Sentenza 14 dicembre 2012
Massime • 3
In tema di impugnazione del pubblico ministero, legittimati alla sua proposizione sono sia il Procuratore della Repubblica sia i suoi sostituti, in quanto delegati, anche informalmente, dal primo, attesa l'impersonalità dell'ufficio, sicché non rileva, in proposito, la mancanza agli atti di un provvedimento di delega scritta.
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando un'attestazione, tace dati la cui omissione, non ultronea nell'economia dell'atto, produca il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero. (Fattispecie in cui un funzionario preposto alle pratiche per l'erogazione di contributi relativi a lavori di ristrutturazione post-terremoto, aveva attestato la pendenza di un'ordinanza di sgombero per un immobile, senza aggiungere che la stessa era già stata revocata così consentendo di ottenere il finanziamento con priorità).
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale è applicabile anche per gli atti compiuti dal pubblico ministero. (Fattispecie in tema di appello proposto dal P.M.).
Commentari • 2
- 1. Falso ideologico e attestazione volutamente incompletaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 18 novembre 2014
- 2. Concorso pubblico, attestazione incompleta, falso ideologico, omissioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 novembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2012, n. 21969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21969 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO SC - Presidente - del 14/12/2012
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1710
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 10023/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA UG, nato ad [...] l'[...];
2) CO LO, nato a [...] il [...];
3) SS AR, nato a [...] il [...];
4) BR IT, nato a [...] il [...];
5) IN SC, nato a [...] il [...];
6) ET PA, nato a [...] il [...];
7) MI LE, nato a [...] il [...];
8) IE RO, nato a [...] il [...];
9) PO AF, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13 luglio 2010 emessa dalla Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto Procuratore Generale, Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per TA LO e SS AR, nonché per SI RO
limitatamente al capo L) e il rigetto del ricorso nel resto;
il rigetto dei ricorsi di DE PA, AR SC, IT IM, LE LI e AF LA, con l'annullamento del sequestro disposto nei confronti degli ultimi due;
l'inammissibilità del ricorso di AR UG;
uditi gli avvocati Ferrandino Luigi per DE, Rapalo Roberto per IM, Longo AF per LI e De Martino Valerio per AR, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Secondo l'ipotesi accusatoria i reati oggetto del presente procedimento sono stati posti in essere da alcuni funzionali pubblici incaricati di gestire le pratiche di erogazione dei contributi previsti per la Regione Campania dalla L. n. 219 del 1981 per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Nella prospettiva di acquisire lucrosi vantaggi economici dalle pratiche finalizzate alla ricostruzione, si sarebbe costituita una organizzazione a delinquere (capo M) finalizzata alla realizzazione di reati contro la pubblica amministrazione di cui avrebbero fatto parte, tra gli altri, RO SI (funzionario amministrativo del Servizio Tecnico Circoscrizionale unificato delle Sezioni Mercato - Pendino - San Lorenzo - Vicaria), LA AF (dirigente del Coordinamento), TA LO (istruttore tecnico presso il Servizio Tecnico Circoscrizionale Stella - San Carlo e membro della Commissione prevista dalla L. n. 219 del 1981, art. 14) e PA DE (funzionario tecnico nella circoscrizione S. Lorenzo Vicaria e membro supplente della Commissione di cui al citato art. 14), tutti preposti alla gestione e alla erogazione dei contributi, nonché alcuni tecnici progettisti degli interventi di ristrutturazione e titolari di ditte esecutrici dei lavori finanziati ed incaricati di versare le tangenti, tra cui LE LI;
alla realizzazione dei delitti-scopo, in particolare dei reati di concussione, corruzione, riciclaggio e abuso di ufficio avrebbero concorso anche UG AR e AR SC, rispettivamente dirigente e tecnico comunale del Servizio Tecnico Circoscrizionale (S.T.C.) della Circoscrizione Avvocata Montecalvario, AR SS, quale funzionario della Soprindendenza e IM IT, rappresentante del condominio "Tempio della Scorziata", interessato alla concessione dei contributi.
2. Con sentenza del 7 aprile 2004 il Tribunale di Napoli condannava:
- RO SI alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione per i reati di cui ai capi A), B), F), G), H), M), mentre veniva assolto dalle accuse di cui ai capi L), F), limitatamente per quest'ultimo reato alla richiesta di una tangente di L. 1 miliardo;
- AF LA e LE LI alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno, il primo per i reati di cui ai capi F), G, M) e il secondo per i reati di cui ai capi D), G), M), LA veniva assolto dal reato di cui al capo F), limitatamente alla richiesta di una tangente di L. 1 miliardo;
- SC AR e PA DE alla pena di anni tre di reclusione, il primo per i reati di cui ai capi D), E), il secondo per quelli di cui ai capi G), H), DE veniva assolto dal reato di cui al capo M);
- UG AR alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui al capo E);
- IM IT, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per il reato di cui al capo G);
agli stessi imputati venivano applicate le pene accessorie interdittive e condannati a risarcire i danni in favore del Comune di Napoli, costituitosi parte civile, in favore del quale veniva mantenuto il sequestro conservativo sulle somme degli imputati;
- SS AR (capo L) e LO TA (capi C, G, L, M)
venivano assolti dai reati loro rispettivamente ascritti.
