Sentenza 11 novembre 1997
Massime • 1
Costituisce atto pubblico la lettera con la quale il sindaco risponde ad una formale richiesta di informazioni rivolta all'ufficio comunale, quando essa comporti una attività valutativa e ricognitiva da parte del pubblico ufficiale redigente. (Affermando il principio di cui in massima la corte ha ritenuto integrato il reato di falso nelle non veritiere informazioni date in risposta al privato sulla conformità di un manufatto alle prescrizioni in materia urbanistica. La corte ha escluso che tale risposta potesse essere considerata alla stregua di un atto privato o anche di un certificato amministrativo, implicando non una mera attività di consultazione di atti preesistenti, ma una attività valutativa e ricognitiva realizzata, nel caso di specie, anche tramite un sopralluogo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/1997, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 11.11.1997
1. Dott. IO Patrone Consigliere SENTENZA
2. " Franco Marrone " N. 1488
3. " Renato L. Calabrese " REGISTRO GENERALE
4. " LO PI " N. 13797/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RI GI, nato a [...] il [...], e ZA SI AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 10 febbraio 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vittorio Martusciello che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentito l'avv. Enzo Tateo per la parte civile;
Udito l'avv. Angelo Giarda per il IN;
OSSERVA
IN GI e ZZ SI vennero tratti a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt.110-479 cp perché, nelle rispettive qualità di primo tecnico comunale e di sindaco del comune di Gambalò, nella lettera in data 20 ottobre 1988, indirizzata all'avv. Alessandro Furnari di Mantova, redatta dal primo e sottoscritta dal secondo, atte stavano falsamente che il capannone edificato da DI IO sull'appezzamento distinto a catasto al foglio 7 mapp. 156 e 157 era conforme alla autorizzazione concessa con licenza edilizia n.23 del 1^ giugno 1977; che al momento del rilascio di detta licenza era vigente il programma di edificazione che consentiva di edificare a confine o ad una distanza di 1/3 dell'altezza; che il DI aveva presentato domanda di edificare a confine e gli era stata rilasciata la licenza in ottemperanza al piano di fabbricazione;
che la costruzione era stata eseguita in conformità al progetto approvato.
Con sentenza in data 17 novembre 1994 il Tribunale di Vigevano dichiarava gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e, in concorso di att.gen., li condannava ciascuno alla rena di un anno di reclusione, con benefici, nonché, solidalmente, al risarcimento dei danni in favore del comune di Gambalò, costituitosi parte civile, liquidati in Lire quaranta milioni.
Con sentenza in data 10 febbraio 1997 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma, riduceva l'ammontare del danno a Lire venti milioni e confermava nel resto.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con il quale denunciano erronea applicazione dell'art.479 in ordine alla ritenuta natura di atto pubblico della menzione n nata lettera, o per non essersi riconosciuta a detto documento natura certificativa, con la conseguente configurabilità del reato previsto dall'art.480 c.p., ormai prescritto;
vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato;
il IN, inoltre, erronea applicazione dell'art. 357 c.p. e vizio di motivazione sulla determinazione della pena.
Nell'interesse del comune di Gambalò è stata depositata memoria difensiva in data 24 ottobre 1997.
I ricorsi non meritano accoglimento.
L'atto previsto negli artt.476 e 479 c.p. è pubblico allorché è caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché, in via congiuntiva o anche solo alternativa, dalla documentazione di una attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo redige o da lui percepita.
Ne consegue che è atto rispondente ai requisiti prescritti nelle suindicate norme una "lettera" indirizzata ad un privato e sottoscritta dal sindaco, la quale - in risposta ad una formale richiesta di informazionì rivolta all'ufficio comunale - contenga, come nella specie, indicazioni sulla conformità o meno di un determinano manufatto edilizio alle prescrizioni in materia urbanistica.
Non rileva la mancata esplicitazione da parte del privato delle ragioni sottese alla sua richiesta (nel caso in esame, peraltro, ben individuate dai giudici di merito, con motivato apprezzamento delle risultanze processuali, vanamente contestato dai ricorrenti sulla base di mere considerazioni di ordine materiale, nella necessità di documentare una pratica di volontaria giurisdizione, attivata dal giudice tutelare nell'interesse di un minore, comproprietario del fondo finitimo a quello, oggetto della richiesta di informazioni). Rileva, invece, che, se risposta v'è, in essa non vengano fornite indicazioni contrarie al vero. È noto, infatti, che il concetto di atto pubblico in senso penalistico è autonomo rispetto a quello desumibile dagli artt.2699 e 2700 cod. civ.. Questa norme sono incentrate esclusivamente sulla considerazione dell'atto pubblico quale mezzo di prova documentale. Al contrario la legge penale mira a tutelare il documento redatto dal pubblico ufficiale nella sua genuinità e veridicità, non solo quale strumento probatorio ma anche, in sè e per sè, quale principale espressione del bene giuridico del la fede pubblica.
