Sentenza 1 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di falso documentale, integra i delitti di falsità materiale e ideologica per omissione, commessa dal pubblico ufficiale, la condotta di colui che in qualità di medico ospedaliero, ometta di attestare in sede di cartella clinica - atto pubblico assistito da fede privilegiata - che l'intervento chirurgico ivi descritto e subìto dalla paziente non è avvenuto in ospedale ma nella abitazione di quest'ultima, trattandosi di omissione concernente un enunciato significativo, considerato che l'abitazione privata non costituisce di norma sede deputata al compimento di interventi chirurgici (nella specie interruzione volontaria di gravidanza).
Commentario • 1
- 1. Interruzione volontaria di gravidanza: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2011, n. 12132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12132 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 01/12/2011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2820
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 37589/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN LO N. IL 25/05/1946;
2) EL UR, N. IL 15/01/1966;
avverso la sentenza n. 1686/2005 CORTE APPELLO di ANCONA, del 25/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost.proc. Dott. Fraticelli Mario, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. udito il difensore, avv. Valori F. che, illustrando il ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
RILEVATO IN FATTO
TO EL e GA RO sono imputati, entrambi, del reato di cui agli artt. 110, 476 e 479 c.p., per avere, in qualità di sanitari in servizio presso l'ospedale di S. Severino Marche, formato una cartella clinica dalla quale risultava che NA ID era ricoverata nel predetto nosocomio (capo a); il solo TO dei reati di cui alla L. n. 194 del 1978, art. 19, comma 1, per avere operato l'interruzione volontaria di gravidanza senza osservare le modalità imposte dalla legge (capo b), nonché del reato di cui all'art. 481 c.p., per avere attestato che i documenti di cui al precedente capo erano stati redatti nel rispetto dei termini e delle condizioni di legge (capo c).
In primo grado gli imputati furono assolti con la formula della insussistenza del fatto.
A seguito di impugnazione proposta dal Procuratore della repubblica, la CdA di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato ndp per prescrizione nei confronti del TO con riferimento ai reati sub b) e c), ha dichiarato entrambi gli imputati colpevoli del delitto sub a) e li ha condannati, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di giustizia.
Ricorre per cassazione il difensore e deduce erronea applicazione degli artt. 476 e 479 c.p. con riferimento al capo a). Ai due imputati è stato attribuito un falso per omissione. Di tale reato, tuttavia, non sussiste l'elemento materiale, atteso che si è in presenza della mera incompletezza della attestazione, che tuttavia non da luogo a una falsità ideologica, atteso che la omissione non si risolve nella negazione della esistenza di un fatto. È pacifico in punto di fatto, che la NA fu operata e che l'operazione è quella descritta in cartella. Ciò che non corrisponde al vero è che ella sia stata operata in ospedale, in quanto fu operata nella sua abitazione. La omissione, pertanto, non è lesiva della funzione probatoria dell'atto.
Il valore probatorio dell'atto, nel caso in esame, non è minimamente inficiato dalla omissione, che non può esser letta come la affermazione in positivo, in base alla quale la operazione sia stata certamente eseguita in ospedale.
Nella cartella non si specifica che l'intervento era stato effettuato in ospedale.
L'omissione non si traduce nella affermazione del fatto che la NA sia stata operata nella predetta struttura sanitaria. Per quanto attiene all'elemento soggettivo, poi, la CdA ha affermato che il GA "ha ammesso di aver compilato la cartella clinica...nella parte relativa all'anamnesi, nell'esame obiettivo e nell'annotazione dell'intervento. Su questo ultimo punto precisando che non si poteva fare diversamente per potere ricollegare l'esame istologico a un intervento specifico". Insomma il giudice di secondo grado, ritiene che l'omissione sia stata funzionale alla possibilità di ottenere l'esame istologico.
Da ciò tuttavia non può desumersi la sussistenza del dolo (che, per il reato in questione, è generico). Di tale elemento psicologico, nel caso di specie, manca sia il momento conoscitivo, che quello volitivo, atteso che gli imputati non hanno mai affermato scientemente e volontariamente che la operazione era avvenuta intra moenia.
Il ricorrente difensore deduce inoltre violazione dell'art. 157 c.p., atteso che, anche per il delitto del capo a) era maturato il termine prescrizionale, dovendosi applicare la nuova, più favorevole normativa.
