Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
La cosiddetta accessione invertita di cui all'art. 938 cod. civ. si realizza quando l'occupazione in buona fede di una porzione del fondo contiguo si concreta mediante la realizzazione di una struttura muraria complessa (idonea, cioè, alla permanenza, al suo interno, di persone o cose), costituente parte essenziale ed integrante dell'edificio in cui sia stabilmente incorporata, e non trova, conseguentemente, applicazione con riguardo ad opere diverse quale (come nella specie) un tratto di strada.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER SI & C SAS, ER LL, ER SI, elettivamente domiciliati in ROMA LTEVERE FLAMINIO 46 PAL 4^ SC B, presso lo STUDIO GREZ, difesi dall'avvocato CALOGERO NARESE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
EL LM, EL UC, EL LO, EL NC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1685/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 10/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2 marzo 1992, EL GE, ER GE, ET GE e FR GE, proprietari di terreni nel Comune di Fiorenzuola, convenivano in giudizio davanti al pretore di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, la società TI IS & C. per fare accertare e stabilire gli esatti confini tra la loro proprietà e quella finitima dei convenuti, nonché per fare ordinare alla predetta società e a EL e IS TI di rilasciare le parti di terreno da loro abusivamente occupate e, infine, per l'autorizzazione all'apposizione dei termini.
Si costituivano i convenuti, per eccepire il difetto di legittimazione passiva della società, in ordine alla domanda di regolamento di confine, e di EL TI e IS TI, in ordine alla richiesta di rilascio del terreno, e per aderire, questi ultimi, alla domanda di regolamento di confini.
Chiedevano, a loro volta, in via riconvenzionale l'accertamento dell'esistenza di un loro diritto di servitù e di superficie per la costruzione di una strada carrozzabile sui terreni di proprietà degli attori, nonché l'attribuzione in proprietà del terreno eventualmente occupato in buona fede o, in ipotesi, il pagamento da parte degli attori di un'indennità; in corso di causa chiedevano, poi, l'accertamento dell'acquisto, per intervenuta usucapione, di tali diritti.
In sede di precisazione delle conclusioni, gli attori chiedevano, infine, anche la condanna dei convenuti alla rimozione delle opere costruite sui loro terreni ed al risarcimento dei danni. Istruita la causa con produzione di documenti e con espletamento di consulenza tecnica, l'adito pretore, con sentenza n. 46 del 1994, accertava i confini tra i fondi degli attori e quelli di EL TI e IS TI e condannava la società TI IS & C. a rilasciare ai primi le porzioni di terreno occupate "oltre la linea A-O" tracciata dal c.t.u.; dichiarava inammissibili tutte le domande riconvenzionali dei convenuti e quella degli attori per la rimozione delle opere;
rigettava la domanda di risarcimento dei danni e condannava i convenuti al rimborso delle spese del giudizio agli attori.
Impugnata la sentenza, con appello principale, dai convenuti e, con appello incidentale, dagli attori, il tribunale di Firenze, con sentenza pubblicata il 10 agosto 1999, in parziale riforma di quella impugnata, ha emesso le seguenti statuizioni:
- ha rigettato l'appello dei convenuti, con riferimento alla determinazione della linea di confine;
- ha autorizzato a spese comuni delle parti l'apposizione dei termini lungo la linea di confine tracciata dal c.t.u.;
- ha dichiarato ammissibile la domanda di accertamento del diritto di servitù proposta dagli appellanti e l'ha rigettata nel merito, salvo l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passo sulle unità immobiliari indicate nel foglio di mappa 183 dalle particelle 26 e 61; ha confermato la condanna degli appellanti al rilascio delle altre unità immobiliari occupate;
- ha dichiarato ammissibile la domanda di attribuzione alla società TI IS & C, a EL e a IS TI delle proprietà delle opere e del suolo occupato senza titolo, proposta dagli appellanti e l'ha rigettata nel merito;
- ha dichiarato ammissibile la domanda degli appellanti diretta ad ottenere la condanna di EL, ER, ET e FR GE al pagamento dell'indennità di cui all'art. 936, comma 2, c.c. e l'ha rigettata nel merito;
- ha condannato la società TI IS & C, EL TI e IS TI al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede;
- ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Questa che segue, in sintesi, la motivazione della decisione del tribunale per la parte che ancora qui interessa, con riferimento al ricorso per Cassazione proposto da TI IS & C. s.a.s., EL TI e IS TI.