3. Sulle impugnazioni del pubblico ministero e degli imputati la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di corruzione e del reato associativo (capi A, D, E, F - limitatamente all'affidamento della redazione del progetto a covino - G, L, M). I giudici hanno ritenuto applicabile il regime di prescrizione precedente la riforma del 2005, considerando che il termine per i reati in questione, tutti commessi tra il 1998 e il 1999, fosse di anni 7 e mesi 6, una volta ritenute applicabili le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. La dichiarazione di estinzione per prescrizione ha riguardato, quindi, anche i reati per i quali gli imputati erano stati assolti in primo grado e per i quali il pubblico ministero aveva proposto appello. In altri termini, la Corte ha ritenuto nella specie non ravvisabile la totale mancanza della prova di responsabilità degli imputati, tale da giustificare la formula di assoluzione prevista dall'art. 129 c.p.p., comma 2, da preferire alla declaratoria di non procedibilità per intervenuta prescrizione.
Ha invece escluso dalla prescrizione il reato di falsità ideologica in atto pubblico di cui al capo H), contestato a SI e DE, rideterminando la pena nei loro confronti nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione ciascuno.
Inoltre SI è stato assolto dal reato di cui al capo B). Le pene accessorie sono state tutte revocate.
Tenuto conto che la prescrizione è maturata successivamente alla sentenza di primo grado la Corte territoriale ha confermato le statuizioni civili in favore del Comune di Napoli, costituitosi parte civile, a carico di tutti gli imputati, riservando al giudice civile la determinazione dei danni anche in relazione al grado di partecipazione ai reati accertati.
Ha condannato SI e DE alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile.
Infine, ha disposto il mantenimento del sequestro a garanzia dei crediti della stessa parte civile ai sensi dell'art. 323 c.p.p., comma 4. 3.1. Con riferimento all'associazione per delinquere (capo M) le sentenze di merito hanno ritenuto SI promotore dell'associazione - assieme a MI - precisando che di tale organizzazione avrebbero fatto parte anche LA, TA e DE, in ragione del ruolo e delle funzioni che ricoprivano negli uffici del Comune, con il compito di gestire ed erogare in maniera indebita i finanziamenti di cui alla L. n. 219 del 1981; del sodalizio avrebbe fatto parte anche l'imprenditore LI, che assicurava il versamento delle tangenti a fronte delle indebite erogazioni dei contributi.
In primo grado solo DE e TA venivano assolti dal reato, ma la Corte d'appello ha dichiarato per tutti l'estinzione per prescrizione.
3.2. Per la vicenda relativa alla ristrutturazione del palazzo di via Stella (capo A) SI veniva riconosciuto in primo grado responsabile della concussione posta in essere ai danni di LI NZ e LI LE, titolari della LEIME s.r.l., inducendoli a consegnare la somma di L. 800 milioni per ottenere la rideterminazione in aumento del contributo richiesto;
la Corte d'appello ha, qualificato il fatto come corruzione e dichiarato il reato estinto per prescrizione.
3.3. Per la ristrutturazione del palazzo AL (capo D) il Tribunale ha qualificato come tentata corruzione la condotta posta in essere da AR, tecnico comunale incaricato di curare l'istruttoria delle pratiche dei finanziamenti di cui alla L. n. 219 del 1981, in concorso con l'imprenditore LI, per avere avanzato la richiesta illecita di conferire l'appalto alla società del LI in cambio del proprio intervento per rimettere in movimento la pratica di finanziamento e darle esito positivo. Anche in questo caso la sentenza d'appello ha dichiarato l'intervenuta prescrizione.
3.4. Riguardo alla ritrutturazione dell'immobile di via Pedamentina (capo E) in primo grado è stata riconosciuta la responsabilità per il reato di corruzione di AR e AR, per avere in concorso tra loro ricevuto da GU PP, amministratore della società SIMI, promissaria acquirente dell'immobile di via Pedamentina, la somma di L. 10 milioni per compiere atti contrari al loro ufficio e consistiti nel favorire la procedura per l'esecuzione dei lavori edilizi sull'immobile, il cui cantiere era stato sequestrato. In appello è stata dichiarata per tutti l'estinzione del reato per prescrizione.
3.5. Per la ristrutturazione dello stesso immobile a SS, TA e SI, in concorso con altri imputati, veniva contestato il reato di corruzione (capo L). In particolare, SS, funzionario dell'ufficio della Sopraintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Napoli, in concorso con AM, dirigente dello stesso ufficio, avrebbe ricevuto ovvero accettato la promessa, a titolo di tangente, della somma di L. 150.000.000, da parte di SI, per il tramite di TA, per l'indebito rilascio di un nulla osta ambientale riguardante l'intervento edilizio sull'immobile di via Pedamentina, di proprietà della società facente capo a SI ed altri, nulla osta la cui emanazione era contraria ai doveri d'ufficio, in quanto per la ristrutturazione dell'immobile il rilascio di tale autorizzazione non era consentita (aprile-giugno 1999).
Tutti e tre gli imputati venivano assolti in primo grado. Secondo il Tribunale l'imputazione aveva ad oggetto solo il vizio di legittimità dell'atto, non la sua contrarietà ai doveri d'ufficio sotto il profilo dell'eccesso di potere, conseguentemente si imponeva l'assoluzione. La Corte territoriale, invece, ha dichiarato il reato loro contestato estinto per prescrizione.
