Sentenza 10 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di falso documentale, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di assoluzione di un sanitario, che non aveva annotato nella cartella clinica del paziente alcuni eventi significativi, in quanto il suo comportamento complessivo non lasciava trasparire alcuna volontà omissiva, atteso che alcuni esami erano stati richiesti per via telematica e il loro esito era stato trascritto dagli infermieri nel loro diario).
Commentario • 1
- 1. La cartella clinica: strumento essenziale nei rapporti tra struttura sanitaria e pazienteGiorgio Filippo Alfonso · https://www.studiocataldi.it/ · 9 marzo 2017
Avv. Giorgio Filippo Alfonso - Per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la cartella clinica ha natura di atto pubblico si sensi e per gli effetti degli artt. 2699 ss. cc., per cui "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale (qualificazione soggettiva che assume dunque il medico redigente n.d.r.) che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". Natura giuridica, contenuti e valore probatorio. Le conseguenze penalistiche e civilistiche della violazione dell'obbligo di fedele compilazione e tenuta della cartella clinica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2014, n. 5635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5635 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 10/12/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 3795
Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 14698/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU FI DI N. IL 07/09/1946;
nei confronti di:
AM CE N. IL 12/10/1965;
avverso la sentenza n. 1958/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MARZO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. VENTURA Marco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 04/11/2013 la Corte d'appello di Milano, decidendo sull'appello proposto dalla parte civile e dal P.M., ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva assolto EL RA dal reato di cui all'art. 479 c.p., per avere, quale medico di guardia del reparto di neurochirurgia dell'ospedale Niguarda di Milano, omesso di riportare in cartella clinica quanto accaduto a partire dalle 21,30 del 05/06/2007 e, in particolare, che l'infermiera di turno gli aveva riferito un peggioramento delle condizioni del paziente LL IP IN e che era stata richiesta una TAC urgente, nonché gli esiti di quest'ultima, registrati unicamente sul diario infermieristico, con erronea valutazione TAC invariata. Il capo di imputazione era poi stato integrato, nel corso del dibattimento, attraverso il riferimento alla mancata annotazione in cartella clinica delle valutazioni di competenza sull'esito del referto e sulla scelta terapeutica adottata.
La Corte territoriale, ricordato che il Dott. EL era stato assolto, in separato procedimento, dalla parallela imputazione di lesioni colpose aggravate in danno del medesimo LL, ha ritenuto l'insussistenza, nel caso di specie, dell'elemento soggettivo del delitto di falso, in quanto la TAC era stata ufficialmente e tempestivamente disposta, attraverso una richiesta telematica non occultabile, e i suoi esiti erano stati comunicati alle infermiere, le quali, in conseguenza, ne avevano fatto annotazione nel loro diario. Posto che gli esiti della TAC fanno parte della cartella clinica, senza necessità di ricopiarne il contenuto, la Corte territoriale ha concluso nel senso che nella condotta del medico, esclusa una ragionevole volontà di celare i risultati dell'esame disposto, poteva al più ravvisarsi una negligenza, dovuta a dimenticanza connessa alle difficoltà di gestire più reparti nel turno di notte o forse a superficialità.
2. Nell'interesse della parte civile, è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 43 e 479 c.p., per avere la Corte territoriale sovrapposto il piano del dolo a quello delle ragioni della condotta dell'imputato, omettendo peraltro di considerare che la scelta attendista del medico, ossia la mancata sottoposizione del paziente ad intervento chirurgico, era non il risultato di una scelta terapeutica consapevole, di un'evidente condotta colposa. Secondo il ricorrente, avendo il Dott. EL deciso di non intervenire chirurgicamente, aveva volutamente omesso di annotare in cartella clinica gli eventi, cercando di falsamente rappresentare una condizione invariata del paziente: infatti, l'esito comunicato alle infermiere era appunto di una situazione clinica non modificata.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, sottolineando che la sentenza impugnata aveva circoscritto il suo esame all'omessa indicazione dell'esito della TAC, trascurando di considerare che all'imputato era stato contestato di non avere annotato in cartella clinica il peggioramento delle condizioni cliniche del paziente e le valutazioni di sua competenza sull'esito dell'esame del referto e la scelta terapeutica di tipo attendista che era stata adottata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono infondati.
È certamente esatto che la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario (anche se parzialmente: Sez. 6^, n. 21969 del 14/12/2012 - dep. 22/05/2013, Bardi, Rv. 256544) al vero (Sez. 5^, n. 45118 del 23/04/2013, Di Fatta, Rv. 257549).
E, tuttavia, nel caso di specie, tanto con riferimento all'omessa annotazione della TAC disposta e dei suoi esiti quanto con riguardo alle scelte terapeutiche adottate, i giudici di merito hanno concentrato la loro attenzione non sul profilo oggettivo del reato, ma su quello psicologico, traendo da una serie di indici fattuali (quali la non occultabile richiesta telematica dell'esame disposto e la comunicazione del suo esito alle infermiere), la conclusione, priva di qualunque manifesta illogicità, che le omissioni contestate all'imputato non potevano essere ricondotte ad una scelta volontaria e consapevole. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che, se anche il medico, una volta esaminati gli esiti della TAC, avesse scientemente deciso di non riportarli in cartella clinica, per mascherare una negligente condotta terapeutica, non ne avrebbe parlato con il personale infermieristico.
Siffatto percorso argomentativo è assolutamente coerente con l'elaborazione giurisprudenziale in tema di dolo nel reato di falso omissivo, che, al fine di cogliere il discrimen tra comportamenti dolosi e condotte meramente negligenti, ha sottolineato la necessità di individuare profili, nelle motivazioni della condotta dell'agente, idonei a far emergere i tratti del dolo generico (per es., attraverso l'accertamento dello scopo pratico perseguito con l'omissione: v. Sez. 5^, n. 12132 del 01/12/2011 - dep. 30/03/2012, Mantovani, Rv. 252162). Secondo il ricorrente, proprio la scelta attendista operata dal medico avrebbe giustificato sia l'omessa annotazione degli eventi, sia l'erronea comunicazione alle infermiere dell'esito invariato della TAC.
Ma siffatta ricostruzione, oltre ad apparire intrinsecamente contraddittoria con quanto lo stesso ricorrente afferma, quando imputa al medico non già una scelta terapeutica consapevole, ma un'evidente negligenza nel non intervenire (giacché, se il medico non si era reso conto per colpa della situazione del paziente, non s'intende perché avrebbe dovuto omettere delle annotazioni delle quali non aveva avvertito l'importanza), risulta ugualmente inverosimile nell'ipotesi che l'imputato, resosi conto del peggioramento delle condizioni del paziente (peraltro, per quanto emerge dalla sentenza di primo grado, a pag. 3, la TAC aveva registrato una variazione minima), abbia - a questo punto,' volontariamente e consapevolmente - scelto di non intervenire. E, infatti, in tale situazione la condotta dello EL sarebbe stata del tutto irragionevole, posto che:
a) secondo quanto riferito dai consulenti del P.M. (pag 3 della sentenza di primo grado), il referto e l'esame devono accompagnare la cartella clinica;
b) la richiesta della TAC era non occultabile;
c) la richiesta e l'avvenuta esecuzione dell'esame erano persino state comunicate alle infermiere. Ne discende che non si può, ancora una volta contraddittoriamente, supporre che l'imputato avesse omesso le annotazioni per occultare il carattere colposo della propria scelta attendista e poi avesse lasciato tracce ineliminabili dell'accertamento che avrebbe potuto smascherare la negligenza che aveva sorretto il suo agire terapeutico.
2. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015