Sentenza 15 maggio 2012
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione può ridurre entro i limiti di legge l'indulto applicato, con più sentenze di condanna, in misura eccedente quella fissata dal provvedimento di clemenza, formandosi il giudicato sul solo diritto al beneficio e non sulle concrete sue modalità applicative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2012, n. 27664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27664 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 15/05/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 1461
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 43136/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI LAGONEGRO;
nei confronti di:
1) TT TT N. IL 12/06/1969;
avverso l'ordinanza n. 19/2011 TRIBUNALE di LAGONEGRO, del 28/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Volpe Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 28 giugno 2011 il Tribunale di Lagonegro, quale giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza proposta da TT TA, ha revocato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di carcerazione, emesso nei suoi confronti dal P.M. in sede in data 22 febbraio 2011. 2.Il Tribunale ha ritenuto che il beneficio dell'indulto, di cui alla L. n. 241 del 2006, concesso alla TT con due distinti provvedimenti, di cui uno adottato dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino, in sede di esecuzione nella misura di anni 3 di reclusione ed un altro del Tribunale di Lagonegro con sentenza del 25 maggio 2007 nell'ulteriore misura di anni 1 e mesi 7, pur essendo stato concesso alla TT in misura complessivamente superiore ad anni 3 di reclusione, non fosse suscettibile di revoca, in quanto la sentenza del Tribunale di Lagonegro del 25 maggio 2007, con la quale era stato ulteriormente concesso l'indulto in misura eccedente a quella fissata dalla L. n.241 del 2006, era ormai divenuta definitiva, con conseguente irrevocabilità anche dell'indulto con essa concesso.
3. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Lagonegro propone ricorso per cassazione il P.M. presso quel Tribunale, eccependo violazione di legge, in quanto in fase esecutiva era ben consentito ridimensionare il beneficio dell'indulto applicato in eccesso in sede di adozione del provvedimento di cumulo.
4. TT TA, con memoria del 17 aprile 2012, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dal P.M. di Lagonegro, sostenendo che, una volta passata in giudicato la sentenza applicativa dell'indulto, non era consentito revocare detto beneficio in sede esecutiva, ostandosi l'intangibilità del giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal P.M. di Lagonegro è fondato.
2. La giurisprudenza di questa Corte è invero orientata nel senso di ritenere che il giudice dell'esecuzione ha il potere di ridurre entro i limiti di legge l'indulto applicato, con più sentenze di condanna, in misura eccedente quella fissata dal provvedimento di clemenza, in quanto il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non già sulle concrete sue modalità applicative.
3. Invero con riferimento all'ammontare della pena, che ha in concreto formato oggetto dei provvedimenti applicativi dell'indulto, deve trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 174 c.p., comma 2, secondo la quale il provvedimento applicativo dell'indulto adottato in relazione a singole condanne ha carattere provvisorio ed è destinato ad essere assorbito e superato dall'applicazione unitaria del beneficio in sede di cumulo.
4. Pertanto, applicando detta norma, va ritenuto che il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non sulla sua concreta applicazione, si che, quando il beneficio viene concesso con più provvedimenti in misura eccedente a quella stabilita dalla legge che ha concesso il beneficio, in sede esecutiva il giudice può e deve ricondurlo entro i limiti stabiliti dalla legge (cfr, in termini, Cass. Sez. 1 n. 31697 del 15/04/2010, dep. 11/08/2010, Marchio, Rv. 248024).
5. Da quanto sopra consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012