Invero, al momento di entrata in vigore della nuova disciplina (8.12.2005) il processo non era ancora pendente in grado di appello, atteso che, in primo grado, il TO era stato assolto e che il decreto di citazione in appello (a seguito della impugnazione del PM) fu emesso solo in data 30.3.2010.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che quando, in primo gradoni processo si è concluso con una sentenza di assoluzione, il momento utile a stabilire la pendenza del procedimento in appello è dato dalla emissione del decreto di citazione in tale grado, atteso che la prescrizione non è interrotta da una sentenza di proscioglimento, ma, appunto, dall'atto di citazione innanzi al giudice di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e merita rigetto. Ciascun ricorrente va condannato alle spese del grado.
Il c.d. falso (ideologico) per omissione non attiene all'atto nella sua interezza, assumendo viceversa rilevanza l'omissione che riguardi un singolo enunciato significativo di un atto che, tuttavia, nel suo complesso, deve essere apparentemente regolarmente formato (ASN 199609192-RV 205942).
Orbene, il compimento di taluni atti "tecnici" avviene, di regola, negli ambienti fisici a ciò deputati.
Così, in mancanza di specificazione, nessuno dubiterebbe che un processo si è svolto in un'aula di giustizia, ovvero una seduta di (aurea ha avuto luogo all'interno del competente ateneo. Tanto ciò è vero, che i verbali destinati a rispecchiare le predette attività sono, in genere, redatti su prestampati che, non raramente, recano già la indicazione del focus nel quale l'atto si deve espletare.
Parimenti, secondo l'id quod pferumque accidit, un'operazione chirurgica si svolge in ambiente sanitario.
Se a tale regola (quella che "lega" una attività ad un luogo) si fa eccezione, la circostanza integra sicuramente gli estremi di "enunciato significativo" di cui alla sentenza sopra citata. Così, con specifico riferimento alla cartella clinica, certamente non è innocua (perché non è insignificante) la falsità ideologica consistente nella omessa attestazione, sul predetto documento, di un prelievo ematico, che abbia preceduto l'amniocentesi, posto che la cartella è atto pubblico, che esplica la funzione di diario dell'intervento medico ed anche dei relativi fatti clinici rilevanti (ASN 200522694-RV 231910).
Il fatto che la NA sia stata operata non in ambiente sanitario e, in particolare, non nella struttura ospedali era nella quale gli imputati prestavano servizio. costituisce, in base a tutto quanto premesso, una circostanza certamente atipica, anomala e straordinaria, della quale la cartella clinica avrebbe dovuto dare necessariamente conto.
Ciò non è avvenuto e tanto basta a integrare, nel caso in esame, l'elemento materiale del c.d. falso per omissione.
Per quel che riguarda l'elemento psicologico, il giudice di appello lo ha tratto dalle dichiarazioni del GA, che ha chiarito che, se fosse risultata una attività esterna al nosocomio, non sarebbe stato possibile riferire l'esame istologico all'intervento chirurgico.
L'omissione era dunque finalizzata al raggiungimento di uno scopo pratico (sia pure, a quanto sembra, non nell'interesse degli imputati) e ciò illumina sulla natura volontaria e consapevole (dunque ispirata da dolo generico) della condotta.
Quanto alla prescrizione, va premesso che la cartella clinica è atto pubblico assistito da fede privilegiata (ASN 2OO931858-BV 244907). Il termine prescrizionale, conseguentemente, se si fa applicazione della nuova normativa, matura in anni 12 e mesi 6; se si fa applicazione di quella precedente, in anni 15.
Orbene, il discrimen per la applicazione della "vecchia" o della "nuova" normativa fu individuato, in caso di condanna in primo grado dell'imputato, dopo la sentenza 393/06 della Corte costituzionale, appunto nella pronunzia della sentenza di primo grado;
se infatti essa è intervenuta in data anteriore alla entrata in vigore della nuova normativa, si applica la "vecchia" prescrizione, in caso contrario, la "nuova" (cfr. S.U., sent. n. 47008 del 2009, rie. D'Amato, RV 244810).
Il problema era rimasto aperto nell'ipotesi in cui, in primo grado, l'imputato fosse stato assolto (risultando poi, ovviamente, condannato in appello).
Ebbene, recentemente (ud. 24.11.2011, ric. PG in proc. ftancan), le S.U. di questa Corte hanno chiarito che, anche in caso di assoluzione, il "fatto processuale" rilevante ai fini dell'applicazione del trattamento più favorevole previsto dalle disposizioni transitorie della legge di modifica dei termini di prescrizione dei reati, è costituito appunto dalla sentenza di primo grado.
Nel caso in esame, il Tribunale di Camerino ha emesso sentenza (di assoluzione appunto) in data 22.4.2005. Consegue la applicazione della normativa previgente, secondo la quale il termine prescrizionale maturerebbe il 30.6.2013.
Pertanto anche la seconda censura risulta infondata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012