Sentenza 19 settembre 2012
Massime • 1
Sussiste un contrasto apparente tra dispositivo e motivazione qualora si tratti di difformità dovuta ad un errore materiale contenuto nel dispositivo, palesemente rilevabile dalla motivazione, ove essa consenta di risalire inequivocabilmente alla volontà del giudice. In tal caso è legittimo affermare la prevalenza della motivazione sul dispositivo ed il giudice di legittimità può procedere alla rettifica del dispositivo, previo annullamento senza rinvio, sul punto in contestazione, della sentenza impugnata. (Fattispecie in cui la concessione della sospensione condizionale della pena, chiaramente e correttamente enunciata in sede di motivazione, è stata omessa in dispositivo; la S.C. ha ritenuto tale omissione dovuta ad un mero errore del giudice di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2012, n. 12920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12920 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 19/09/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI G. - rel. Consigliere - N. 1257
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 3204/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR NI N. IL 29/10/1984;
avverso la sentenza n. 1843/2010 TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, del 11/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile che ha concluso per la rettifica della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione NO EN avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, dell'11 febbraio 2011, che lo ha ritenuto colpevole del reato di guida senza patente e lo ha condannato alla pena di 1.600,00 Euro di ammenda.
Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il decidente omesso di disporre, nel dispositivo della sentenza, la sospensione condizionale della pena inflitta, pur avendo sostenuto in motivazione che sussistevano i presupposti per accogliere detto beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In realtà, il giudice del merito ha, nella motivazione della sentenza, chiaramente espresso la volontà di concedere la sospensione condizionale della pena, sostenendo che si poteva presumere "..in ragione dell'incensuratezza dell'imputato e dell'effetto deterrente verosimilmente spiegato dal processo, dalla condanna e dalla consapevolezza della revocabilità del beneficio, che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati". Detta intenzione, chiaramente e motivatamente esplicitata, non ha poi avuto seguito nel dispositivo della sentenza che nulla in proposito ha manifestato.
Orbene, occorre rilevare che, in tema di difformità tra dispositivo e motivazione della sentenza, questa Corte ha ripetutamente affermato che, stante il carattere unitario della sentenza, il principio generale secondo il quale, ove tale difformità si verifichi, debba prevalere il primo, in quanto mezzo attraverso il quale immediatamente si estrinseca la volontà del giudicante, non costituisce canone assoluto ed inderogabile, dovendo esso confrontarsi con la varietà e specificità dei casi di volta in volta sottoposti all'esame del giudice, potendo accadere che la motivazione contenga elementi univoci e logici che consentano di ritenere errato il dispositivo o una parte di esso (Cass. nn. 34986/07). In tale ottica, è stato sostenuto che, nel caso in cui la difformità dipenda da un errore materiale contenuto nel dispositivo, palesemente rilevabile dalla motivazione, laddove dalla stessa sia possibile risalire inequivocabilmente alla volontà del giudice, il contrasto è solo apparente ed è legittimo ritenere la prevalenza della motivazione sul dispositivo. In tali casi, il giudice di legittimità può procedere alla rettifica del dispositivo previo annullamento senza rinvio, sul punto in contestazione, della sentenza impugnata. Principio sostenuto in taluni casi in cui la difformità ha riguardato la determinazione della pena (Cass. 38269/07, 8916/11), il riconoscimento di un'attenuante (Cass. n. 37536/10), il concorso di colpa della vittima di un omicidio colposo (Cass. n. 40796/08). Nel caso in esame, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata correttamente e chiaramente enunciata nella motivazione, ove il tribunale ha chiaramente esplicitato le ragioni che militavano in favore di tale decisione, di guisa che appare ovvio ritenere che l'omessa menzione della stessa nel dispositivo sia dovuta a mero errore nel quale è incorso il giudicante.
Errore al quale, alla stregua dei citati e condivisi precedenti giurisprudenziali, questa Corte può porre rimedio, integrando il dispositivo della sentenza impugnata, previo annullamento senza rinvio, sul punto, della stessa, con la statuizione della sospensione condizionale della pena inflitta all'odierno ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa indicazione, nel dispositivo della stessa, della concessione della sospensione condizionale della pena;
dispositivo che deve intendersi così integrato: "pena sospesa".
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2013