3.6. In relazione al capo di imputazione relativo alla ristrutturazione dell'immobile "Torre Ranieri" (capo F), il Tribunale riteneva SI e LA, assieme ad altri, responsabili della corruzione riguardante l'affidamento della redazione del progetto a covino Edoardo, così qualificato l'originario reato di concussione;
mentre ha assolto gli imputati per quanto riguarda l'episodio, pure contestato nell'imputazione, relativo alla tangente di un miliardo richiesta con riferimento alle pratiche per la ristrutturazione dell'immobile Torre Ranieri. La Corte d'appello ha, invece, dichiarato estinti i reati per prescrizione con riferimento ad entrambi gli imputati, ma limitatamente all'episodio dell'affidamento del progetto a covino.
3.7. Per quanto riguarda la corruzione relativa alla pratica presentata dal Condominio di Vico dei Cinque Santi per la ristrutturazione dell'immobile Tempio della CI (capo G), denunciata all'autorità giudiziaria dall'assessore MA Antonio, secondo la contestazione i funzionali comunali addetti alla gestione dei finanziamenti di cui alla L. n. 219 del 1981, SI, LA e DE, in concorso con l'imprenditore che avrebbe dovuto eseguire i lavori, LI, nonché con AL AN, non ricorrente in questo processo, si sarebbero accordati con IM, amministratore del condominio di Vico dei Cinque Santi, per favorire il finanziamento in cambio di una tangente di L. 2 miliardi. In primo grado tutti gli imputati venivano ritenuti responsabili del reato loro contestato ad eccezione di TA, per il quale gli elementi erano ritenuti non sufficienti.
In appello è stata dichiarata la prescrizione per tutti gli imputati, anche per TA.
3.8. Infine, SI e DE venivano ritenuti responsabili in primo grado del reato di cui agli artt. 476 e 479 c.p. (capo H) per avere attestato falsamente agli atti della pratica relativa alla erogazione del contributo per i lavori di ristrutturazione dell'immobile Tempio della CI che era pendente l'ordinanza di sgombero, che invece era stata revocata con decreto sindacale, in questo modo consentendo che fosse indebitamente riconosciuta la priorità di cui alla L. n. 32 del 1992, art. 3 all'intervento sull'immobile in questione. In questo caso la Corte d'appello ha confermato la responsabilità degli imputati rideterminando la pena.
4. Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati.
4.1. Nel ricorso presentato nell'interesse di SS AR - condannato solo in appello per l'unico reato contestatogli al capo L) - il difensore deduce il vizio di motivazione, censurando la sentenza di secondo grado per non ave illustrato le ragioni specifiche del superamento della decisione assolutoria. Il ricorrente rileva l'assenza di qualsiasi considerazione in ordine alla configurabilità del concorso nel reato di corruzione contestato al SS: in particolare, viene evidenziato come a carico dell'imputato vi sia soltanto il compimento di un atto amministrativo, senza che risulti alcun accordo corruttivo con i presunti concorrenti e senza considerare la sua posizione subordinata rispetto al Sovrintendente. In conclusione, si sostiene che la presenza della causa di estinzione non avrebbe dovuto impedire ai giudici di verificare l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.. 4.2. Nel ricorso presentato nell'interesse di TA LO, assolto in primo grado da tutti i reati contestatigli, il difensore eccepisce, preliminarmente, la nullità della sentenza di secondo grado, in quanto nell'atto di appello, presentato dalla dott.ssa Troncone, manca la delega da parte del procuratore capo, ne' può ritenersi che la nullità sia sanata dal primo atto di appello, quello presentato dal dott. Ferrigno.
Con riferimento al capo G) deduce nuovamente la nullità del decreto di citazione - non rilevato dalla Corte d'appello - per mancanza dei requisiti minimi in ordine alla enunciazione del fatto. Inoltre, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 319 c.p., rappresentando che la pratica relativa al Tempio della Scornata era di competenza di una altra circoscrizione, rispetto alla quale l'imputato non aveva alcuna possibilità d'ingerenza. Con riferimento al capo M) denuncia l'erronea applicazione dell'art.416 c.p. e il vizio di motivazione, rilevando che la partecipazione dell'imputato all'associazione sarebbe stata desunta unicamente dall'inserimento del suo nominativo nel documento 105, in assenza di ulteriori elementi di riscontro.
Con riferimento al capo L), il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 319 c.p. e il vizio di motivazione. Premesso che la condotta contestata sarebbe quella di avere fatto da tramite per la consegna della tangente a AM, cioè al dirigente della Sovrintendenza, il difensore rileva come dalle sentenze di merito non risultino elementi per ritenere provata la dazione intervenuta nei confronti del pubblico ufficiale per ottenere un atto connesso al suo ufficio, sicché difetterebbe la prova della responsabilità dell'imputato.
Infine, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto il mantenimento dei beni sequestrati al TA, sebbene non vi sia stata ne' la richiesta del pubblico ministero, ne' quella della parte civile, incorrendo così in una nullità rilevabile ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b). In data 27 settembre 2012 il difensore di TA ha depositato motivi nuovi a sostegno della richiesta di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, rilevando che l'impugnazione sarebbe stata proposta oltre i termini previsti dall'art. 585 c.p.p., in quanto la sospensione dei termini feriali non varrebbe per il pubblico ministero.
