Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2012, n. 21969
CASS
Sentenza 14 dicembre 2012

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In tema di impugnazione del pubblico ministero, legittimati alla sua proposizione sono sia il Procuratore della Repubblica sia i suoi sostituti, in quanto delegati, anche informalmente, dal primo, attesa l'impersonalità dell'ufficio, sicché non rileva, in proposito, la mancanza agli atti di un provvedimento di delega scritta.

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando un'attestazione, tace dati la cui omissione, non ultronea nell'economia dell'atto, produca il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero. (Fattispecie in cui un funzionario preposto alle pratiche per l'erogazione di contributi relativi a lavori di ristrutturazione post-terremoto, aveva attestato la pendenza di un'ordinanza di sgombero per un immobile, senza aggiungere che la stessa era già stata revocata così consentendo di ottenere il finanziamento con priorità).

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale è applicabile anche per gli atti compiuti dal pubblico ministero. (Fattispecie in tema di appello proposto dal P.M.).

Commentari2

  • 1Falso ideologico e attestazione volutamente incompletaAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 18 novembre 2014

  • 2Concorso pubblico, attestazione incompleta, falso ideologico, omissioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 novembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2012, n. 21969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21969
Data del deposito : 14 dicembre 2012

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