a carico di
[...]
per aver proposto una domanda che, all'esito del l'espletata Parte_1 istruttoria, è risultata temeraria, infondata e priva di adeguata prova;
• l'evidente contrasto tra la decisione, nella parte relativa alle spese, con il disposto di cui all'art. 91 c.p.c.;
• l'impossibilità, in ogni caso, di applicazione dell'art. 92 c.p.c. al caso di specie;
• la genericità e l'insufficienza della motivazione del Giudice in ordine alle pagina 6 di 14 spese.
Sull'atto di appello ha, in ogni caso, eccepito:
• sull'an debeautur: il Giudice ha correttamente ritenuto di rigettare la domanda avanzata dall a in quanto la stessa non appariva Parte_1 adeguatamente provata;
• che il teste escusso non è stato in grado di indicare la strada teatro del sinistro, né la strada da cui proveniva l'autovettura Mercedes, né i danni riportati dai veicoli coinvolti, né ta nto meno ha individuato la quale Parte_1 ragazza che viaggiava a bordo del motorino ND;
• che la conduttrice del veicolo non avrebbe potuto rivestire, nel medesimo procedimento, anche il ruolo di testimone ostandovi il combinato disposto di cui agli artt. 100 e 246 c.p.c. e giammai il Giudicante avrebbe potuto attribuire alla premessa dell'atto di citazione una funzione probatoria, così come dedotto dall'appellante;
• che, peraltro, il terzo trasportato, promuovendo l'azione insieme al conducente, ha implicitamente inteso rinunciare all'azione speciale ex art. 141 cod. Ass.ni essendo stato invocato in citazione l'accertamento della responsabilità esclusiva di un soggetto diverso dal vettore con conseguente inapplicabilità dei principi sottesi all'art. 2054 e 2055 cod. civ.
• sul quantum debeatur: non è stata fornita alcuna prova né riguardo all'esistenza delle lesini subite dall'appellante, né riguardo la riconducibilità alla responsabilità di essa appellata;
• che l'appellata dopo essere stata visitata al pro nto soccorso non è stata sottoposta né a un controllo né a una consulenza ortopedica , non ha esibito le indagini strumentali a cui sarebbe stata sottoposta e le fatture depositate non appaiono riferibili alle indagini strumentali effettuate in data 10/2/20 14 poiché datate 5/3/2014, 18/3/2014 e 10/4/2014.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «[…] A) rigettare l'appello principale proposto dalla signora Parte_1
perché inammissibile, temerario e comunque infond ato in fatto e in
[...] diritto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza n. 805/2020 resa dal Giudice di Pace di Salerno in data 21.10.2019, depositata in Cancelleria
l'11.02.2020 e condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze
pagina 7 di 14 del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del sot toscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
B) accogliere l'interposto appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata condannare la signora Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio
[...] da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.».
Nonostante regolarmente citati in giudizio non si sono costituiti
[...]
e restando contumaci. CP_3 Controparte_4
La causa è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulla violazione dell'art. 141 Cod. ass.ni
1.1. Preliminarmente, è doveroso precisare che l'odierna appellante lamenta la violazione, nella sentenza di primo grado, dell'art. 141 Cod. Ass.ni nella parte in cui il Giudice avrebbe affermato l'esistenza del sinistro e poi rigettato la domanda per non aver le attrici provato che la responsabilità fosse imputabile a Controparte_4
1.2. La , infatti, nel ribadire l'autonomia della propria Parte_1 domanda rispetto a quella avanzata dall'altra attrice in primo grado, la conducente , afferma che il risarcimento del danno richiesto Controparte_3 dalla terza trasportata, ex art. 141 Cod. Ass.ni, era a lei dovuto dalla
Compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggi ava, a prescindere dall'accertamento di responsabilità dell'uno o dell'altro conducente coinvolti nel sinistro.
1.3. Lo stesso articolo prevede, infatti, che «l'azione diretta prevista dall'art.
141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conduce nti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti
pagina 8 di 14 coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con l a conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile»
(Cass. Sez. U -, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022).
1.4. Pertanto, il 141 Cod. Ass.ni, sul piano astratto della qualificazione della domanda, è sicuramente applicabile al caso di specie, essendo stato dedotto un sinistro verificatosi con scontro tra i due veicol i, anche se, in primo grado,
l'odierna appellante ha agito in uno con la conducente del veicolo.
1.5. L'eccezione, però, non può essere accolt a perché, a differenza di quanto dedotto da parte appellante, il Giudice di primo grado non affatto erroneamente applicato l'art. 141 cod. ass.