4.3. Con riferimento al capo H) il difensore di DE PA deduce la manifesta illogicità della sentenza per avere ritenuto sussistente il reato di falsità ideologica, senza considerare i motivi fatti valere con l'atto di appello e relativi alla insussistenza dell'elemento soggettivo. In sostanza, il ricorrente assume che il DE aveva erroneamente creduto che la pratica relativa al restauro del Tempio della Scornata avesse priorità ai sensi della L. n. 32 del 1992, art. 3, lett. a), in quanto non ricordava che era stato concesso il contributo ex ordinanza n. 80. Inoltre, deduce la mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla questione di costituzionalità degli artt. 37 e 38 c.p.p., avanzata con l'atto di appello e su cui la Corte territoriale avrebbe omesso ogni risposta.
4.4. Con riferimento al capo D), il difensore di LI LE censura la sentenza per avare dichiarato la prescrizione utilizzando le dichiarazioni accusatorie rese da AR nella fase delle indagini, ma non reiterate nel corso del dibattimento. Assume il ricorrente che una volta escluse tali dichiarazioni verrebbe meno ogni elemento sull'esistenza dell'accordo corruttivo tra ON e LI. Inoltre, lamenta che la Corte territoriale non avrebbe verificato l'attendibilità di IE, sulle cui dichiarazioni si basa l'intero impianto accusatorio. In sostanza, si sostiene che nella specie i giudice avrebbero dovuto applicare l'art. 129 c.p.p., senza rinunciare ad un minimo di approfondimento delle risultanze probatorie.
Con riferimento al capo M), deduce l'illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente assume che la Corte d'appello non ha condiviso la prima sentenza che aveva ritenuto LI partecipe dell'associazione e nello stesso tempo lo aveva considerato vittima della concussione realizzata da SI nel capo A); una tale discrasia era stata superata dai giudici di secondo grado derubricando la concussione in corruzione, ma in questo modo avrebbero stravolto, sostiene il ricorrente, i termini del fatto, ritenendo sussistente un accordo corruttivo mai provato e smentendo quanto dichiarato da RO circa le minacce poste in essere da SI.
Infine, si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 316 c.p.p. e la nullità della sentenza in relazione alla intervenuta conversione del sequestro probatorio della somma di L. 45.500.000 in sequestro conservativo a garanzia dei crediti della parte civile, senza alcuna verifica dei presupposti;
inoltre, viene dedotto anche l'omessa motivazione rispetto alla stessa questione posta nell'atto di appello. In conclusione, il ricorrente chiede l'annullamento del sequestro conservativo della somma.
4.5. Con riferimento al capo E), il difensore di AR UG, dopo aver premesso che in base alla sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009 delle Sezioni unite della Cassazione in sede di giudizio d'appello ai sensi dell'art. 578 c.p.p. la formula assolutoria di merito può prevalere sulla dichiarazione di estinzione per prescrizione anche in presenza di prove ambivalenti, ha dedotto la mancanza di motivazione con riferimento alla valutazione della documentazione difensiva attestante la prassi adottata da AR, nella qualità di dirigente dell'ufficio comunale, di assegnare le pratiche DIA congiuntamente a AR e a LI.
Con un secondo motivo denuncia l'erronea applicazione della legge penale per la mancata qualificazione della condotta contestata nel reato di cui all'art. 318 c.p.. 4.6. Il difensore di AR SC, dopo aver premesso che la Corte d'appello, in presenza della causa di estinzione della prescrizione, sarebbe incorsa nell'errore di limitare il suo accertamento alla evidenza dell'insussistenza dei reati nella sola prospettiva dell'art. 129 c.p.p., mentre avrebbe dovuto procedere ad un approfondimento di tutte le questioni oggetto dell'impugnazione in presenza della domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla parte civile, con riferimento al capo D) lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle argomentazioni difensive sviluppate nell'appello sulla valutazione delle dichiarazioni rese da IE e EN. Assume il ricorrente che il Tribunale aveva considerato quest'ultimi alla stregua di concorrenti nel reato di tentata corruzione, sicché le loro dichiarazioni andavano valutate ai sensi dell'art. 192 c.p.p., laddove la Corte d'appello ha ritenuto, erroneamente, che la presenza di una causa di estinzione rendeva superfluo ogni approfondimento sulle questioni dell'attendibilità delle versioni rese da IE.
Sempre in relazione al capo D), il ricorrente denuncia la completa mancanza di motivazione in ordine alle argomentazioni difensive contenute nell'appello, con cui si contestava la sussistenza del tentativo di corruzione, rilevando che il presunto impegno a favorire la definizione della pratica da parte dei pubblici funzionari (AR e ON) non solo non fu caratterizzata dalla richiesta di corresponsione di un compenso, ma nemmeno dalla formulazione di una illecita offerta da parte del IE per il oro intervento. Con riferimento al capo E), il ricorrente evidenzia come i giudici di merito non abbiano considerato correttamente la procedura prevista dalla L. n. 662 del 1996, rispetto alla quale AR non avrebbe compiuto alcun abuso o atto contrario, essendosi limitato, in assenza di provvedimenti interdittivi di competenza di LI, ad avallare la ritenuta regolarità della pratica.
