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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13296 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di conSIlio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9161/2024, vertente
TRA
- ( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sante Calza e Maria Grazia Rulli, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- ( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Bastioni e Denise Varone, giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto con rito concordatario in Roma 18.02.2007 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2007, alla Parte 2 Serie A03, N. 00085). Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 19157/2024 pubbl. il 16/12/2024 del Tribunale di Roma, nella quale erano state omologate le condizioni congiunte rassegnate dalle parti con istanza congiunta depositata in data 29/11/2024, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1. affidare i minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Persona_2 presso la madre;
2. il padre potrà frequentare i figli, in linea di massima, due volte a settimana previo accordo diretto con gli stessi, nonché giorni 3 (anche consecutivi) nel periodo di vacanze natalizie e giorni 7 (anche consecutivi) nel periodo estivo, salvo diverso desiderio dei minori;
3. il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di mantenimento ordinario CP_1 Pt_1 dei figli, la somma pari ad euro € 700,00 mensili, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto POSTEPAY intestat alla SInora , avente IBAN Pt_1
[...] e Codice BIC/SWIFT PPAYITR1XXX, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, regolamentate come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
4. la predetta somma, per il mese di dicembre 2024, verrà corrisposta dal resistente in due tranches: € 350,00, entro il giorno 5 del mese di dicembre e le restanti € 350,00 entro il giorno 20 dello stesso mese;
5. il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di mantenimento ordinario CP_1 Pt_1 dei figli arretrato e non versato, la somma di € 6.300,00, di cui € 2.000,00, entro il 31 marzo 2025, mentre la restante somma di € 4.300,00 verrà trattenuta dalla quota di sua spettanza del prezzo della vendita della casa familiare;
6. con riferimento alla Ta.Ri. relativa all'immobile adibito a casa familiare ed all'avviso di accertamento esecutivo n. 112401456536, notificato in data 20.11.2024, dell'importo complessivo di euro 2.961,00, ridotto ad euro 2.322,00 in caso di definizione agevolata e pagamento entro il 27.12.2024, riferito agli anni dal 2018 al 2023, i coniugi se ne faranno carico nella misura del 50% a testa;
per usufruire della definizione agevolata, la SInora anticiperà il pagamento di euro 2.322,00, oltre spese PagoPA e tali Pt_1 somme, per la quota del 50% a carico del SInor , le verranno restituite CP_1 trattenendole dalla quota di spettanza di quest'ultimo del prezzo della vendita della casa familiare;
7. i coniugi si impegnano a vendere l'immobile adibito a casa familiare;
8. il SI. consentirà alla SI,ra , entro il 20 dicembre 2024, l'accesso CP_1 Pt_1 presso la casa familiare al fine di prelevare tutti gli oggetti, effetti personali e abbigliamento suoi e dei figli e;
Per_1 Persona_2
9. fatta eccezione per le obbligazioni di cui ai precedenti punti, i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessuna causa o ragione connessa al rapporto di coniugio;
10. spese compensate”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 27/09/2010, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10320/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Roma 18.02.2007 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2007, alla Parte 2 Serie A03, N. 00085) tra Parte_1
( ), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
( ), nato a [...] il [...], alle condizioni concordate C.F._2 dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di conSIlio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9161/2024, vertente
TRA
- ( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sante Calza e Maria Grazia Rulli, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- ( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Bastioni e Denise Varone, giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto con rito concordatario in Roma 18.02.2007 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2007, alla Parte 2 Serie A03, N. 00085). Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 19157/2024 pubbl. il 16/12/2024 del Tribunale di Roma, nella quale erano state omologate le condizioni congiunte rassegnate dalle parti con istanza congiunta depositata in data 29/11/2024, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1. affidare i minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Persona_2 presso la madre;
2. il padre potrà frequentare i figli, in linea di massima, due volte a settimana previo accordo diretto con gli stessi, nonché giorni 3 (anche consecutivi) nel periodo di vacanze natalizie e giorni 7 (anche consecutivi) nel periodo estivo, salvo diverso desiderio dei minori;
3. il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di mantenimento ordinario CP_1 Pt_1 dei figli, la somma pari ad euro € 700,00 mensili, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto POSTEPAY intestat alla SInora , avente IBAN Pt_1
[...] e Codice BIC/SWIFT PPAYITR1XXX, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, regolamentate come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
4. la predetta somma, per il mese di dicembre 2024, verrà corrisposta dal resistente in due tranches: € 350,00, entro il giorno 5 del mese di dicembre e le restanti € 350,00 entro il giorno 20 dello stesso mese;
5. il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di mantenimento ordinario CP_1 Pt_1 dei figli arretrato e non versato, la somma di € 6.300,00, di cui € 2.000,00, entro il 31 marzo 2025, mentre la restante somma di € 4.300,00 verrà trattenuta dalla quota di sua spettanza del prezzo della vendita della casa familiare;
6. con riferimento alla Ta.Ri. relativa all'immobile adibito a casa familiare ed all'avviso di accertamento esecutivo n. 112401456536, notificato in data 20.11.2024, dell'importo complessivo di euro 2.961,00, ridotto ad euro 2.322,00 in caso di definizione agevolata e pagamento entro il 27.12.2024, riferito agli anni dal 2018 al 2023, i coniugi se ne faranno carico nella misura del 50% a testa;
per usufruire della definizione agevolata, la SInora anticiperà il pagamento di euro 2.322,00, oltre spese PagoPA e tali Pt_1 somme, per la quota del 50% a carico del SInor , le verranno restituite CP_1 trattenendole dalla quota di spettanza di quest'ultimo del prezzo della vendita della casa familiare;
7. i coniugi si impegnano a vendere l'immobile adibito a casa familiare;
8. il SI. consentirà alla SI,ra , entro il 20 dicembre 2024, l'accesso CP_1 Pt_1 presso la casa familiare al fine di prelevare tutti gli oggetti, effetti personali e abbigliamento suoi e dei figli e;
Per_1 Persona_2
9. fatta eccezione per le obbligazioni di cui ai precedenti punti, i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessuna causa o ragione connessa al rapporto di coniugio;
10. spese compensate”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 27/09/2010, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10320/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Roma 18.02.2007 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2007, alla Parte 2 Serie A03, N. 00085) tra Parte_1
( ), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
( ), nato a [...] il [...], alle condizioni concordate C.F._2 dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi