Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2014, n. 5635
CASS
Sentenza 10 dicembre 2014

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In tema di falso documentale, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di assoluzione di un sanitario, che non aveva annotato nella cartella clinica del paziente alcuni eventi significativi, in quanto il suo comportamento complessivo non lasciava trasparire alcuna volontà omissiva, atteso che alcuni esami erano stati richiesti per via telematica e il loro esito era stato trascritto dagli infermieri nel loro diario).

Commentario1

  • 1La cartella clinica: strumento essenziale nei rapporti tra struttura sanitaria e paziente
    Giorgio Filippo Alfonso · https://www.studiocataldi.it/ · 9 marzo 2017

    Avv. Giorgio Filippo Alfonso - Per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la cartella clinica ha natura di atto pubblico si sensi e per gli effetti degli artt. 2699 ss. cc., per cui "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale (qualificazione soggettiva che assume dunque il medico redigente n.d.r.) che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". Natura giuridica, contenuti e valore probatorio. Le conseguenze penalistiche e civilistiche della violazione dell'obbligo di fedele compilazione e tenuta della cartella clinica …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2014, n. 5635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5635
Data del deposito : 10 dicembre 2014

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