Inoltre, sempre in relazione allo stesso capo E), deduce la mancanza di motivazione in ordine ai motivi fatti valere con l'atto di appello e riguardanti:
- la valutazione delle dichiarazioni di D'AN;
- l'annotazione "NO protocollo" apposta alla pratica da parte di LI, il cui significato sarebbe stato travisato, volendo in realtà dire "Nulla Osta";
- la mancata acquisizione del fascicolo DIA presso il Servizio Tecnico della circoscrizione Avvocata-Montecalvario;
- la mancata escussione dei vigili urbani intervenuti sul cantiere. Sotto un diverso profilo, si contesta la sussistenza del reato di cui all'art. 319 c.p. in quanto la procedura in questione era assentibile attraverso la DIA, trattandosi di lavori di restauro e risanamento che non alteravano lo stato dei luoghi, per i quali non necessitava la preventiva autorizzazione paesistica.
Infine, denuncia l'erronea applicazione degli artt. 191 e 503 c.p.p. e L. n. 63 del 2001, art. 26, per avere i giudici ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da AR in sede di indagini.
4.7. Il difensore di RO SI e di LA AF ha presentato un unico ricorso per cassazione, in cui ha dedotto motivi comuni e motivi riguardanti le due diverse posizioni. Innanzitutto, contesta la sentenza nella parte in cui non ha accolto la eccepita inammissibilità della costituzione come parte civile del Comune di Napoli. Con lo stesso motivo assume che erroneamente la Corte territoriale ha esaminato gli appelli ai sensi dell'art. 578 c.p.p., confermando le statuizioni civili, anche con riferimento ai reati risultati prescritti ancor prima della sentenza del Tribunale. Con riferimento al capo M), riguardante entrambi gli imputati, il ricorrente lamenta la omessa risposta in sentenza alla questione proposta nell'atto di appello e riguardante la mancanza di alcuni atti nel fascicolo del dibattimento.
Con un diverso motivo lamenta l'arbitraria riduzione della lista testimoniale e la omessa motivazione sul punto 4) dell'appello con cui chiedeva di assumere la testimonianza di tale AN DO. Ancora, con il successivo motivo lamenta l'omessa motivazione sul punto 5) dell'atto di appello, riguardante il capo L). Con riferimento al capo A), relativo al solo SI, deduce la manifesta illogicità della motivazione, che per sostenere la sussistenza del reato di corruzione trae argomenti da altri reati, in particolare dal reato associativo, senza offrire alcuna spiegazione in ordine alla responsabilità dell'imputato. In particolare, contesta l'applicazione della causa estintiva della prescrizione in presenza di elementi evidenti che avrebbero dovuto portare ad escludere la colpevolezza del SI con una sentenza di proscioglimento piena: il riferimento è alla assoluzione dell'imputato dai reati di cui ai capi B) e C) e alla circostanza che il denaro sequestrato, che avrebbe dovuto provare il versamento della tangente, è stato restituito a GU.
Anche con riferimento al capo F), contestato ad entrambi gli imputati, viene censurata la sentenza per avere applicato la causa estintiva, in presenza di elementi che avrebbero, invece, giustificato l'assoluzione nel merito.
Con riferimento al capo G), contestato ai due imputati, lamenta la mancata risposta ai motivi d'appello contenuti nei ff. 54-63, con cui si censurava in maniera articolata la ricostruzione della sentenza impugnata, nonché il vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non avrebbe argomentato il proprio percorso logico ricostruttivo, spesso limitandosi a richiamare la prima decisione e ritenendo, erroneamente, che la declaratoria di estinzione rendeva superfluo l'esame di ogni altra questione.
Con riferimento al capo H), per il quale SI è stato condannato, lamenta che la sentenza non abbia accertato la sussistenza del dolo nel reato di falso, omettendo di rispondere ad una serie di obiezioni contenute nell'atto di appello con cui si metteva in evidenza che non si era trattato di una falsa notizia, ma di una notizia parziale, perché in essa non veniva detto che era stato revocato il precedente sgombero, ma che tale incompletezza era risultata del tutto irrilevante ai fini della priorità nell'assegnazione dei finanziamenti, circostanza questa che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad approfondire la stessa idoneità della condotta contestata a ledere il bene giuridico tutelato.
Con riferimento al capo L), per il quale SI era stato assolto in primo grado, le censure riguardano la mancanza di ogni accertamento della responsabilità dell'imputato, in grado di superare la pronuncia assolutoria.
Con riferimento al capo M), si censura la sentenza per non avere dimostrato l'esistenza di un programma comune fra gli associati, che differenziasse l'ipotesi del mero concorso nei reati ad essi contestati. Anche in questo caso si ritiene che non dovesse essere pronunciata la causa estintiva per prescrizione, ma gli imputati andavano assolti nel merito.
Infine, si contesta la mancata restituzione dei beni e dei conti correnti sequestrati, rilevando che il sequestro non era soggetto a confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. e che la Corte territoriale non ha giustificato il provvedimento con riferimento al pericolo di dispersione delle garanzie delle obbligazioni derivanti da reato.