Va dunque ribadita, in riferimento al documento 20 ottobre 1988, la sua natura di atto pubblico e non gia di mero atto privato. Ma, contro l'auspicio dei ricorrenti, va sicuramente esclusa anche l'ipotesi della falsità ideologica in certificati ex art.480 c.p. Possono qualificarsi certificati solo gli atti che riproducono attestazioni già documentate, non quelli che attestano una attività compiuta direttamente dal pubblico ufficiale. E nel caso in esame le indicazioni fornite con l'anzidetto documento non furono "il risultato di una mera consultazione di atti preesistenti", dovuta eseguire - come si sostiene - nel ristretto ambito temporale di pochi giorni e basata perciò "sul ricordo dei fatti", ma conseguenza diretta di una attività ricognitiva e valutativa, correttamente individuata in sentenza nell'accertamento della consistenza dell'intervento edilizio, nella valutazione della sua conformità al provvedimento autorizzativo (si è posto ben in evidenza dai giudici di merito che il IN, per sua stessa ammissione, aveva eseguito un sopralluogo prima di formare la lettera 20 ottobre 1988), oltre che nella verifica di conformità fra la richiesta del DI e lo strumento urbanistico vigente.
Quanto, poi, all'elemento soggettivo del reato, la sentenza ha ampiamente e convincentemente motivato in ordine alla sicura consapevolezza degli imputati del fatto che le attestazioni contenute nella lettera portavano dei dati non corrispondenti a quelli effettivi.
Il IN aveva esaminato la pratica edilizia e quindi conosceva perfettamente la situazione degli atti autorizzativi e degli strumenti urbanistici della zona. Inoltre v'era stato l'or detto sopralluogo.
Da parte sua, il sindaco, pochi giorni prima della sottoscrizione della lettera, era stato messo sull'avviso dal responsabile dell'ufficio urbanistica del comune, del fatto che il fabbricato DI risultava costruito senza il rispetto delle norme in materiali di distanze dai confini sovrapponendosi al tracciato stradale del P.R.G. vigente. Situazione del resto a lui ben nota, perché destinatario delle rimostranze formulate sin dal 1985 dai vicini del DI, sin troppo esplicite nel lamentare la irregolarità della costruzione finitima.
Si tratta di un discorso argomentativo coerente, del tutto logico e ancorato a precisi riferimenti. Si sottrae perciò alle censure dei ricorrenti, che peraltro prospettano a riguardo non un effettivo vizio di motivazione, bensì una diversa valutazione dei fatti, non consentita in questa sede. E tale è pure il richiamo ad una asserita confusione interpretativa degli strumenti urbanistici "nel passaggio della vigenza tra il piano di fabbricazione e il piano regolatore generale", cui fa riferimento il IN. E, diversamente da quanto denuncia il medesimo IN, non e neppure mancata in sentenza la ricerca del possibile movente delle false attestazioni, indagine peraltro non richiesta, atteso che, in tema di falsità ideologica in atti pubblici, irrilevanti sono le ragioni per le quali il soggetto si determina ad agire. Basta richiamare, sul punto, il significativo collegamento - operato dai giudici d'appello tra il tenore della lettera dell'avv. Furnari (che chiedeva anche "quali misure fossero state adottate" ove la costruzione DI fosse risultata irregolare) e il comportamento del sindaco che, sin dal 1985, come detto, a conoscenza di tale irregolarità edilizia, non si era mai determinato ad adottare i provvedimenti del caso.
Prive di efficace incidenza critica sono pure le deduzioni difensive con cui, sempre dal IN, facendosi leva sulla sua mancata sottoscrizione della lettera e sul fatto che questa era stata da lui predisposta su richiesta del sindaco non già nell'ambito di una attività propria di p.u. (essendogli stata sottratta sin dal 1982 la competenza sulla urbanistica) ma quale dipendente in veste di semplice collaboratore, si prospetta l'ipotizzabilità al più di una responsabilità a titolo di concorso nel reato proprio del sindaco, tuttavia non affermabile per assoluta carenze di prove in ordine al "previo concerto" con il pubblico ufficiale.
Non sono codesti, invero, elementi dirimenti, poiché, come esattamente osservato dal Pg nella requisitoria orale, ciò che rileva è l'accertato decisivo e consapevole contributo offerto dal giudicabile alla formazione del documento, dato più che sufficiente a ritenerlo, quanto meno, concorrente nel reato ascritto al coimputato, non essendo affatto necessario, ai fini dell'esistenza del concorso ex art.110 c.p., il c.d. "previo concerto" tra i compartecipi del fatto di reato.
Infine, quanto all'ultimo motivo del IN, che attiene al trattamento sanzionatorio, rilevasi che gli sforzi dia lettivi del ricorrente non sano valsi a prospettare carenze e vizi della sentenza.
Questa, infatti, ha mantenuto ferma la pena inflitta dal Tribunale, avendola valutata congrua alla stregua dei criteri dettati dagli artt.133 e 133 bis c.p., con riferimento alla gravità del fatto - considerato nei suoi riflessi negati vi sia in relazione all'immagine funzionale dell'amministrazione comunale che agli interessi dei confinanti del DI - nonché ai precedenti penali del prevenuto per esercizio abusivo della professione posto in essere proprio nello ambito di detto comune.
Orbene, in tema di determinazione della pena, del tutto appagante è il riferimento alla gravità del fatto, specie quando la pena inflitta non si discosta eccessivamente dai minimi edittali. Corretto è, poi, il richiamo ai precedenti penali, siccome sintomatici di una personalità negativa. E non rileva che, nella specie, essi consistano in sentenze emesse ex art.444 c.p.p. L'ultima parte del comma 1 dell'art.445 stabilisce che "salvo diverse disposizioni di legge" la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti è "equiparata ad una pronuncia di condanna", sicché essa spiega gli effetti di una vera e propria condanna ai fini della valutazione dei precedenti penali.
I ricorsi vanno pertanto rigettati. Con gli ulteriori oneri patrimoniali a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese, in favore della parte civile, liquidate in complessive L. 1.600.000, di cui L.
1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1998