Sentenza 12 gennaio 2005
Massime • 1
Lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2005, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2005 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
1 2871/0 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 12/01/2005
SENTENZA
N. 43105
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SoSSI MARIO PRESIDENTE
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 014874/2004 2.Dott. GIORDANO UMBERTO "I
flrel.est.
3. Dott. GIRONI EMILIO
4. Dott. GRANERO FRANCANTONIO "
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZAORDINANZA de sul ricorso proposto da :
N. IL 29/06/1975 1) LB NN decreto avverso SENTENZA del 04/02/2004
TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
Ciampoli fer la sentita la relazione fatta dal Consigliere
GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. in amminibilité.
On
Il decreto in epigrafe ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione a non specificata misura alternativa alla detenzione proposta da ER OV, essendo lo stesso detenuto in custodia cautelare per altra causa.
Con il proposto ricorso l'interessato denuncia violazione di legge, sull'assunto della inesistenza di un'assoluta e generale incompatibilità tra misura alternativa e misura cautelare, dovendo la questione essere valutata con riferimento al singolo caso concreto, non senza rilevare l'indeterminatezza del provvedimento impugnato, che non individua l'istanza di cui è stata dichiarata l'inammissibilità, avendo il ER proposto, oltre a quella di ammissione ad una misura alternativa, anche richiesta di sospensione condizionata dell'esecuzione, ex 1. 207/2003;
Premesso che il decreto in esame, facendo espresso riferimento nella sua intestazione a richiesta di misura alternativa, deve inequivocabilmente ritenersi relativo alla prima delle istanze suddette e non anche a quella di sospensione condizionata ex 1. 207/2003, il ricorso è fondato.
Con reiterate decisioni questa corte ha, invero, affermato l'inidoneità dello stato di custodia cautelare per causa diversa da quella concernente il titolo in esecuzione a precludere l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, dovendosi la relativa istanza valutare nel merito, anche in relazione alla compatibilità tra la misura cautelare in atto ed il beneficio richiesto (v. Cass., sez. I, 4.4.2001,
Candeloro, Ced Cass., rv. 219363; 25.11.1999, Giampietro, id., rv. 215129 e 16.10.2002, n. 3058, Friada). Da ultimo, con sentenza 1.4.2003, Zaza, Ced Cass., rv.
224520, questa stessa sezione ha chiarito i termini della problematica relativa alla compatibilità tra custodia cautelare in carcere e misura alternativa alla detenzione, precisando che la disamina va spostata dal momento della decisione sull'istanza a quello di pratica applicazione del beneficio e che il quadro normativo non consente di ritenere esistenti ostacoli pregiudiziali alla valutazione nel merito della richiesta del condannato, militando, anzi, in senso opposto i seguenti argomenti: l'art. 656, co. 9, lett. b) c.p.p., come sostituito dalla legge n. 165/1998, circoscrive il divieto di sospensione dell'esecuzione prevista dal precedente comma 5 al caso in cui, nel momento in cui la sentenza diviene definitiva, il soggetto interessato si trovi in custodia cautelare in carcere per il fatto oggetto della condanna da eseguire, dal che è lecito desumere, a contrario, che analoga preclusione non si ponga per i condannati che si trovino in custodia in carcere per causa diversa (sic Cass., sez. VI, 9.1.2001, Natchev, Arch. nuova proc. pen., 2001, 427 e sez. I,
25.6.1999, Pappalardo, id., 2000, 65); il dovere del P.M. di disporre, anche in tale ultimo caso, la sospensione, con
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correlativo avviso della facoltà di presentare istanza per la concessione di misura alternativa alla detenzione, non può logicamente che essere correlato alla valutabilità dell'istanza nel merito, non avendo senso un obbligo di sospensione ove quella valutazione fosse in radice preclusa; Ou l'art. 298, co. 2, c.p.p. dispone che la sospensione dell'esecuzione di una misura cautelare, in via di principio prevista (salva la compatibilità tra i due regimi concorrenti) dal primo comma in caso di sopravvenienza di un ordine di esecuzione di pena detentiva, non abbia luogo ove la pena sia espiata in regime di misura alternativa alla detenzione, con ciò statuendo la prevalenza, in detta ipotesi, della misura cautelare sulla misura alternativa ma nulla stabilendo circa la sorte di quest'ultima la cui esecuzione, in difetto di specifiche previsioni del legislatore (in particolare circa la sua revocabilità), non può che ritenersi sospesa sino alla cessazione della custodia in carcere, fatta salva ovviamente la
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possibilità che la condotta causativa dell'adozione del provvedimento custodiale possa essere apprezzata come motivo per la revoca del beneficio penitenziario in forza delle specifiche previsioni contenute nella legge n. 354/1975 (v. art. 47, co.
11; art. 47 ter, co. 6 e art. 47 quinquies, co. 6); nel caso in cui, invece, il soggetto si trovi già in stato di custodia cautelare in
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carcere per altra causa all'atto in cui la sentenza di condanna diviene esecutiva, fatta anche in detta ipotesi salva la possibilità di apprezzare i fatti che hanno dato luogo al titolo custodiale ai fini del giudizio di meritevolezza del beneficio richiesto, l'eventuale concessione di una misura alternativa alla detenzione dovrà, sempre a norma dell'art. 298, co. 2, c.p.p., cedere di fronte all'esecuzione della misura cautelare per essere concretamente eseguita solo dopo la cessazione di quest'ultima (in senso conforme Cass., sez. I, 24.9.1996 n. 4717, R. E.).
Conclusivamente, deve negarsi che lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione sia di per sé preclusivo della valutazione nel merito ed, ove ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, incidendo lo stato detentivo solo sulla pratica eseguibilità della misura stessa, che dovrà essere postergata alla cessazione della misura custodiale ( v., da ultimo, nello stesso senso, Cass., sez. I, 8.10.2004, Musone e 23.11.2004, Grilli),
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato ed ordina trasmettersi gli atti al T.S. di Milano.
Roma, 12.1.2005
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente L'estensore com 28 GEN 2005 E
M
E
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CANCELL IL CANCELLIERE U
S
T
Rosanna Pani R
O
C