4.8. A IM IT è stato contestato solo il reato di cui al capo G), riconosciuto prescritto.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancata risposta alla eccezione di nullità della sentenza di primo grado per avere utilizzato come prova, ritenuta decisiva, una lettera di richiesta di onorali, scambiata per una denuncia presentata da tale Bellone. Con il secondo motivo censura la sentenza per la mancata verifica circa la possibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, omettendo di prendere in esame i motivi dedotti in appello tendenti a dimostrare la estraneità dell'imputato ai fatti contestatigli. Nei successivi motivi terzo e quarto il ricorrente evidenzia tutte le omissioni motivazionali da parte dei giudici d'appello sulle questioni poste con l'atto di impugnazione, rilevando come IM fosse del tutto estraneo al Comune e non aveva alcun interesse a promettere tangenti.
Con il quinto motivo deduce l'illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese da RO, MA e RA, che mai fanno riferimento all'imputato. Con il sesto motivo censura la sentenza per mancata motivazione sulla richiesta di qualificare il reato di cui al capo G) come abuso d'ufficio, escludendo ogni ipotesi di responsabilità dell'imputato. Con il settimo motivo si rileva che IM risulta essere stato condannato in solido con tutti gli imputati al risarcimento dei danni, senza considerare che la sua responsabilità è limitata al solo reato di cui al capo G). Un tale motivo era stato dedotto con l'atto di appello, ma anche in questo caso la Corte territoriale non ha formulato alcuna risposta, confermando la condanna in solido. Con l'ottavo motivo lamenta la mancata rinnovazione dibattimentale, con l'acquisizione dei testi D'PO, RA e PA, che avrebbero confermato l'estraneità dell'imputato alla vicenda. Su tale richiesta i giudici d'appello non hanno fornito alcuna specifica motivazione, rispondendo cumulativamente a tutte le richieste di rinnovazione che hanno ritenuto non necessarie.
Il difensore dell'imputato ha, inoltre, depositato una memoria in cui lamenta la mancata valutazione nel merito della posizione del suo assistito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Occorre rilevare che, ad eccezione del reato di falso di cui al capo H) per il quale la Corte d'appello ha confermato la responsabilità di SI e DE e dei reati di cui ai capi B) e C) dai quali SI è stato assolto, per il resto la sentenza impugnata ha dichiarato l'estinzione di tutti i residui reati per intervenuta prescrizione, compresi quelli rispetto ai quali il giudice di primo grado aveva pronunciato l'assoluzione per alcuni imputati, confermando le statuizioni civili in favore della costituita parte civile.
Rispetto a tale sentenza alcuni ricorsi hanno contestato la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, altri hanno censurato anche o solo il capo relativo alle statuizioni civili ex art. 578 c.p.p.. 6. In ogni caso, deve escludersi che ricorrano i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. Come è noto in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma della disposizione suindicata soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile ed infatti è stato precisato come la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento", con la conseguenza di una radicale incompatibilità di una tale verifica con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. un., 28maggio 2009, n. 35490, Tettamanti).
In applicazione del principio sopra indicato deve riconoscersi che correttamente la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione: a tale conclusione i giudici sono pervenuti dopo aver effettuato una attenta e completa disamina delle prove a carico di tutti gli imputati ed escludendo, di conseguenza, ogni evidenza dell'insussistenza dei fatti contestati che avrebbe potuto giustificare l'assoluzione nel merito.
In ogni caso, la motivazione della sentenza non consente di "constatare" l'estraneità degli imputati rispetto alle contestazioni mosse dall'accusa in modo da poter ritenere l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Anche per quanto riguarda quegli imputati per i quali vi è stata assoluzione in primo grado (per alcuni solo parziale), impugnata dal pubblico ministero - il riferimento è alle posizioni di SI, TA, SS e DE -, la sentenza d'appello ha effettuato una puntuale ricostruzione degli elementi a carico, escludendo l'evidenza di una loro estraneità rispetto ai reati contestati e nel percorso motivazionale non si rinvengono le illogicità dedotte dai ricorrenti.
7. D'altra parte per il principio di immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato sancito dall'art. 129 c.p.p., nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale, anche assoluta e insanabile, deve essere data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (Sez. un., 27 febbraio 2022, n. 17179, Conti).
7.1. Pertanto, deve ritenersi inammissibile, perché non rilevante, la nullità del decreto di citazione per la mancata enunciazione del fatto in forma chiara dedotta nel ricorso di TA.
7.2. Inoltre, sono da considerare infondate le censure di carattere processuale contenute nel primo motivo e nei motivi nuovi proposti da TA.
Innanzitutto, deve escludersi che vi sia stata una irritualità nella proposizione delle impugnazioni da parte del pubblico ministero, tale da determinare la eccepita nullità della sentenza d'appello e comunque l'inammissibilità delle impugnazioni.
L'ufficio del pubblico ministero è impersonale, per cui legittimati a proporre impugnazione sono sia il titolare dell'ufficio sia i suoi sostituti, in quanto delegati, anche informalmente, dal capo della procura, sicché ai fini della legittimazione all'impugnazione non rileva la mancanza agli atti di una delega scritta, che non è richiesta dalla legge;
pertanto, la legittimazione del sostituto procuratore a proporre impugnazione sussiste anche in assenza di specifica delega del procuratore titolare, considerato che, in virtù del ricordato principio generale di impersonalità dell'ufficio, non occorre una delega formale del titolare al sostituto procuratore, diverso da quello che ha presentato le conclusioni di udienza (Sez. 6, 16 aprile 1999, n. 10225, Nunziata). Peraltro, si è anche sostenuto che l'imputato non ha neppure interesse a dolersi della mancanza della delega, in quanto, trattandosi di atto interno all'ufficiosa sua esistenza va presunta (Sez. 5, 12 dicembre 2006, n. 7636, Fiorentino). Del tutto infondato è anche il motivo con cui TA assume la tardività delle impugnazioni del pubblico ministero, sul presupposto che la sospensione dei termini nel periodo feriale valga solo per le parti private e non anche per il pubblico ministero. Si tratta di una interpretazione che non trova alcuna giustificazione ragionevole e che risulta smentita dalla lettera della L. n. 742 del 1969, art. 1 che, nello stabilire la sospensione di diritto dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, non contiene alcun riferimento alle parti processuali, in quanto la sospensione è rivolta, in termini generali, all'attività giurisdizionale, ordinaria e amministrativa.
