Sentenza 7 luglio 2015
Massime • 1
In materia di indulto, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2015, n. 33916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33916 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 07/07/2015
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 1946
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 18196/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA MA N. IL 17/09/1965;
avverso l'ordinanza n. 187/2013 TRIBUNALE di MODENA, del 30/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciando su istanza del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna, ritenuta la propria competenza, revocava nei confronti di ES RI l'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 applicato, con tre diverse ordinanze in favore dello stesso, in relazione alle pene inflitte con altrettante sentenze di condanna meglio specificate nel provvedimento di revoca, a ragione del rilievo che il 2 luglio 2007 - e pertanto nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della L. 31 luglio 2006, n. 241 - il ES aveva commesso un delitto non colposo per il quale aveva riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione.
2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il ES, personalmente, deducendo l'illegittimità della revoca dell'indulto, per violazione di legge, sostanziale e processuale. Il ricorrente sostiene che la revoca del benefico era preclusa al giudice della esecuzione in quanto, per consolidata giurisprudenza (in termini, Sez. 1^, n. 5137 del 13/01/2012 - dep. 09/02/2012, D'Aleo, Rv. 251858), il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari condonata la pena può essere revocato in sede esecutiva solo in presenza di fatti nuovi e non sulla scorta di elementi preesistenti, laddove nel caso di specie il delitto costituente causa di revoca (e per il quale il ES è stato tratto anche in arresto), risulta commesso il 2 luglio 2007, in epoca quindi antecedente ai provvedimenti di concessione del condono, emessi rispettivamente il 20 maggio 2008, il 10 giugno 2009 ed il 1^ aprile 2011, allorquando "i fatti e gli elementi in forza dei quali l'indulto risultava revocabile o non concedibile" erano quindi "già conosciuti o comunque conoscibili".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente sostiene che la revoca del benefico era ormai preclusa al giudice della esecuzione a ragione della definitività delle ordinanze con le quali era stato applicato l'indulto, a dispetto della condizione ostativa (costituente causa di revoca), ritenuta già all'epoca sussistente, costituita dalla commissione nel luglio 2007 e quindi nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della L. 31 luglio 2006, n. 241 di un delitto (quello previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) astrattamente punibile con una pena non inferiore a due anni di reclusione.
In ordine alla quaestio iuris sollevata dal ricorrente, va rilevato che nel caso di specie, esclusa la preclusione tipica del giudicato del processo di cognizione, opera esclusivamente il generale divieto del ne bis in idem, che inibisce la riproposizione delle medesime questioni esaminate e decise con provvedimento, suscettibile di impugnazione (non esperita ovvero esperita con esito infruttuoso), senza che sia, tuttavia, di ostacolo alla proposizione di fatti nuovi.
E tali sono tutti i fatti in precedenza, comunque, non dedotti, ne' considerati a prescindere dalla circostanza che fossero, ovvero no, oggettivamente preesistenti alla decisione.
Giova, in proposito, ricordare e ribadire che (a differenza di quella forte della res iudicata) la preclusione debole, correlata al divieto del ne bis in idem, copre elusivamente "il dedotto" e non anche "il deducibile" (v. da ultimo Sez. 1^, n. 30496 del 03/06/2010 - dep. 30/07/2010, Nicolini, Rv. 248319: "la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo non si estende a tutte le questioni deducibili ma esclusivamente a quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise").
Non sono, pertanto, condivisibili gli arresti di questa Corte, che, peraltro differenziando il "provvedimento applicativo dell'indulto emesso in sede di cognizione" da quello disposto dal giudice della esecuzione, tendono a circoscrivere, in tale secondo caso, la possibilità delia revoca del condono, escludendo la rilevanza delle cause ostative "preesistenti" (Sez. 1^, n. 749 dei 01/02/2000 - dep. 16/05/2000, Cici, Rv. 216077; cui adde Sez. 1^, n. 10441 del 04/12/2001 - dep. 12/03/2002, Ciulla, Rv. 220963). Nè sono decisive le pronunce successive, analogamente massimate, nei senso che l'indulto applicato dal giudice della esecuzione "può essere revocato ... solo in presenza di fatti nuovi e non sulla scorta di elementi preesistenti" (v. exempli gratia Sez. 1^, n. 5137 del 13/01/2012 - dep. 09/02/2012, D'Aleo, Rv. 251858). Dalla analisi delle sentenze si evince che nei casi scrutinati, all'atto della applicazione del condono già constava al giudice della esecuzione la ricorrenza della causa di revoca del beneficio, con la conseguenza, che in carenza di impugnazione del provvedimento erroneamente adottato, il divieto del ne bis in idem precludeva la revoca del beneficio.