1.6. Nella sentenza non è stat a accertato l'esistenza del sinistro e, poi, rigettata la domanda, perché le attrici non avrebbero provato la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro, ma per la mancata prova CP_4 della stessa la verificazione del sinistro.
1.7. Ed infatti, dalla sentenza si legge: «le risultanze istruttorie acquisite non consentono di ritenere realmente avvenuto il sinistro per cui è causa secondo la dinamica esposta. Le deposizioni rese dal te ste non sono state precise, esaurienti e convincenti, ma sono risultate poco attendibili e contraddittorie.
Questo consente di ritenere non sufficientemente provato il nesso di causalità tra i fatti per cui è causa e le conseguenze dannose che avrebbero su bito le attrici. Dall'istruttoria della causa, infatti, non sono emersi elementi sufficienti a sostenere le pretese avanzate in ordine alla descrizione della natura e dell'entità dei danni che si assumono prodotti».
1.8. Chiaro è che anche nell'ipotesi contemplata dall'art. 141 cod. ass. l'onere della prova che ricade sul trasportato è quello di dimostrare che è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti due veicoli e che su uno di questi veicoli essa parte era trasportata;
una volta dimostrati questi fatti è la parte convenuta, nel pagina 9 di 14 caso di specie l'Assicuratrice del veicolo sul quale l'attrice era trasportata, a dover provare il caso fortuito, la cui nozione, «prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta col posa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro» (sempre Sez. U - ,
Sentenza n. 35318/2022).
1.9. Nel caso di specie, invece, il Giudice ha rigettato le domande perché, al di là della singola qualificazione giuridica, erano sprovviste di qualsiasi elemento idoneo a poter accertare che il sinistro si sia verificato nelle modalità e nelle circostanze dedotte dalle attrici e, quindi, in altri termini, a provare che si sia verificato.
1.10. Esistenza del sinistro che andava provata sia per la conducente sia per la terza trasportata.
2. Sull'accertamento del sinistro.
2.1. Venendo al merito della questione, nella sentenza impugnata, se bbene in maniera lapidaria, il Giudice di Pace ha individuato la carenza probatoria delle attrici in merito alla verificazione del sinistro
2.2. Occorre, quindi, solo integrare la motivazione del giudice di prime cure, osservandosi che «In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice
d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragion i diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice» (Cass. Sez. 3 -
pagina 10 di 14 , Ordinanza n. 6533 del 12/03/2024).
2.3. In tal senso, il G.d.P. ha correttamente ritenuto che la riportata testimonianza, così come anche il corredo documentale, sia inidonea a dare prova del fatto allegato.
2.4. Si rileva, in primo luogo, come la testimonianza sia stata resa sulle stesse identiche circostanze fattuali dedotte dal le attrici con l'atto introduttivo risultando oltre che generica – come pure evidenziato dal G.d.P. nella sentenza impugnata – anche manchevole di specificità,
2.5. In merito, va rammentato che «L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice »
(Cassazione Sez. 3 -, Ordinanza n. 3708 del 08/02/2019 ).
2.6. Nel caso di specie, l a testimonianza risulta oltremodo generica non aggiungendo nessun dato rilevante che possa contribuire alla ricostruzione del sinistro, così come dedotto dalle attrici.
2.7. E infatti, oltre a essere del tutto omessa qualsiasi indicazione circa la strada teatro del sinistro, il teste manca di chiarire quali siano stati i punti d'urto tra la Mercedes e il motorino, afferma solo genericamente: «[…] ho visto un Mercedes provenire dal lato sinistro il quale senza fermarsi al segnale di
STOP ivi presente, si immetteva sulla strada i mpegnata dal motoveicolo
ND, andando ad urtare sul lato sinistro lo stesso».
2.8. Non ha chiarito se, al momento dell'impatto, la Mercedes avesse già impegnato la corsia o meno, né è stato capace di costatare la mera presenza di danni al motociclo e/o al ve icolo.
2.9. Mancando il riferimento in ordine alla strada in cui il sinistro è avvenuto, risulta poco chiaro anche il senso di marcia e la direzione dei veicoli coinvolti, elementi questi necessari a verificare lo svolgimento del sinistro e a riscontrare il suo reale accadimento in relazione ai luoghi di causa;
nemmeno il teste ha fornito particolari in ordine all'interazione dei due veicoli coinvolti, ma ha solo affermato la presenza di un uomo nel veicolo danneggiante, senza nemmeno precisare se lo stesso si sia fermato a prestare soccorso o meno.
pagina 11 di 14 2.10. Il teste non ricorda dettagli che sarebbero risultat i di immediata percezione (la strada, il punto d'urto, i danni a cose, il colore dei veicoli coinvolti, se il danneggiante si sia fermato o meno) ma ricorda con precisione i dolori accusati dall'una o dall'altra delle ragazze coinvolte nel sinistro. Dalla testimonianza: «[…] ricordo che le ragazze lamentavano entrambe dolore al lato destro, più precisamente ricordo che la conducente lamentava particolare dolore al polso destro e anche al sedere.