7.3. Del tutto infondato è anche il motivo con cui AR nel suo ricorso contesta la ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini dal momento che i giudici hanno fondato il giudizio sulla sua responsabilità anche in base ad altri elementi di prova.
7.4. Del tutto generici e apodittici sono i motivi con cui SI e LA contestano la costituzione come parte civile del Comune di Napoli e l'operatività dell'art. 578 c.p.p.. Inoltre, inammissibili sono i motivi con cui gli stessi ricorrenti lamentano la riduzione delle liste testimoniali, trattandosi di scelta che attiene al giudice di merito.
7.5. Lo stesso discorso vale per il motivo proposto nell'interesse di IM con cui si lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di non rinnovare il dibattimento, valutazione che, in quanto motivata, non può essere oggetto di ricorso in cassazione.
8. La causa di estinzione del reato non consente di prendere in esame, in questa sede, neppure i dedotti vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. un., 28 maggio 2009, Tettamanti). Di conseguenza, i ricorsi di SS, TA, LI, AR, AR, SI, LA e IM, là dove deducono censure alla motivazione della sentenza, devono essere ritenuti malamente proposti.
9. Inoltre devono ritenersi infondati anche i motivi con cui alcuni ricorrenti hanno contestato il mantenimento del sequestro conservativo.
Deve considerarsi inammissibile l'ultimo motivo proposto da TA, che lamenta la mancata restituzione dei beni in sequestro. Si osserva, infatti, che il TA non è legittimato a richiedere la restituzione dei beni oggetto di sequestro conservativo, dal momento che lo stesso imputato riconosce che si tratta di somme di denaro di pertinenza del coniuge, MA DA, persona estranea al reato, che però non risulta abbia mai presentato istanza di restituzione.
Sono invece infondati i motivi con cui i ricorsi presentati nell'interesse di LI e di SI - LA censurano il capo relativo al sequestro conservativo. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno confermato il mantenimento del sequestro a garanzia dei crediti vantati dalla parte civile, sostanzialmente confermando il provvedimento di conversione del sequestro probatorio in conservativo, giustificato, oltre che in rapporto all'entità del credito vantato dalla parte civile, anche in base al concreto rischio di perdita del credito stesso.
10. Diverso il discorso per quanto concerne gli interessi civili. La Corte d'appello ha correttamente fatto applicazione dell'art. 578 c.p.p., secondo cui la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione comporta che, in presenza di condanna anche generica al risarcimento dei danni a favore della parte civile, il giudice d'appello decida sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili. Tuttavia, in questo caso il giudice non è limitato nel suo accertamento come quando è presente una causa di estinzione del reato (art. 129 c.p.p., comma 2), ma è chiamato a valutare, senza alcuna condizione, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili.
Ciò premesso, devono ritenersi fondati i motivi contenuti nei ricorsi di TA, SS, DE e SI con esclusivo riferimento ai reati dai quali gli imputati erano stati assolti in primo grado (LO TA per i capi M, G, L;
SS AR per il capo L;
DE PA per il capo M;
SI RO per il capo L).
Si tratta di reati dai quali sono stati assolti con formula piena in primo grado e rispetto ai quali, a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero, la Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione, determinando una, seppur parziale, riforma peggiorativa della prima decisione, ma senza un particolare impegno motivazionale che possa giustificare il ribaltamento della sentenza di primo grado.
10.1. Riguardo alla ritenuta partecipazione di TA e DE al reato associativo di cui al capo M), si rileva che i giudici, oltre a non prendere in considerazione le motivazioni con cui il Tribunale di Napoli li ha mandati assolti, non hanno indicano il concreto apporto che i due imputati avrebbero offerto all'organizzazione criminosa, limitandosi a far riferimento a forme di "anomalo interessamento" del DE per la pratica relativa al Tempio della CI e a presumere che TA "doveva necessariamente avere una intesa consolidata" con gli imputati SI, MI, LA, LI e ON essendo interessato all'acquisto di una unità immobiliare nel complesso di via Pedamentina, circostanze che così come delineate non appaiono idonee a dimostrare in maniera univoca ne' il loro inserimento nell'associazione ne' i contributi dati alla stessa. 10.2. Per quanto riguarda il coinvolgimento di TA nella corruzione di cui al capo G) la sentenza impugnata omette del tutto la motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Anche in questo caso la Corte territoriale non sottopone ad alcuna critica la decisione di primo grado che aveva assolto TA da questa accusa, limitandosi a menzionare la circostanza che il nome del TA era contenuto in un documento sequestrato al SI, affermazione non seguita da alcuno sviluppo critico. 10.3. Analoga carenza motivazionale si riscontra nel capo della sentenza riguardante il reato di cui all'art. 110 e 319 c.p. contestato sub L) a TA, SI e SS. La sentenza non indica il contenuto del ritenuto accordo tra SS, funzionario della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Napoli, SI e TA, ne' sottopone a critica la motivazione con cui il primo giudice aveva escluso la sussistenza della corruzione in capo ai tre imputati, anzi a sostegno della decisione colpevolista richiama, in maniera del tutto contraddittoria, la stessa sentenza di primo grado.
