Sentenza 23 settembre 2013
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione ha il potere di ridurre entro i limiti di legge l'indulto applicato, con più sentenze di condanna, in misura eccedente quella fissata dal provvedimento di clemenza, perché il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non sulla sua misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2013, n. 43264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43264 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/09/2013
Dott. CAIAZZO Luigi P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2899
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 7871/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA AB AS N. IL 01/05/1970;
avverso l'ordinanza n. 167/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 06/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'opposizione proposta da IO BI MM avverso l'ordinanza in data 30 novembre 2011 che aveva rigettato la richiesta del prevenuto di concessione dell'indulto ex D.P.R. n. 394 del 1990 in riferimento alla condanna ad anni 6 e mesi 10 di reclusione inflittagli dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza deliberata il 13 luglio 2009, applicava il condono, ma nella misura di mesi 11 e non già di quella massima di anni 3, come determinata dal giudice di cognizione, e ciò in considerazione del rilievo, in fatto, che dal certificato penale in atti emergeva che il IO aveva già beneficiato dell'indulto per Euro 9.638,49 (punto 4 del certificato) e per anni 2, mesi 1 di reclusione ed Euro 361,51 e di quello, in diritto, secondo cui il giudice dell'esecuzione ha il potere di ridurre entro i limiti di legge l'indulto applicato, con più sentenze di condanna, in misura eccedente rispetto a quella fissata dal provvedimento di clemenza, perché il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non sulla sua misura (in termini, Sez. 1, n. 31697 del 15/04/2010 - dep. 11/08/2010, P.M. in proc. Marchio, Rv. 248024).
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato chiedendone l'annullamento, in quanto, pur corrispondendo al vero che l'indulto era stato elargito al IO più volte ed in misura complessiva eccedente il limite massimo, solo in sede di eventuale impugnazione poteva rideterminarsi l'entità del beneficio concesso dal giudice della cognizione, da ultimo, in misura massima, attività da ritenersi invece preclusa al giudice dell'esecuzione, stante l'intangibilità del giudicato, evidenziandosi al riguardo come, nel caso in esame, non possa fondatamente affermarsi che l'indebita applicazione sia stata dovuta a difetto di informazione e conoscenza, in quanto la sentenza della Corte di Appello di Perugia che aveva concesso il precedente beneficio nella misura di anni 2 e mesi 1 di reclusione era passata in giudicato in data 27 novembre 2007, ben prima della pronuncia della sentenza della Corte di Appello di Ancona (del 13 luglio 2009) che ha concesso il secondo beneficio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato e che sulla questione di diritto prospettata debbano essere riaffermati i principi elaborati da costanti orientamenti giurisprudenziali. La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che in materia di condono, qualora sia stato concesso in sede di merito, la revoca è ammissibile, dopo il passaggio in giudicato, solo nel caso del verificarsi di condizioni risolutive previste dal decreto di clemenza, dovendosi salvaguardare il principio dell'intangibilità del giudicato.
Tale principio è stato elaborato per affermare che la concessione del condono in sede di merito non può più essere messo in discussione in relazione all'an della sua applicazione. In relazione al quantum, che assume specifica rilevanza nel presente giudizio, deve trovare applicazione, invece, la regola generale contenuta nell'art. 174 cod. pen., comma 2, secondo la quale, il provvedimento applicativo dell'indulto adottato in relazione a singole condanne "ha carattere provvisorio ed è destinato ad essere assorbito e superato dall'applicazione unitaria del beneficio in sede di cumulo ex art.174 c.p.". (Sez. 1A, 21 gennaio 2009 n. 5978, rv. 243353; Sez. 2A 20 ottobre 1981, rv. 152489). Una chiara affermazione di questo principio di diritto, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare (si veda Sez. 1, n. 40028 del 30/09/2009 - dep. 14/10/2009, Secolo, Rv. 245326) è contenuta nella decisione delle Sezioni Unite della Corte, lontana nel tempo, n. 18 del 1957, rv. 097842; in essa si è affermato che l'istituto della revoca del condono concesso in eccesso non è previsto dall'ordinamento perché già è prevista la regola generale dell'art. 174 cod. pen., comma 2, per la quale l'indulto si applica una sola volta in sede di cumulo;
ne discende che non vi è alcuna necessità di revocare i condoni concessi in eccesso in quanto essi sono stati concessi in modo ineccepibile dal giudice del merito.
Il giudice dell'esecuzione, invece, può rideterminare la concreta entità de beneficio - ed è l'ipotesi che ricorre appunto nel caso di specie - proprio perché esso era stato ritenuto applicabile dal giudice del merito in relazione all'an; tale opera di rideterminazione del quantum non incide sul giudicato in quanto l'applicazione dell'indulto da parte del giudice del merito non attiene al contenuto delle singole condanne ma all'intero rapporto di soggezione punitiva. Tale principio risulta poi richiamato in altre pronunce più recenti tra le quali, oltre quelle già citate, vi è anche Sez. 1A 26 aprile 1999 n. 3247, rv. 213721, la quale afferma che ai sensi dell'art. 174 cod. pen., comma 2, il beneficio del condono deve essere applicato unitariamente in sede di cumulo e tale applicazione si sovrappone e si sostituisce all'insieme delle applicazioni separate, per cui non vi è alcuna necessità di formali provvedimenti di revoca da parte del giudice. Nè hanno pregio le deduzioni del ricorrente dirette a contestare, in riferimento ad un arresto di questa Corte solo apparentemente difforme rispetto all'orientamento sin qui illustrato (Sez. 1, n. 46023 del 29/10/2004 - dep. 26/11/2004, Marusi Guareschi, Rv. 230161), che l'indebita applicazione dell'indulto sia stata originata da un difetto di informazione e conoscenza del giudice di cognizione, e ciò in quanto, anche volendo aderire alla discutibile tesi secondo cui l'accertamento di un siffatto "difetto di conoscenza" debba ritenersi effettivamente condizione necessaria per poter legittimamente procedere ad una riduzione dell'entità dell'indulto elargito in eccesso, il Collegio deve rilevare, ad ogni buon conto, che nel caso in esame non è dato sapere - non deducendosi al riguardo alcunché di specifico da parte del ricorrente - ne' se nel luglio 2009 la precedente condanna della Corte di Appello di Perugia fosse già stata annotata sul certificato del casellario giudiziale ne' se, comunque, il certificato aggiornato fosse stato acquisito ed esaminato dal collegio giudicante che elargì nuovamente al IO l'indulto, nella misura massima.
In applicazione di tali principi deve quindi concludersi che il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non sulla sua misura, per cui, qualora sia stato applicato l'indulto in misura eccedente a quella stabilita dal decreto di concessione, in sede esecutiva il giudice può ricondurlo nei limiti stabiliti dalla legge, consentendoglielo l'art. 174 cod. pen., comma 2. 2. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2013