Assolutamente concorde è, peraltro, l'orientamento di questa Corte suprema di cassazione sul punto della preclusione della revoca del provvedimento di applicazione del condono, in qualsiasi sede adottato, in presenza - e a dispetto - di una causa di revoca nota e considerata, anche implicitamente, dal giudice che ha concesso il beneficio (Sez. 1^, n. 7261 del 31/01/2006 - dep. 27/02/2006, Profilo, Rv. 234071; Sez. 1^, n. 11647 del 30/01/2008 - dep. 14/03/2008, Calabrò, Rv. 239712; Sez. 1^, n. 45076 del 30/10/2008 - dep. 04/12/2008, Colavecchia, Rv. 242335; Sez. 1^, n. 33528 del 07/07/2010 - dep. 13/09/2010, Di Mauro, Rv. 247975; Sez. 1^, n. 40127 del 14/04/2011 - dep. 07/11/2011, Saizano, Rv. 251541). Invece la preclusione non opera, se la causa di revoca dell'indulto (ancorché preesistente alla applicazione) non risultava al giudice della esecuzione che aveva elargito il beneficio (Sez. 1^, n. 32857 del 12/06/2014 - dep. 23/07/2014, Fenotti, non massimata). Nella specie appare infondato, alla luce dei richiamati principi di diritto, l'assunto in diritto dei ricorrente della irrevocabilità dell'indulto, in dipendenza del mero rilievo della omessa impugnazione delle ordinanze che avevano applicato il beneficio, sebbene già ricorresse, all'epoca, asseritamente, una causa di revoca del condono.
Al riguardo occorre infatti precisare, in primo luogo, che ai fini della revoca de beneficio non rileva, che al momento della concessione dei beneficio, chi ne usufruisce abbia commesso entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge di concessione un delitto non colposo e che per lo stesso sia stato anche arrestato, dovendo invece sussistere anche l'ulteriore condizione, che chi ha usufruito dell'indulto abbia riportato una condanna per tale delitto, laddove la sentenza di condanna del ES che ha comportato la revoca del beneficio è divenuta irrevocabile solo il 23 novembre 2008, successivamente, quindi, alla prima ordinanza di applicazione dell'indulto, emessa il 20 maggio 2008.
Per altro ai fini della preclusione, in ordine alla revoca dell'indulto, la preesistenza della causa ostativa, di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3, rispetto alla deliberazione del beneficio, costituisce, invero, condizione necessaria, ma non sufficiente.
Occorre, infatti, anche che detta causa constasse al giudice concedente, risultando dal fascicolo, e avesse costituito oggetto di valutazione anche implicita.
Solo nel concorso di tale ulteriore condizione, il divieto del ne bis in idem impedisce la riconsiderazione della applicazione del condono (illegittimamente) concesso.
Orbene, sotto tale particolare profilo, il ricorrente ha omesso di rappresentare - come era suo specifico onere alla stregua del requisito della specificità dei motivi di impugnazione prescritto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) - che nei fascicoli dei procedimenti esecutivi relativi all'applicazione dell'indulto, definiti con le tre ordinanze sopra indicate, già risultasse (sulla base dei certificato penale o aliunde) che il ES avesse riportato la condanna ostativa alla applicazione del condono. Sicché, in difetto, affatto generica e, pertanto, inammissibile è la postulazione difensiva della preclusione.
Conseguono il rigetto del ricorso e, per effetto della soccombenza ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2015