Sentenza 30 settembre 2009
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione ha il potere di ridurre entro i limiti di legge l'indulto applicato, con più sentenze di condanna, in misura eccedente quella fissata dal provvedimento di clemenza, perché il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non sulla sua misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2009, n. 40028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40028 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/09/2009
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2473
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 7537/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SECOLO GAETANO ANTONIO, N. IL 16/09/1957;
avverso l?ordinanza n. 115/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/10/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI Paola;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. GALASSO chiedeva il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d?appello di Reggio Calabria, quale giudice dell?esecuzione, revocava l?indulto ex D.P.R. n. 394 del 1990 concesso in eccesso a Secolo Gaetano da tre sentenze definitive di merito. Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo erronea applicazione della legge in quanto, pur corrispondendo al vero che l?indulto era stato applicato tre volte in misura eccedente il limite massimo, solo il giudice della cognizione poteva revocarlo in sede di eventuale impugnazione, ma certo non il giudice dell?esecuzione, stante l?intangibilita? del giudicato. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato e che sulla questione di diritto prospettata debbano essere riaffermati i principi elaborati da costanti orientamenti giurisprudenziali. La giurisprudenza di legittimita? ha sempre affermato che in materia di condono, qualora sia stato concesso in sede di merito, la revoca e? ammissibile, dopo il passaggio in giudicato, solo nel caso del verificarsi di condizioni risolutive previste dal decreto di clemenza, dovendosi salvaguardare il principio dell?intangibilita?
del giudicato. Tale principio e? stato elaborato per affermare che la concessione del condono in sede di merito non puo? piu? essere messo in discussione in relazione all?an della sua applicazione. In relazione al quantum, invece, deve trovare applicazione la regola generale contenuta nell?art. 174 c.p., comma 2, secondo la quale, il provvedimento applicativo dell?indulto adottato in relazione a singole condanne "ha carattere provvisorio ed e? destinato ad essere assorbito e superato dall?applicazione unitaria del beneficio in sede di cumulo ex art. 174 c.p.". (Sez. 1^, 21 gennaio 2009 n. 5978, rv. 243353; Sez. 2^ 20 ottobre 1981, rv. 152489). Una chiara trattazione di questo principio di diritto e? contenuta nella decisione delle Sezioni Unite della Corte, lontana nel tempo, n. 18 del 1957, rv. 097842; si e? affermato che l?istituto della revoca del condono concesso in eccesso non e? previsto dall?ordinamento perche? gia? e? prevista la regola generale dell?art. 174 c.p., comma 2, per la quale l?indulto si applica una sola volta in sede di cumulo;
ne discende che non vi e? alcuna necessita? di revocare i condoni concessi in eccesso in quanto essi sono stati concessi in modo ineccepibile dal giudice del merito. Il giudice dell?esecuzione, invece, puo? rideterminare la concreta entita? del beneficio, proprio perche? esso era stato ritenuto applicabile dal giudice del merito in relazione all?an; tale opera di rideterminazione del quantum non incide sul giudicato in quanto l?applicazione dell?indulto da parte del giudice del merito non attiene al contenuto delle singole condanne ma all?intero rapporto di soggezione punitiva.
Tale principio risulta poi richiamato in altre pronunce piu? recenti tra le quali, Sez. 1^ 26 aprile 1999 n. 3247, rv. 213721, la quale afferma che ai sensi dell?art. 174 c.p., comma 2, il beneficio del condono deve essere applicato unitariamente in sede di cumulo e tale applicazione si sovrappone e si sostituisce all?insieme delle applicazioni separate, per cui non vi e? alcuna necessita? di formali provvedimenti di revoca da parte del giudice.
In applicazione di tali principi deve quindi concludersi che il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non sulla sua misura, per cui, qualora sia stato applicato da piu? condanne in misura eccedente a quella stabilita? dal decreto di concessione, in sede esecutiva il giudice puo? ricondurlo nei limiti stabiliti dalla legge, consentendoglielo l?art. 174 c.p., comma 2. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2009