Secondo il giudice di appello, le domande riconvenzionali proposte dai convenuti, pur essendo ammissibili in rito, sono infondate nel merito per i seguenti motivi:
1) La decisione assunta dal pretore in ordine al regolamento dei confini richiesto dagli attori deve ritenersi corretta,, essendosi fatta applicazione, nella fattispecie, della disposizione di cui all'art. 950 co. 3 c.c., secondo cui in mancanza di altri elementi il giudice deve attenersi al confine delineato dalle mappe catastali.
2) Quanto al vantato diritto di servitù o di superficie, non è provato che i convenuti siano titolari di siffatto diritto sull'immobile di cui al foglio 183, mappali 34 e 35, essendo risultata che la servitù di passo da loro invocata insiste esclusivamente sulle unità immobiliari indicate nel foglio di mappa 183 dalle particene 26 e 61; ne' può ritenersi altrimenti dimostrata per usucapione la costituzione del diritto di servitù sui rimanenti immobili.
3) È infondata la domanda dei convenuti per l'attribuzione della proprietà delle opere e del suolo appartenenti agli attori, che risulti essere stato occupato senza titolo, con conseguente determinazione del corrispettivo dovuto da essi convenuti ai sensi dell'art. 938 o 948 c.c.; ovvero per la condanna degli attori al pagamento alla TI IS & C. dell'indennità ex art. 936 co. 2 c.c. Nel caso in esame non è applicabile, infatti, l'art. 938 c.c.,
che regola l'ipotesi dello sconfinamento nella costruzione di un edificio, con una parte del quale si sia occupata una porzione del fondo attiguo;
e non è neppure applicabile la disposizione di cui all'art. 936 co. 2 c.c., avendo gli attori domandato, nell'esercizio dello ius tollendi loro riconosciuto dalla legge, la condanna dei convenuti alla rimozione delle opere costruite sui terreni di loro proprietà.
4) A seguito dell'accertamento del confine di cui al precedente punto 1 va autorizzata a spese comuni delle parti l'apposizione dei termini lungo la linea tracciata dal c.t.u. Ricorrono per la cassazione delle sentenza TI IS & C. s.a.s., EL TI e IS TI, deducendo quattro motivi di gravame.
GE EL, ER, ET e FR non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciano i ricorrenti:
1) Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c), con riferimento alla individuazione, fatta dal tribunale, della linea di confine tra le proprietà TI ed GE sulla base della relazione del c.t.u., senza tener conto delle critiche specifiche e pertinenti mosse a questa dal consulente dei convenuti, con particolare riguardo all'inadeguatezza del metodo di riconfinamento da lui adottato. Il tribunale avrebbe dovuto disporre, pertanto, un supplemento di indagine tecnica.
2) Vizi di motivazione e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1158, 1159, 1146, 1061 c.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c), con riferimento al mancato accoglimento, per pretesa carenza di prova, della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'acquisto per usucapione ventennale o ultradecennale del diritto di servitù e/o di superficie relativamente alle limitate porzioni di terreno di cui alle particelle 35, 82 (ex 34 e) e 81 (ex 34 b) del foglio di mappa 183 del N.C.T. del Comune di Fiorenzuola;
diritto che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, risulta acquistato, comunque, dai danti causa dei convenuti con atto del 26-2-1972 ed a questi trasferito con atto dell'8-4-1977. I ricorrenti si lamentano, quindi, con il motivo in esame, anche della mancata ammissione della prova per testi da loro dedotta sulla circostanza del possesso della servitù di passo e/o di superficie sugli immobili di proprietà GE, identificati dalle particelle più sopra menzionate. 3) Violazione degli artt. 938 e/o 948 c.c. e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.c.), per avere il tribunale ritenuto non applicabile l'art. 938 c.c. alla strada costruita dai convenuti, in parte su terreno degli attori, laddove la c.d. accessione invertita si riferisce allo sconfinamento effettuato con qualsiasi costruzione. 4) Violazione dell'art. 936 c.c. e insufficienza e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), con riferimento al rigetto della domanda subordinata dei convenuti di applicazione, nella fattispecie, dell'art. 936 co. 2 e 4 c.c., nonostante la loro accertata buona fede nella costruzione delle opere.
È infondato il primo motivo.
