Sentenza 19 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di falso documentale, il falso ideologico per omissione è integrato allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca all'atto il significato di un'attestazione non conforme ai fatti; tuttavia la condotta illecita è configurabile soltanto se sussiste un relativo obbligo giuridico di rappresentazione. (In applicazione di questo principio la S.C., rigettando il ricorso proposto dal P.M., ha confermato l'assoluzione per il reato di falso ideologico nei confronti di un notaio, il quale aveva omesso di inserire nell'atto pubblico di compravendita immobiliare delle difformità edilizie, che le parti avevano concordato di non menzionare, in quanto, nel caso di specie, il notaio non era tenuto ad indicare quegli interventi edilizi "minori", non incidenti sulla commerciabilità del bene).
Commentario • 1
- 1. Che succede se il notaio non menziona gli abusi edilizi nell’attoAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2017, n. 22200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22200 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2017 |
Testo completo
22200-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 19/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 133/2017 ANIELLO NAPPI -Presidente - REGISTRO GENERALE ENRICO VITTORIO STANISLAO N.30713/2015 SCARLINI ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO -Rel. Consigliere - GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FIRENZE nei confronti di: AL EV nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/04/2015 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO che ha concluso per inelemente can zuvo;
defenson, Aw. Picciottic suv. Bellagonibe, die Udit : how concluse chiedend it upetto del ricorss. it RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 16/04/2015 dal Gip del Tribunale di Firenze, con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, assolveva ZA IU e TA SE dal reato di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. contestato al capo B, perché fatto non sussiste, e dai reati di cui agli artt. 481-483 cod. pen. e 19-21 . 241/90 contestati alla sola TA ai capi C e D, perché il fatto non costituisce reato. In particolare, il ricorso viene proposto limitatamente all'assoluzione per il capo B, che riguarda la falsa attestazione, da parte del Notaio rogante (ZA), in concorso con le parti venditrici (AS e UN) e con la parte acquirente (TA), nell'atto pubblico stipulato per la compravendita di un fabbricato ubicato in Impruneta, oggetto di opere edili che avevano comportato il cambio di destinazione d'uso di una loggia e di un magazzino, e l'ampliamento planovolumetrico, che le opere realizzate in epoca successiva ai titoli legittimanti non richiedessero provvedimenti abilitativi;
circostanza non corrispondente al vero, in quanto l'immobile era stato trasformato e modificato abusivamente in data antecedente alla vendita, della quale erano a conoscenza tutte le parti. Il ricorso deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 476 e 479 cod. pen., 44, lett. a) e b), d.P.R. 380/2001 e 2699 cod. civ.: la sentenza impugnata assolve dal falso ideologico in relazione alla dichiarazione, omessa dalla parte venditrice, in merito alla esistenza di difformità rilevanti sotto il profilo edilizio, delle quali erano consapevoli tutte le parti, rilevando che l'immobile era stato costruito prima del 01/09/1967, e che l'art. 46, comma 1, TUE sancisce la nullità degli atti di trasferimento limitatamente agli edifici "la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985", che non contengano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria;
nel caso di specie, l'immobile è precedente al 17/03/1985, ma altresì al 01/09/1967; la norma sull'incommerciabilità si applica, ai sensi dell'art. 46, comma 5 bis, TUE, anche alle ristrutturazioni edilizie realizzate mediante d.i.a., qualora non siano indicati gli estremi della stessa. L'interpretazione della sentenza impugnata sarebbe errata, in quanto l'atto pubblico fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale, ma altresì delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
la questione non concerne, dunque, se l'art. 28 1. notarile vieti il rogito solo in caso di atti espressamente proibiti per legge, ma se un atto pubblico possa omettere circostanze di cui tutte concordemente, stabiliscono le parti hanno consapevolezza e che, W preordinatamente di non menzionare;
