Sentenza 20 novembre 2013
Massime • 1
In tema di determinazione di pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo nè con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., perché si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, nè in osservanza all'art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius".
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- 1. Successioni di leggi penali, va applicata la legge della condotta (Cass. 40986/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2018
- 2. Le problematiche legate alla successione di leggi penaliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 ottobre 2018
In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: Cost. art. 25; Cod. pen. art. 2) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava a F. P. la pena concordata con il pubblico ministero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2013, n. 49858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49858 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 20/11/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1746
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 47908/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.O.B. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 1370/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 04/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 4.4.2012 la Corte di appello di Lecce - a seguito di gravame interposto dall'imputato G.O.B. avverso la sentenza emessa il 6.11.2009 dal Tribunale di Brindisi - ha confermato detta sentenza con la quale il G. è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 570 c.p., commi 1 e 2 relativamente ai fatti successivi all'(OMISSIS) e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore deducendo:
2.1. violazione degli artt. 518 e 522 c.p.p. essendo stato l'imputato condannato per fatti successivi alla proposizione delle querele, senza una formale contestazione da parte dell'accusa.
2.2. violazione dell'art. 546 c.p.p. e art. 570 c.p., comma 2, n. 2 per l'apodittica affermazione della sussistenza dello stato di bisogno delle figlie minori dell'imputato non solo non accertato in dibattimento ma anche negato dalla stessa parte offesa;
inoltre, risultando carente la motivazione in ordine al necessario profilo psicologico doloso, che non può essere intrinseco al fatto.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è inammissibile per genericità risolvendosi nella riproposizione della medesima doglianza proposta in appello, alla quale la Corte territoriale ha dato compiuta risposta rilevando la contestazione "aperta" mossa all'imputato.
5. Il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
5.1. In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza (Sez. 6, Sentenza n. 20636 del 02/05/2007 Rv. 236619 Imputato:
Cerasa); Ai fini della configurabilità del delitto cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento d'altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo (Sez. 6, Sentenza n. 38125 del 24/09/2008 Rv. 241191 Imputato: N.).
5.2. Cosicché destituita di fondamento è la censura in ordine all'omesso accertamento dello stato di bisogno dei figli minori nel caso di specie.
6. Inammissibile per manifesta infondatezza è la censura sull'elemento psicologico.
6.1. Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 è a dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (Sez. 6, Sentenza n. 785 del 22/12/2010 Rv. 249202 Imputato: S.).
6.2. Nella specie la sentenza si è posta nell'alveo di legittimità ritenendo indubitabile la sussistenza del richiesto elemento psicologico sulla base della consapevolezza dello stato di bisogno delle figlie minori, correttamente escludendo che il successivo atto di transazione potesse escludere la ormai avvenuta consumazione del reato.
7. Deve, infine, osservarsi che - in mancanza di gravame del P.M. sul punto - la pena di gg. dieci di reclusione , inferiore al limite di legge, inflitta all'imputato costituisce errore di diritto al quale questa Corte non può porre riparo, ne' con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 c.p.p., perché si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena;
nè in osservanza dell'art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione: ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius" (Sez. 5, ord. 771 del 15.2.2000, P.M. in proc. Bosco, rv 215727).
8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2013