Il tribunale, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede e con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto e statuito che la linea di confine tra le proprietà delle parti in causa è quella individuata dal consulente tecnico di ufficio sulla base delle risultanze catastali, alle quali, in mancanza di altri elementi, che evidentemente nella fattispecie non sono stati forniti, il giudice deve attenersi ai sensi dell'art. 950 c.c., quando si controverta appunto in materia di regolamento di confini (sent. n. 3110/93). D'altra parte, gli attuali ricorrenti, lamentando semplicemente che nelle operazioni di riconfinamento si sarebbe dovuto adottare un metodo più adeguato per le necessarie misurazioni, così come suggerito dal loro consulente, non hanno specificatamente indicato nè gli strumenti ed i mezzi che il c.t.u. avrebbe dovuto usare per pervenire ad un diverso e più attendibile, secondo gli stessi ricorrenti, risultato, ne', e soprattutto, il risultato medesimo in ordine alla linea di confine asseritamene più esatta rispetto a quella delineata dal c.t.u. Appare giusta, pertanto, la decisione del tribunale di non disporre un supplemento di indagine. Parimenti infondato è il terzo motivo, non riscontrandosi violazione di legge ed insufficienza di motivazione nella statuizione del giudice, con la quale è stata correttamente esclusa l'applicazione, nella fattispecie, dell'art. 938 o, in subordine, dell'art. 948 c.c., richiesta dai ricorrenti, a motivo che, come chiarito da questa Suprema Corte con numerose decisioni, la prima delle due norme citate, nel prevedere, in caso di occupazione di porzione del fondo contiguo con una costruzione, l'attribuzione della proprietà di questa e del suolo (c.d.
accessione invertita) al costruttore, si riferisce esclusivamente alla costruzione di "edificio", cioè di struttura muraria complessa, idonea alla permanenza nel suo interno di persone o di cose;
cosicché non può trovare applicazione con riguardo ad opere diverse, quale, come nel caso che ne occupa, un tratto di strada (ved. sent. n. 1504/98; n. 948/98; n. 1018/84). Il richiamo all'altra norma (art. 948 c.c.), contenuto nella rubrica del motivo, non è pertinente.
È fondato, invece, il terzo motivo.
La domanda proposta dagli attuali ricorrenti, volta a far accertare l'avvenuto acquisto in loro favore, per usucapione ventennale o decennale, della servitù di passo attraverso limitate porzioni di terreno degli odierni resistenti, è stata rigettata dal tribunale, con la motivazione che dalla prodotta documentazione non si ricava con certezza l'uso effettivo e continuato da parte degli appellanti (TI) della strada che appare tracciata;
e neppure la prova per testi da loro dedotta è stata ritenuta sufficiente per potere ritenere accertata l'acquisizione per usucapione della servitù di passo.
Senonché, una volta escluso dal tribunale che la documentazione (rilievi aerofotogrammetrici eseguiti nel 1975) potesse essere sufficiente, da sola, a provare il possesso della servitù de qua da parte dei TI (e, prima, dei loro danti causa) - con ciò dovendosi intendere evidentemente che, secondo quel giudice, sarebbe stata necessaria un'ulteriore istruttoria per verificare la fondatezza della domanda - lo stesso giudice, nonostante l'accertata esistenza della strada di arroccamento che conduce alla Cava di Balzo alla Capra coltivata dai convenuti, e la più che ragionevole presunzione che costoro se ne fossero serviti e se ne servissero per accedere alla cava medesima - avendovi, tra l'altro, costruito anche opere accessorie per l'esercizio della vantata servitù di passo - con motivazione illogica e contraddittoria ha ritenuto non decisiva la prova dedotta dagli appellanti, per dimostrare, in concorso con tali menzionati elementi già acquisiti, il possesso della predetta reclamata servitù.
Il motivo, pertanto, va accolto, sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione in punto di mancata ammissione della prova per testimoni, richiesta dagli appellanti.
È fondato, inoltre, anche il quarto motivo, per avere, il tribunale, ritenuto infondata la domanda degli appellanti di pagamento dell'indennità ai sensi dell'art. 936 c.c. e per averla conseguentemente rigettata, con la motivazione che i proprietari del fondo hanno semplicemente esercitato lo ius tollendi e non sono, pertanto, tenuti al pagamento delle indennità dovute in caso di ritenzione dei materiali;
laddove, dovendosi presumere la buona fede ex art. 1147 c.c. del terzo che ha fatto le opere, la statuizione sulla domanda esigeva che si accertasse, nella concreta fattispecie, che i TI non erano stati, nell'eseguire le opere medesime, in buona fede, nel senso che avevano agito con la consapevolezza di ledere un diritto altrui (sent. SS.UU. n. 1484/97; sent. n. 1762/74 e n. 327/71). La sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai predetti due motivi, con rinvio alla corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo, accoglie il secondo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2003