aderire all'interpretazione sostenuta dalla sentenza impugnata significherebbe obliterare la funzione di pubblico ufficiale del notaio. Nel caso in esame, la motivazione non avrebbe reso conto degli abusi sull'immobile oggetto di compravendita, della necessità della sanatoria n. 519/2012 presentata dal tecnico Sarti, della falsità ideologica della sanatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Giova premettere che correttamente la sentenza impugnata ha riqualificato il fatto contestato nel rato di falso ideologico, e non già materiale, in atto pubblico. È altresì pacificamente emerso che le parti venditrici, la parte acquirente ed il Notaio rogante erano consapevoli della realizzazione di alcuni interventi edilizi illegittimi, pur tuttavia non richiamati nell'atto di compravendita stipulato. Al riguardo, va rammentato che il falso ideologico per omissione è integrato dalla condotta che, incidendo sul significato di un enunciato dichiarativo o constatativo, produca un'attestazione non conforme ai fatti;
tuttavia, l'omissione è configurabile soltanto se sussista un relativo obbligo giuridico di rappresentazione di alcuni fatti, sicchè, in caso di omessa rappresentazione, l'atto pubblico assuma il significato di attestazione della loro inesistenza (c.d. attestazione implicita) (in tal senso, Sez. 1, n. 46966 del 17/11/2004, Narducci, Rv. 231183: "La falsità ideologica di un atto può derivare anche dall'omissione o dalla incompletezza dei dati in esso illustrati, quando il contesto espositivo sia tale che la parzialità dell'informazione si risolve nella mendace negazione dell'esistenza di un fatto"). Tanto premesso, la sentenza impugnata appare immune da censure. Nel caso in esame, infatti, è stata esclusa l'applicabilità delle norme sull'incommerciabilità degli atti traslativi aventi ad oggetto immobili abusivi, trattandosi di immobile realizzato prima del 17 marzo 1985 (e, addirittura, del 1 settembre 1967, data di entrata in vigore della c.d. "legge-ponte"), dies a quo per l'applicabilità dell'art. 46, comma 1, d.P.R. 380/2001, e di interventi edilizi c.d. "minori", non rientranti nelle previsioni di cui all'artt. 46, comma 5 bis (in relazione all'art. 22, comma 3) d.P.R. 380/2001. Non ricorrendo un'ipotesi di nullità dell'atto, pertanto, e sul presupposto che l'art. 27 della l. 89 del 1913 (c.d. legge notarile) prevede che "Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto", è stato 3 SR affermato che il Notaio rogante non avesse il divieto di stipulare l'atto di compravendita in oggetto, e non avesse neppure l'obbligo di dichiarare l'esistenza degli interventi edilizi "minori" realizzati, in quanto non incidenti sul regime di commerciabilità del bene. L'art. 28 della legge notarile sancisce, infatti, che "Il notaro non può ricevere atti (...) se essi sono espressamente proibiti dalla legge (...)". Sicchè, nel caso in esame, trattandosi di bene commerciabile, in quanto costruito prima del marzo 1985 ed oggetto di interventi edilizi c.d. "minori", l'atto pubblico di compravendita non era "proibito dalla legge", in quanto non affetto dal vizio della nullità sancito dall'art. 46 d.P.R. 380/2001. In tal senso si è, altresì, espressa la giurisprudenza civile di questa Corte, secondo cui, in tema di responsabilità disciplinare dei notai, il divieto, imposto dall'articolo 28 comma primo n. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138 comma secondo di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto (ovvero la stessa nullità relativa) ed è sufficiente che la nullità risulti in modo inequivoco (Cass. Civ., Sez. 3, n. 11128 del 11/11/1997, Rv. 509864) Del resto, lo stesso art. 2700 c.c., richiamato dal ricorrente, nel delimitare il regime di efficacia dell'atto pubblico, sancisce che questo "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". Ebbene, oltre alla prova della provenienza del documento, l'efficacia probatoria dell'atto pubblico si estende alle dichiarazioni e ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale;
ma tale efficacia riguarda soltanto le dichiarazioni e i fatti rilevanti ai fini della formazione dell'atto pubblico. In altri termini, l'omessa esposizione di un fatto assume il significato della negazione della sua esistenza soltanto quando la sua rilevanza ne avrebbe imposto la manifestazione;
al contrario, non ricorre la c.d. attestazione implicita, allorquando, come nel caso di specie, non sussista l'obbligo di attestare la realizzazione di interventi edilizi c.d. "minori", in quanto insuscettibili di determinare la nullità dell'atto traslativo, per l'epoca della costruzione dell'immobile e per la consistenza delle opere realizzate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 19/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Aniello Nappi Giuseppe Riccard DESMONTATA CA addi 08 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Caragis LazurE Мн 5