Sentenza 15 maggio 2012
Massime • 1
La mancanza o incompletezza del dispositivo comporta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo della pronuncia sull'azione penale, cui corrisponde un diritto soggettivo dell'imputato, può dirsi adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza stessa. (La S.C. ha precisato che ad una eventuale omissione non può supplirsi con la motivazione della sentenza, la quale adempie una finalità meramente strumentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la sua conclusione nel dispositivo: ne deriva l'impossibilità di fare ricorso alla procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., riservata esclusivamente alle ipotesi nelle quali l'errore non determini la nullità dell'atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2012, n. 20958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20958 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 15/05/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1195
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M. - Consigliere - N. 729/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania;
avverso la sentenza del 19/5/2011 della Corte d'Appello di Catania, 3^ sezione penale;
nei confronti di:
SU NI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19/5/2011, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 5/7/2010, impugnata da SU NI e dal Procuratore Generale del presso la Corte d'Appello di Catania, assolveva SU NI dal reato di rapina di cui al capo b) dell'imputazione e rideterminava la pena per la residua imputazione, esclusa la continuazione, in anni tre e mesi quattro di reclusione;
confermava per il resto l'impugnata decisione. Quindi con ordinanza recante la stessa data del 19/5/2011 la stessa Corte d'Appello di Catania, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., disponeva che nel dispositivo letto in udienza, "in luogo della dicitura la residua imputazione di cui al capo a) sia apposta la dicitura le residue imputazioni di cui ai capi a), s), t)".
1.1. La Corte territoriale respingeva alcune delle censure mosse con l'atto d'appello dal Procuratore Generale, in punto di congruità della pena irrogata con riferimento ai reati di cui ai capi a), s), e t).
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania, sollevando il seguente motivo di gravame: violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per inosservanza dell'art. 546 c.p.p., comma 3, essendo il dispositivo letto in udienza incompleto per mancanza di ogni statuizione in ordine ai reati di cui ai capi s) e t) della rubrica;
rileva, al riguardo, il P.G. ricorrente che la suddetta omessa pronuncia non poteva essere emendata, come è avvenuto, attraverso la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art 130 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente deve rilevarsi che per mero errore materiale nell'intestazione della sentenza impugnata non risulta riportata, dopo l'indicazione dei capi d'imputazione, la recidiva reiterata infraquinquennale regolarmente contestata all'imputato; in tale senso deve procedersi a correzione dell'indicata sentenza, inserendosi, dopo l'indicazione dei reati contestati, la dicitura "con recidiva reiterata ed infraquinquennale".
4. Fatta questa premessa il ricorso è fondato. In primo luogo, rileva la Corte che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sui reati di cui ai capi s) e t) della rubrica, escludendo la sussistenza della continuazione. A detta omissione, di certo, non si poteva porre rimedio con la motivazione, nella quale si da atto, ma in modo contraddicono, in quanto il calcolo della pena è errato, che è stato operato l'aumento per la continuazione, ne' tantomeno con la procedura della correzione degli errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen.. Difatti la mancanza o incompletezza del dispositivo determina nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo della pronuncia sull'azione penale, cui corrisponde un diritto soggettivo dell'imputato, può considerarsi adempiuto soltanto quando la statuizione in ordine ai reati contestati sia contenuta nel dispositivo della sentenza stessa. Ad un'eventuale omissione, quindi, non potrà supplirsi con la motivazione della sentenza, alla quale è riconosciuta una funzione meramente strumentale rispetto al dispositivo che comporta l'impossibilità di produrre conseguenze giuridiche che non trovino riscontro nel dispositivo stesso. Da ciò deriva anche l'impossibilità, nel caso, come quello in esame, di omessa pronuncia su alcuni capi d'imputazione, di fare ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali di cui all'art 130 cod. proc. pen., riservata esclusivamente alle ipotesi in cui l'errore non determini nullità dell'atto (sez. 6 n. 2760 del 8/10/1993, Negro, Rv. 197718;
sez. 1 n. 25805 del 27/6/2002, Melluso, Rv. 221701). L'indicata nullità deve intendersi limitata ai capi di imputazione in relazione ai quali, pur essendo stata esercitata l'azione penale, non risulta essere stata adottata alcuna decisione, per non essere, appunto, indicati nel dispositivo, rimanendo integra la sentenza della Corte territoriale per la restante parte (sez. 1 n. 8277 del 28/4/1995, Pagliardi, Rv. 202119).
Del resto è dalla lettura della stessa motivazione della sentenza che emerge palesemente l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale: difatti, dopo avere determinato la pena base per il reato di cui al capo a) in anni due di reclusione, la stessa viene aumentata di due terzi fino ad anni tre e mesi quattro di reclusione per la recidiva reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 c.p.p., comma 4, omettendosi, poi, di provvedere all'ulteriore aumento per la continuazione in relazione ai reati di cui ai capi s) e t), aumento, che, in forza dell'art. 81 c.p., comma 4, non poteva essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
5. La sentenza impugnata deve essere, per le considerazioni sopra esposte, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania perché proceda al giudizio in ordine ai reati di cui ai capi s) e t) della rubrica. Al riguardo, in base a quanto previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 2 il giudice di rinvio, ove riterrà di ravvisare unicità di disegno criminoso fra il reato di cui al capo a) e quelli di cui ai capi s) e t), ai quali, appunto, si riferisce il rinvio, dovrà tener conto della previsione contenuta nell'art. 81 c.p., comma 4, in forza della quale, ricorrendo nel caso di specie la recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4, l'aumento per la continuazione non potrà essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
5. L'annullamento della sentenza comporta l'annullamento anche dell'ordinanza emessa dalla stessa sezione della Corte d'Appello di Catania in data 19/5/2011, a mezzo della quale sprovveduto, nella sopra indicata ipotesi non consentita, alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulle imputazioni di cui ai capi s) e t) ed all'esclusione della continuazione con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per il giudizio sui detti capi;
annulla l'ordinanza di correzione di errore materiale della stessa Corte d'Appello in data 19/5/2011;
dispone correggersi l'errore materiale contenuto nell'epigrafe della sentenza impugnata, nel senso che, dopo i capi d'imputazione, va aggiunta la frase:
"con recidiva reiterata ed infraquinquennale".
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012