Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10557
CASS
Sentenza 2 agosto 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La "petitio hereditatis" ha natura di azione reale, volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo, e presuppone l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano "iure hereditatis", qualora siano contestati dalla controparte; la "petitio hereditatis", pertanto, si differenzia dalla "rei vindicatio" malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella petizione di eredità può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario.

Commentario1

  • 1I prelievi dal conto del de cuius prima della morte non possono considerarsi beni ereditari
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 18 aprile 2018

    Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8611/2018, pubblicata il 9 aprile scorso. IL CASO: La vicenda prende le mosse dalla domanda formulata da un erede nei confronti di altri eredi con la quale chiedeva al Tribunale l'accertamento della indebita appropriazione da parte dei convenuti di somme di pertinenza della madre, successivamente deceduta, e appartenenti all'asse ereditario nonché il risarcimento dei danni. I convenuti, nel costituirsi in giudizio, eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, che veniva accolta: secondo il Tribunale, la causa doveva essere intrapresa innanzi all'organo giudiziario del luogo dove si era aperta la …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10557
Data del deposito : 2 agosto 2001

Testo completo