Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 1
L'imputato ritualmente citato e non comparso non ha diritto, in sede di giudizio abbreviato, alla notifica dell'avviso di rinvio dell'udienza ad altra data, essendo rappresentato dal suo difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2010, n. 31657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31657 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/05/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 949
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 32594/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI MA LE N. IL 22/11/1976;
avverso la sentenza n. 1755/2000 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 30/01/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
udito il P.G. in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'annullamento della sentenza, senza rinvio, per intervenuta prescrizione.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 31/8/2000 il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, in sede di rito abbreviato, condannava Di OM PA e ME SA per il delitto p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (acc. in S. Benedetto del Tronto il 21/8/2000). Il Tribunale irrogava la pena di mesi 8 di reclusione e Euro 4.000= di multa, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito.
Con sentenza del 30/1/2008 la Corte di L'Aquila confermava la pronuncia di condanna.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato Di OM lamentando:
2.1. la nullità della sentenza per violazione della legge processuale.
Osservava il ricorrente che, alla prima udienza in appello del 11/5/2007, il processo era stato rinviato al 17/10/2007 senza aver concluso l'accertamento della costituzione delle parti e senza la dichiarazione di contumacia dell'imputato, pertanto si sarebbe dovuto procedere alla rinnovazione degli avvisi. Non avendo la Corte disposto la nuova citazione, i successivi atti processuali erano viziati da nullità assoluta.
2.2. la violazione di legge, laddove la Corte non aveva rilevato la intervenuta prescrizione del reato.
2.3. Con memoria depositata il 4/5/2010, il difensore evidenziava che all'udienza di convalida dell'arresto del 24/8/2000 il Di OM aveva eletto domicilio presso il suo difensore. La citazione in appello, invece, era stata notificata presso il suo domicilio reale, ma non a mani proprie, bensì della mamma convivente. Pertanto anche sotto tale profilo la citazione a giudizio in appello era viziata dal nullità assoluta.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. In relazione alla prima questione procedurale proposta, va premesso che il processo a carico del Di OM si è svolto con le forme del rito abbreviato e non dibattimentale. Pertanto, in appello le modalità di svolgimento del rito sono disciplinate dall'art. 127 c.p.p., che non prevede la declaratoria di contumacia dell'imputato
(cfr. Cass. 1^, 25097/07, Chakhsi). Ciò premesso, dalla lettura degli atti ed in particolare del verbale di dibattimento, si rileva che all'udienza del 11/5/2007, alla presenza dei difensori, dopo avere annotato che l'imputato era "libero non comparso", il processo è stato rinviato all'udienza del 17/10/2007 annotando che "i presenti restano edotti". In tal caso nessun nuovo avviso doveva essere dato all'imputato, in quanto una volta ricevuta la vocatio in ius per udienza in camera di consiglio, un suo rinvio non deve essere accompagnato da nuovo avviso, dal momento che questi è stato già posto in condizione di esercitare il diritto di difesa nelle forme riconosciute dalla legge processuale.
Inoltre, come più volte ribadito da questa Corte di legittimità, in sede di rito abbreviato, il rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza non comporta l'obbligo di notificare all'imputato ritualmente citato e non comparso un nuovo avviso, essendo egli rappresentato in giudizio dal suo difensore (cfr. Cass. 4^, 7924/99, Caldarelli;
Cass. 6^, 5502/96, Zini). Per quanto detto, la doglianza è manifestamente infondata.
3.2. In relazione alla seconda questione procedurale proposta, il difensore ha evidenziato come nell'interrogatorio di convalida del 24/8/2000, l'imputato avesse eletto domicilio presso il difensore, mentre invece, in violazione di legge, la notifica del decreto di citazione in appello era stata effettuata presso l'indirizzo di Barletta, via Madonna delle Grazie 27.
Va osservato che l'imputato, se è vero che ebbe ad eleggere domicilio presso il difensore in interrogatorio, successivamente, presso l'ufficio matricola del Carcere di Teramo, all'atto della scarcerazione, ebbe ad eleggere domicilio in "Barletta, via Madonna delle Grazie 27 (cfr. nota del carcere del 24/8/2000 ed annotazioni al DAP), implicitamente revocando la precedente elezione. Pertanto correttamente le citazioni sono state inviate al predetto domicilio. Peraltro, anche a considerare, per mera ipotesi, fondata la irregolarità segnalata dal difensore, va ulteriormente osservato che la notifica della citazione è stata effettuata al domicilio "reale" a mani della madre convivente. Ebbene: questa Corte di legittimità in proposito ha avuto modo di precisare che "La notificazione della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di omissione della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma da luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c), soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art.180 c.p.p., sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario" (Cass. Sez. Un., 119/04, Calandi;
Cass. 6^, 22707/07, Mancuso).
Nel caso di specie la notifica è stata effettuata al domicilio reale, a mani della madre convivente e nessuna eccezione di nullità è stata formulata nelle varie udienze durante le quali si è snodato il rito abbreviato in appello.
Pertanto anche tale doglianza è manifestamente infondata.
3.3. Infine, quanto alla invocata prescrizione, va ricordato che la pena detentiva prevista per l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, è di anni 6 di reclusione. Pertanto a norma dei previgenti artt. 157 e 160 c.p. (applicabili in quanto l'appello era già pendente all'entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 251 del 2005), il complessivo termine di prescrizione è di anni
15, non ancora maturato.
Peraltro, se si applicassero i nuovi termini, questi sarebbero più sfavorevoli per l'imputato, in quanto ai sensi del novellato art. 157 c.p. le attenuanti ad effetto speciale (art. 73, comma 5, cit.), non incidono sulla pena edittale massima (20 anni) su cui computare il termine di prescrizione (cfr. art. 157, comma 3 cit.). Anche tale doglianza, pertanto è manifestamente infondata. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in OM, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2010