Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2017, n. 22200
CASS
Sentenza 19 gennaio 2017

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Massime1

In tema di falso documentale, il falso ideologico per omissione è integrato allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca all'atto il significato di un'attestazione non conforme ai fatti; tuttavia la condotta illecita è configurabile soltanto se sussiste un relativo obbligo giuridico di rappresentazione. (In applicazione di questo principio la S.C., rigettando il ricorso proposto dal P.M., ha confermato l'assoluzione per il reato di falso ideologico nei confronti di un notaio, il quale aveva omesso di inserire nell'atto pubblico di compravendita immobiliare delle difformità edilizie, che le parti avevano concordato di non menzionare, in quanto, nel caso di specie, il notaio non era tenuto ad indicare quegli interventi edilizi "minori", non incidenti sulla commerciabilità del bene).

Commentario1

  • 1Che succede se il notaio non menziona gli abusi edilizi nell’atto
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 gennaio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2017, n. 22200
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22200
Data del deposito : 19 gennaio 2017

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