Peraltro, come sottolineato in uno dei ricorsi (TA), la sentenza d'appello non indica elementi a sostegno della intervenuta dazione di denaro in favore del pubblico ufficiale, sicché anche da questo punto di vista la motivazione si rivela del tutto carente in ordine alla corruzione contestata.
10.4. Per il resto devono essere confermate le statuizioni civili in relazione agli altri imputati.
11. Restano da esaminare, infine, i ricorsi di SI e DE in relazione al reato di falso di cui al capo H), unico reato per cui è intervenuta condanna anche in secondo grado.
Entrambi i ricorsi sono infondati.
11.1. Preliminarmente deve respingersi il motivo, dedotto da DE, con cui si lamenta la mancata motivazione in relazione alla questione di costituzionalità degli artt. 37 e 38 c.p.p. avanzata nell'atto di appello.
Innanzitutto, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha fornito una risposta sull'eccezione sollevata (v. pag. 22 della sentenza), sicché non può parlarsi di totale mancanza di motivazione come sostiene, erroneamente, il ricorrente. Peraltro, la questione di costituzionalità cosi come proposta è stata ritenuta manifestamente infondata dai giudici di secondo grado, valutazione che questa Corte condivide, in quanto la funzione della ricusazione deve rimanere necessariamente circoscritta nell'ambito di ciascun grado del giudizio, non potendo operare dopo la chiusura del grado del processo cui la causa di ricusazione si riferisce, come pretenderebbe il ricorrente. D'altra parte, è stato evidenziato che, nell'ipotesi in cui la causa di ricusazione sia sorta, o divenuta nota, successivamente alla scadenza del termine ordinario per dedurla, essa deve essere proposta prima del termine dell'udienza, limite oltre il quale non è più possibile far valere l'incompatibilità ai fini della ricusazione (Sez. 6, 27 settembre 2011, n. 42707, Murone;
Sez. 3, 21 maggio 2998, n. 7836, Nardella).
11.2. Nel "merito" i ricorsi censurano entrambi la sentenza sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato che ritengono insussistente.
Si tratta di motivi infondati.
Secondo le sentenze di merito SI e DE, in concorso con ON - la cui posizione è stata stralciala -, hanno attestato falsamente agli atti della pratica relativa alla erogazione del contributo per i lavori di ristrutturazione dell'immobile Tempio della CI che era pendente l'ordinanza di sgombero, che invece era stata revocata con decreto sindacale, consentendo così che fosse indebitamente riconosciuta la priorità di cui alla L. n. 32 del 1992, art. 3 all'intervento sull'immobile in questione. In questa operazione, che ha portato poi all'erogazione del finanziamento, DE è stato uno degli istruttori della pratica e SI il firmatario della nota del servizio tecnico circoscrizionale comunale che, sul presupposto dell'ordinanza di sgombero, ha richiesto il finanziamento dell'immobile con priorità: pertanto, i giudici hanno desunto la sussistenza del dolo in capo agli imputati in relazione al ruolo diretto che hanno avuto nell'istruire la pratica riguardante il Tempio della CI, mettendo in rilievo come il reato di falso si inseriva in una complessa operazione diretta ad ottenere il finanziamento con priorità per l'intervento sull'immobile tramite una tangente di circa L. 2 miliardi, tangente che aveva come destinatario anche SI, alle cui dipendenze lavorava DE. Si tratta di una motivazione che appare logica e che desume correttamente la presenza dell'elemento soggettivo del reato in base ad elementi indiziari ai quali può riconoscersi il carattere di gravità, precisione e concordanza cui si riferisce l'art. 192 c.p.p., comma 2. Infine, nessun rilievo ai fini della sussistenza del reato sul piano oggettivo può avere la circostanza, evidenziata nel ricorso di SI, che si sarebbe trattato di una "notizia parziale", come tale non falsa, in quanto il reato di falsità ideologica sussiste anche nel caso in cui il pubblico ufficiale abbia taciuto qualche dato la cui omissione, non ultronea nell'economia dell'atto, abbia prodotto il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche parzialmente, al vero.
12. In conclusione, la sentenza deve essere annullata, per i soli interessi civili, nei confronti di SI e SS per i fatti di cui al capo L), nei confronti di TA per i fatti di cui ai capi L), G) e M), e nei confronti di DE per i fatti indicati nel capo M), con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
nel resto i ricorsi dei suindicati imputati devono essere rigettati, al pari dei ricorsi degli altri imputati - AR, IM, AR, LI e LA - che devono anche essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, nei confronti di SI RO e SS AR, per i fatti di cui al capo L), di TA LO per i fatti di cui ai capi L), G) e M), di DE PA per i fatti di cui al capo M) e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello per il giudizio;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati. Rigetta i ricorsi di tutti gli altri imputati che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2013