Mi ricordo che anche la passeggera lamentava forte dolore alla spalla destra, al ginocchio destro, in generale a tutto il lato destro », peraltro anche confondendo il dolore al coccige che non era stato accusato dalla conducente,
, bensì dalla terza trasportata, odierna appellante (v. verbale Controparte_3 di accettazione del Pronto Soccorso di «Esame Parte_1 obiettivo: spiccata coccidiodinia post-traumatica […]» all.to n. 4 fascicolo attoreo di primo grado); così gettando un ulteriore dubbio in ordine alla qualità di terza trasportata dell'odierna appellante.
2.11. Altresì incomprensibile è che agli atti non sia stata allegata alcuna fotografia ritraente il luogo del sinistro. Risulta inverosimile che all'anno
2014, con la tecnologia a disposizione di chiunque, non siano state scattate delle foto per documentare l'incidente.
2.12. Per di più in considerazione del fatto che, in primo grado, le attrici avevano richiesto il risarcimento dei danni materiali occorsi al motociclo
ND SH125; fotografie che potevano essere scattate anche successivamente al sinistro.
2.13. Inoltre, a fronte della contestazione della Compagnia della ome ssa produzione delle indagini diagnostiche – rilevata in sede di visita del proprio fiduciario, essendo in atti esclusivamente i refert i – l'appellante non ha provveduto al colmare detta lacuna documentale.
2.14. La generica testimonianza dell'unico teste escusso non permette di poter affermare che il sinistro si sia effettivamente verificato.
2.15. Pertanto, il Giudice ha correttamente affermato: «va rilevato che il rapporto di causalità tra il danno e il comportamento di chi si assume averlo cagionato, costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e c he, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della relativa prova incombe
pagina 12 di 14 sull'attore circa la dimostrazione dell'accadimento dell'evento dannoso e, nel caso in esame, le attrici nulla hanno provato in ordine al nesso di causalità».
2.16. La mancanza di tale presupposto imprescindibile sia ai fini della domanda proposta dalla conduttr ice nei confronti del responsabile civile, sia ai fini della domanda proposta dalla terza trasportata ex art. 141 D.lgs. 209/2005 , non permette l'accoglimento dell'appello che va, dunque, rigettato.
3. Sull'appello incidentale.
3.1. La ha lamentato, invece, la violazione dell'art. 91 Controparte_1
c.p.c. richiedendo, quindi, la modifica del capo della sentenza riguardante le spese di giudizio che il Giudice in primo grado ha compensato tra le parti, nonostante la soccombenza delle attrici.
3.2. L'appello proposto è ammissibile, in quanto proposto ai sensi degli artt.
334 e 343 c.p.c.: l'appellato che riceve la notifica dell'appello principale viene rimesso nel termine ad impugnare con l'appello incidentale, che deve comunque essere proposto nel termine previsto dall'art. 343 c.p.c., e quindi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. Nel caso di specie la si è costituita in data 1/4/202 1 e l'udienza indicata in citazione era il CP_1
21/4/2021.
3.3. L'appello incidentale, così come proposto, deve essere accolto, in quanto non vi erano i presupposti per poter dichiarare la compensazione delle spese tra le parti essendo risultate, le attrici, interamente soccombenti nel giudizio di primo grado.
3.4. L'art. 91 comma 1 c.p.c. dispone: «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa».
3.5. Tale disposizione esplica il principio della soccombenza secondo il quale la parte totalmente vittor iosa non può essere condannata , nemmeno in minima quota, alle spese di giudizio (cfr. ex multis C. 4582/2025; C. 23719/2013; C.
24683/2013). Nella fattispecie non sussiste nessuna ragione che supporti la compensazione delle spese.
3.6. Dunque, l'appellante è condannata al pagamento delle spese di lite in favore della Compagnia sia del primo sia del presente grado.
pagina 13 di 14 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi , vista la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronuncian do, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'appello principale;
B) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto
C) Condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano:
[...]
- per il giudizio svoltosi dinanzi al G.d.P., €1.046,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- per il presente giudizio, in € 2.540,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
6 marzo 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 14 di 14